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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 280/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.01.2024 da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Malerba e avv. Giuseppe Salerno, Parte_1
giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trinitapoli, alla via Marconi n. 85, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. De Manno Maria Cristina, giusta procura Controparte_1
in atti, presso il cui studio, sito in Bari, alla via Rismondi n. 9, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trani il 22.07.2000 (atto n. 178, parte II, serie A, anno 2000).
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , il 22.07.2000, Controparte_1
in Trani (atto n. 178, parte II , serie A, anno 2000); quindi, confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con conseguente regolamentazione degli incontri padre – figlio, ponendo a carico del un assegno di mantenimento mensile di euro 250,00, in favore del CP_1
figlio minore e della figlia maggiorenne , con rivalutazione Istat, nonché un Per_1 Per_2
assegno divorzile in suo favore nella misura di 150,00 € mensili.
Con decreto del 31.01.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 01.02.2024, come da attestazione di cancelleria.
Instaurato il contraddittorio, nelle more del giudizio le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta l'11.12.2024 e depositata telematicamente il 13.12.2024.
DIRITTO
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, autorizzata dalla Procura della Repubblica di Trani, in data 24.02.2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, poiché non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse del minore.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 25.01.2024 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani in data
22.07.2000 da e , alle condizioni concordate con Parte_1 Controparte_1
convenzione sottoscritta dalle parti il l'11.12.2024 e depositata telematicamente il 13.12.2024, riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Trani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 178, parte II , serie A, anno 2000)
Così deciso in Trani, il 11.3.2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.01.2024 da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Malerba e avv. Giuseppe Salerno, Parte_1
giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Trinitapoli, alla via Marconi n. 85, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. De Manno Maria Cristina, giusta procura Controparte_1
in atti, presso il cui studio, sito in Bari, alla via Rismondi n. 9, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trani il 22.07.2000 (atto n. 178, parte II, serie A, anno 2000).
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , il 22.07.2000, Controparte_1
in Trani (atto n. 178, parte II , serie A, anno 2000); quindi, confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con conseguente regolamentazione degli incontri padre – figlio, ponendo a carico del un assegno di mantenimento mensile di euro 250,00, in favore del CP_1
figlio minore e della figlia maggiorenne , con rivalutazione Istat, nonché un Per_1 Per_2
assegno divorzile in suo favore nella misura di 150,00 € mensili.
Con decreto del 31.01.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 01.02.2024, come da attestazione di cancelleria.
Instaurato il contraddittorio, nelle more del giudizio le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta l'11.12.2024 e depositata telematicamente il 13.12.2024.
DIRITTO
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, autorizzata dalla Procura della Repubblica di Trani, in data 24.02.2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, poiché non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse del minore.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 25.01.2024 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani in data
22.07.2000 da e , alle condizioni concordate con Parte_1 Controparte_1
convenzione sottoscritta dalle parti il l'11.12.2024 e depositata telematicamente il 13.12.2024, riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Trani per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 178, parte II , serie A, anno 2000)
Così deciso in Trani, il 11.3.2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli