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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/09/2024, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 975/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace – recesso dal contratto di conto corrente – violazione del ne bis in idem processuale vertente tra
, con Sede Legale e Direzione Generale in Milano, alla Via Gae Aulenti 3 Tower Parte_1
A, capitale sociale euro 20.880.549.801,81, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-
Brianza-Lodi, C.F. e P.IVA , società appartenente al P.IVA_1 Controparte_1 iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza dei poteri conferitigli dell'art. 29 1. comma dello Statuto sociale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in autentica dr. , Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. Per_1
115840 Racc. n. 33105, dall' avv.to Antonio De Simone (CF ) con studio in C.F._1
Napoli al Corso Umberto I n. 22, ove elettivamente domicilia;
-appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_2
C.F.: , elettivamente domiciliato in Vico Equense alla Via Stella, 6, presso CodiceFiscale_2
lo studio dell'Avv. Enrico Marulli, C.F.: che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_3
procura in atti;
-appellato
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice proponeva formale appello avverso la sentenza
1 n. 2207/2021, depositata in data 30.12.2021, ed emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, con la quale la medesima veniva condannata al pagamento, in favore dell'odierno appellato, della somma di €
533,42 corrispondenti alle somme illegittimamente (secondo il giudice di prime cure) addebitate all'appellato sul conto corrente n. 000102028924, intrattenuto con la medesima Parte_1
filiale di Castellammare di Stabia. Eccepiva in merito la violazione del ne bis in idem processuale, essendo sul punto intervenuta in precedenza la pronuncia n. 366/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Sorrento e pubblicata in data 04.03.2020.
Si costituiva ritualmente in giudizio , impugnando e contestando tutto quanto ex Controparte_2
adverso affermato e, in particolare, eccependo la diversità del petitum e della causa petendi dei due incardinati procedimenti giurisdizionali.
Alla prima udienza tenutasi in data 27.10.2022 il Giudice in sostituzione, dott. Abete, rinviava nel rispetto dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. all'udienza del 07.03.2023, ove si fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.12.2023, poi posticipata al 24.04.2024. All'esito della citata udienza il giudice si riservava, e la causa veniva posta in decisione in data 15.05.2024 coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Sulla presunta violazione del divieto di bis in idem processuale.
Preliminarmente, lo scrivente magistrato ritiene opportuno richiamare le vicende storiche che hanno determinato l'incardinamento dei due distinti giudizi presso il giudice di prime cure, i quali risultano sfociati inevitabilmente in due distinte pronunce, di cui la prima pacificamente passata in res iudicata, la seconda oggetto del presente giudizio di impugnazione.
, odierno appellato, era titolare del conto corrente n. 000102028924 con la Controparte_2 Parte_1
detenuto presso la filiale di Castellammare di Stabia. In data 20.12.2017, l'odierno appellato
[...]
ha chiesto il recesso dal rapporto contrattuale di c/c chiedendo contestualmente la portabilità del medesimo presso un altro istituto di credito (nella specie, Monte dei Paschi di Siena). Nonostante i numerosi solleciti, in ultimo con p.e.c. del 17.01.19 e del 08.02.19, la ha declinato Parte_1
la disposizione di chiusura impartita dall'appellato, adducendo la presenza di presunti obblighi pendenti a suo carico. Difatti, la società ha seguitato ad addebitare e reclamare i costi e le Parte_1 spese di tenuta conto maturati dopo il recesso, pari a complessivi € 340,63. In virtù di tali presupposti,
proponeva il primo giudizio, con numero di R.G. 2051/2019, assegnato alla Controparte_2
cognizione del G.d.P. di Sorrento nella persona del dott. Rondinella.
Più precisamente, il primo atto di citazione notificato in data 30.05.2019 era volto ad accertare la non debenza delle somme sopra menzionate. Invece, con intimazione di pagamento notificata in data
2 08.01.2020, dopo che il primo giudizio era stato assegnato in decisione (precisamente in data
06.11.2019) ma prima della pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 04.03.2020), l' Parte_1
reclamava nuovamente per la medesima causale il maggior importo di € 533,42, minacciando
[...] anche la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia.
Proprio detta nuova intimazione di pagamento determinava l'incardinamento del secondo giudizio, con atto di citazione notificato in data 09.04.2020, volto ad accertare la non debenza della citata ulteriore somma, e al fine di evitare la minacciata segnalazione alla centrale rischi del debitore, il quale deduce di essere “noto e stimato ottico della penisola sorrentina” (cfr. comparsa di costituzione e risposta di parte appellata), implicando dunque la necessità di tutelare anche la propria immagine professionale.
La sentenza n. 366/2020 emessa dal G.d.P. di Sorrento e pacificamente passata in cosa giudicata, accertava l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 311,15 per le spese di tenuta conto maturate successivamente alla chiusura del conto corrente intervenuta in data 31.12.2017. Il giudice di prime cure, correttamente, motivava riferendosi al diritto di recesso previsto dagli artt.
1855 c.c. e 120bis T.U.B. Entrambe le norme disciplinano il diritto di recesso nel caso di contratti a tempo indeterminato, stabilendone tempi e costi. L'art. 1855 c.c., sulle operazioni bancarie in conto corrente, prevede il diritto di ciascuna parte di recedere dal contratto dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni. Analogamente, l'art. 120bis T.U.B. riconosce al cliente il “diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità
e senza costi”.
Relativamente al caso di specie, continua il Giudice di prime cure, risulta pacifico che l'attore chiedeva la chiusura del conto corrente n. 000102028924 nel mese di dicembre 2017 con contestuale richiesta di portabilità presso altro istituto di credito (MPS). Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, il cliente è titolare di un diritto incondizionato all'estinzione volontaria del rapporto di conto corrente e l'intermediario non può condizionare l'esercizio di tale diritto all'esistenza di eventuali passività gravanti sul conto. Devono considerarsi privi di causa, quindi, e dunque non dovuti, gli addebiti che sono maturati sul predetto conto a carico dell'attore in data successiva al recesso. Ne conseguiva, quindi, la dichiarazione di illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 311,15 per le spese di tenuta del conto maturate successivamente al 31.12.2017.
Successivamente alla pubblicazione della prima sentenza e in pendenza del secondo giudizio, dopo aver inviato una nuova intimazione di pagamento per € 533,42 già nel mese di gennaio 2020, la chiudeva il conto corrente del in data 20.05.2020, con passaggio Parte_1 Controparte_2
a perdita del relativo saldo, precisando che non sussisteva alcun debito del sig. nei CP_2
confronti della Parte_1
3 In tale contesto viene a collocarsi la seconda pronuncia di merito, originata dalla nuova intimazione di pagamento per € 533,42, depositata in data 30.12.2021. Nell'arresto si legge testualmente (pagg.
2-3): “letta la documentazione prodotta dall'attore e, segnatamente, la sentenza n. 366/2020 emessa dal G.d.P. di Sorrento, si rileva che appare pacifico che l'attore possa esercitare – come in effetti ha esercitato (comunicazione 20.12.2017) – il diritto di recesso dal contratto di conto corrente n.
00010228924 presso l' (art. 1855 c.c.)., senza penalità e senza costi, in uno alla Parte_1
richiesta di portabilità presso il MPS, a prescindere dal c.d. saldo debitore sul medesimo conto (art.
120bis T.U.B.). Così come appare pacifico che nessuna somma, a qualsiasi titolo, non solo non possa essere addebitata al cliente/attore successivamente alla chiusura del conto corrente, ma anche che un'eventuale passività possa influire sulla chiusura del predetto conto. Talché, accertato che il conto corrente bancario in questione si deve ritenere chiuso alla data del 31.12.2017, la somma di € 533,42 richiesta dalla società convenuta, con missiva in data 08.01.2020, appare illegittima”.
Alla luce di siffatto excursus, ritiene lo scrivente magistrato non sussistente la violazione del divieto del bis in idem processuale, per le ragioni che seguono.
Il giudizio (R.G. n. 2051/19) definito con sentenza n. 366/20, divenuta cosa giudicata, aveva per oggetto l'accertamento della non debenza della somma di € 311,15, addebitata con l'estratto conto del
31.03.19 (doc. n. 5), per presunti oneri di gestione del conto corrente n. 000102028924; il giudizio
(R.G. n. 959/20) definito con la sentenza impugnata n. 2207/21, aveva per oggetto l'accertamento della non debenza del (diverso) importo di € 533,42, preteso dalla convenuta per presunte spese di tenuta del medesimo conto corrente, reclamate con la notificata dell'intimazione di pagamento e costituzione in mora dell'8.01.20, a cui è seguito il preavviso di segnalazione della presunta sofferenza in Centrale Rischi. Ragion per cui, con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure non ha violato affatto il principio del ne bis in idem, come erroneamente lamentato dall'appellante. Il secondo giudizio trae origine dalla necessità di accertare, da un canto, la non debenza dell'ulteriore somma pretesa medio tempore dall'appellante e, dall'altro, di evitare la preannunciata iscrizione del nominativo dell'appellato nella Centrale rischi della Banca d'Italia, trattandosi di “noto e stimato ottico della penisola sorrentina”, oltreché di un soggetto solvibile e affidabile commercialmente.
Sul punto, giova rimarcare che l'appellante ha notificato al comparente la ridetta intimazione di pagamento e costituzione in mora l'8.01.20 (a cui ha fatto seguire la minacciata segnalazione in
Centrale Rischi del 14.01.20) (doc. 3 e 4 produzione di 1° grado), incurante del fatto che analoga questione (per la medesima causale ma per il minor importo di € 311,15), rappresentata nel giudizio iscritto al R.G. n. 2051/19, fosse ancora sub judice siccome assegnata in decisione il 6.11.19 e, pertanto, in attesa di pubblicazione della sentenza, come si desume agevolmente dai verbali d'udienza allegati.
4 Pertanto, il secondo giudizio invocato dall'appellato, definito con la sentenza impugnata, scaturisce dal fatto che l'appellante ha ostinatamente preteso fino alla sua definizione le spese di gestione e gli interessi su un conto chiuso il 31.12.17, incurante del giudicato contenuto nella sentenza n. 366/20 intervenuta in corso di causa.
Sicché, contrariamente a quanto assume l'appellante, il giudizio (R.G. n. 959/2020) definito dal
Giudice di Pace di Sorrento con la sentenza gravata, non rappresenta una duplicazione di quello precedente (R.G. n. 2051/19) definito con sentenza n. 366/20, divenuta cosa giudicata, essendo parzialmente diverso sia il petitum (importo diverso) che la causa petendi (non debenza della somma pretesa e segnalazione in centrale rischi).
Deduce parte appellante che il GdP Dott. Rondinella, con la pronuncia conclusiva del primo giudizio, non avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto di conto corrente n. 000102028924 come chiesto dal ma avrebbe semplicemente dichiarato l'illegittimità della richiesta di Controparte_2 pagamento delle spese di tenuta conto. Risulterebbe allora evidente, secondo l'appellante, che con tale sentenza il Giudice avrebbe errato, in quanto “non ha capito che il conto corrente era ancora aperto e che l'attore ne chiedeva la risoluzione contrattuale con conseguente illegittimità delle somme richieste per la tenuta conto” (cit. atto di citazione di parte appellante). Quindi, secondo l'appellante, la sentenza n. 366/20 resa all'esito del primo giudizio (R.G. n. 2051/19), non avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto di conto corrente inter partes n. 000102028924 che, pertanto, sarebbe rimasto legittimamente (ancora) aperto ed avrebbe generato ulteriori costi di gestione per €
533,42.
Ebbene, la ridetta sentenza n. 366/20, pubblicata il 4.03.20, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, ha dichiarato espressamente l'intervenuta chiusura del conto corrente n. 000102028924 intestato al concludente, a decorrere da mese di dicembre 2017.
Siffatta statuizione è contenuta nel capo riportato a pagina 2 (ultime righe), che di seguito si trascrive:
"relativamente al caso di specie, risulta pacifico tra le parti che l'attore richiedeva la chiusura del conto corrente n. 000102028924 presso filiale di Castellammare di Stabia, nel mese Parte_1
di dicembre 2017, con contestuale richiesta di portabilità presso altro istituto di credito (MPS).
Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, condivisa da questo giudice, il cliente è titolare di un diritto incondizionato all'estinzione volontaria del rapporto di conto corrente e l'intermediario non può condizionare l'esercizio di tale diritto all'esistenza di eventuali passività gravanti sul conto.
Devono considerarsi privi di causa, e dunque non dovuti, gli addebiti che sono maturati sul predetto conto, a carico dell'attore, in data successiva al recesso". La Banca, dunque, incurante dell'intervenuta dichiarazione di risoluzione del contratto a far data dal dicembre 2017, ha tenuto aperto il conto corrente e vi ha continuato ad addebitarvi ulteriori costi di gestione, per complessivi
5 ulteriori € 533,42, intimandone il pagamento con la costituzione in mora dell'8.01.20, a cui è seguito il preavviso di segnalazione della presunta sofferenza in Centrale Rischi. Di qui la necessità del
[...]
di adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria, affinché accertasse la non debenza della nuova CP_2
somma pretesa dalla Banca e paralizzasse la minacciata iscrizione nell'elenco dei cattivi pagatori, mai precedentemente avanzata.
Per i medesimi motivi, non è ravvisabile una fattispecie di abuso del diritto (sub specie di frazionamento del credito) da parte dell'appellato, e dunque è da rigettare la richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dette argomentazioni risultano quindi, ad avviso dello scrivente magistrato, esaustive nell'esplicazione dell'accoglimento delle ragioni di parte appellata.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera
Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese e competenze di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione dei minimi tariffari di cui al D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore dichiarato in citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto perché infondato, per l'effetto conferma la sentenza n. 2207/2021 – R.G.
959/2020, depositata il 30.12.2021, del Giudice di Pace di Sorrento ove condanna a Parte_1 dichiarare non dovuta la somma di € 533,42, con espressa inibizione di ogni segnalazione alla competente centrale della Banca d'Italia.
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati per il primo grado come da impugnata sentenza n.2207/2021, per il presente grado di giudizio in € 662,00 oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. Enrico Marulli dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 26 settembre 2024
6 Il Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 975/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace – recesso dal contratto di conto corrente – violazione del ne bis in idem processuale vertente tra
, con Sede Legale e Direzione Generale in Milano, alla Via Gae Aulenti 3 Tower Parte_1
A, capitale sociale euro 20.880.549.801,81, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-
Brianza-Lodi, C.F. e P.IVA , società appartenente al P.IVA_1 Controparte_1 iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza dei poteri conferitigli dell'art. 29 1. comma dello Statuto sociale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in autentica dr. , Notaio in Bologna del 29/10/2010, Rep. n. Per_1
115840 Racc. n. 33105, dall' avv.to Antonio De Simone (CF ) con studio in C.F._1
Napoli al Corso Umberto I n. 22, ove elettivamente domicilia;
-appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_2
C.F.: , elettivamente domiciliato in Vico Equense alla Via Stella, 6, presso CodiceFiscale_2
lo studio dell'Avv. Enrico Marulli, C.F.: che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_3
procura in atti;
-appellato
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice proponeva formale appello avverso la sentenza
1 n. 2207/2021, depositata in data 30.12.2021, ed emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, con la quale la medesima veniva condannata al pagamento, in favore dell'odierno appellato, della somma di €
533,42 corrispondenti alle somme illegittimamente (secondo il giudice di prime cure) addebitate all'appellato sul conto corrente n. 000102028924, intrattenuto con la medesima Parte_1
filiale di Castellammare di Stabia. Eccepiva in merito la violazione del ne bis in idem processuale, essendo sul punto intervenuta in precedenza la pronuncia n. 366/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Sorrento e pubblicata in data 04.03.2020.
Si costituiva ritualmente in giudizio , impugnando e contestando tutto quanto ex Controparte_2
adverso affermato e, in particolare, eccependo la diversità del petitum e della causa petendi dei due incardinati procedimenti giurisdizionali.
Alla prima udienza tenutasi in data 27.10.2022 il Giudice in sostituzione, dott. Abete, rinviava nel rispetto dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. all'udienza del 07.03.2023, ove si fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.12.2023, poi posticipata al 24.04.2024. All'esito della citata udienza il giudice si riservava, e la causa veniva posta in decisione in data 15.05.2024 coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Sulla presunta violazione del divieto di bis in idem processuale.
Preliminarmente, lo scrivente magistrato ritiene opportuno richiamare le vicende storiche che hanno determinato l'incardinamento dei due distinti giudizi presso il giudice di prime cure, i quali risultano sfociati inevitabilmente in due distinte pronunce, di cui la prima pacificamente passata in res iudicata, la seconda oggetto del presente giudizio di impugnazione.
, odierno appellato, era titolare del conto corrente n. 000102028924 con la Controparte_2 Parte_1
detenuto presso la filiale di Castellammare di Stabia. In data 20.12.2017, l'odierno appellato
[...]
ha chiesto il recesso dal rapporto contrattuale di c/c chiedendo contestualmente la portabilità del medesimo presso un altro istituto di credito (nella specie, Monte dei Paschi di Siena). Nonostante i numerosi solleciti, in ultimo con p.e.c. del 17.01.19 e del 08.02.19, la ha declinato Parte_1
la disposizione di chiusura impartita dall'appellato, adducendo la presenza di presunti obblighi pendenti a suo carico. Difatti, la società ha seguitato ad addebitare e reclamare i costi e le Parte_1 spese di tenuta conto maturati dopo il recesso, pari a complessivi € 340,63. In virtù di tali presupposti,
proponeva il primo giudizio, con numero di R.G. 2051/2019, assegnato alla Controparte_2
cognizione del G.d.P. di Sorrento nella persona del dott. Rondinella.
Più precisamente, il primo atto di citazione notificato in data 30.05.2019 era volto ad accertare la non debenza delle somme sopra menzionate. Invece, con intimazione di pagamento notificata in data
2 08.01.2020, dopo che il primo giudizio era stato assegnato in decisione (precisamente in data
06.11.2019) ma prima della pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 04.03.2020), l' Parte_1
reclamava nuovamente per la medesima causale il maggior importo di € 533,42, minacciando
[...] anche la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia.
Proprio detta nuova intimazione di pagamento determinava l'incardinamento del secondo giudizio, con atto di citazione notificato in data 09.04.2020, volto ad accertare la non debenza della citata ulteriore somma, e al fine di evitare la minacciata segnalazione alla centrale rischi del debitore, il quale deduce di essere “noto e stimato ottico della penisola sorrentina” (cfr. comparsa di costituzione e risposta di parte appellata), implicando dunque la necessità di tutelare anche la propria immagine professionale.
La sentenza n. 366/2020 emessa dal G.d.P. di Sorrento e pacificamente passata in cosa giudicata, accertava l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 311,15 per le spese di tenuta conto maturate successivamente alla chiusura del conto corrente intervenuta in data 31.12.2017. Il giudice di prime cure, correttamente, motivava riferendosi al diritto di recesso previsto dagli artt.
1855 c.c. e 120bis T.U.B. Entrambe le norme disciplinano il diritto di recesso nel caso di contratti a tempo indeterminato, stabilendone tempi e costi. L'art. 1855 c.c., sulle operazioni bancarie in conto corrente, prevede il diritto di ciascuna parte di recedere dal contratto dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni. Analogamente, l'art. 120bis T.U.B. riconosce al cliente il “diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità
e senza costi”.
Relativamente al caso di specie, continua il Giudice di prime cure, risulta pacifico che l'attore chiedeva la chiusura del conto corrente n. 000102028924 nel mese di dicembre 2017 con contestuale richiesta di portabilità presso altro istituto di credito (MPS). Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, il cliente è titolare di un diritto incondizionato all'estinzione volontaria del rapporto di conto corrente e l'intermediario non può condizionare l'esercizio di tale diritto all'esistenza di eventuali passività gravanti sul conto. Devono considerarsi privi di causa, quindi, e dunque non dovuti, gli addebiti che sono maturati sul predetto conto a carico dell'attore in data successiva al recesso. Ne conseguiva, quindi, la dichiarazione di illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 311,15 per le spese di tenuta del conto maturate successivamente al 31.12.2017.
Successivamente alla pubblicazione della prima sentenza e in pendenza del secondo giudizio, dopo aver inviato una nuova intimazione di pagamento per € 533,42 già nel mese di gennaio 2020, la chiudeva il conto corrente del in data 20.05.2020, con passaggio Parte_1 Controparte_2
a perdita del relativo saldo, precisando che non sussisteva alcun debito del sig. nei CP_2
confronti della Parte_1
3 In tale contesto viene a collocarsi la seconda pronuncia di merito, originata dalla nuova intimazione di pagamento per € 533,42, depositata in data 30.12.2021. Nell'arresto si legge testualmente (pagg.
2-3): “letta la documentazione prodotta dall'attore e, segnatamente, la sentenza n. 366/2020 emessa dal G.d.P. di Sorrento, si rileva che appare pacifico che l'attore possa esercitare – come in effetti ha esercitato (comunicazione 20.12.2017) – il diritto di recesso dal contratto di conto corrente n.
00010228924 presso l' (art. 1855 c.c.)., senza penalità e senza costi, in uno alla Parte_1
richiesta di portabilità presso il MPS, a prescindere dal c.d. saldo debitore sul medesimo conto (art.
120bis T.U.B.). Così come appare pacifico che nessuna somma, a qualsiasi titolo, non solo non possa essere addebitata al cliente/attore successivamente alla chiusura del conto corrente, ma anche che un'eventuale passività possa influire sulla chiusura del predetto conto. Talché, accertato che il conto corrente bancario in questione si deve ritenere chiuso alla data del 31.12.2017, la somma di € 533,42 richiesta dalla società convenuta, con missiva in data 08.01.2020, appare illegittima”.
Alla luce di siffatto excursus, ritiene lo scrivente magistrato non sussistente la violazione del divieto del bis in idem processuale, per le ragioni che seguono.
Il giudizio (R.G. n. 2051/19) definito con sentenza n. 366/20, divenuta cosa giudicata, aveva per oggetto l'accertamento della non debenza della somma di € 311,15, addebitata con l'estratto conto del
31.03.19 (doc. n. 5), per presunti oneri di gestione del conto corrente n. 000102028924; il giudizio
(R.G. n. 959/20) definito con la sentenza impugnata n. 2207/21, aveva per oggetto l'accertamento della non debenza del (diverso) importo di € 533,42, preteso dalla convenuta per presunte spese di tenuta del medesimo conto corrente, reclamate con la notificata dell'intimazione di pagamento e costituzione in mora dell'8.01.20, a cui è seguito il preavviso di segnalazione della presunta sofferenza in Centrale Rischi. Ragion per cui, con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure non ha violato affatto il principio del ne bis in idem, come erroneamente lamentato dall'appellante. Il secondo giudizio trae origine dalla necessità di accertare, da un canto, la non debenza dell'ulteriore somma pretesa medio tempore dall'appellante e, dall'altro, di evitare la preannunciata iscrizione del nominativo dell'appellato nella Centrale rischi della Banca d'Italia, trattandosi di “noto e stimato ottico della penisola sorrentina”, oltreché di un soggetto solvibile e affidabile commercialmente.
Sul punto, giova rimarcare che l'appellante ha notificato al comparente la ridetta intimazione di pagamento e costituzione in mora l'8.01.20 (a cui ha fatto seguire la minacciata segnalazione in
Centrale Rischi del 14.01.20) (doc. 3 e 4 produzione di 1° grado), incurante del fatto che analoga questione (per la medesima causale ma per il minor importo di € 311,15), rappresentata nel giudizio iscritto al R.G. n. 2051/19, fosse ancora sub judice siccome assegnata in decisione il 6.11.19 e, pertanto, in attesa di pubblicazione della sentenza, come si desume agevolmente dai verbali d'udienza allegati.
4 Pertanto, il secondo giudizio invocato dall'appellato, definito con la sentenza impugnata, scaturisce dal fatto che l'appellante ha ostinatamente preteso fino alla sua definizione le spese di gestione e gli interessi su un conto chiuso il 31.12.17, incurante del giudicato contenuto nella sentenza n. 366/20 intervenuta in corso di causa.
Sicché, contrariamente a quanto assume l'appellante, il giudizio (R.G. n. 959/2020) definito dal
Giudice di Pace di Sorrento con la sentenza gravata, non rappresenta una duplicazione di quello precedente (R.G. n. 2051/19) definito con sentenza n. 366/20, divenuta cosa giudicata, essendo parzialmente diverso sia il petitum (importo diverso) che la causa petendi (non debenza della somma pretesa e segnalazione in centrale rischi).
Deduce parte appellante che il GdP Dott. Rondinella, con la pronuncia conclusiva del primo giudizio, non avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto di conto corrente n. 000102028924 come chiesto dal ma avrebbe semplicemente dichiarato l'illegittimità della richiesta di Controparte_2 pagamento delle spese di tenuta conto. Risulterebbe allora evidente, secondo l'appellante, che con tale sentenza il Giudice avrebbe errato, in quanto “non ha capito che il conto corrente era ancora aperto e che l'attore ne chiedeva la risoluzione contrattuale con conseguente illegittimità delle somme richieste per la tenuta conto” (cit. atto di citazione di parte appellante). Quindi, secondo l'appellante, la sentenza n. 366/20 resa all'esito del primo giudizio (R.G. n. 2051/19), non avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto di conto corrente inter partes n. 000102028924 che, pertanto, sarebbe rimasto legittimamente (ancora) aperto ed avrebbe generato ulteriori costi di gestione per €
533,42.
Ebbene, la ridetta sentenza n. 366/20, pubblicata il 4.03.20, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, ha dichiarato espressamente l'intervenuta chiusura del conto corrente n. 000102028924 intestato al concludente, a decorrere da mese di dicembre 2017.
Siffatta statuizione è contenuta nel capo riportato a pagina 2 (ultime righe), che di seguito si trascrive:
"relativamente al caso di specie, risulta pacifico tra le parti che l'attore richiedeva la chiusura del conto corrente n. 000102028924 presso filiale di Castellammare di Stabia, nel mese Parte_1
di dicembre 2017, con contestuale richiesta di portabilità presso altro istituto di credito (MPS).
Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, condivisa da questo giudice, il cliente è titolare di un diritto incondizionato all'estinzione volontaria del rapporto di conto corrente e l'intermediario non può condizionare l'esercizio di tale diritto all'esistenza di eventuali passività gravanti sul conto.
Devono considerarsi privi di causa, e dunque non dovuti, gli addebiti che sono maturati sul predetto conto, a carico dell'attore, in data successiva al recesso". La Banca, dunque, incurante dell'intervenuta dichiarazione di risoluzione del contratto a far data dal dicembre 2017, ha tenuto aperto il conto corrente e vi ha continuato ad addebitarvi ulteriori costi di gestione, per complessivi
5 ulteriori € 533,42, intimandone il pagamento con la costituzione in mora dell'8.01.20, a cui è seguito il preavviso di segnalazione della presunta sofferenza in Centrale Rischi. Di qui la necessità del
[...]
di adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria, affinché accertasse la non debenza della nuova CP_2
somma pretesa dalla Banca e paralizzasse la minacciata iscrizione nell'elenco dei cattivi pagatori, mai precedentemente avanzata.
Per i medesimi motivi, non è ravvisabile una fattispecie di abuso del diritto (sub specie di frazionamento del credito) da parte dell'appellato, e dunque è da rigettare la richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dette argomentazioni risultano quindi, ad avviso dello scrivente magistrato, esaustive nell'esplicazione dell'accoglimento delle ragioni di parte appellata.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera
Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese e competenze di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione dei minimi tariffari di cui al D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore dichiarato in citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto perché infondato, per l'effetto conferma la sentenza n. 2207/2021 – R.G.
959/2020, depositata il 30.12.2021, del Giudice di Pace di Sorrento ove condanna a Parte_1 dichiarare non dovuta la somma di € 533,42, con espressa inibizione di ogni segnalazione alla competente centrale della Banca d'Italia.
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati per il primo grado come da impugnata sentenza n.2207/2021, per il presente grado di giudizio in € 662,00 oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. Enrico Marulli dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 26 settembre 2024
6 Il Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo
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