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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 403/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20250020104180050940676 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 505/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto iscritto a ruolo col n° 403 / 2025 R.G.R. la sig.ra Ricorrente_1 da Pescara, assistita rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 presso il cui studio domiciliava in Isernia alla via Indirizzo_2, impugnava l'Ingiunzione di pagamento n° 2025 0020104180050940676 notificatole il 24.03.2025 a seguito del presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo d'imposta 2019 di € 308,60 ed inerente l'autovettura di proprietà targata Targa_1.
Parte reclamante eccepiva intervenuta prescrizione della pretesa erariale così come prevista dall'art. 5 del D.Leg.vo 953 del'82. Per siffatte ragioni l'odierna contribuente concludeva, previa sospensione, per l'accoglimento del ricorso, in via principale;
in subordine, la condanna alle spese di giudizio, mancanti, appunto, qualsiasi atto interruttivo idoneo a contrastare la decorrente prescrizione, costringendo l'esponente alla predisposizione del ricorso.
Resisteva in giudizio Municipia s.p.a. ribadendo la validità della propria attività posta in essere in sede d'incarico regionale che volgerebbe a termine a conclusione di ogni singolo rapporto di lavoro a suo tempo intrapreso. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
- Letti gli atti del ricorso che precede;
- Constatato l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 che dispone la prescrizione delle tasse automobilistiche al termine del triennio dal versamento introduttivo;
- Trattandosi, nel caso di specie, di accertamento relativo al periodo d'imposta 2019, la prescrizione ha avuto inizio alla fine del 2022;
- Ritenuto, a mente dell'art. 25, 1° comma, del D.P.R. 600 del 29.09.1973, che il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
- Accertato che l'ingiunzione è stata notificata il 24.03.2025, deve ritenersi che il ricorso è stato proposto nei termini;
- Considerato, infine, che l'abrogazione della concessione ad ICA /CRESET per la riscossione delle tasse automobilistiche in Molise è stata disposta per la scadenza del rapporto di concessione nel 2021, ritenendo, di conseguenza, nulli tutti gli atti di riscossione emessi da ICA CRESET dopo il 9 dicembre
2021, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Molise n° 246 del 23.12.2024;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione impugnata;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio equitativamente determinate in
€ 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 11.11.2025
IL GIUDICE UNICO
D'ER
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 403/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20250020104180050940676 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 505/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto iscritto a ruolo col n° 403 / 2025 R.G.R. la sig.ra Ricorrente_1 da Pescara, assistita rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 presso il cui studio domiciliava in Isernia alla via Indirizzo_2, impugnava l'Ingiunzione di pagamento n° 2025 0020104180050940676 notificatole il 24.03.2025 a seguito del presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo d'imposta 2019 di € 308,60 ed inerente l'autovettura di proprietà targata Targa_1.
Parte reclamante eccepiva intervenuta prescrizione della pretesa erariale così come prevista dall'art. 5 del D.Leg.vo 953 del'82. Per siffatte ragioni l'odierna contribuente concludeva, previa sospensione, per l'accoglimento del ricorso, in via principale;
in subordine, la condanna alle spese di giudizio, mancanti, appunto, qualsiasi atto interruttivo idoneo a contrastare la decorrente prescrizione, costringendo l'esponente alla predisposizione del ricorso.
Resisteva in giudizio Municipia s.p.a. ribadendo la validità della propria attività posta in essere in sede d'incarico regionale che volgerebbe a termine a conclusione di ogni singolo rapporto di lavoro a suo tempo intrapreso. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
- Letti gli atti del ricorso che precede;
- Constatato l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 che dispone la prescrizione delle tasse automobilistiche al termine del triennio dal versamento introduttivo;
- Trattandosi, nel caso di specie, di accertamento relativo al periodo d'imposta 2019, la prescrizione ha avuto inizio alla fine del 2022;
- Ritenuto, a mente dell'art. 25, 1° comma, del D.P.R. 600 del 29.09.1973, che il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
- Accertato che l'ingiunzione è stata notificata il 24.03.2025, deve ritenersi che il ricorso è stato proposto nei termini;
- Considerato, infine, che l'abrogazione della concessione ad ICA /CRESET per la riscossione delle tasse automobilistiche in Molise è stata disposta per la scadenza del rapporto di concessione nel 2021, ritenendo, di conseguenza, nulli tutti gli atti di riscossione emessi da ICA CRESET dopo il 9 dicembre
2021, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Molise n° 246 del 23.12.2024;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione impugnata;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio equitativamente determinate in
€ 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 11.11.2025
IL GIUDICE UNICO
D'ER