Decreto cautelare 14 dicembre 2024
Sentenza breve 31 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 19 maggio 2025
Improcedibile
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2026REG.PROV.COLL.
N. 03256/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3256/2025 R.G. proposto da:
AN ZI,
LE DE SI,
Leonardo INGRAVALLO,
LA PUSCEDDU,
Cristina NE LA AR,
UL DI SPIRITO,
AD RI,
AN CH,
Gerardo ELEFANTE,
ON CI,
UL CA,
GI GN,
Marilia FICO,
IE FORMICA,
AN AR,
PA SI,
rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, viale Jenner 141, presso lo studio del difensore;
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella persona del Presidente pro tempore;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
nella persona del Ministro pro tempore;
MINISTERO DELL’INTERNO,
nella persona del Ministro pro tempore;
MINISTERO DELLA CULTURA,
nella persona del Ministro pro tempore;
AVVOCATURA DELLO STATO,
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM,
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
FORMEZ PA,
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso la sede della stessa;
nei confronti
Riccardo CEA
IO BA
RI MP
non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. IV ter , 3 gennaio 2025 n.2101, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario sul ricorso n. 13562/2024 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri- FORMEZ P.a., Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – RIPAM, concernenti il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato, indetto con bando 23 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi ed esami) n. 104 del 31 dicembre 2021:
a) dell’avviso di scorrimento della graduatoria per il profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM);
b) dell’avviso di scorrimento della graduatoria per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO);
c) dei relativi allegati per come pubblicati il 14 ottobre 2024,
d) dell’elenco delle sedi del Ministero dell’Interno allegato pubblicato in forma aggiornata sul sito di Formez Pa il 16 ottobre 2024;
e degli atti presupposti e connessi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
udito il relatore dott. OF AM alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2025;
uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dall’avviso di scorrimento della graduatoria - profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), come pubblicato sul sito di Formez Pa, dal relativo avviso pubblicato nella categoria “Scelta PA/sedi”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it , dai relativi allegati come pubblicati il 14 ottobre 2024,nonché dall’elenco delle sedi del Ministero dell’interno allegato, pubblicato in forma aggiornata sul sito di Formez Pa in data 16 ottobre 2024;
- dall’avviso di scorrimento della graduatoria - profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), come pubblicato sul sito di Formez Pa, dal relativo avviso pubblicato nella categoria “Scelta PA/sedi”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it dagli elenchi allegati per come pubblicati il 11 ottobre 2024 nonché dall’elenco delle sedi del Ministero dell’interno allegato, pubblicato in forma aggiornata sul sito di Formez Pa in data 16 ottobre 2024;
- da ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Lazio dai ricorrenti indicati in epigrafe, risultati idonei nella suddetta procedura di concorso, sulla base dei seguenti motivi:
a) eccesso di potere, manifesta irragionevolezza e illogicità;
b) istruttoria erronea, errore di calcolo;
c) difetto assoluto di motivazione;
d) violazione degli artt. 22 e ss. l.n. 241/1990;
e) violazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 487/1994;
f) contraddittorietà dell’azione amministrativa;
g) ingiustizia grave e manifesta;
h) violazione del principio del buon andamento amministrativo;
i) illegittimità derivata;
l) violazione e/o falsa degli artt. 22 e ss. l.n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost.;
m) violazione del principio di trasparenza.
3. Con la sentenza n. 2101 del 31 gennaio 2025 il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia di spettanza del giudice ordinario.
4. Gli originari ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, la predetta pronuncia, affidando il loro appello a quattro motivi così rubricati:
I - motivazione carente, contraddittoria, perplessa ed apparente della pronuncia impugnata;
II - error in iudicando . Travisamento ed erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto;
III - violazione dei principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale;
IV - error in procedendo . Difetto di istruttoria giudiziale.
5. Con il medesimo atto gli appellanti hanno, altresì, riproposto le censure di merito già formulate in primo grado e non esaminate dal T.a.r.
6. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione RIPAM, Formez PA, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della cultura e l’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
7. Con ordinanza n. 1843 del 19 maggio 2025 l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta.
8. Il 30 giugno 2025 uno degli appellanti, il sig. ON ER, ha dichiarato di rinunciare alla sua impugnazione, avendo sottoscritto un contratto con l’Amministrazione.
9. Con note del 21 ottobre 2025 le Amministrazioni appellate hanno chiesto che la causa fosse decisa in base agli atti depositati, senza previa discussione.
10. All’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
11. Con la sentenza appellata il T.a.r. ha ritenuto che le domande formulate dai ricorrenti, volte a far rilevare la sussistenza di alcuni errori nell’attuazione, da parte degli Uffici, dello scorrimento delle graduatorie della procedura di concorso in esame, con particolare riguardo alla ripetuta applicazione dello scorrimento stesso ad un numero minore di posti rispetto a quanto disposto di volta in volta dall’Amministrazione esulassero dalla giurisdizione amministrativa e dovessero spettare alla cognizione del giudice ordinario, attenendo più propriamente al “diritto all’assunzione” e ad una fase comunque successiva alla conclusione del concorso, i cui esiti non sono stati, peraltro, in alcun modo contestati.
12. Gli appellanti hanno lamentato che “ la motivazione (posta) a fondamento della declaratoria di difetto di giurisdizione (fosse) erronea, apparente e perplessa”, chiedendo la riforma della sentenza appellata e la rimessione della causa al giudice di primo grado.
13. Alla base delle loro doglianze essi hanno dedotto, in primo luogo, di aver sì contestato le “modalità degli scorrimenti”, ma di non aver giammai invocato il “diritto all’assunzione” in forma diretta, principale e piena, censurando, piuttosto, “il modus operandi amministrativo di gestione delle procedure” e, dunque, atti di macro-organizzazione, appartenendo lo scorrimento della graduatoria all’attività discrezionale degli Uffici.
14. Tali censure non sono fondate e devono essere disattese per le ragioni di seguito illustrate.
15. Preliminarmente deve, però, darsi atto della parziale improcedibilità dell’appello per la rinuncia (non notificata alle altre parti) di uno degli appellanti – il sig. ON ER – che, avendo sottoscritto un contratto con l’Amministrazione, ha comunque comunicato in modo chiaro il venir meno di qualsiasi interesse da parte sua alla definizione nel merito dell’appello stesso.
16. Quanto agli altri appellanti, le doglianze da essi svolte avverso la sentenza di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione pronunciata dal T.a.r. non possono, come anticipato, trovare accoglimento.
17. Con l’impugnazione proposta in primo grado essi risultano dolersi, infatti, non dell’illegittimità delle scelte effettuate dall’Amministrazione nell’esercizio delle sue prerogative organizzative circa l’applicazione (o la mancata applicazione) dello scorrimento delle graduatorie di concorso (eventualmente in luogo dell’indizione di una nuova procedura), né di veri e propri provvedimenti, discrezionali o vincolati, bensì di meri errori che sarebbero stati compiuti nell’applicazione degli scorrimenti via via deliberati, che non avrebbero coinvolto nella pratica il corretto numero di posizioni in graduatoria, ma un numero inferiore di concorrenti risultati idonei, ledendo così il diritto dei titolari di tali posizioni all’impiego presso le diverse Amministrazioni destinatarie della procedura.
18. La situazione così descritta, a differenza di quella all’origine della decisione della Sezione pur richiamata dagli appellanti a sostegno della loro tesi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 390/2025) non appare, dunque, vertere sull’illegittimità di veri e propri atti di macro-organizzazione (come, nel caso citato, la determinazione amministrativa di ampliare successivamente la sfera delle destinazioni di servizio dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, negando al ricorrente vincitore di poter accedere a tali nuovi posti, riservati di fatto ai candidati in posizione deteriore rispetto alla sua), quanto piuttosto, come detto, sull’accertamento di pretesi errori di calcolo che l’Amministrazione avrebbe commesso nel dare esecuzione agli scorrimenti comunque deliberati, senza alcun margine di discrezionalità né alcun esercizio di potere autoritativo.
19. Dalla suddetta ricostruzione del petitum e della causa petendi della controversia in esame non può che derivare la conferma della sua spettanza alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e della declaratoria di difetto di giurisdizione già adottata dal T.a.r. nella sentenza impugnata, preclusiva, in ogni caso, dell’esame in questa sede di qualunque altra questione, diversa appunto da quella di giurisdizione, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2017 n. 3418).
20. In conclusione, l’appello deve essere, perciò in parte dichiarato improcedibile, con riguardo alla posizione del sig. ON ER, e per il resto respinto.
21. Per la natura e per l’esito complessivo del giudizio le spese del presente grado di appello possono essere compensate, sussistendone comunque giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, (ricorso n. 3256/2025 R.G.):
- lo dichiara in parte improcedibile, con riguardo alla posizione del sig. ON ER;
- lo respinge per il resto;
- compensa le spese del grado di appello tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC GA NI, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
GI Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
OF AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OF AM | NC GA NI |
IL SEGRETARIO