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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott. Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3150/2024 R.G., avente ad oggetto “Separazione
giudiziale” e promossa
TRA
( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vito Pacca
RICORRENTE
E
( ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
Co
–SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.2.2025. Parere del PM acquisito in data
19.11.2024
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14.11.2024, l'odierna ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio con in NA (AV) -matrimonio concordatario trascritto agli uffici CP_1
di Stato Civile del Comune di NA (AV); Atto n.36, parte II, serie A -anno 1991- Comune di
NA-m matrimonio dal quale nascevano i figli -Benevento il 21/02/1993-, - Per_1 Per_2
Prato il 10/11/2000- e -Benevento il 27/01/2011; che, è l'unico minore tra Per_3 Parte_2
i figli;
che e sono economicamente autosufficienti;
che, l'unione Parte_3 Persona_4
coniugale, dapprima felice, con il passar del tempo si è incrinata a causa di una forte incompatibilità
caratteriale che ha fatto venire meno l'affectio coniugalis; che, a causa di tutto ciò è diventato praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza e che essi istanti, consapevoli dello stato di fatto, presupposto fondamentale di ogni vincolo matrimoniale sereno, sono giunti alla determinazione di richiedere la separazione.
Tanto premesso, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso sul figlio minore con Per_3
decisioni di maggiore interesse per lo stesso, -istruzione, educazione e salute – da assumersi di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore e con collocazione prevalente presso la madre, che presso l'abitazione in locazione di
[...]
figlio secondogenito dei coniugi, sita in Piazza 20 Settembre n.4 a San Martino V.C. Persona_4
(AV), con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé il fine settimana (sabato e domenica),
alternativamente; che per le vacanze estive, natalizie, pasquali e per tutte feste, le parti concorderanno,
previo accordo telefonico, le modalità con cui il minore trascorrerà le citate feste;
con onere di versamento a carico di , attualmente disoccupato di euro 300,0 al mese, riconoscendo CP_1
sin da ora il diritto della a percepire integralmente gli assegni unici familiari e con sopportazione Pt_1
della metà (50%) le spese straordinarie (mediche, scolastiche (anche gite organizzate dagli istituti),
sportive, attività ricreative (anche per vacanze).
L'udienza del 21.2.2025 veniva celebrata in assenza della parte resistente, dichiarata contumace. La parte ricorrente è stata ascoltata all'udienza del 21 Febbraio 2025 e ha chiesto l'immediata decisione della causa.
Ai sensi dell'art 473 bis 22 ultimo comma, la scrivente ha rimesso la causa in decisione al collegio.
La domanda di separazione va senz'altro accolta, infatti, ricorrono gli estremi per pronunciare la separazione ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia delle separazione giudiziale tra i coniugi. Ed invero, non vi è motivo per non dare credito a quanto dichiarato dalla ricorrente, ossia che non vi è più reciproco affetto e che le parti non hanno più
intenzione di vivere insieme. D'altra parte, la ricorrente ha dichiarato di avere preso in affitto con
-il secondogenito- un'abitazione a causa del carattere iracondo e irascibile del marito e che Per_2
il figlio la aiuta nelle spese.
Ha dichiarato di lavorare come collaboratrice domestica e di percepire una retribuzione non dichiarata, mentre il marito lavora probabilmente presso Irpiniambiente ma di non essere certa che continui a lavorare.
Non ha chiesto nulla per sé ma una contribuzione di 300,00 € o anche una somma inferiore per il figlio . Per_3
In assenza di richieste istruttorie e di merito, il collegio pronuncia la sentenza di separazione,
resa necessaria nelle forme del contenzioso data la contumacia di . CP_1
Data la situazione così come rappresentata dalla parte ricorrente e che risulta avvalorata dalla mancata partecipazione all'udienza da parte del marito che è stato raggiunto dalla notifica perfezionatasi a mani proprie, ritiene il collegio di aderire a quanto richiesto dalla ricorrente, con affido condiviso di ad entrambi i genitori e collocazione prevalente dello stesso presso la Per_3
madre che tuttavia rinuncia alla casa coniugale. Anche per le visite si può aderire a quanto richiesto da ha 14 anni e Parte_1 Per_3
vedrà il padre così come suggerito dalla madre nel ricorso introduttivo tenendo conto del fatto che l'età che sta vivendo determinerà delle scelte sempre più autonome da parte del ragazzo.
In considerazione del fatto che il padre probabilmente non lavora ma che comunque ha la casa familiare, il collegio ritiene giusto imporgli la corresponsione di euro 200,00 mensili per il mantenimento di . Per_3
Con riferimento alle spese di lite, considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di separazione, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura. Vanno quindi dichiarate non ripetibili, nella misura della metà, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente, onerando parte resistente al pagamento del residuo, residuo liquidato d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata
in vigore”;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero assai scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della sostanziale assenza di fase istruttoria;
e) delle riduzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n.
55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. - pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a NA il 5.9.1971 e Parte_1 [...]
n. a Benevento il 28.9.1968; CP_1
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto –NA-, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3.11.2000
n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_3
collocazione prevalente dello stesso presso la madre in San Martino Valle Caudina Piazza 20
settembre n. 4, con possibilità per il padre di vederlo secondo quanto previsto in parte motiva;
D. NN parte resistente alla corresponsione di euro 200,00 mensili per CP_1
il mantenimento di , somma da versare nelle mani di Per_3 Parte_1
E. DISPONE che le spese straordinarie siano sostenute secondo quanto previsto dal protocollo siglato con il consiglio dell'ordine degli avvocati del 28.12.2018;
F. NN parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della CP_1
restante parte delle spese di giudizio, che si liquida, quanto alle spese vive in € 52,93 nonché
in € 1100,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso
G. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Avellino, 22.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano