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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2478/2024 R.G. promosso con ricorso in data 18 novembre 2024 da parte di:
(Cod. Fisc. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Tuffanelli
(C.F. ) la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche C.F._2 all'indirizzo PEC e/o al numero di fax 0532.246048- Email_1
e presso il cui studio in Ferrara, Contrada della Rosa n. 48, ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata su foglio separato della quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso congiunto e
(Cod. Fisc. ), nato il [...] a [...], CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Mafalda Marena
(C.F. ) – la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche C.F._4 all'indirizzo PEC e/o al numero di fax 178.2212004- e Email_2
presso il cui studio in Bologna, Via della Zecca n. 1, ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata su foglio separato della quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
1 CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e impegnandosi a mantenere un rapporto sereno e collaborativo tra loro.
2) il Sig. stabilirà altrove la propria residenza, come di fatto è già avvenuto. CP_1
3) La casa familiare resterà assegnata alla Sig.ra che ivi vivrà con i figli e Parte_1 Per_1
, rispetto ai quali verrà stabilito l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, che Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. I genitori continueranno a seguire insieme il percorso scolastico di , con possibilità di presenziare entrambi ai colloqui Per_1 Per_2
coi professori.
4) I genitori ritenendo prioritario per la serena crescita dei figli che gli stessi mantengano un rapporto il più possibile equilibrato e continuativo con ciascun genitore, concordano che la frequentazione di e con il padre avvenga secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi tra Per_1 Per_2
genitori da prendersi sia in funzione degli impegni e delle esigenze dei figli sia in relazione ai loro impegni ed esigenze lavorative: a) per due pomeriggi infrasettimanali, indicati nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola (o dall'attività del calcio per ) e fino alla mattina Per_2
seguente quando li accompagnerà presso la scuola di ciascuno;
b) a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, quando li preleverà dall'abitazione materna, e fino alla domenica sera alle ore
21.00 quando, dopo aver somministrato loro la cena, li riaccompagnerà presso la madre, fatti salvi diversi accordi tra i coniugi.
5) Durante le vacanze Natalizie, i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore, alternando, di anno in anno, la settimana comprendente la vigilia ed il giorno di Natale, con quella comprendente il Capodanno e l'Epifania, con precisazione che, in ciascuna delle menzionate settimane, il genitore con il quale i figli passeranno la settimana presa in considerazione, consentirà che i bambini passino il pomeriggio del 24.12 e un altro pomeriggio della settimana successiva, con l'altro genitore. Il tutto fermo restando che il pranzo di Natale i figli lo passeranno sempre con la madre.
2 6) Durante le vacanze pasquali, i figli, salvi diversi accordi tra i genitori, trascorreranno con ciascuno di loro tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
7) Durante le vacanze estive, i figli, trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive da concordarsi entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, oltre ad una terza settimana con il padre, che ne darà comunicazione alla Sig.ra entro il medesimo termine del 31 marzo Pt_1
di ciascun anno;
si precisa che due delle settimane di competenza del padre saranno collocate nel mese di Agosto, con facoltà di trascorrerne una presso l'abitazione di cui al punto 16 lettera b) del presente atto, previa individuazione da effettuarsi entro e non oltre il 31.03.2024.
8) I Ponti scolastici e altre festività saranno alternati tra i genitori.
9) Entrambi i genitori avranno la facoltà di partecipare al compleanno di ciascun figlio e al relativo festeggiamento.
10) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli, sino all'autosufficienza economica CP_1
degli stessi, mediante: a) versamento alla moglie della somma mensile di euro 620,00, da aggiornarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, per ciascun figlio, provvedendo al versamento entro il giorno
10 di ogni mese sul conto corrente bancario rispondente all'iban [...] e attivo presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Ferrara - Agenzia 2, intestato alla Sig.ra b) rimborso in misura pari al 70% delle spese straordinarie dei figli da individuarsi Parte_1
e gestirsi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Ferrara;
tutta la documentazione fiscale relativa ai figli sarà a loro intestata ai fini della corretta deducibilità della stessa.
11) Il Sig. provvederà fino alla fine dell'attuale ciclo scolastico, al pagamento integrale CP_1
della retta della scuola privata attualmente frequentata dal figlio versando il relativo Persona_3
importo, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente di cui al precedente punto 10) lettera a), con la precisazione che, con il passaggio alla scuola media, l'incombente decadrà e l'eventuale scelta di una scuola privata dovrà essere oggetto di nuovo accordo tra i coniugi, così come il pagamento della relativa retta.
12) Il Sig. inoltre, continuerà a sostenere integralmente le spese per l'abbonamento CP_1
SKY e telepass, mentre la Sig.ra provvederà, in via esclusiva, al pagamento dei Parte_1
due investimenti previdenziali di euro 50 mensili a favore di ciascun figlio e già in essere presso la compagnia assicurativa AXA.
13) Ai fini fiscali e tributari, i genitori concordano e dichiarano che i figli saranno a loro carico nella misura del 50% ciascuno.
14) I genitori contribuiranno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese necessarie al mantenimento ed alle cure veterinarie degli animali d'affezione della famiglia, i quali potranno essere
3 portati in vacanza con i figli dal Sig. tre/quattro volte all'anno nei periodi di sua CP_1
competenza previa anticipata comunicazione alla Sig.ra Parte_1
15) I coniugi, laddove occorrer possa, si danno reciproco, irrevocabile assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e a quelli dei figli.
16) In considerazione del fatto che la sig.ra è allo stato gravata da due mutui, l'uno Parte_1 per l'abitazione adibita a casa familiare e un secondo (in cointestazione tra i coniugi) per altro immobile sito in Comacchio, Loc. Lido di Spina, entrambi di proprietà di lei, il Sig si CP_1 impegna a versare, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, sul conto corrente rispondente all'iban
[...] e attualmente attivo, a nome della Sig.ra presso Parte_1
la banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Ferrara – Agenzia 2: a) la somma di euro 900 mensili fino all'estinzione del mutuo (o qualunque altro finanziamento che, in forza di surroga, lo sostituisca) dalla stessa contratto per l'acquisto dell'immobile di sua proprietà, sito in Ferrara, Via Conca 26/A int. 5, con precisazione che, nel caso di nuova convivenza della moglie nella casa (sia di nuovo compagno o altra persona, anche senza trasferimento di residenza), l'importo di cui sopra sarà di €
400,00 mensili. Il Sig. dichiara, comunque, sin da ora, di rinunciare a richiedere anche CP_1
in futuro, alla Sig.ra per qualunque titolo, ragione o causa, il rimborso di quanto ha Parte_1
fino ad ora versato e di quanto avrà complessivamente versato al momento dell'estinzione del citato mutuo, rinunciando, altresì, a vantare qualunque altro diritto o pretesa sull'immobile di cui al presente punto;
b) la somma di euro 300 mensili e fino ad estinzione delle rate del mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Comacchio, Parte_1
Loc. Lido di Spina, Via Botticelli n. 73, con la precisazione che il Sig. rinuncia, sin CP_1
da ora, a richiedere, alla Sig.ra per qualunque titolo, ragione o causa, il rimborso Parte_1
di quanto ha fino ad ora versato e di quanto avrà complessivamente versato al momento dell'estinzione del citato mutuo, rinunciando, altresì, a vantare qualunque altro diritto o pretesa sull'immobile di cui al presente punto. In caso di vendita di detto immobile la Sig.ra Parte_1
si obbliga a corrispondere al Sig. , una somma pari al 15% del prezzo di vendita entro CP_1
dieci giorni dal rogito di vendita.
17) I coniugi estingueranno il conto corrente rispondente all'IBAN [...] attualmente attivo presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Ferrara – Ag. 2 e cointestato tra loro, trattenendo, dall'attuale saldo, rispettivamente una somma pari al 65%, il Sig. CP_1
ed al 35%, la Sig.ra Parte_1
18) I coniugi riconoscono di essere entrambi economicamente autosufficienti con il proprio lavoro avendo entrambi un lavoro stabile e una professionalità acquisita e facilmente rivendibile, per cui nulla è dovuto a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
4 19) I coniugi dichiarano di avere regolato in via definitiva e satisfattiva, con il presente accordo, ogni e qualsivoglia questione di qualsivoglia natura fra essi sino ad oggi pendente e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, salvo l'adempimento degli obblighi sopra indicati, dando sin da ora atto dell'insussistenza dei presupposti necessari per vantare, anche in futuro, ulteriori reciproche pretese economiche divorzili.
Compensate tra le parti le spese legali.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 novembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 5 febbraio 2024 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
Grottaglie (TA), e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara CP_1
il 2 ottobre 2010 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 124
Parte II Serie A - Anno 2010).
5 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 5 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2478/2024 R.G. promosso con ricorso in data 18 novembre 2024 da parte di:
(Cod. Fisc. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Tuffanelli
(C.F. ) la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche C.F._2 all'indirizzo PEC e/o al numero di fax 0532.246048- Email_1
e presso il cui studio in Ferrara, Contrada della Rosa n. 48, ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata su foglio separato della quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso congiunto e
(Cod. Fisc. ), nato il [...] a [...], CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Mafalda Marena
(C.F. ) – la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche C.F._4 all'indirizzo PEC e/o al numero di fax 178.2212004- e Email_2
presso il cui studio in Bologna, Via della Zecca n. 1, ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata su foglio separato della quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
1 CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e impegnandosi a mantenere un rapporto sereno e collaborativo tra loro.
2) il Sig. stabilirà altrove la propria residenza, come di fatto è già avvenuto. CP_1
3) La casa familiare resterà assegnata alla Sig.ra che ivi vivrà con i figli e Parte_1 Per_1
, rispetto ai quali verrà stabilito l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, che Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. I genitori continueranno a seguire insieme il percorso scolastico di , con possibilità di presenziare entrambi ai colloqui Per_1 Per_2
coi professori.
4) I genitori ritenendo prioritario per la serena crescita dei figli che gli stessi mantengano un rapporto il più possibile equilibrato e continuativo con ciascun genitore, concordano che la frequentazione di e con il padre avvenga secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi tra Per_1 Per_2
genitori da prendersi sia in funzione degli impegni e delle esigenze dei figli sia in relazione ai loro impegni ed esigenze lavorative: a) per due pomeriggi infrasettimanali, indicati nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola (o dall'attività del calcio per ) e fino alla mattina Per_2
seguente quando li accompagnerà presso la scuola di ciascuno;
b) a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, quando li preleverà dall'abitazione materna, e fino alla domenica sera alle ore
21.00 quando, dopo aver somministrato loro la cena, li riaccompagnerà presso la madre, fatti salvi diversi accordi tra i coniugi.
5) Durante le vacanze Natalizie, i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore, alternando, di anno in anno, la settimana comprendente la vigilia ed il giorno di Natale, con quella comprendente il Capodanno e l'Epifania, con precisazione che, in ciascuna delle menzionate settimane, il genitore con il quale i figli passeranno la settimana presa in considerazione, consentirà che i bambini passino il pomeriggio del 24.12 e un altro pomeriggio della settimana successiva, con l'altro genitore. Il tutto fermo restando che il pranzo di Natale i figli lo passeranno sempre con la madre.
2 6) Durante le vacanze pasquali, i figli, salvi diversi accordi tra i genitori, trascorreranno con ciascuno di loro tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
7) Durante le vacanze estive, i figli, trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive da concordarsi entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, oltre ad una terza settimana con il padre, che ne darà comunicazione alla Sig.ra entro il medesimo termine del 31 marzo Pt_1
di ciascun anno;
si precisa che due delle settimane di competenza del padre saranno collocate nel mese di Agosto, con facoltà di trascorrerne una presso l'abitazione di cui al punto 16 lettera b) del presente atto, previa individuazione da effettuarsi entro e non oltre il 31.03.2024.
8) I Ponti scolastici e altre festività saranno alternati tra i genitori.
9) Entrambi i genitori avranno la facoltà di partecipare al compleanno di ciascun figlio e al relativo festeggiamento.
10) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli, sino all'autosufficienza economica CP_1
degli stessi, mediante: a) versamento alla moglie della somma mensile di euro 620,00, da aggiornarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, per ciascun figlio, provvedendo al versamento entro il giorno
10 di ogni mese sul conto corrente bancario rispondente all'iban [...] e attivo presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Ferrara - Agenzia 2, intestato alla Sig.ra b) rimborso in misura pari al 70% delle spese straordinarie dei figli da individuarsi Parte_1
e gestirsi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Ferrara;
tutta la documentazione fiscale relativa ai figli sarà a loro intestata ai fini della corretta deducibilità della stessa.
11) Il Sig. provvederà fino alla fine dell'attuale ciclo scolastico, al pagamento integrale CP_1
della retta della scuola privata attualmente frequentata dal figlio versando il relativo Persona_3
importo, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente di cui al precedente punto 10) lettera a), con la precisazione che, con il passaggio alla scuola media, l'incombente decadrà e l'eventuale scelta di una scuola privata dovrà essere oggetto di nuovo accordo tra i coniugi, così come il pagamento della relativa retta.
12) Il Sig. inoltre, continuerà a sostenere integralmente le spese per l'abbonamento CP_1
SKY e telepass, mentre la Sig.ra provvederà, in via esclusiva, al pagamento dei Parte_1
due investimenti previdenziali di euro 50 mensili a favore di ciascun figlio e già in essere presso la compagnia assicurativa AXA.
13) Ai fini fiscali e tributari, i genitori concordano e dichiarano che i figli saranno a loro carico nella misura del 50% ciascuno.
14) I genitori contribuiranno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese necessarie al mantenimento ed alle cure veterinarie degli animali d'affezione della famiglia, i quali potranno essere
3 portati in vacanza con i figli dal Sig. tre/quattro volte all'anno nei periodi di sua CP_1
competenza previa anticipata comunicazione alla Sig.ra Parte_1
15) I coniugi, laddove occorrer possa, si danno reciproco, irrevocabile assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e a quelli dei figli.
16) In considerazione del fatto che la sig.ra è allo stato gravata da due mutui, l'uno Parte_1 per l'abitazione adibita a casa familiare e un secondo (in cointestazione tra i coniugi) per altro immobile sito in Comacchio, Loc. Lido di Spina, entrambi di proprietà di lei, il Sig si CP_1 impegna a versare, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, sul conto corrente rispondente all'iban
[...] e attualmente attivo, a nome della Sig.ra presso Parte_1
la banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Ferrara – Agenzia 2: a) la somma di euro 900 mensili fino all'estinzione del mutuo (o qualunque altro finanziamento che, in forza di surroga, lo sostituisca) dalla stessa contratto per l'acquisto dell'immobile di sua proprietà, sito in Ferrara, Via Conca 26/A int. 5, con precisazione che, nel caso di nuova convivenza della moglie nella casa (sia di nuovo compagno o altra persona, anche senza trasferimento di residenza), l'importo di cui sopra sarà di €
400,00 mensili. Il Sig. dichiara, comunque, sin da ora, di rinunciare a richiedere anche CP_1
in futuro, alla Sig.ra per qualunque titolo, ragione o causa, il rimborso di quanto ha Parte_1
fino ad ora versato e di quanto avrà complessivamente versato al momento dell'estinzione del citato mutuo, rinunciando, altresì, a vantare qualunque altro diritto o pretesa sull'immobile di cui al presente punto;
b) la somma di euro 300 mensili e fino ad estinzione delle rate del mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto dell'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Comacchio, Parte_1
Loc. Lido di Spina, Via Botticelli n. 73, con la precisazione che il Sig. rinuncia, sin CP_1
da ora, a richiedere, alla Sig.ra per qualunque titolo, ragione o causa, il rimborso Parte_1
di quanto ha fino ad ora versato e di quanto avrà complessivamente versato al momento dell'estinzione del citato mutuo, rinunciando, altresì, a vantare qualunque altro diritto o pretesa sull'immobile di cui al presente punto. In caso di vendita di detto immobile la Sig.ra Parte_1
si obbliga a corrispondere al Sig. , una somma pari al 15% del prezzo di vendita entro CP_1
dieci giorni dal rogito di vendita.
17) I coniugi estingueranno il conto corrente rispondente all'IBAN [...] attualmente attivo presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Ferrara – Ag. 2 e cointestato tra loro, trattenendo, dall'attuale saldo, rispettivamente una somma pari al 65%, il Sig. CP_1
ed al 35%, la Sig.ra Parte_1
18) I coniugi riconoscono di essere entrambi economicamente autosufficienti con il proprio lavoro avendo entrambi un lavoro stabile e una professionalità acquisita e facilmente rivendibile, per cui nulla è dovuto a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
4 19) I coniugi dichiarano di avere regolato in via definitiva e satisfattiva, con il presente accordo, ogni e qualsivoglia questione di qualsivoglia natura fra essi sino ad oggi pendente e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, salvo l'adempimento degli obblighi sopra indicati, dando sin da ora atto dell'insussistenza dei presupposti necessari per vantare, anche in futuro, ulteriori reciproche pretese economiche divorzili.
Compensate tra le parti le spese legali.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 novembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 5 febbraio 2024 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
Grottaglie (TA), e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara CP_1
il 2 ottobre 2010 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 124
Parte II Serie A - Anno 2010).
5 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 5 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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