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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/12/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 298 del 2024 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mario Aloi ed C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2024, e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto la pronuncia cumulativa di separazione e di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Fabrizia (VV) in data 19 agosto
2021, e hanno dedotto che dalla loro unione non sono nati figli.
1 Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Con sentenza non definitiva n. 28 del 2025, depositata in data 28 febbraio
2025, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e, con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
Alla stregua delle risultanze in atti, il collegio ritiene che la domanda di divorzio vada accolta in quanto: si è perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898; sono decorsi i termini di legge dalla sentenza di separazione n. 28 del 2025 depositata in data 28 febbraio 2025; la separazione è perdurata ininterrottamente.
I coniugi hanno concordato le seguenti condizioni: “
2. Confermare
l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Fabrizia in
Via Monte Pindo a favore di . 3. altre disposizioni patrimoniali: i Parte_2
coniugi concordano l'assegnazione dei loro beni mobili alle condizioni stabilite nell'accordo dagli stessi sottoscritto ed allegato al presente ricorso con il n. 1) da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio (per come richiesto dalle parti).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 298 del 2024 R.G.V.G., così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Fabrizia, in data 19 agosto 2021, tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fabrizia per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), del D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (R.A.M. parte II, n. 10, serie A, anno 2021);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 298 del 2024 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mario Aloi ed C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2024, e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto la pronuncia cumulativa di separazione e di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Fabrizia (VV) in data 19 agosto
2021, e hanno dedotto che dalla loro unione non sono nati figli.
1 Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Con sentenza non definitiva n. 28 del 2025, depositata in data 28 febbraio
2025, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e, con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
Alla stregua delle risultanze in atti, il collegio ritiene che la domanda di divorzio vada accolta in quanto: si è perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898; sono decorsi i termini di legge dalla sentenza di separazione n. 28 del 2025 depositata in data 28 febbraio 2025; la separazione è perdurata ininterrottamente.
I coniugi hanno concordato le seguenti condizioni: “
2. Confermare
l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Fabrizia in
Via Monte Pindo a favore di . 3. altre disposizioni patrimoniali: i Parte_2
coniugi concordano l'assegnazione dei loro beni mobili alle condizioni stabilite nell'accordo dagli stessi sottoscritto ed allegato al presente ricorso con il n. 1) da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio (per come richiesto dalle parti).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 298 del 2024 R.G.V.G., così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Fabrizia, in data 19 agosto 2021, tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fabrizia per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), del D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (R.A.M. parte II, n. 10, serie A, anno 2021);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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