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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7450/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 24/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. PAPA CENTURRINO LIVIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PAPA CENTURRINO LIVIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
matrimonio contratto il 21/04/2007 e trascritto al n. 17, Parte II, Serie C, Parte_2
Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano Veneto;
- alle seguenti condizioni:
1. i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale sui medesimi, con facoltà degli stessi di assumere autonomamente le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione nel tempo in cui i ragazzi staranno presso ciascun genitore.
2. I figli minori e continueranno ad abitare prevalentemente con la madre Per_1 Per_2
e, a far data da gennaio 2025, si tratterranno con il padre secondo il seguente calendario
(da intendersi quale piano genitoriale):
Calendario ordinario:
Weekend:
e si tratterranno con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì – Per_1 Per_2
2 quando il IG li andrà a prendere prima di cena - sino alla domenica sera Parte_1
quando il padre li riaccompagnerà a casa della mamma, per cenare con la stessa.
Il IG , salvo diversi accordi tra i genitori, continuerà ad accompagnare il figlio Parte_1
secondogenito alle attività sportive anche nei weekend di pertinenza della IGa Per_2
Parte_2
Giorni infrasettimanali:
Durante la settimana, i ragazzi resteranno con il padre il mercoledì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino a dopocena, quando faranno rientro a casa dalla madre.
Periodi e giorni festivi - vacanze estive
Natale:
Durante le vacanze natalizie verrà seguito il calendario ordinario, ad eccezione per i giorni festivi che verranno suddivisi in modo che e trascorrano, ad anni alterni Per_1 Per_2
con l'uno o con l'altro genitore, la sera della Vigilia o il giorno di Natale;
S. Stefano, la sera di Capodanno o il Primo dell'Anno, e il giorno dell'Epifania (alternato con S. Stefano).
Pasqua:
Durante le vacanze pasquali, e trascorreranno con un genitore il giorno Per_1 Per_2
di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, ad anni alterni;
è prevista la possibilità di prevedere, in deroga a quanto sopra, che e trascorrano l'intero periodo Per_1 Per_2
festivo con un genitore o con l'altro, con possibilità, per l'altro genitore, di recuperare detto periodo l'anno successivo;
Estate:
Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere una settimana con i ragazzi,
durante la quale il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso.
Detta settimana sarà individuata e comunicata all'altro genitore entro il 28 febbraio di ciascun anno.
3 In caso di disaccordo, negli anni dispari deciderà la IGa e negli anni pari il Parte_2
IG . Parte_1
Negli altri periodi di vacanza scolastica estiva, i ragazzi si tratterranno con ciascun genitore secondo il calendario ordinario;
è prevista la facoltà di anticipare l'orario in cui i ragazzi andranno dal padre;
parimenti è prevista la possibilità che i ragazzi si trattengano con ciascun genitore per alcuni giorni consecutivi, previo accordo tra i genitori e i ragazzi
(ad esempio, per una gita).
Altre festività:
I ponti e le altre festività infrannuali saranno trascorse con il genitore di pertinenza secondo il calendario ordinario;
qualora dette festività o ponti siano immediatamente precedenti o successive ad un weekend, i ragazzi potranno trattenersi per l'intero periodo con il genitore di pertinenza durante detto weekend.
Compleanno di e : Per_1 Per_2
Il compleanno dei ragazzi sarà festeggiato preferibilmente da entrambi i genitori, alla presenza dei componenti di entrambi i rami genitoriali che desiderino partecipare al festeggiamento;
qualora ciò non sia possibile, o i genitori preferiscano festeggiare il compleanno separatamente, e festeggeranno il giorno del compleanno Per_1 Per_2
con il genitore di pertinenza secondo il calendario ordinario;
in tale ultimo caso, l'altro genitore festeggerà a sua volta il compleanno nel primo giorno utile disponibile.
Compleanno dei genitori:
In deroga al calendario ordinario, ciascun genitore potrà festeggiare il proprio compleanno con i figli, anche nell'ipotesi in cui cada in un giorno/periodo di pertinenza dell'altro; in tal caso, il genitore “festeggiato” si farà carico del prelievo e della riconsegna dei minori.
Previsioni generali
Deroghe:
4 In ogni caso resta ferma la possibilità di derogare al calendario sopra riportato previo accordo tra i genitori, tenuto conto degli impegni e delle esigenze degli stessi e delle esigenze dei ragazzi.
In ipotesi di contrasto in merito all'individuazione dei giorni/periodi di pertinenza, la decisione spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari.
Impedimenti:
Ciascun genitore si organizzerà con i propri mezzi (baby-sitter, nonni, zii, ecc.) per la gestione di e durante il proprio turno di responsabilità, fermo restando Per_1 Per_2
che, in caso di impedimento straordinario e/o di urgenza di varia natura, verrà interpellato per primo l'altro genitore che, se libero, terrà con sé i ragazzi.
I genitori concordano che, in caso di esigenze estemporanee, entrambi i ragazzi potranno rimanere a casa da soli in orario diurno.
Malattie:
In caso di malattia di e , in linea di principio se ne occuperà il genitore Per_1 Per_2
nel cui turno rientra il periodo di malattia, salvo diversi accordi tra i genitori anche in considerazione delle esigenze dei ragazzi.
In ogni caso, in ipotesi di malattia, incidenti o ospedalizzazione, il genitore che ne è al corrente deve avvertire immediatamente l'altro genitore.
Decorrenza:
Le Parti concordano che tale calendario abbia decorrenza dalla settimana successiva a quella in cui il IG si sarà trasferito in altra abitazione, salvo diversi accordi Parte_1
tra i genitori.
3. Il IG contribuirà al mantenimento di e direttamente, Parte_1 Per_1 Per_2
quando i ragazzi sono presso di sé, e versando alla IGa a titolo di assegno Parte_2
perequativo, la somma complessiva di €. 700,00 da rivalutarsi annualmente su base
5 ISTAT;
tale previsione avrà decorrenza a partire dal mese di febbraio 2025 (ossia dal mese successivo a quello in cui il IG si sarà trasferito in altra abitazione), Parte_1
al pari della ripartizione tra gli stessi delle spese straordinarie come al punto 4.
Le parti concordano che il versamento dell'assegno perequativo da parte del IG
avvenga entro il giorno 15 del mese, a mezzo bonifico sul c/c intestato alla Parte_1
IGa e noto allo stesso. Parte_2
4. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per e , individuate e regolamentate come da Per_1 Per_2
Protocollo in uso presso questo Tribunale. Le spese straordinarie, pertanto, saranno anticipate da un genitore e rimborsate dall'altro alla fine di ogni mese, corredate dalle relative pezze giustificative (es. ricevuta, scontrino, richiesta della scuola, fatture ecc…),
ovvero pagate sin dall'inizio pro quota da ciascun genitore.
5. Si dà atto che il IG e la IGa concordano Parte_1 Parte_2
espressamente che l'Assegno Unico richiesto sino ad ora dal padre e versato sul c.c.
cointestato ad entrambi i coniugi, pari attualmente ad €. 236,80, dal 2025 venga invece richiesto, percepito e trattenuto integralmente dalla IGa Parte_2
6. Si dà atto che il IG e la IGa concordano, Parte_1 Parte_2
altresì, che ogni ulteriore bonus /erogazione sociale relativa a e venga Per_1 Per_2
richiesta e percepita da uno dei genitori (previo accordo con l'altro in merito all'individuazione del genitore richiedente); l'importo ricevuto verrà utilizzato per le finalità
per cui è stato erogato (es. acquisto libri scolastici) e scomputato a monte dalla spesa straordinaria relativa;
l'eventuale residuo sarà suddiviso a metà tra i genitori.
7. Si dà atto che il IG e la IGa concordano Parte_1 Parte_2
che i fringe benefit eventualmente percepiti dal IG in busta paga (il cui Parte_1
importo varia di anno in anno) vengano devoluti dal IG in misura pari al Parte_1
6 75% alla IGa Parte_2
8. Si dà atto che il IG e la IGa concordano Parte_1 Parte_2
che la somma che il IG riceve annualmente a titolo di distribuzione degli Parte_1
utili (qualora il CdA deliberi detta distribuzione) sia così ripartita:
fino ad Euro 7.500,00 netti, l'importo verrà trattenuto integralmente dal IG;
Parte_1
oltre Euro 7.500,00 netti, la differenza verrà suddivisa a metà tra i coniugi.
9. Si dà atto che le parti dichiarano di aver regolamentato con separata scrittura privata altri rapporto patrimoniale connessi e/o conseguenti alla separazione personale consensuale.
10. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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