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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/09/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 2928 dell'anno 2018 vertente
TRA
C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, C.F. BNF entrambi nella qualità di genitori
[...] C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, C.F. Persona_1
elettivamente domiciliati in Termini Imerese, Via CodiceFiscale_3
Falcone e Borsellino 78/B presso lo studio l'Avv. Francesca Vercio che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
CONTRO
C.F. in proprio e Controparte_1 CodiceFiscale_4
nella qualità di erede di C.F. e Persona_2 CodiceFiscale_5
Pag. 1 di , elettivamente domiciliato in Termini Controparte_2
Imerese, Via Luigi Sturzo n. 8 presso lo studio dell'Avv. Rosaria Morreale che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PART. IVA Via Falcone e Controparte_3 P.IVA_1
Borsellino n. 82 Termini Imerese, in persona dell'Amministratore pro-tempore,
elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Via SS. Salvatore n. 9 presso lo studio dell'Avv. Anna Rita Cosentino che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i signori e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore
[...] [...]
, convenivano in giudizio il ed il signor Per_1 Controparte_3
in proprio e nella qualità di procuratore generale Controparte_1
della madre entrambi nella qualità di eredi del signor Persona_2
chiedendo il risarcimento dei danni Controparte_2
nell'appartamento di proprietà del figlio quantificati in €. 5.971,00 causati da
Pag. 2 infiltrazioni di acqua provenienti dal soprastante lastrico solare di proprietà
esclusiva del signor . Controparte_2
Rilevavano che il proprio figlio, con decreto di trasferimento n. 8 del 20.12.2011,
aveva acquistato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.N. n.
39/1997, l'appartamento sito al sesto piano del Condominio in Termini Imerese,
Via Falcone e Borsellino n. 82 e che “Il suddetto appartamento al momento
dell'acquisto presentava danni ai soffitti ed alle pareti causati delle infiltrazioni
provenienti dalla terrazza di copertura dell'edificio di proprietà esclusiva del sig.
. Controparte_2
A sostegno della avanzata domanda allegavano l'elaborato peritale a firma dell'Arch. del 03.05.2004 depositato nella procedura esecutiva Persona_3
immobiliare R.G.N. 39/1997, la relazione del notaio depositata Persona_4
il 17.05.2007 nella anzidetta procedura esecutiva, nonché la relazione integrativa alla CTU a firma dell'Ing. del 27.03.2012 depositata Persona_5
nella procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 95/96 dalle quali emergeva la riconducibilità delle infiltrazioni dalla copertura dell'edificio (lastrico solare)
sovrastante i vani danneggiati.
I ricorrenti precisavano, inoltre, che nella relazione a firma del CTU Ing.
, la realizzazione dei lavori da eseguire sulla terrazza di Persona_5
Pag. 3 copertura dell'edificio era stata indicata come propedeutica alla riparazione dei danni occorsi all'interno dei singoli vani di sesto piano.
Si costituiva in giudizio il signor in proprio e nella Controparte_1
qualità di procuratore generale della madre , entrambi eredi Persona_2
del signor , contestando le domande avanzate di Controparte_2
cui chiedevano il rigetto rilevando che il terrazzo di copertura dell'edificio, di cui risultava proprietario il signor prima della procedura Controparte_2
R.G.N. 39/97 era stato oggetto di altra procedura esecutiva a carico del defunto e che, pertanto, il debitore esecutato si era trovato Controparte_2
nell'impossibilità di provvedere autonomamente all'esecuzione dei lavori richiesti in quanto spossessato dell'immobile restituito soltanto nell'agosto del
2015.
In subordine, chiedeva di essere tenuto indenne dalle conseguenze dannose della domanda spiegata con condanna al pagamento delle somme richieste esclusivamente a carico del nell'ipotesi di accertamento del diritto CP_3
in favore di parte attrice della somma sostenuta per le riparazioni nell'appartamento di loro proprietà.
Si costituiva in giudizio il eccependo il difetto di Controparte_3
legittimazione ad agire dei ricorrenti atteso che l'asserito danno, come per loro stessa ammissione, si era verificato in epoca antecedente all'acquisto effettuato
Pag. 4 nell'interesse del loro figlio e, pertanto, il chiesto risarcimento spettava in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con sentenza 2951/2016, esclusivamente al proprietario al momento di verificazione dell'evento dannoso, anche successivamente alla alienazione del bene.
Rilevava, altresì, che nessuna responsabilità per omissione e/o ritardo nell'esecuzione degli interventi manutentivi poteva essere imputata al convenuto in quanto il lastrico solare era oggetto di procedura CP_3
esecutiva R.G.N. 39/97 (riunita a quella portante il N.R.G. 95/63) e come tale sottoposto alla custodia giudiziale;
in merito precisava di avere appaltato gli interventi di manutenzione relativi all'impermeabilizzazione della copertura condominiale a seguito delle autorizzazioni del Giudice dell'Esecuzione dei giorni 27.06.2012 e 11.07.2012, giusta delibera assembleare del 12.07.2012 alla quale era intervenuto anche il Custode Giudiziario della menzionata procedura esecutiva.
Contestava, inoltre, il quantum debeatur rilevando di aver formulato una proposta transattiva di €. 1.500,00 non accolta da parte attrice. Concludeva
chiedendo il rigetto delle domande spiegate dagli attori.
La causa, previo mutamento di rito, all'udienza del 25.10.2019 veniva riassunta dopo l'interruzione dichiarata all'udienza del 13.09.2019 per decesso della
Pag. 5 signora , veniva istruita a mezzo prova per testi e CTU e Persona_2
all'udienza del 06.05.2024 veniva posta in decisone con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
E' fondata e merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, in applicazione del principio espresso CP_3
dalla Cassazione Sezioni Unite con l'ordinanza n. 2951/2016 che riconosce, in caso di alienazione della proprietà, il diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto che era proprietario al momento in cui il bene ha subito il danno e non a colui che è subentrato nella proprietà ed è titolare del diritto al momento in cui viene promosso il giudizio.
La Corte di Cassazione ha condiviso la tesi maggioritaria innanzi richiamata (in tal senso: Cass., sez.III, 16 giugno 1987, n. 5287; sez. II, 29 novembre 1999, n.
13334; sez. II, 3 luglio 2009, n. 15744; sez. III, 14 giugno 2007, n. 13960; sez. VI-2^,
10 luglio 2014, n. 24146) sull'assunto che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è
un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. Questi
caratteri sono stati riconosciuti anche sul piano processuale al fine di risolvere il problema della individuazione del giudice competente per valore (cfr., Cass.,
S.U. 19 ottobre 2011 n. 21582).
Pag. 6 L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ.-. Di conseguenza,
quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
La Cassazione con la citata pronunzia ha, quindi, affermato il seguente principio "Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del
diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. E' un diritto autonomo
rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione,
salvo che non sia convenuto il contrario".
Precisato quanto innanzi, appare, quindi, cruciale determinare il momento di verificazione dell'evento e non quello della produzione delle conseguenze dannose dello stesso, pur se eventualmente protrattesi nel tempo.
Come rilevato da parte attrice i danni interni all'immobile di cui ha chiesto il risarcimento sono stati causati dalle infiltrazioni derivanti dalla copertura dell'edificio (lastrico solare) sovrastante i vani danneggiati, il cui accertamento è
avvenuto sin dal 2004, come da relazione di consulenza a firma dell'Arch.
Pag. 7 allegata in atti da parte attrice e richiamata dal CTU nominato nel Per_3
presente giudizio e, quindi, antecedentemente all'alienazione dell'immobile de quo.
Dalla predetta CTU del 03.05.2004, depositata nella procedura R.G.N. 39/97
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Termini Imerese, a pagina 26 è dato evincere “Giova segnalare che l'appartamento è stato, in tempi relativamente recenti,
invaso dall'acqua proveniente dai recipienti idrici condominiali posti sopra il solaio di
copertura. Le percolazioni sono state talmente rilevanti da causare danni non solo agli
intonaci del soffitto, ma anche a quelli delle pareti;
inoltre, parecchie imbotti degli infissi
sono arrugginiti o in cattive condizioni. L'appartamento necessita di consistenti
interventi di manutenzione”.
L'evento dannoso che il consulente d'ufficio rappresenta essersi verificato “in
tempi relativamente recenti” (rispetto alla redazione della consulenza del maggio
2004) deve ritenersi risalente almeno all'inizio dell'anno 2004, quindi è anteriore alla data di acquisto del bene da parte dei ricorrenti in favore del loro figlio.
La conferma che l'evento dannoso si era verificato in epoca risalente si evince anche dalla relazione a firma del Notaio nominato nel 2006 Custode Per_4
Giudiziario della predetta procedura esecutiva R.G.N. 39/97, nella quale si dà
atto che “L'immobile è parzialmente conforme alla CTU in atti atteso che a seguito di
infiltrazioni di acqua piovana risalenti a poco tempo addietro, provenienti dal terrazzo
Pag. 8 sovrastante l'immobile de quo, gran parte dei tetti, se pur recentemente tinteggiati,
accusano evidenti tracce d'infiltrazioni. Inoltre, alcune pareti della cucina e di una
stanzetta risultano parzialmente scrostate”.
Parimenti la consulenza integrativa resa nella procedura esecutiva R.G.N. 95/68
a firma dell'Ing. , per quanto redatta successivamente all'acquisto Persona_5
dell'immobile, imputa sempre all'evento dannoso già individuato nelle precedenti relazioni i danni lamentati in detta sede giudiziale “In esito agli
accertamenti eseguiti si può affermare che i danni sopra descritti sono certamente da
addebitarsi ad infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura piana
dell'edificio (lastrico solare) sovrastante i vani danneggiati, infatti seppur la pendenza
della pavimentazione del terrazzo di settimo piano è sufficiente a favorire il regolare
deflusso delle acque meteoriche, non abili allo scopo gli scarichi a pavimento (o a parete:
lato interno del muretto di base del parapetto) nonché lo strato di impermeabilizzazione
relativo che in più parti appare rimaneggiato, di successiva realizzazione ed inidoneo: la
guaina non è stata posta in opera a regolare d'arte soprattutto in prossimità dei raccordi
con i tubi pluviali posti sul lato Nord dell'edificio, punti nei quali si sono verificate e
continuano a verificarsi le infiltrazioni d'acqua che hanno causato i danneggiamenti
oggetto della presente”.
Parimenti il CTU Ing. nominato nel presente giudizio, a Persona_6
seguito della chiesta integrazione dei quesiti, ha affermato che “relativamente ai
Pag. 9 danni lamentati da parte ricorrente e per i quali viene richiesto un risarcimento per i
lavori eseguiti durante la ristrutturazione del 2012, essi sono stati effettivamente
riscontrati in sede di sopralluogo e certamente imputabili ad infiltrazioni provenienti
dal terrazzo di copertura, nonché riconducibili ai danni descritti nella relazione a firma
dell'Arch. e nella relazione integrativa alla C.T.U., a firma dell'Ing. Persona_3
e quindi antecedenti al decreto di trasferimento emesso a favore Persona_5
del minore Sig. . Si ribadisce infine che nello stesso Atto di Ricorso EX Persona_1
ART.702 BIS C.P.C, a firma dell' Avv. Francesca Vercio, rappresentante legale di parte
ricorrente, si fa riferimento a quanto di seguito estratto dal suddetto Atto a pagina 2:
“l'oggetto del presente procedimento, ovvero di quanto lamentato da parte ricorrente
nell'appartamento di proprietà del Sig. è il seguente: “(...)Il suddetto Persona_1
appartamento al momento dell'acquisto presentava danni ai soffitti ed alle pareti causati
dalle infiltrazioni provenienti dalla terrazza di copertura dell'edificio di proprietà
esclusiva del Sig. (pag. 3 di risposta alle osservazioni). Controparte_2
Da quanto esposto, trattandosi di danni risalenti ad epoca anteriore alla data di acquisto del bene da parte degli attori in favore del loro figlio ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori per la richiesta di risarcimento dei danni oggetto del presente giudizio.
In ultimo, anche gli ulteriori ammaloramenti rinvenuti dal CTU Ing. Per_6
sono imputabili all'unico evento dannoso, come precisato dal
[...]
Pag. 10 consulente (pag. 4 di risposta alle osservazioni) “Alla luce delle date sopra indicate
si può affermare che i lavori di impermeabilizzazione sono stati realizzati
successivamente ai lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti dai Sigg. e Parte_1
. Purtuttavia, sia gli ammaloramenti ripristinati che gli Parte_2
ulteriori riscontrati dal sottoscritto negli Ambienti 1-2 sono imputabili alle infiltrazioni
provenienti dal terrazzo di copertura, nonché riconducibili alle cause dei danni descritti
nella relazione a firma dell'Arch. e nella relazione integrativa alla Persona_3
C.T.U., a firma dell'Ing. , per quanto riguarda invece i danni Persona_5
all'interno degli ambienti 3 e 4 essi sono riconducibili alle attuali condizioni dei
cornicioni oggetto nel presente di lavoro di rifacimento”. Da qui il rigetto della domanda di parte ricorrente che, in ogni caso non era oggetto del presente giudizio.
La domanda di parte attrice viene quindi rigettata per difetto di legittimazione attiva dei signori e , nella spiegata Parte_1 Parte_2
qualità.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in favore del in persona dell'amministratore pro- Controparte_3
tempore e del signor nella qualità di erede dei Controparte_1
signori e , per ciascuno di essi in Controparte_2 Persona_2
Pag. 11 €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Restano definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate come da separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva dei signori e Parte_1 [...]
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_2
del figlio minore e per l'effetto rigetta la domanda;
Persona_1
- Condanna i signori e , nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , in Persona_1
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del in persona dell'amministratore pro tempore e Controparte_3
del sig. per ciascuno di essi in €. 2.540,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 14 settembre 2025.
Il Giudice
Pag. 12 Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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