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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/12/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 105/2024
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
BE LL Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Angela Giunta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: impugnazione testamento nella causa iscritta al n. 105/2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1979 e residente in [...], al Corso Brin n. 20 in qualità di erede universale di
(C.F. ) nata a [...] il 24/12/ 1933 già residente Persona_1 C.F._2
a Torino ed ivi deceduta il 15/5/2022, rappresentata e difesa dall'Avvocato Porpiglia Luca
(C.F. – PEC in virtù C.F._3 Email_1
di procura speciale allegata all'atto di costituzione 4/4/2024, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Via Michele Schina n. 15 appellante contro
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._4 residente in [...], rappresentata ed assistita dall'Avv.
RA VA RI (C.F. – PEC C.F._5 [...]
, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Email_2
Torino, Corso Galileo Ferraris n. 63 per procura speciale sottoscritta su foglio separato in formato analogico, apposto in calce alla comparsa di costituzione di appello appellato
e contro
(C.F. ), nato a [...], il CP_2 C.F._6
27/01/1955, residente in [...], RA Bricco Gatti, 10, CP_3
(C.F. ), nato a [...], il [...],
[...] C.F._7
residente in [...]2, (C.F. Controparte_4 , nato a [...], il [...], residente in C.F._8
PR, RA San Vittore, 41, (C.F. Controparte_5
), nata a [...], il [...], residente in C.F._9
Moncalieri, via Grazia Deledda, 9, (C.F. Controparte_6
, nato a [...], il [...], residente in [...], C.F._10
RA San Vittore, 45, (C.F. Controparte_7
), nato a [...], il [...], residente in C.F._11
PR, via San Vittore, 34, (C.F. Controparte_8
), nata a [...], il [...], residente in C.F._12
PR, RA San Vittore, 34, tutti in proprio e in qualità di eredi di
[...]
(C.F. ), nato a [...], il Per_2 C.F._13
11/01/1951, già residente in [...], RA Bricco Gatti, 11/a, deceduto in
Asti in data 31/5/2024, (C.F. )nato Parte_2 C.F._14
ad Alba in data 1/10/2006, C.F. to Parte_3 C.F._15
ad Alba il 23/10/2000, (C.F. ) Parte_4 C.F._16
nata in [...] il [...], tutti in qualità di eredi Persona_2
sopra indicato, (C.F. n Parte_5 C.F._17
Damiano d'Asti, il 5/10/1947, residente in [...], s,
(C.F. ) nato a [...], Parte_6 C.F._18
residente in [...] - in qualità di Per_3
(C.F. a
[...] Parte_7 C.F._19
(CN), il 26/08/1938, residente in [...]d' 0,
(C.F. , n il Parte_8 C.F._20
30/07/1948, residente in [...]d'Asti, via F
[...]
(C.F. ), nato il CP_9 C.F._21
30/04/1951, residente in [...], Str. Magliano, 1 CP_10
(C.F. ), nata a [...] 1, C.F._22 residente in [...]d'Asti, fraz. San Giulio, 153/a F. CP_11
), nata PR (CN), il 17/03/ n C.F._22
Damiano d'Asti, Frz. San Giulio, 153, F. Parte_9
), nata il [...], a [...] ), C.F._23
pag. 2/32 residente C.so Regina Margherita 11, PR, in qualità di erede di , Persona_4
(C.F. ), nato a [...], il CP_14 C.F._25
15/05/1950, , residente in [...], Str. Magliano, 14,
[...]
(C.F. ), nato a [...], il [...], CP_15 C.F._26
residente in [...], (C.F. CP_16
), nata a [...], il [...], residente in C.F._27
PR, Str. Scarrone, 2/a, (C.F. ) Parte_10 C.F._28 nata a [...], il [...], residente in [...]d'Alba, località Sigola,
59/b e (C.F. ) nato a [...], CP_17 C.F._29
il 6.04.1959, residente in [...], RA San Vittore, 25, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatessa Stornello Momma-Sophie (C.F. C.F._30
– PEC per procura in calce Email_3
alla comparsa di risposta e per procura in calce all'atto di costituzione 23/7/2025, tutti elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Torino, Corso Vittorio
NU II n. 71 appellati
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 24/7/2025 e di rimessione al collegio del 23/10/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa,
o comunque per quelli di giustizia, il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4981/2023 Tribunale di Torino, emessa in data 30.11.2023 nella causa RG.
n. 23702/2021 e notificata in data 12.12.2023, tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che qui si trascrivono:
-accertare e/o pronunciare, per tutti motivi di cui alla narrativa che precede, o per quelli che risulteranno di giustizia, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dei testamenti della Sig.ra nata a [...] il [...], ed ivi deceduta in data Persona_5
27 aprile 2020, residente in vita in Torino C.so Brianza 19: testamento olografo Torino
pag. 3/32 14-11-2013; testamento olografo Torino 15-3-2011; testamento olografo Torino 5 maggio 2007, tutti pubblicati con atto di “Pubblicazione e deposito di testamenti olografi”, per atto dott. , notaio in Asti, in data 7 luglio 2020; Persona_6
-in subordine, accertare e/o pronunciare la nullità delle singole disposizioni incompatibili tra i detti testamenti della Sig.ra nata a [...] il 25 Persona_5
dicembre 1932, ed ivi deceduta in data 27 aprile 2020, residente in vita in Torino C.so
Brianza 19: testamento olografo Torino 14-11-2013; testamento olografo Torino 15-3-
2011; testamento olografo Torino 5 maggio 2007, tutti pubblicati con atto di
“Pubblicazione e deposito di testamenti olografi”, per atto dott. , notaio Persona_6
in Asti, in data 7 luglio 2020.
Successivamente:
-accertare e dichiarare che la successione della sig.ra è avvenuta, in tutto Persona_5
o in parte, o comunque in relazione a beni mai indicati, nemmeno per relationem nei testamenti della Sig.ra nata a [...] il [...], ed ivi deceduta Persona_5
in data 27 aprile 2020, residente in vita in Torino C.so Brianza 19: testamento olografo
Torino 14-11-2013; testamento olografo Torino 15-3-2011; testamento olografo Torino
5 maggio 2007, tutti pubblicati con atto di “Pubblicazione e deposito di testamenti olografi”, per atto dott. , notaio in Asti, in data 7 luglio 2020, in forza di Persona_6 delazione legittima, ab intestato;
quanto sopra in favore dell'attrice sig.ra Per_1
, c. f. - nata a [...] il [...], ed ivi residente
[...] C.F._2
in Torino Via Macerata 3, con attribuzione in proprietà dei beni immobili, o per equivalente nella somma di stima, e di tutte le disponibilità finanziarie e depositi giacenti presso le Banche o Uffici Postali appartenuti alla sig.ra , con condanna Persona_5
si opus, dei convenuti in solido, od in relazione ai titoli di responsabilità come accertati nel presente procedimento all'immediata restituzione di beni immobili e disponibilità finanziarie.
-Accertare se vi siano altri beni mobili e/o immobili, oltre quelli descritti nei testamenti della sig.ra , e dichiarare che i medesimi fanno parte del compendio Persona_5 ereditario spettante all'attrice.
Si chiede sinora ammettersi c.t.u. medico legale e grafologica per accertare lo stato mentale della sig.ra al momento della redazione del testamento olografo Persona_5
pag. 4/32 2013, chiedendo l'acquisizione dell'originale depositato presso il notaio dott. Per_6
in Asti.
[...]
Vinte le spese.”
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di appello, e che si leggono nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c.
Si insiste altresì sull'istanza formulata all'udienza del 2 maggio 2024 avanti il Collegio affinché venga ordinato ex art. 210 c.p.c. a già , filiale Controparte_18 CP_19
di PR – via Umberto I n. 65, l'esibizione in giudizio delle polizze assicurative di cui si fa cenno nel documento n. 6 di parte appellante (prodotto nel precedente grado), con intestazione , sottoscritte nel 2016 e quindi dopo l'ultimo testamento del Persona_7
2013, al fine di conoscere la natura delle polizze predette, e ove trattasi di polizze vita, le generalità del contraente, del beneficiario o dei beneficiari, i dati relativi al capitale assicurato e liquidato nel mese di novembre 2020.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, e con condanna delle controparti alla restituzione alla appellante Sig.ra delle somme pagate per Parte_1 compulsa in forza della sentenza di primo grado”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
-accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dalla signora con l'atto di citazione in appello notificato in Pt_1
data 11.1.2024;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
-respingere siccome inammissibili e, in ogni caso, infondate le domande tutte formulate dalla signora con atto di citazione in appello notificato in data 11.1.2024, Pt_1
mandando la signora integralmente assolta da ogni avversa pretesa;
CP_1
-conseguentemente, confermare integralmente, anche in punto spese, la sentenza n.
4981/2023 resa inter partes in data 30/11/2023 e pubblicata il 5/12/2023 dal Tribunale
pag. 5/32 di Torino in composizione collegiale, Sezione II Civile, Giudice estensore dott.ssa Simona
Gambacorta, notificata;
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA AI SENSI DELL'ART. 346 C.P.C.
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di tutte od alcune delle domande proposte dalla signora con atto di citazione in appello notificato in data 11.1.2024 Pt_1 per l'ipotesi di riforma, anche parziale, della Sentenza n. 4981/2023 riformare la sopracitata Sentenza accogliendo le seguenti testuali conclusioni:
- in via preliminare: ordinare a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi testamentari;
- nel merito: accertare e dichiarare la validità dei testamenti impugnati e, per l'effetto, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- in via istruttoria: respingere l'istanza volta alla nomina di CTU;
con riserva di dedurre prove per testi in materia diretta e contraria;
- in ogni caso, con il favore delle spese, comprensive di rimborso forfettario giusto D.M.
n. 55/2014, C.P.A. 4% ed ogni successiva occorrenda.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi di giudizio, anche di primo grado, oltre ad I.V.A., C.P.A.
e contributo forfettario per rimborso delle spese generali nella misura di legge”
* * *
-parte appellata e nipoti di hanno rassegnato le CP_2 Persona_7
seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda reietta
In via preliminare,
-accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dalla signora Pt_1
Nel merito,
pag. 6/32 -confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino n. 4981/2023 del 30 novembre
2023, anche in punto spese, e per l'effetto
-rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente dedotti in narrativa.
In via subordinata, in via istruttoria,
-ammettersi la prova per interrogatorio formale, nonché per prova testimoniale con i testimoni indicandi sulle circostanze di fatto precedute dalla locuzione “Vero o non è vero che”;
-rigettarsi l'istanza di CTU medico legale e grafologica poiché manifestamente superflua;
-rigettarsi l'istanza di esibizione delle poli a dall'appellante all'udienza del 2 maggio 2024, per i motivi d io 2024.
In ogni caso, con vittoria di spese e comp C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario di legge di entrambi i gr
* *
RAGIONI DI FATTO E DI DI ONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di prim
Il Tribunale di Torino con sentenza 4981/ 02 così decideva:
“rigetta le domande di nullità e/o annullabil amenti di Per_5
; rigetta la domanda con cui viene chi unciare la nullità
[...]
delle singole disposizioni incompatibili tra i a Persona_5
(…)”; rigetta ogni altra domanda;
condann a rifondere alla
[...] Parte_1
convenuta le spese di lite, spes essivi € 6.713,00, CP_1
oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA a Parte_1
a rifondere al convenuto pese di lite, spese
[...] CP_2
che si liquidano in complessivi € 8.727,00, 15%, IVA e CPA come per legge”.
Risulta dall'esame degli atti che , deceduta Persona_1 Persona_5
il 27/4/2020 evocava in giudizio nipoti del marito CP_2 CP_1
di sua LL, istituiti eredi con il testamento d in via principale, di dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o in atti dalla LL.
pag. 7 chiedeva quindi fosse aperta in proprio favore la successione legittima Persona_1
della LL.
Parte attrice affermava: i) che il 7/7/2020 erano stati publicati tre testamenti olografi redatti da in data 14/11/2013, 15/3/2011e 5/5/2007, e quattro testamenti Persona_5
olografi del marito della donna, ; ii) che il testamento 14/11/2013, con cui Persona_7
la donna aveva istituito eredi i nipoti del marito, era nullo perché conteneva disposizioni congiuntive e con carattere di reciprocità rispetto alle disposizioni testamentarie lasciate dal marito con violazione dell'articolo 589 c.c.; iii) che i testamenti Persona_7
15/3/2011 e 5/5/2007 redatti dalla donna contenevano disposizioni contrastanti con il divieto di patti successori, violavano le disposizioni di cui all'articolo 458 c.c. ed erano incompatibili con l'ultimo testamento;
iv) che quando aveva redatto il Persona_5
testamento 14/11/2013 era incapace di intendere e volere;
v) che tale testamento era comunque invalido perché designava quali eredi delle persone non determinate, identificate genericamente come “nipoti del marito”.
Si costituiva in giudizio nipote di , che contestava CP_1 Persona_7
la fondatezza delle domande dell'attrice e chiedeva l'integrazione del contraddittorio con tutti i nipoti di , destinatari delle disposizioni testamentarie e contraddittori Persona_7
necessari.
Si costituiva in giudizio anche nipote di , che CP_2 Persona_7
assumeva identiche difese e conclusioni, indicando nominativamente tutti i nipoti dello zio deceduto, che avevano già inviato in data 8/12/2020 una nota all'organo di mediazione, prima dell'instaurazione del giudizio, per indicare la loro posizione e l'intenzione di non conciliare la lite ritenendo infondate le domande di . Persona_1
Il Tribunale di Torino disponeva l'integrazione del contradditorio e si costituivano nel giudizio di primo grado i nipoti di , cioè Persona_7 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...] CP_3 Persona_2 Parte_5 Per_3
,
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_9 CP_10
(quale erede di ),
[...] Parte_9 Persona_4 CP_11 CP_14
, e
[...] Controparte_15 CP_16 Parte_10
che chiedevano il rigetto delle domande formulate dalla attrice. CP_17
pag. 8/32 L'attrice decedeva il 15/05/2022 e si costituiva in giudizio l'unica Persona_1
erede testamentaria, già collaboratrice domestica sia della Parte_1 coppia e , sia successivamente dell'attrice. Persona_5 Persona_7
Il Tribunale di Torino rigettava tutte le istanze istruttorie: i) la prova per testi perché su circostanze generiche o irrilevanti ai fini del decidere;
ii) le richieste CTU, sulla capacità della anziana e grafologica, perché esplorative in assenza di documentazione utile a fornire elementi sulla possibile incapacità della testatrice o sulla presenza di significative turbe grafiche;
iii) gli ordini di esibizione per essere esplorativi mancando elementi utili a dimostrare che parte attrice non avrebbe potuto accedere autonomamente alla documentazione richiesta anche perché, secondo la prospettazione attorea, “i testamenti non contemplerebbero alcuni beni su cui quindi si sarebbe aperta la successione legittima in base alla quale sarebbe erede della LL Persona_1
” (cfr. Ordinanza Tribunale Torino 22/2/2023). Persona_5
Il Giudice di prime cure individuava le domande della attrice nei seguenti termini: i) nullità del testamento 14/11/2013 per violazione dell'articolo 589 c.c.; ii) nullità del testamento 14/11/2013 per violazione dell'articolo 458 c.c.; iii) nullità di alcune disposizioni di rinuncia contenute nei testamenti 5/5/2007 e 15/3/2011 per violazione dell'articolo 458 c.c.; iv) nullità dei tre testamenti per violazione dell'articolo 628 c.c.; v) annullabilità del testamento 14/11/2013 per violazione dell'articolo 591 comma 2 n. 3
c.c..
Il Tribunale di Torino escludeva che i testamenti redatti in data 14/11/2013 da Per_5
e da contenessero disposizioni congiuntive o reciproche, perché i
[...] Persona_7
due testamenti non avevano violato i requisiti formali di cui all'articolo 602 c.c. ed erano stati redatti dai testatori con separati atti e disposizioni non coincidenti, né reciproche.
Il Giudice di prime cure escludeva, poi, che i testamenti contenessero patti successori, cioè “una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata) e riteneva che come tali non violassero il disposto di cui all'articolo 458 c.c.. Il Tribunale di Torino in particolare evidenziava che l'inserimento di “locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale” (cfr. ibidem) tra i testatori non era sufficiente a configurare un vero e proprio patto successorio.
pag. 9/32 Il Tribunale di Torino riteneva che non vi fossero elementi dai quali poter affermare che fosse stata affetta da una patologia, anche solo transitoria, tale da Persona_5
compromettere la sua capacità di intendere e di volere nel momento della redazione dei testamenti e affermava che i vari testamenti indicavano gli eredi in modo tale da poter essere individuati in tutti i nipoti nel marito cioè “semanticamente i figli dei fratelli e delle sorelle di ” (cfr. pag. 11 sentenza impugnata). Persona_7
Il Giudice di prime cure escludeva che i vari testamenti contenessero disposizioni tra loro incompatibili e riteneva non provato che la successione di fosse Persona_5 avvenuta anche “in relazione a beni non indicati nel testamento, in forza di delazione legittima ab intestato”, rigettando, quindi la domanda volta ad “accertare se vi siano altri beni e/o immobili, oltre quelli descritti nei testamenti della signora , e Persona_5 dichiarare che i medesimi fanno parte del compendio ereditario” (cfr. pag. 13 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Torino respingeva tutte le varie domande dell'attrice e la condannava alle spese di lite.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. quale erede di proponeva appello e Parte_1 Persona_1
lamentava: i) l'erroneità della sentenza impugnata, sotto plurimi profili, nella parte in cui il Tribunale di Torino non aveva proceduto ad una analisi congiunta delle disposizioni di cui agli articoli 589 e 458 c.c., limitandosi ad una analisi formale delle due norme non ravvisando, quindi, l'esistenza di una comune volontà dei testatori di disporre dei propri beni, con la conseguente assenza della manifestazione di una volontà pienamente libera e strettamente personale in capo a;
ii) l'erroneità della sentenza impugnata Persona_5 nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha respinto la domanda di annullamento del testamento 14.11.13 ex art. 591 c.c., per incapacità del testatore” (cfr. Persona_5 pag. 34 atto di appello, l'appellante ha, quindi, insistito “nell'ammissione della prova per testi e delle consulenze tecniche richieste in primo grado”); iii) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha respinto la domanda di nullità dei testamenti di per violazione dell'art. 628 c.c. (disposizione in favore di Persona_5 persona incerta)”, stabilendo “che la parola “nipoti” del marito indica semanticamente
pag. 10/32 i figli dei fratelli e delle sorelle di , dunque soggetti certamente Persona_7 determinabili, al momento dell'apertura della successione …, sulla base delle risultanze anagrafiche, come del resto dimostra la chiamata in causa degli stessi e la loro costituzione in giudizio” (cfr. pag. 36 atto di appello); iv) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha rigettato la domanda con cui è stato chiesto di accertare la nullità delle singole disposizioni incompatibili, con riferimento alla valutazione di compatibilità tra le disposizioni contenute nel testamento
14 11 13, ed i precedenti testamenti della medesima” (cfr. pag. 40 atto di Persona_5
appello); v) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino.
“ha respinto le domande … volte ad accertare che la successione di è Persona_5
avvenuta, in relazione a beni non indicati nel testamento, in forza di delazione legittima ab intestato”, e di accertare “se vi siano altri beni e/o immobili, oltre quelli descritti nei testamenti della signora , e dichiarare che i medesimi fanno parte del Persona_5 compendio ereditario” (cfr. pag. 41, atto di appello).
Si costituivano tutti i contradditori di primo grado e anche gli eredi di , Persona_3
deceduto nelle more e di , deceduto in corso di causa. Persona_2 CP_1
era difesa da un proprio difensore, mentre tutti gli altri eredi si costituivano con un
[...]
diverso legale. eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e CP_1
348 bis c.p.c. e, nel merito, ne contestava la fondatezza, replicando ad ogni censura, e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Tutti gli altri eredi eccepivano in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per la genericità delle censure e nel merito chiedevano il rigetto del gravame.
Il Consigliere Istruttore riteneva non manifestamente infondato l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, “riservata all'esame dei motivi d'impugnazione ogni decisione in ordine alle presentate istanze istruttorie” (cfr. verbale di udienza 2/5/2024), rinviava all'udienza di rimessione della causa al Collegio nelle forme della trattazione scritta, previa concessione dei termini per precisare le conclusioni e depositare gli atti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
pag. 11/32
3. Sulle eccezioni di inammissibilità.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. si è già pronunciato il
Consigliere Istruttore, implicitamente rigettandola e fissando udienza di rimessione della causa al Collegio. Invero, l'impugnazione non è inammissibile e, attesa la complessità delle questioni sollevate, non è possibile affermare che sia “manifestamente infondata”.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata la stessa risulta infondata e va rigettata. Invero i motivi di appello CP_1
sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342
c.p.c.. Risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative sia al rigetto delle istanze istruttorie (in particolare relative all'esame dei testi, alle CTU e all'ordine di esibizione), sia alle ritenute erronee conclusioni cui sarebbe giunto il
Tribunale nel giudizio di primo grado (quanto all'esame atomistico delle diverse norme applicate e alla loro scorretta applicazione). È, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato, come sopra riportate. Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte. Va, quindi respinta l'eccezione preliminare.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza impugnata perché il Tribunale di Torino avrebbe eseguito una “valutazione “atomistica”
e meramente “formale” … delle norme 458 e 589 c.c., ad ognuna delle quali è stato dedicato un singolo capo, senza stabilire alcun collegamento motivazionale, i giudici del primo grado non hanno considerato che le norme ora ricordate, sono poste entrambe per
l'esigenza di salvaguardare la spontaneità della volontà del testatore, e la libertà di revoca delle disposizioni testamentarie” (cfr. pag. 21 atto di appello).
L'appellante, in particolare, lamenta che “quello che entrambe le norme vogliono, è che le rispettive ultime volontà dei testatori, siano mantenute distinte le une dalle altre, affinché ciascuna di esse possa essere riferita univocamente al singolo testatore e a lui
pag. 12/32 soltanto” (cfr. pag. 22 ibidem), ratio legis che il Tribunale di Torino non avrebbe considerato. richiama, quindi, la pronuncia della Corte di Cassazione Parte_1
18197/2020 e i principi secondo cui “il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei non esclude la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l'impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte” e secondo cui “le ultime volontà di una persona devono essere pienamente libere e strettamente personali, non già il risultato di un accordo, quandanche maturato tra persone legate da vincoli di irriducibile e reciproco affetto.”(cfr. pag. 22 ibidem).
L'appellante richiama inoltre la pronuncia n. 2623/1982 della Corte di Cassazione, rilevando come costituiscano patto successorio anche disposizioni testamentarie contenute in atti separati (nel caso di specie simultanei), nei quali “ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri” (cfr. pag. 24 atto di appello).
L'appellante sostiene poi che il Tribunale abbia errato nell'interpretare nel suo complesso i due testamenti, anche alla luce delle pregresse disposizioni di ultima volontà dei due coniugi, procedendo, quindi, ad esaminare -a sostegno della propria doglianza- singole disposizioni dei testamenti e specifiche porzioni della volontà ivi espressa.
La censura è infondata.
Risulta che e hanno redatto il 14/11/2013 due testamenti Persona_5 Persona_7
separati e autonomi tra loro, scritti su facciate distinte di un medesimo protocollo: il testamento sui primi due fogli e quello sul terzo (cfr. doc. 5 attrice Per_7 Per_7
appellante), come ricostruito dal Tribunale di Torino. I due testamenti sono firmati rispettivamente da ciascuno dei due testatori e riportano il seguente testo:
“14-11-2013 Io in piena facolta mentale, dispongo del mio capitale nei Persona_7
seguenti modi
1 AS la casa di PR RA GN N1 mio filioccio e il 35% Persona_8
il 32,5% il 32,5% CP_3 Persona_2
pag. 13/32 2 AS i mobili della sala a mio figlioccio figlio di fu CP_14 Per_9
[...]
Per_1 3 a OG OL UT della casa di PR
4 D'accordo con mia moglie che i soldi o in a PR vadano ai miei TI e CP_19
Nipote e quelli che sono in a Torino a mia moglie CP_19 Per_5
5 La casa di Torino sita in Corso Brianza N19 essendo in comunione la mia parte vada ai TI e Nipote. Con lusufrutto a moglie Per_5
6. Il BOX sito in Corso Belgio 6 N104 Torino Lo lasio il 30% valore a mia Nipote
fiolia di mia LL ED (servizio Reso) il CP_1 Persona_11 CP_1
70% ai seguenti Filiocci e Maggiorino CP_4 Persona_12
Persona_3
7 Volio i funerali a PR tumulato nella tomba di familia che lasio ai filgi di miei 2 fratelli. ” (cfr. ibidem). Persona_7
- - - - -
“Torino 14-11-2013 in daccordo con mio marito Persona_5 Per_7 Persona_7
alla mia scomparsa la mia parte dell'alloggio in C. Brianza 19 a Torino e come pure i risparmi in banca a Torino vadino a tutti i nipoti di mio marito, faccio presente come a destinato il resto per me sono contenta va bene.
Alla mia scomparsa vorrei essere sepolta a PR a fianco di mio marito
” (cfr. ibidem). Persona_13
Il Tribunale di Torino, invero, ha dapprima esaminato gli atti di disposizione di ultima volontà sotto il profilo meramente formale, per verificare se si potesse riscontrare l'ipotesi di un testamento congiunto, redatto in un unico atto, sottoscritto da entrambi i testatori contestualmente ed utile a disporre delle loro sostanze post mortem. Invero, se i testamenti di cui si discute avessero avuto tali connotazioni formali, le stesse sarebbero state di per sé sole sintomatiche dell'esistenza di un'unica congiunta manifestazione di volontà a testare, frutto di accordo, ritenuto non meritevole di tutela dal nostro ordinamento.
Il Tribunale di Torino ha correttamente escluso tale ipotesi, poiché le due schede testamentarie sono tra loro distinte e sottoscritte singolarmente dai due testatori seppure contenute nello stesso foglio protocollo in pagine diverse.
pag. 14/32 Esclusa, quindi, l'ipotesi di un testamento congiunto redatto in una unica scheda testamentaria, il Tribunale di Torino ha affrontato la questione della lamentata nullità del testamento per essere frutto di un patto successorio. Invero l'articolo 458 c.c. dispone che
“… è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. Il Tribunale ha, quindi, escluso che fosse stata provata l'esistenza di un “un preciso accordo fra le parti, diretto a far sorgere (indipendentemente, s'intende, dalla disposizione dell'art. 458 c.c.) un vero e proprio vinculum iuris, di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca, in concreto, l'adempimento: di un accordo cioè che abbia di per sé i requisiti di una valida
e irrevocabile fonte di obbligazione e che, d'altra parte, sia da considerarsi nullo solamente in virtù della norma dell'art. 458 c.c. (Cass. n. 1702/1972).” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Torino è giunto a tale conclusione esaminando le schede testamentarie sia quanto al dato testuale che quanto agli effetti delle disposizioni, ed ha, in particolare, escluso che si potesse desumere l'esistenza di un patto successorio, cioè di un preciso accordo tra le parti, dalle espressioni impiegate dalle parti “come “daccordo con mio marito” o “come a destinato il resto per me sono contenta va bene””, ritenuti “indici, al più, di una convergenza delle volontà dei due testatori determinata da ragioni affettive e dal legame coniugale, ma non … indicatori dell'esistenza di una convenzione di carattere obbligatorio in forza della quale la si sarebbe impegnata, con carattere Per_5
vincolante ed in cambio di un corrispettivo, a disporre della propria successione in un determinato modo” (cfr. pagg. 9 e 10 sentenza impugnata).
I due testamenti, come visto, sono redatti con atti separati dai testatori, in due schede testamentarie tra loro formalmente distinte, motivo per cui non opera la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Cass. n. 5508/2012). Vanno, quindi esaminate le schede testamentarie per verificare che sia stata salvaguardata la spontaneità della volontà dei testatori e la libertà di eventuale revoca delle disposizioni testamentarie, in relazione sia al testamento congiuntivo semplice, quando due o più persone dispongano a favore di un terzo, sia al testamento pag. 15/32 congiuntivo reciproco, quando ogni testatore dispone reciprocamente a favore dell'altro, ferma restando la possibilità di redigere testamenti simultanei legittimi, cioè predisposti in un unico documento ma con separate ed autonome manifestazioni di volontà, con il limite che non si tratti di atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori.
L'esame dei due testamenti evidenzia come il loro contenuto non sia identico, né coincidente, come già evidenziato dal Tribunale di Torino (“il lascia alla moglie Per_7
l'usufrutto sulla casa in corso Brianza n. 19 mentre la non fa un'analoga Per_5
disposizione in favore del marito e la stessa lascia i risparmi presso la banca di Torino in favore dei nipoti del marito, mentre il marito lascia alla moglie questo stesso deposito bancario, ciò ad ulteriore conferma dell'autonomia sostanziale e formale dei due testamenti”, cfr. pag. 8 sentenza impugnata). Risulta inoltre che, mentre, Persona_7
ha disposto di singoli cespiti a favore di specifici nipoti, indicando in alcuni casi anche le ragioni (“servizio reso”), al contrario, non ha indicato nominativamente i Persona_5
nipoti, né ha disposto di singoli beni o quote a favore di alcuni di essi ma si è limitata a indicarli con l'inciso “a tutti i nipoti di mio marito”. Emerge, in sostanza, dall'esame congiunto dei due testamenti e anche dalla lettura dei precedenti atti di ultima volontà che ha sempre escluso il proprio ramo familiare, cioè la propria LL, Persona_5
giacché costei non è mai citata e non risulta destinataria quanto meno dei beni indicati negli atti di ultima volontà.
Il Tribunale di Torino ha esaminato le due disposizioni normative sopra richiamate in porzioni successive della motivazione, ma ha affrontato anche la questione sollevata dall'appellante, evidenziando come le ultime volontà dei testatori sono state mantenute distinte, sono riferibili ciascuna al singolo testatore, sono pienamente libere e strettamente personali, e non sono il frutto di un accordo né costituiscono atti esecutivi di un precedente pattuizione avente per oggetto l'impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione.
Invero, l'unico elemento che in qualche misura accomuna i due testamenti è che i destinatari dell'eredità siano i nipoti di , ma in misura del tutto diversa e Persona_7
con logiche diverse. L'esame dei due testamenti non prova che questa scelta sia stata assunta da in modo non pienamente libero e personale o che costituisca il Persona_5
frutto di un pregresso accordo tra i coniugi. Invero, il Tribunale di Torino ha pag. 16/32 correttamente rilevato che le locuzioni utilizzate erano del tutto generiche e al più rivelatrici di una intenzione di carattere meramente affettivo non certo vincolante né tale da incidere sulla piena libertà delle disposizioni e sulla loro stretta personalità.
Va, invero, escluso che le disposizioni testamentarie sopra indicate contengano un patto successorio o siano frutto di un pregresso accordo tra i testatori, apparendo al più come la libera convergenza di un comune sentire dei due coniugi che evidentemente avevano un più vivo legame affettivo con i nipoti del che con la LL della Per_7
. L'esame delle diverse schede testamentarie non dimostra l'esistenza di un Per_5
accordo tra i testatori o di un qualche vincolo utile ad incidere sulla loro libera ed autonoma determinazione, né l'attrice, odierna appellante ha fornito alcun ulteriore elemento di prova diversa dai testamenti versati in atti, utile a suffragare le proprie affermazioni.
Il Tribunale di Torino ha esaminato non solo i due testamenti di cui si discute ma anche le precedenti disposizioni testamentarie e ha concluso affermando che “contengono elementi che lasciano intuire una mancanza di coordinazione fra le diverse disposizioni, contraddicendo quindi l'ipotesi che i testamenti siano l'attuazione di un accordo ben definito sull'assetto da dare alle due successioni. Per es., nel testamento del 24.3.2006 il lascia alla moglie l'usufrutto della casa di PR, mentre la , nel suo Per_7 Per_5
testamento del 5.5.2007, rinuncia all'usufrutto; il poi, nel testamento del Per_7
14.11.2013, ancora lascia alla moglie l'usufrutto sulla casa di PR. Tali incongruenze depongono per l'assenza di un preciso e vincolante accordo fra le parti in merito all'assetto successorio dei due coniugi” (cfr. pag. 10 sentenza impugnata).
I due testamenti, simultanei, perché redatti sullo stesso supporto cartaceo e lo stesso giorno, non contengono disposizioni che si possano porre tra loro in correlazione, giacché le specifiche disposizioni di (che prevedevano determinati beni e quindi Persona_7
valori definiti per specifici nipoti) sono del tutto stravolte dal testamento di Persona_5
che accomuna tra loro tutti i nipoti in modo eguale. È, quindi, impossibile affermare che esistesse un pregresso accordo tra i due testatori con il quale ciascuno di essi avrebbe provveduto alla propria successione con disposizioni specifiche e tali da potersi correlare con quelle dell'altro testatore, concordando così la destinazione dei beni relitti. Come detto, unico tratto che accomuna i due testamenti è che gli eredi designati sono i nipoti di pag. 17/32 con sostanziale esclusione di LL di ma tale Persona_7 Persona_1 Per_5
scelta non può ritenersi di per sé sola frutto di una qualche forma di accordo o intesa tale da rendere le disposizioni frutto di scelte non pienamente libere e strettamente personali.
L'espressione “d'accordo con mio marito” o “d'accordo con mia moglie” nel contesto in cui è impiegata significa semplicemente che i testatori si erano comunicati quali sarebbero state le loro volontà e che nessuno dei due aveva percepito la libera scelta del proprio coniuge come lesiva dell'affectio coniugalis.
La circostanza che i due testamenti siano stati redatti lo stesso giorno, prova solo che i due anziani abbiano deciso di chiarire nello stesso momento, quello che sarebbe successo dopo la loro morte, ma non significa che le loro determinazioni siano state il frutto di un comune accordo o di una qualche forma di reciproca intesa anche solo affettiva. La mancanza di una qualsivoglia intesa emerge anche dal contenuto delle disposizioni, giacché non lascia i suoi beni alla moglie e neppure tutti i Persona_7 depositi e, quasi a scusarsi con la consorte precisa “D'accordo con mia moglie che i soldi
o in a PR vadano ai miei TI e e quelli che sono in Banca a Torino CP_19 Pt_11
a mia moglie ”, con ciò chiarendo di aver previamente informato la moglie della Per_5
sua scelta libera e personalissima.
Lo stesso è a dirsi per la disposizione con la quale decide di non lasciare Persona_5
al proprio coniuge la metà della casa di Corso Brianza, ma di pretermettere del tutto il marito, destinando i beni ai nipoti. La testatrice indica di aver già comunicato questa sua volontà al marito, senza che questi ne fosse risentito (“daccordo con mio marito Per_7
”), senza peraltro aver mai concordato alcunché con il coniuge che, peraltro, da tale
[...]
disposizione, operativa in caso di premorienza della moglie, avrebbe avuto un evidente danno patrimoniale.
Il testamento di sembra poi non escludere dall'usufrutto Persona_7 Persona_5
della casa di PR, come indicato dall'appellante, giacché la disposizione n. 1 (“AS la casa di PR RA GN N1 mio filioccio e il 35% Persona_8 CP_3
il 32,5% il 32,5%”) va coordinata con la disposizione n. 3
[...] Persona_2
(“AS a OG OL UT della casa di PR”), motivo per cui l'espressione del testamento di “faccio presente come a destinato il resto per me sono Persona_5 contenta va bene” non fa necessariamente riferimento alla “rinuncia da parte della sig.ra
pag. 18/32 , all'usufrutto relativo alla casa di PR, sita in RA GN n. 1, usufrutto Per_5
che sarebbe spettato alla medesima alla morte del (cfr. pag. 27 atto di appello), Per_7
ma semplicemente al fatto che il avesse comunicato alla moglie quali Persona_7
sarebbero state le sue diposizioni, incluse quelle a suo sfavore, indice evidente della mancanza di una qualsiasi accordo preventivo.
Quanto alla indicazione del testamento di “tutti i nipoti di mio marito”, Persona_5
la Corte rileva che non si tratta di una disposizione indeterminata e indeterminabile, e osserva che le controparti hanno contestato tale circostanza, giacché entrambi i convenuti hanno eccepito la necessità di integrare il contraddittorio e già con la comparsa di costituzione di erano stati indicati e individuati “tutti i nipoti di mio CP_2 marito”, peraltro conosciuti da Invero, dalla nota 8/12/2020, inviata dai Persona_1
nipoti all'organo di mediazione prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, costoro avevano dichiarato di aver ricevuto convocazione alla mediazione da parte dell'attrice e di non avere intenzione di conciliare (“I signori , , CP_4 CP_5 CP_6
e , , e CP_7 Controparte_8 CP_3 Per_2 Pt_5 Persona_3
Per_
, , , e , , , Parte_7 CP_6 Per_2 CP_10 CP_11 CP_7 Per_2
, e hanno ricevuto dalla signora l'invito CP_16 Pt_10 CP_17 Persona_1
a partecipare all'incontro di mediazione odierno nell'ambito del procedimento di mediazione n. 0122/20 in quanto a suo avviso i testamenti del de cuius e Persona_7
della de cuius , pubblicati in data 7 luglio 2020 sarebbero “lesivi della Persona_5
legittima spettante alla sig. ra e/o perché nulli o annullabili, nonché Persona_1 risarcimento dei danni … non possono quindi che contestare recisamente la domanda avversaria per i motivi supra dedotti” cfr. doc. 5, ). I nipoti di CP_2 Per_7
, quali eredi designati, erano, quindi, non solo determinabili al momento
[...] dell'apertura della successione, come indicato dal Tribunale di Torino, ma anche facilmente individuabili.
La lettura dei testamenti non evidenzia, poi, l'esistenza di alcun “legame coniugale, inteso nel senso di voler favorire/accondiscendere la volontà del coniuge” tale da indurre la testatrice a disporre “a favore di sconosciuti di un bene immobile in Persona_5
Torino, nonché dei “soldi” in banca” (cfr. pag. 29 atto di appello). Nessuna accondiscendenza tra coniugi, né risulta provato, come si limita ad affermare l'appellante,
pag. 19/32 senza dimostrarlo, che i nipoti del marito per fossero degli sconosciuti. Persona_5
L'esistenza di un forte legame coniugale non prova che i testamenti siano frutto di un accordo e al più può giustificare un comune sentire dei due testatori verso le reciproche famiglie di provenienza.
Non è poi possibile affermare che “l'attribuzione di un patrimonio rilevante, anche con attribuzione immobiliare, a soggetti che, in assenza del testamento nulla avrebbero ricevuto, in quanto meri affini, e senza alcuna specificazione …, rende evidente la reciprocità delle disposizioni” (cfr. pag. 32 atto di appello). Invero, non è sufficiente istituire degli affini e attribuire loro rilevanti beni, espungendo altri parenti, per veder dichiarata la nullità di una disposizione testamentaria.
È inconferente il richiamo dell'appellante alla risalente e costante giurisprudenza di legittimità che ha affermato come “nel delineare la distinzione fra testamenti simultanei validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che “si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri” (Cass. 2623/1982, conformi Cass. 5555/1988, Cass. 11924/1999, Cass. 26317/2017
e Cass. 18197/2020). Invero, va comunque provata l'esistenza di un accordo tra le parti e la volontà di concordare la disposizione dei propri beni e i due testamenti, come puntualmente esaminati dal Tribunale di Torino non presentano queste caratteristiche.
Quanto alle disposizioni presenti negli altri testamenti, si rileva, come già indicato dal
Tribunale di Torino, che questi non si pongono in conflitto o in contrasto con i due testamenti del 14/11/2013. Risulta, in particolare, che il testamento 24/3/2006 contiene una chiara premessa, cioè l'avvenuta separazione dei beni tra i due coniugi e la possibilità da parte del testatore di disporre con maggiore serenità senza pregiudicare il futuro economico della moglie (“Io sottoscritto in piena facoltà mentale libero Persona_7
da ogni vincolo per l'avvenuta separazione dei beni tra me e mia moglie Persona_5
operazione avvenuta davanti a notaio Via San Tommaso N 6 TO in data Persona_14
10-2-1981 dispongo della mia proprietà nei seguenti modi …”, cfr. doc. 5 attrice appellante). Il testamento prevede poi disposizioni a favore dei nipoti e della moglie che pag. 20/32 nel proprio successivo testamento del 5/5/2007 da' atto di conoscere le disposizioni del marito e di non ritenerle lesive dei suoi diritti. Quanto al fatto che entrambi i testamenti prevedano una particolare destinazione della quota dell'immobile di Corso Brianza 19, non si tratta di disposizioni tra loro convergenti perché i beneficiari sono, in realtà, diversi: il testamento di dispone che la sua quota di immobile vada “a tutti Persona_7
i miei nipoti e nipote meno i tre menzionati nel-I articolo [cioè CP_20 [...]
e ] sempre usufrutto a mia OG OL”, mentre il testamento Per_2 CP_2
di dispone che la sua quota di immobile vada ai “nipoti di mio marito Persona_5
”, quindi a tutti i nipoti senza prevedere alcuna quota di usufrutto a favore del Per_7
marito. I due testamenti non sono quindi né reciproci, né convergenti e, come visto, per i due testamenti del 14/11/2013 non ci sono elementi utili per poter affermare che i due testatori si siano in qualche misura accordati sul contenuto delle volontà espresse o che le disposizioni non siano frutto di libere determinazioni.
È del pari irrilevante la clausola del testamento 24/3/2006 di con il quale Persona_7
il testatore, che solo firma il testamento, dispone “Per mia volonta e di mia Parte_12
a mio figlioccio i mobili della sala della casa di PR” (cfr. doc. 5 CP_14
attrice appellante). Si tratta, invero dell'espressione di volontà del solo disponente che di fatto lega al figlioccio alcuni mobili, scelta che il testatore dice di aver “condiviso” con la moglie (di fatto comunicata), che è destinataria dell'usufrutto di tutto Persona_5
l'immobile, mobilio incluso, ma che poi nel proprio testamento non rinuncia all'usufrutto scic e simpliciter, perchè mantiene il diritto di uso del bene (nel suo complesso, inclusi i mobili) per quindici giorni all'anno.
La circostanza che i due testamenti 14/11/2013, come affermato dal Tribunale di
Torino “non si configurano come pedissequi e del tutto coincidenti” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata) è solo un indice di non reciprocità e va evidenziato che, per le ragioni sopra esposte tale elemento si aggiunge agli ulteriori fattori sopra illustrati utili ad escludere che i due testamenti siano frutto di una comune volontà dei testatori tale da privarli della libertà di determinarsi in modo autonomo e libero. Tutti i testamenti di cui si discute (non solo quelli del 14/11/2013) hanno poi disposizioni diverse e anche le volontà dei singoli testatori non sono sempre eguali in ogni atto.
Va, quindi, rigettata la prima censura di appello perché infondata.
pag. 21/32 * * *
5. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha respinto la domanda di annullamento del testamento 14.11.13 ex art. 591 c.c., per incapacità del testatore” e ha, Persona_5 quindi, insistito “nell'ammissione della prova per testi e delle consulenze tecniche richieste in primo grado” (cfr. pag. 34 atto di appello).
L'appellante contesta che la propria domanda volta ad accertare le condizioni di salute dell'anziana fosse generica o tardiva ed evidenzia di aver indicato che la donna era stata colpita da ictus. La parte insiste, quindi, “nella richiesta di ammissione della prova per testi e delle consulenze medico legale e grafologica, e delle relative richieste ex artt. 210
e 213 c.p.c., come richiesta in primo grado nella memoria ex art 183 c. VI c.p.c., n. 2, richieste istruttorie ritrascritte in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado all'udienza del luglio 2023, essendo viziato il capo di pronuncia che non si è pronunciato nel merito della domanda ora in rassegna” (cfr. pag. 36 atto di appello).
La censura è infondata sotto plurimi profili.
Invero, a prescindere dalla questione della genericità della formulazione della domanda volta ad accertare l'incapacità della testatrice e della sua tardività, per essere stata precisata solo con la memoria istruttoria, l'attrice, odierna appellata, non ne ha fornito prova e le istanze istruttorie dedotte sono tutte inammissibili.
Il Tribunale di Torino ha rigettato le diverse istanze istruttorie già con l'Ordinanza
22/2/2023 e la seconda censura dell'appellante non indica le ragioni della erroneità sul punto del provvedimento impugnato o del ragionamento logico giuridico seguito dal
Giudice di prime cure, limitandosi ad insistere nelle richieste di prova nei termini sopra riportati, in modo del tutto generico.
Il Tribunale di Torino con l'Ordinanza 22/2/2023 ha precisato, quanto alla prova per testi che “non deve darsi ingresso alla prova testimoniale poiché i capi 1 e 2, pur ove confermati, non sarebbero comunque idonei a provare l'incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento;
il capo 3 è generico/valutativo per la prima parte (“riusciva a scrivere da sola solo poche parole”)
e irrilevante per la seconda parte (“commetteva errori di scrittura”), posto che gli errori
pag. 22/32 di scrittura possono derivare da diverse cause, in primis bassa scolarizzazione, e non necessariamente essere conseguenza di un'incapacità di intendere e di volere;
il capo 4
è valutativo, il capo 5 generico e irrilevante”. Rispetto a questa articolata motivazione l'appellante nulla ha censurato, non ha indicato per quali ragioni la mancata ammissione della prova sarebbe viziata e non ha spiegato gli eventuali errori in cui sarebbe incorso il giudicante.
Quanto alla richiesta CTU il Tribunale di Torino ha precisato “la consulenza medico legale richiesta assume connotazione esplorativa, in assenza di documentazione medica
e prima ancora di precise allegazioni” (cfr. Ordinanza Tribunale Torino 22/2/2023).
L'appellante anche sotto questo profilo nulla ha dedotto, limitandosi a evidenziare di aver affermato che l'anziana era stata colpita da ictus, patologia che non rileva in sé sulla capacità di intendere e volere ma solo per gli eventuali esiti che può lasciare. La parte sul punto ha però menzionato solo una emiparesi sinistra al viso che in sé è ininfluente sulla capacità di intendere e volere e sulla possibilità di testare. L'attrice si è limitata a dedurre i primi due capitoli correttamente ritenuti dal Tribunale di Torino del tutto inidonei a provare uno stato di incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento. La circostanza che la donna fosse stata colpita da ictus è neutra, non risultando indicati esiti rilevanti di tale malattia (capitolo 1, “all'epoca della redazione del testamento datato 14 novembre 2013 la sig.ra era stata Persona_5 colpita da ictus”), così come è irrilevante che l'unico reliquato della malattia fosse stata una emiparesi sinistra al viso, esito che non pregiudica la capacità di intendere e volere
(capitolo 2 “all'epoca della redazione del testamento datato 14 novembre 2013 la sig.ra
non muoveva il lato sx della faccia”). Quanto alla difficoltà di scrittura il Persona_5
Tribunale di Torino, come sopra riportato, ha correttamente rilevato la genericità del capitolo dedotto (capitolo 3 “all'epoca della redazione del testamento datato 14 novembre 2013 la sig.ra , riusciva a scrivere da sola solo poche parole e Persona_5 commetteva errori di scrittura”), mentre il successivo capitolo non solo è valutativo e generico ma è anche formulato in modo ambiguo (capitolo 4 “se è vero o no che all'epoca della redazione del testamento datato 14 novembre 2013 la sig.ra , si Persona_5 ricordava cosa scriveva”) e l'ultimo capitolo è talmente generico da essere irrilevante
(capitolo 5 “all'epoca della redazione del testamento datato 14 novembre 2013 il marito
pag. 23/32 della sig.ra era sempre vicino alla medesima e la istruiva e le spiegava Persona_5 cosa la stessa doveva fare”).
L'appellante sostiene che si sarebbe trovata in una “condizione di Persona_5 inferiorità fisica/psicologica” (cfr. pag. 35 atto di appello) nei confronti del marito ma non ne illustra i contorni né indica in che misura questa eventuale condizione avrebbe in concreto influito sulla capacità di determinarsi della donna: invero una cosa è dimostrare che qualcuno “istruisca” e “spieghi” qualcosa a un'altra persona, altra cosa è provare l'eventuale effetto di tale condotta, perché il destinatario delle indicazioni può poi anche determinarsi in modo del tutto difforme e in piena autonomia. Il solo contenuto delle disposizioni testamentarie nulla prova quanto all'eventuale assenza di libertà del testatore per le ragioni già sopra indicate, così come l'asserita assenza di legami con i nipoti, circostanza mai provata.
Il Tribunale di Torino ha, quindi, correttamente escluso la ammissibilità di una CTU sia sulla capacità, sia grafologica, che sarebbero state esplorative, avrebbero cioè demandato al tecnico il compito di acquisire documenti ed elementi che è invece onere delle parti dedurre e produrre in giudizio. Quanto, in particolare alla CTU grafologica il
Giudice di prime cure ha evidenziato correttamente che “deve giudicarsi esplorativa, in un contesto di allegazioni generiche ed in assenza di perizia di parte”. L'attrice, invero, nel formulare la richiesta di perizia si è limitata solo ad affermare che vi sarebbero state
“turbe extragrafiche, derivanti da paralogismi dovuti alla deformazione delle parole”
(cfr. pag. 4, memoria istruttoria ex art, 183, comma sesto, n.2, di parte attrice), senza peraltro indicarle e ha chiesto di “verificare se vi sono distorsioni della scrittura rispetto alle schede precedenti da valersi quali scritture di comparazione, ed alla firma”, senza specificarne la reale presenza. Gli errori grammaticali o sintattici non possono essere necessariamente ricondotti ad una “turba extragrafica” significativa quanto alla capacità, ma come indicato dal Tribunale di Torino al grado di scolarizzazione o al contesto socio- culturale di provenienza. La diversa struttura dei vari testamenti, del pari, non può essere ricondotta ad una minorata capacità del testatore e la maggiore sinteticità dell'ultimo non
è a tale riguardo significativa.
Le ulteriori istanze istruttorie sono del pari inammissibili. L'appellante non ha puntualmente censurato né la sentenza impugnata che le ha escluse, né l'ordinanza pag. 24/32 22/2/2023 nella parte in cui ha precisato che “… in assenza di documentazione medica e prima ancora di precise allegazioni … anche le istanze ex art. 210 e 213 c.p.c. assumono carattere esplorativo e d'altra parte non è dimostrato che parte attrice non fosse in condizione di accedere autonomamente alla documentazione medica della de cuius, considerando che secondo la svua stessa prospettazione (cfr. conclusioni atto di citazione) i testamenti non contemplerebbero alcuni beni su cui quindi si sarebbe aperta la successione legittima, in base alla quale sarebbe erede della LL Persona_1
…” (cfr. ordinanza 22/2/2023). Persona_5
(al pari della sua erede) avrebbe potuto chiedere autonomamente copia Persona_1
del fascicolo sanitario elettronico della LL ai sensi dell'articolo 2 terdecies del
Decreto Legislativo 196/2003 e ss. mm., peraltro richiamato dalla stessa appellante. Tale norma dispone al primo comma che l'accesso ai dati personali e l'esercizio dei relativi diritti “concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione” e al quinto comma prevede che l'eventuale disposizione dell'interessato di vietare l'accesso ai propri dati personali “non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.
(al pari della sua erede) avrebbe, quindi, potuto chiedere tutta la Persona_1
documentazione sanitaria, così come la denuncia di successione o altri atti riguardanti la LL, semplicemente evidenziando l'esistenza di un proprio potenziale diritto a succedere meritevole di essere difeso.
L'attrice, odierna appellante, per tutte le ragioni esposte non ha dimostrato l'esistenza di una causa, anche solo transitoria, di incapacità di intendere e di volere di Persona_5
nel momento in cui fece testamento e tutte le istanze istruttorie dedotte sono radicalmente inammissibili.
Va, quindi, rigettata la seconda doglianza di appello perché infondata.
* * *
pag. 25/32
6. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha respinto la domanda di nullità dei testamenti di per violazione dell'art. 628 c.c. (disposizione in favore di persona Persona_5 incerta), stabilendo “che la parola “nipoti” del marito indica semanticamente i figli dei fratelli e delle sorelle di , dunque soggetti certamente determinabili, al Persona_7 momento dell'apertura della successione (che debba aversi riguardo a tale momento lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5131/2011), sulla base delle risultanze anagrafiche, come del resto dimostra la chiamata in causa degli stessi e la loro costituzione in giudizio” (cfr. pag. 36 atto di appello).
I convenuti, odierni appellati, secondo nel costituirsi non si Parte_1
sarebbero qualificati come nipoti e non avrebbero speso né provato tale loro qualità.
L'appellante sostiene di aver da subito contestato la nullità dei testamenti “per incertezza assoluta sulla determinazione di chi sia stato istituito erede” (cfr. pag. 37 atto di appello), motivo per cui sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare tale loro qualità.
La censura è infondata.
Invero, la stessa attrice ha evocato in giudizio tutti i nipoti di Persona_1 Per_7
già in sede di mediazione per esperire il necessario tentativo preliminare di
[...]
conciliazione, posto quale condizione di procedibilità del giudizio. Nessuna contestazione circa l'identità e il numero dei nipoti è stata sollevata in quella sede e i nipoti costituitisi in giudizio per essere stati evocati dall'attrice, a seguito delle istanze di integrazione del contraddittorio avanzate da e hanno subito speso CP_1 CP_2
tale loro qualifica senza alcuna contestazione sul punto da parte di a cui Persona_1
è poi succeduta La contestazione dell'attrice, odierna Parte_1
appellante era solo relativa alla concreta possibilità di identificare gli eredi della de cuius con la dizione “tutti i nipoti di mio marito”.
Risulta che nel costituirsi non ha sollevato alcuna questione Parte_1 in tema di contraddittorio, precisando che “parte attrice, come da ordinanza, integrava nei termini il contradditorio, depositando nel fascicolo telematico tutte le cartoline e gli atti notificati e -attesa l'integrazione- i nipoti del sig. si costituivano in giudizio Per_7 patrocinati dall'avv. , come in atti” (cfr. Comparsa 9/12/2022 . CP_12 Pt_1
pag. 26/32 L'appellante anche nella propria comparsa conclusionale non ha mai sollevato questioni in merito alla qualità dei convenuti e nel ricostruire il processo ha affermato “…
Si costituivano in giudizio i nipoti del sig. patrocinati dall'avv. , come Per_7 CP_12
in atti, e assumevano conclusioni identiche a quelle dei convenuti originari sopra riportate” (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale di primo grado . L'attrice, oggi Pt_1
appellante, ha sviluppato nella comparsa conclusionale di primo grado la difesa relativa alla genericità della individuazione degli eredi nei seguenti termini “l'assoluta genericità della disposizione istitutiva dei nipoti (che, come risulta in causa, a seguito dell'eccezione di carenza di integrità del contraddittorio, sono, nei fatti, una ventina circa), a rendere evidente una tale nullità, perché per poter arrivare alla determinabilità della istituzione dei nipoti contenuta nel testamento , è necessario ricorrere all'istituzione Per_5 ereditaria compiuta dal (cfr. pag. 10 ibidem). Per_7
Il Tribunale di Torino ha chiarito tale aspetto, richiamando puntuale giurisprudenza di legittimità (Cass. 5131/2011), risultando gli eredi determinabili, al momento dell'apertura della successione.
Emerge poi dagli atti che ha individuato, già prima del Parte_1
presente giudizio, i vari nipoti per aver avviato una causa di lavoro nei confronti degli
“eredi di e ” per il pagamento di importi dovuti in Persona_7 Persona_5
conseguenza delle prestazioni lavorative effettuate (cfr. doc. 13 ). Risulta che Per_7
i convenuti, odierni appellati, hanno anche sollevato a tale riguardo una eccezione di carenza di interesse ad agire di per avere la parte, prima di Parte_1
succedere a instaurato un giudizio nel quale qualificava le controparti Persona_1
come eredi, riconoscendo tale loro qualità, astrattamente utile ad escludere le proprie pretese successorie.
È, quindi, evidente sia che le parti costituitesi sono i nipoti di , sia che Persona_7
erano facilmente individuabili quali eredi istituiti dal testamento di al Persona_5
momento della sua morte, sia che fossero noti come nipoti tanto a che a Persona_1
Parte_1
Va, quindi rigettata la terza censura di appello.
* * *
pag. 27/32
7. Sulla quarta censura di appello.
Parte appellante con la quarta censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha rigettato la domanda con cui è stato chiesto di accertare la nullità delle singole disposizioni incompatibili, con riferimento alla valutazione di compatibilità tra le disposizioni contenute nel testamento Persona_5
14 11 13, ed i precedenti testamenti della medesima” (cfr. pag. 40 atto di appello).
in particolare contesta l'erroneità della pronuncia impugnata Parte_1 che ha affermato che non “vi fossero poste attive in favore di e/o presso Per_5 Per_7
BI Banca PR al momento della morte dei due coniugi” (cfr. pag. 41, ibidem).
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale di Torino ha ricostruito le diverse disposizioni e ne ha indicato la piena compatibilità con una ampia motivazione. Quanto all'unica specifica doglianza dell'appellante, relativa alle posizioni BI Banca s.p.a., si rileva che il documento 7 non prova che al momento della loro morte i due anziani e Pt_1 Persona_5
fossero titolari di giacenze sui conti BI Banca s.p.a.. Invero, il conto Persona_7
cointestato acceso il 29/7/2000 è stato estinto in data 11/11/2016 e il dossier titoli intestato a acceso il 23/1/2007 risulta estinto il 16/8/2016, cioè entrambi quattro Persona_7
anni prima della morte dei due testatori. Risulta, invero, attiva al momento della morte solo una posizione, ma non è un conto o un deposito titoli o una giacenza: si tratta di una polizza assicurativa che quale tale genera nel beneficiario, non identificato nel corso del giudizio, un diritto iure proprio e non iure hereditario. non ha Parte_1
fornito indicazioni circa il beneficiario di quel rapporto assicurativo, motivo per cui non
è possibile affermare che e al momento della apertura dei Persona_5 Persona_7
due testamenti fossero titolari di giacenze sui conti BI Banca s.p.a.. Il documento 6
, conferma pienamente il precedente documento 7 e ha un contenuto Per_7 CP_21
inequivoco giacché BI Banca s.p.a., proprio in ragione della natura del rapporto di assicurazione, comunica che al momento della morte di “non risultavano Persona_7
rapporti bancari personali intestati o in contestazione con altri presso BI NC
s.p.a.”. Invero, la polizza comporta la liquidazione di un importo di denaro al momento della morte dell'assicurato ( ) a favore del beneficiario e BI Banca s.p.a. Persona_7
ha comunicato che non risultavano rapporti bancari, cioè che il corrispettivo non era stato pag. 28/32 versato presso quell'istituto a favore di uno dei due clienti su un conto dell'istituto.
Risulta, quindi, del tutto irrilevante l'ordine di esibizione richiesto nei confronti di BI
NC s.p.a. per verificare se fosse titolare di altri beni diversi da quelli Persona_5
indicati in testamento. Invero, se la donna fosse stata beneficiaria della polizza avrebbe visto accreditato il relativo controvalore su uno dei suoi conti (evidentemente non Ubi
Banca s.p.a.) rispetto ai quali, come detto, l'appellante avrebbe potuto esercitare in proprio diritto di accesso.
Va, quindi rigettata la terza censura di appello perché infondata.
* * *
8. Sulla quinta censura di appello.
Parte appellante con la quinta censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha respinto le domande … volte ad accertare che la successione di è avvenuta, in relazione a beni non indicati nel Persona_5 testamento, in forza di delazione legittima ab intestato, e di accertare “se vi siano altri beni e/o immobili, oltre quelli descritti nei testamenti della signora , e Persona_5 dichiarare che i medesimi fanno parte del compendio ereditario” (cfr. pag. 41, atto di appello). lamenta che il Tribunale di Torino non abbia preso in Parte_1
considerazione i beni costituiti dal conto BI Banca, dal bene immobile in Ala di Stura,
e dai denari “depositati in banca regionale Europea di Magliano Alfieri” (cfr. pag. 46 atto di appello).
La censura è infondata.
Quanto ai beni sul conto BI Banca si richiama la precedente censura e il fatto che alla data di apertura delle successioni i due testatori non disponevano di liquidità presso tale istituto bancario.
Quanto ai beni immobili in Ala di Stura l'inciso contenuto nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 di , relativo all'immobile sito in Ala di Stura va letto nel Per_7
contesto della difesa e non ha natura confessoria. I nipoti convenuti in quella memoria stanno trattando della inammissibilità degli ordini di esibizione richiesti dalla attrice, ben potendo costei, LL della de cuius chiedere direttamente l'accesso ai vari documenti per essersi affermata quanto meno erede dei beni non caduti in successione, richiamando pag. 29/32 in tale contesto l'immobile in Ala di Stura (“… la signora , in qualità di Persona_1
erede -quanto meno per il residuo dell'asse ereditario (quali le case in montagna in
ON (Ala di Stura) originariamente intestate alle due sorelle e non inserite nel testamento)- della signora avrebbe potuto (e quindi dovuto) chiedere Persona_5 copia della documentazione medica ritenuta utile ai fini della presente causa” (cfr. pag.
5 memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 ). L'inciso riportato non significa che Per_7
i nipoti ritenessero erede della LL ma che costei aveva chiesto di Persona_1
essere riconosciuta erede quanto meno per i beni non indicati in successione tra i quali aveva indicato le case in montagna.
Quanto ai documenti prodotti, cioè i documenti 11, 14 e 15 si tratta di documenti o assai datati o non collocabili nel tempo o dal contenuto equivoco. Invero: il documento
11 risale al 15/10/2012, cioè circa otto anni prima del decesso di;
il Persona_5
documento 14 fa riferimento ad un immobile in piena proprietà di Persona_1
identificata con il suo codice fiscale , identico a quello riportato C.F._2 nell'atto di citazione di primo grado;
il documento 15 è una pratica edilizia intestata alle due sorelle quali comproprietarie, ma è privo di data. Risulta, quindi, non provato che al momento della aperura della successione fosse proprietaria pro quota di Persona_5 immobili ad Ala di Stura, né l'attrice, odierna appellante, ha fornito una chiara prova su tale circostanza.
Quanto ai denari depositati presso la Banca Regionale Europea di Magliano Alfieri, non vi è prova che esistessero al momento dell'apertura della successione e tale onere gravava sull'attrice, odierna appellante. Il Tribunale di Torino, inoltre, sul punto si è pronunciato e l'appellante non ha indicato per quale ragione l'affermazione del Giudice di prime cure sarebbe erronea.
Risulta, quindi, immune da vizi la pronuncia del Tribunale di Torino nella parte in cui esclude che vi siano altri beni o immobili, oltre quelli descritti nei testamenti, e che la successione di sia avvenuta, in relazione a tali beni, in forza di delazione Persona_5
legittima ab intestato.
Va, di conseguenza, rigettata la quinta censura di appello perché infondata.
* * *
pag. 30/32
9. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese di lite va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le domande di Le spese di lite vanno liquidate Parte_1
sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (valore indeterminabile alto) nei valori medi (valore della causa fino a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018):
-quanto a fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 CP_1
euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro);
-quanto agli altri nipoti va applicato un aumento, per il numero delle parti e per la conseguente complessità di gestire la controversia con un numero elevato di clienti, trattandosi di difese a favore di una pluralità di convenuti anche se sostanzialmente comuni, pari a complessivi 21.475,50 euro.
* * *
10. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.
SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 CP_1
CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Pt_2
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Controparte_9 CP_10
CP_11 Parte_9 CP_14 Controparte_15
pag. 31/32 avverso la sentenza n. CP_16 Parte_10 CP_17
4981/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino e pubblicata il 5/12/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata n. 4981/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino e pubblicata il 5/12/2023;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore delle parti appellate, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi per CP_1
e in 21.475,50 euro a titolo di compensi per tutti i restanti appellati, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi BE LL
pag. 32/32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 105/2024
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
BE LL Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Angela Giunta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: impugnazione testamento nella causa iscritta al n. 105/2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1979 e residente in [...], al Corso Brin n. 20 in qualità di erede universale di
(C.F. ) nata a [...] il 24/12/ 1933 già residente Persona_1 C.F._2
a Torino ed ivi deceduta il 15/5/2022, rappresentata e difesa dall'Avvocato Porpiglia Luca
(C.F. – PEC in virtù C.F._3 Email_1
di procura speciale allegata all'atto di costituzione 4/4/2024, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Via Michele Schina n. 15 appellante contro
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._4 residente in [...], rappresentata ed assistita dall'Avv.
RA VA RI (C.F. – PEC C.F._5 [...]
, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Email_2
Torino, Corso Galileo Ferraris n. 63 per procura speciale sottoscritta su foglio separato in formato analogico, apposto in calce alla comparsa di costituzione di appello appellato
e contro
(C.F. ), nato a [...], il CP_2 C.F._6
27/01/1955, residente in [...], RA Bricco Gatti, 10, CP_3
(C.F. ), nato a [...], il [...],
[...] C.F._7
residente in [...]2, (C.F. Controparte_4 , nato a [...], il [...], residente in C.F._8
PR, RA San Vittore, 41, (C.F. Controparte_5
), nata a [...], il [...], residente in C.F._9
Moncalieri, via Grazia Deledda, 9, (C.F. Controparte_6
, nato a [...], il [...], residente in [...], C.F._10
RA San Vittore, 45, (C.F. Controparte_7
), nato a [...], il [...], residente in C.F._11
PR, via San Vittore, 34, (C.F. Controparte_8
), nata a [...], il [...], residente in C.F._12
PR, RA San Vittore, 34, tutti in proprio e in qualità di eredi di
[...]
(C.F. ), nato a [...], il Per_2 C.F._13
11/01/1951, già residente in [...], RA Bricco Gatti, 11/a, deceduto in
Asti in data 31/5/2024, (C.F. )nato Parte_2 C.F._14
ad Alba in data 1/10/2006, C.F. to Parte_3 C.F._15
ad Alba il 23/10/2000, (C.F. ) Parte_4 C.F._16
nata in [...] il [...], tutti in qualità di eredi Persona_2
sopra indicato, (C.F. n Parte_5 C.F._17
Damiano d'Asti, il 5/10/1947, residente in [...], s,
(C.F. ) nato a [...], Parte_6 C.F._18
residente in [...] - in qualità di Per_3
(C.F. a
[...] Parte_7 C.F._19
(CN), il 26/08/1938, residente in [...]d' 0,
(C.F. , n il Parte_8 C.F._20
30/07/1948, residente in [...]d'Asti, via F
[...]
(C.F. ), nato il CP_9 C.F._21
30/04/1951, residente in [...], Str. Magliano, 1 CP_10
(C.F. ), nata a [...] 1, C.F._22 residente in [...]d'Asti, fraz. San Giulio, 153/a F. CP_11
), nata PR (CN), il 17/03/ n C.F._22
Damiano d'Asti, Frz. San Giulio, 153, F. Parte_9
), nata il [...], a [...] ), C.F._23
pag. 2/32 residente C.so Regina Margherita 11, PR, in qualità di erede di , Persona_4
(C.F. ), nato a [...], il CP_14 C.F._25
15/05/1950, , residente in [...], Str. Magliano, 14,
[...]
(C.F. ), nato a [...], il [...], CP_15 C.F._26
residente in [...], (C.F. CP_16
), nata a [...], il [...], residente in C.F._27
PR, Str. Scarrone, 2/a, (C.F. ) Parte_10 C.F._28 nata a [...], il [...], residente in [...]d'Alba, località Sigola,
59/b e (C.F. ) nato a [...], CP_17 C.F._29
il 6.04.1959, residente in [...], RA San Vittore, 25, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatessa Stornello Momma-Sophie (C.F. C.F._30
– PEC per procura in calce Email_3
alla comparsa di risposta e per procura in calce all'atto di costituzione 23/7/2025, tutti elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Torino, Corso Vittorio
NU II n. 71 appellati
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 24/7/2025 e di rimessione al collegio del 23/10/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa,
o comunque per quelli di giustizia, il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4981/2023 Tribunale di Torino, emessa in data 30.11.2023 nella causa RG.
n. 23702/2021 e notificata in data 12.12.2023, tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che qui si trascrivono:
-accertare e/o pronunciare, per tutti motivi di cui alla narrativa che precede, o per quelli che risulteranno di giustizia, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dei testamenti della Sig.ra nata a [...] il [...], ed ivi deceduta in data Persona_5
27 aprile 2020, residente in vita in Torino C.so Brianza 19: testamento olografo Torino
pag. 3/32 14-11-2013; testamento olografo Torino 15-3-2011; testamento olografo Torino 5 maggio 2007, tutti pubblicati con atto di “Pubblicazione e deposito di testamenti olografi”, per atto dott. , notaio in Asti, in data 7 luglio 2020; Persona_6
-in subordine, accertare e/o pronunciare la nullità delle singole disposizioni incompatibili tra i detti testamenti della Sig.ra nata a [...] il 25 Persona_5
dicembre 1932, ed ivi deceduta in data 27 aprile 2020, residente in vita in Torino C.so
Brianza 19: testamento olografo Torino 14-11-2013; testamento olografo Torino 15-3-
2011; testamento olografo Torino 5 maggio 2007, tutti pubblicati con atto di
“Pubblicazione e deposito di testamenti olografi”, per atto dott. , notaio Persona_6
in Asti, in data 7 luglio 2020.
Successivamente:
-accertare e dichiarare che la successione della sig.ra è avvenuta, in tutto Persona_5
o in parte, o comunque in relazione a beni mai indicati, nemmeno per relationem nei testamenti della Sig.ra nata a [...] il [...], ed ivi deceduta Persona_5
in data 27 aprile 2020, residente in vita in Torino C.so Brianza 19: testamento olografo
Torino 14-11-2013; testamento olografo Torino 15-3-2011; testamento olografo Torino
5 maggio 2007, tutti pubblicati con atto di “Pubblicazione e deposito di testamenti olografi”, per atto dott. , notaio in Asti, in data 7 luglio 2020, in forza di Persona_6 delazione legittima, ab intestato;
quanto sopra in favore dell'attrice sig.ra Per_1
, c. f. - nata a [...] il [...], ed ivi residente
[...] C.F._2
in Torino Via Macerata 3, con attribuzione in proprietà dei beni immobili, o per equivalente nella somma di stima, e di tutte le disponibilità finanziarie e depositi giacenti presso le Banche o Uffici Postali appartenuti alla sig.ra , con condanna Persona_5
si opus, dei convenuti in solido, od in relazione ai titoli di responsabilità come accertati nel presente procedimento all'immediata restituzione di beni immobili e disponibilità finanziarie.
-Accertare se vi siano altri beni mobili e/o immobili, oltre quelli descritti nei testamenti della sig.ra , e dichiarare che i medesimi fanno parte del compendio Persona_5 ereditario spettante all'attrice.
Si chiede sinora ammettersi c.t.u. medico legale e grafologica per accertare lo stato mentale della sig.ra al momento della redazione del testamento olografo Persona_5
pag. 4/32 2013, chiedendo l'acquisizione dell'originale depositato presso il notaio dott. Per_6
in Asti.
[...]
Vinte le spese.”
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di appello, e che si leggono nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c.
Si insiste altresì sull'istanza formulata all'udienza del 2 maggio 2024 avanti il Collegio affinché venga ordinato ex art. 210 c.p.c. a già , filiale Controparte_18 CP_19
di PR – via Umberto I n. 65, l'esibizione in giudizio delle polizze assicurative di cui si fa cenno nel documento n. 6 di parte appellante (prodotto nel precedente grado), con intestazione , sottoscritte nel 2016 e quindi dopo l'ultimo testamento del Persona_7
2013, al fine di conoscere la natura delle polizze predette, e ove trattasi di polizze vita, le generalità del contraente, del beneficiario o dei beneficiari, i dati relativi al capitale assicurato e liquidato nel mese di novembre 2020.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, e con condanna delle controparti alla restituzione alla appellante Sig.ra delle somme pagate per Parte_1 compulsa in forza della sentenza di primo grado”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
-accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dalla signora con l'atto di citazione in appello notificato in Pt_1
data 11.1.2024;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
-respingere siccome inammissibili e, in ogni caso, infondate le domande tutte formulate dalla signora con atto di citazione in appello notificato in data 11.1.2024, Pt_1
mandando la signora integralmente assolta da ogni avversa pretesa;
CP_1
-conseguentemente, confermare integralmente, anche in punto spese, la sentenza n.
4981/2023 resa inter partes in data 30/11/2023 e pubblicata il 5/12/2023 dal Tribunale
pag. 5/32 di Torino in composizione collegiale, Sezione II Civile, Giudice estensore dott.ssa Simona
Gambacorta, notificata;
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA AI SENSI DELL'ART. 346 C.P.C.
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di tutte od alcune delle domande proposte dalla signora con atto di citazione in appello notificato in data 11.1.2024 Pt_1 per l'ipotesi di riforma, anche parziale, della Sentenza n. 4981/2023 riformare la sopracitata Sentenza accogliendo le seguenti testuali conclusioni:
- in via preliminare: ordinare a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi testamentari;
- nel merito: accertare e dichiarare la validità dei testamenti impugnati e, per l'effetto, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- in via istruttoria: respingere l'istanza volta alla nomina di CTU;
con riserva di dedurre prove per testi in materia diretta e contraria;
- in ogni caso, con il favore delle spese, comprensive di rimborso forfettario giusto D.M.
n. 55/2014, C.P.A. 4% ed ogni successiva occorrenda.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi di giudizio, anche di primo grado, oltre ad I.V.A., C.P.A.
e contributo forfettario per rimborso delle spese generali nella misura di legge”
* * *
-parte appellata e nipoti di hanno rassegnato le CP_2 Persona_7
seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda reietta
In via preliminare,
-accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dalla signora Pt_1
Nel merito,
pag. 6/32 -confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino n. 4981/2023 del 30 novembre
2023, anche in punto spese, e per l'effetto
-rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente dedotti in narrativa.
In via subordinata, in via istruttoria,
-ammettersi la prova per interrogatorio formale, nonché per prova testimoniale con i testimoni indicandi sulle circostanze di fatto precedute dalla locuzione “Vero o non è vero che”;
-rigettarsi l'istanza di CTU medico legale e grafologica poiché manifestamente superflua;
-rigettarsi l'istanza di esibizione delle poli a dall'appellante all'udienza del 2 maggio 2024, per i motivi d io 2024.
In ogni caso, con vittoria di spese e comp C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario di legge di entrambi i gr
* *
RAGIONI DI FATTO E DI DI ONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di prim
Il Tribunale di Torino con sentenza 4981/ 02 così decideva:
“rigetta le domande di nullità e/o annullabil amenti di Per_5
; rigetta la domanda con cui viene chi unciare la nullità
[...]
delle singole disposizioni incompatibili tra i a Persona_5
(…)”; rigetta ogni altra domanda;
condann a rifondere alla
[...] Parte_1
convenuta le spese di lite, spes essivi € 6.713,00, CP_1
oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA a Parte_1
a rifondere al convenuto pese di lite, spese
[...] CP_2
che si liquidano in complessivi € 8.727,00, 15%, IVA e CPA come per legge”.
Risulta dall'esame degli atti che , deceduta Persona_1 Persona_5
il 27/4/2020 evocava in giudizio nipoti del marito CP_2 CP_1
di sua LL, istituiti eredi con il testamento d in via principale, di dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o in atti dalla LL.
pag. 7 chiedeva quindi fosse aperta in proprio favore la successione legittima Persona_1
della LL.
Parte attrice affermava: i) che il 7/7/2020 erano stati publicati tre testamenti olografi redatti da in data 14/11/2013, 15/3/2011e 5/5/2007, e quattro testamenti Persona_5
olografi del marito della donna, ; ii) che il testamento 14/11/2013, con cui Persona_7
la donna aveva istituito eredi i nipoti del marito, era nullo perché conteneva disposizioni congiuntive e con carattere di reciprocità rispetto alle disposizioni testamentarie lasciate dal marito con violazione dell'articolo 589 c.c.; iii) che i testamenti Persona_7
15/3/2011 e 5/5/2007 redatti dalla donna contenevano disposizioni contrastanti con il divieto di patti successori, violavano le disposizioni di cui all'articolo 458 c.c. ed erano incompatibili con l'ultimo testamento;
iv) che quando aveva redatto il Persona_5
testamento 14/11/2013 era incapace di intendere e volere;
v) che tale testamento era comunque invalido perché designava quali eredi delle persone non determinate, identificate genericamente come “nipoti del marito”.
Si costituiva in giudizio nipote di , che contestava CP_1 Persona_7
la fondatezza delle domande dell'attrice e chiedeva l'integrazione del contraddittorio con tutti i nipoti di , destinatari delle disposizioni testamentarie e contraddittori Persona_7
necessari.
Si costituiva in giudizio anche nipote di , che CP_2 Persona_7
assumeva identiche difese e conclusioni, indicando nominativamente tutti i nipoti dello zio deceduto, che avevano già inviato in data 8/12/2020 una nota all'organo di mediazione, prima dell'instaurazione del giudizio, per indicare la loro posizione e l'intenzione di non conciliare la lite ritenendo infondate le domande di . Persona_1
Il Tribunale di Torino disponeva l'integrazione del contradditorio e si costituivano nel giudizio di primo grado i nipoti di , cioè Persona_7 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...] CP_3 Persona_2 Parte_5 Per_3
,
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_9 CP_10
(quale erede di ),
[...] Parte_9 Persona_4 CP_11 CP_14
, e
[...] Controparte_15 CP_16 Parte_10
che chiedevano il rigetto delle domande formulate dalla attrice. CP_17
pag. 8/32 L'attrice decedeva il 15/05/2022 e si costituiva in giudizio l'unica Persona_1
erede testamentaria, già collaboratrice domestica sia della Parte_1 coppia e , sia successivamente dell'attrice. Persona_5 Persona_7
Il Tribunale di Torino rigettava tutte le istanze istruttorie: i) la prova per testi perché su circostanze generiche o irrilevanti ai fini del decidere;
ii) le richieste CTU, sulla capacità della anziana e grafologica, perché esplorative in assenza di documentazione utile a fornire elementi sulla possibile incapacità della testatrice o sulla presenza di significative turbe grafiche;
iii) gli ordini di esibizione per essere esplorativi mancando elementi utili a dimostrare che parte attrice non avrebbe potuto accedere autonomamente alla documentazione richiesta anche perché, secondo la prospettazione attorea, “i testamenti non contemplerebbero alcuni beni su cui quindi si sarebbe aperta la successione legittima in base alla quale sarebbe erede della LL Persona_1
” (cfr. Ordinanza Tribunale Torino 22/2/2023). Persona_5
Il Giudice di prime cure individuava le domande della attrice nei seguenti termini: i) nullità del testamento 14/11/2013 per violazione dell'articolo 589 c.c.; ii) nullità del testamento 14/11/2013 per violazione dell'articolo 458 c.c.; iii) nullità di alcune disposizioni di rinuncia contenute nei testamenti 5/5/2007 e 15/3/2011 per violazione dell'articolo 458 c.c.; iv) nullità dei tre testamenti per violazione dell'articolo 628 c.c.; v) annullabilità del testamento 14/11/2013 per violazione dell'articolo 591 comma 2 n. 3
c.c..
Il Tribunale di Torino escludeva che i testamenti redatti in data 14/11/2013 da Per_5
e da contenessero disposizioni congiuntive o reciproche, perché i
[...] Persona_7
due testamenti non avevano violato i requisiti formali di cui all'articolo 602 c.c. ed erano stati redatti dai testatori con separati atti e disposizioni non coincidenti, né reciproche.
Il Giudice di prime cure escludeva, poi, che i testamenti contenessero patti successori, cioè “una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata) e riteneva che come tali non violassero il disposto di cui all'articolo 458 c.c.. Il Tribunale di Torino in particolare evidenziava che l'inserimento di “locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale” (cfr. ibidem) tra i testatori non era sufficiente a configurare un vero e proprio patto successorio.
pag. 9/32 Il Tribunale di Torino riteneva che non vi fossero elementi dai quali poter affermare che fosse stata affetta da una patologia, anche solo transitoria, tale da Persona_5
compromettere la sua capacità di intendere e di volere nel momento della redazione dei testamenti e affermava che i vari testamenti indicavano gli eredi in modo tale da poter essere individuati in tutti i nipoti nel marito cioè “semanticamente i figli dei fratelli e delle sorelle di ” (cfr. pag. 11 sentenza impugnata). Persona_7
Il Giudice di prime cure escludeva che i vari testamenti contenessero disposizioni tra loro incompatibili e riteneva non provato che la successione di fosse Persona_5 avvenuta anche “in relazione a beni non indicati nel testamento, in forza di delazione legittima ab intestato”, rigettando, quindi la domanda volta ad “accertare se vi siano altri beni e/o immobili, oltre quelli descritti nei testamenti della signora , e Persona_5 dichiarare che i medesimi fanno parte del compendio ereditario” (cfr. pag. 13 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Torino respingeva tutte le varie domande dell'attrice e la condannava alle spese di lite.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. quale erede di proponeva appello e Parte_1 Persona_1
lamentava: i) l'erroneità della sentenza impugnata, sotto plurimi profili, nella parte in cui il Tribunale di Torino non aveva proceduto ad una analisi congiunta delle disposizioni di cui agli articoli 589 e 458 c.c., limitandosi ad una analisi formale delle due norme non ravvisando, quindi, l'esistenza di una comune volontà dei testatori di disporre dei propri beni, con la conseguente assenza della manifestazione di una volontà pienamente libera e strettamente personale in capo a;
ii) l'erroneità della sentenza impugnata Persona_5 nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha respinto la domanda di annullamento del testamento 14.11.13 ex art. 591 c.c., per incapacità del testatore” (cfr. Persona_5 pag. 34 atto di appello, l'appellante ha, quindi, insistito “nell'ammissione della prova per testi e delle consulenze tecniche richieste in primo grado”); iii) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha respinto la domanda di nullità dei testamenti di per violazione dell'art. 628 c.c. (disposizione in favore di Persona_5 persona incerta)”, stabilendo “che la parola “nipoti” del marito indica semanticamente
pag. 10/32 i figli dei fratelli e delle sorelle di , dunque soggetti certamente Persona_7 determinabili, al momento dell'apertura della successione …, sulla base delle risultanze anagrafiche, come del resto dimostra la chiamata in causa degli stessi e la loro costituzione in giudizio” (cfr. pag. 36 atto di appello); iv) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha rigettato la domanda con cui è stato chiesto di accertare la nullità delle singole disposizioni incompatibili, con riferimento alla valutazione di compatibilità tra le disposizioni contenute nel testamento
14 11 13, ed i precedenti testamenti della medesima” (cfr. pag. 40 atto di Persona_5
appello); v) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino.
“ha respinto le domande … volte ad accertare che la successione di è Persona_5
avvenuta, in relazione a beni non indicati nel testamento, in forza di delazione legittima ab intestato”, e di accertare “se vi siano altri beni e/o immobili, oltre quelli descritti nei testamenti della signora , e dichiarare che i medesimi fanno parte del Persona_5 compendio ereditario” (cfr. pag. 41, atto di appello).
Si costituivano tutti i contradditori di primo grado e anche gli eredi di , Persona_3
deceduto nelle more e di , deceduto in corso di causa. Persona_2 CP_1
era difesa da un proprio difensore, mentre tutti gli altri eredi si costituivano con un
[...]
diverso legale. eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e CP_1
348 bis c.p.c. e, nel merito, ne contestava la fondatezza, replicando ad ogni censura, e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Tutti gli altri eredi eccepivano in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per la genericità delle censure e nel merito chiedevano il rigetto del gravame.
Il Consigliere Istruttore riteneva non manifestamente infondato l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, “riservata all'esame dei motivi d'impugnazione ogni decisione in ordine alle presentate istanze istruttorie” (cfr. verbale di udienza 2/5/2024), rinviava all'udienza di rimessione della causa al Collegio nelle forme della trattazione scritta, previa concessione dei termini per precisare le conclusioni e depositare gli atti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
pag. 11/32
3. Sulle eccezioni di inammissibilità.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. si è già pronunciato il
Consigliere Istruttore, implicitamente rigettandola e fissando udienza di rimessione della causa al Collegio. Invero, l'impugnazione non è inammissibile e, attesa la complessità delle questioni sollevate, non è possibile affermare che sia “manifestamente infondata”.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata la stessa risulta infondata e va rigettata. Invero i motivi di appello CP_1
sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342
c.p.c.. Risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative sia al rigetto delle istanze istruttorie (in particolare relative all'esame dei testi, alle CTU e all'ordine di esibizione), sia alle ritenute erronee conclusioni cui sarebbe giunto il
Tribunale nel giudizio di primo grado (quanto all'esame atomistico delle diverse norme applicate e alla loro scorretta applicazione). È, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato, come sopra riportate. Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte. Va, quindi respinta l'eccezione preliminare.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza impugnata perché il Tribunale di Torino avrebbe eseguito una “valutazione “atomistica”
e meramente “formale” … delle norme 458 e 589 c.c., ad ognuna delle quali è stato dedicato un singolo capo, senza stabilire alcun collegamento motivazionale, i giudici del primo grado non hanno considerato che le norme ora ricordate, sono poste entrambe per
l'esigenza di salvaguardare la spontaneità della volontà del testatore, e la libertà di revoca delle disposizioni testamentarie” (cfr. pag. 21 atto di appello).
L'appellante, in particolare, lamenta che “quello che entrambe le norme vogliono, è che le rispettive ultime volontà dei testatori, siano mantenute distinte le une dalle altre, affinché ciascuna di esse possa essere riferita univocamente al singolo testatore e a lui
pag. 12/32 soltanto” (cfr. pag. 22 ibidem), ratio legis che il Tribunale di Torino non avrebbe considerato. richiama, quindi, la pronuncia della Corte di Cassazione Parte_1
18197/2020 e i principi secondo cui “il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei non esclude la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l'impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte” e secondo cui “le ultime volontà di una persona devono essere pienamente libere e strettamente personali, non già il risultato di un accordo, quandanche maturato tra persone legate da vincoli di irriducibile e reciproco affetto.”(cfr. pag. 22 ibidem).
L'appellante richiama inoltre la pronuncia n. 2623/1982 della Corte di Cassazione, rilevando come costituiscano patto successorio anche disposizioni testamentarie contenute in atti separati (nel caso di specie simultanei), nei quali “ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri” (cfr. pag. 24 atto di appello).
L'appellante sostiene poi che il Tribunale abbia errato nell'interpretare nel suo complesso i due testamenti, anche alla luce delle pregresse disposizioni di ultima volontà dei due coniugi, procedendo, quindi, ad esaminare -a sostegno della propria doglianza- singole disposizioni dei testamenti e specifiche porzioni della volontà ivi espressa.
La censura è infondata.
Risulta che e hanno redatto il 14/11/2013 due testamenti Persona_5 Persona_7
separati e autonomi tra loro, scritti su facciate distinte di un medesimo protocollo: il testamento sui primi due fogli e quello sul terzo (cfr. doc. 5 attrice Per_7 Per_7
appellante), come ricostruito dal Tribunale di Torino. I due testamenti sono firmati rispettivamente da ciascuno dei due testatori e riportano il seguente testo:
“14-11-2013 Io in piena facolta mentale, dispongo del mio capitale nei Persona_7
seguenti modi
1 AS la casa di PR RA GN N1 mio filioccio e il 35% Persona_8
il 32,5% il 32,5% CP_3 Persona_2
pag. 13/32 2 AS i mobili della sala a mio figlioccio figlio di fu CP_14 Per_9
[...]
Per_1 3 a OG OL UT della casa di PR
4 D'accordo con mia moglie che i soldi o in a PR vadano ai miei TI e CP_19
Nipote e quelli che sono in a Torino a mia moglie CP_19 Per_5
5 La casa di Torino sita in Corso Brianza N19 essendo in comunione la mia parte vada ai TI e Nipote. Con lusufrutto a moglie Per_5
6. Il BOX sito in Corso Belgio 6 N104 Torino Lo lasio il 30% valore a mia Nipote
fiolia di mia LL ED (servizio Reso) il CP_1 Persona_11 CP_1
70% ai seguenti Filiocci e Maggiorino CP_4 Persona_12
Persona_3
7 Volio i funerali a PR tumulato nella tomba di familia che lasio ai filgi di miei 2 fratelli. ” (cfr. ibidem). Persona_7
- - - - -
“Torino 14-11-2013 in daccordo con mio marito Persona_5 Per_7 Persona_7
alla mia scomparsa la mia parte dell'alloggio in C. Brianza 19 a Torino e come pure i risparmi in banca a Torino vadino a tutti i nipoti di mio marito, faccio presente come a destinato il resto per me sono contenta va bene.
Alla mia scomparsa vorrei essere sepolta a PR a fianco di mio marito
” (cfr. ibidem). Persona_13
Il Tribunale di Torino, invero, ha dapprima esaminato gli atti di disposizione di ultima volontà sotto il profilo meramente formale, per verificare se si potesse riscontrare l'ipotesi di un testamento congiunto, redatto in un unico atto, sottoscritto da entrambi i testatori contestualmente ed utile a disporre delle loro sostanze post mortem. Invero, se i testamenti di cui si discute avessero avuto tali connotazioni formali, le stesse sarebbero state di per sé sole sintomatiche dell'esistenza di un'unica congiunta manifestazione di volontà a testare, frutto di accordo, ritenuto non meritevole di tutela dal nostro ordinamento.
Il Tribunale di Torino ha correttamente escluso tale ipotesi, poiché le due schede testamentarie sono tra loro distinte e sottoscritte singolarmente dai due testatori seppure contenute nello stesso foglio protocollo in pagine diverse.
pag. 14/32 Esclusa, quindi, l'ipotesi di un testamento congiunto redatto in una unica scheda testamentaria, il Tribunale di Torino ha affrontato la questione della lamentata nullità del testamento per essere frutto di un patto successorio. Invero l'articolo 458 c.c. dispone che
“… è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. Il Tribunale ha, quindi, escluso che fosse stata provata l'esistenza di un “un preciso accordo fra le parti, diretto a far sorgere (indipendentemente, s'intende, dalla disposizione dell'art. 458 c.c.) un vero e proprio vinculum iuris, di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca, in concreto, l'adempimento: di un accordo cioè che abbia di per sé i requisiti di una valida
e irrevocabile fonte di obbligazione e che, d'altra parte, sia da considerarsi nullo solamente in virtù della norma dell'art. 458 c.c. (Cass. n. 1702/1972).” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Torino è giunto a tale conclusione esaminando le schede testamentarie sia quanto al dato testuale che quanto agli effetti delle disposizioni, ed ha, in particolare, escluso che si potesse desumere l'esistenza di un patto successorio, cioè di un preciso accordo tra le parti, dalle espressioni impiegate dalle parti “come “daccordo con mio marito” o “come a destinato il resto per me sono contenta va bene””, ritenuti “indici, al più, di una convergenza delle volontà dei due testatori determinata da ragioni affettive e dal legame coniugale, ma non … indicatori dell'esistenza di una convenzione di carattere obbligatorio in forza della quale la si sarebbe impegnata, con carattere Per_5
vincolante ed in cambio di un corrispettivo, a disporre della propria successione in un determinato modo” (cfr. pagg. 9 e 10 sentenza impugnata).
I due testamenti, come visto, sono redatti con atti separati dai testatori, in due schede testamentarie tra loro formalmente distinte, motivo per cui non opera la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Cass. n. 5508/2012). Vanno, quindi esaminate le schede testamentarie per verificare che sia stata salvaguardata la spontaneità della volontà dei testatori e la libertà di eventuale revoca delle disposizioni testamentarie, in relazione sia al testamento congiuntivo semplice, quando due o più persone dispongano a favore di un terzo, sia al testamento pag. 15/32 congiuntivo reciproco, quando ogni testatore dispone reciprocamente a favore dell'altro, ferma restando la possibilità di redigere testamenti simultanei legittimi, cioè predisposti in un unico documento ma con separate ed autonome manifestazioni di volontà, con il limite che non si tratti di atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori.
L'esame dei due testamenti evidenzia come il loro contenuto non sia identico, né coincidente, come già evidenziato dal Tribunale di Torino (“il lascia alla moglie Per_7
l'usufrutto sulla casa in corso Brianza n. 19 mentre la non fa un'analoga Per_5
disposizione in favore del marito e la stessa lascia i risparmi presso la banca di Torino in favore dei nipoti del marito, mentre il marito lascia alla moglie questo stesso deposito bancario, ciò ad ulteriore conferma dell'autonomia sostanziale e formale dei due testamenti”, cfr. pag. 8 sentenza impugnata). Risulta inoltre che, mentre, Persona_7
ha disposto di singoli cespiti a favore di specifici nipoti, indicando in alcuni casi anche le ragioni (“servizio reso”), al contrario, non ha indicato nominativamente i Persona_5
nipoti, né ha disposto di singoli beni o quote a favore di alcuni di essi ma si è limitata a indicarli con l'inciso “a tutti i nipoti di mio marito”. Emerge, in sostanza, dall'esame congiunto dei due testamenti e anche dalla lettura dei precedenti atti di ultima volontà che ha sempre escluso il proprio ramo familiare, cioè la propria LL, Persona_5
giacché costei non è mai citata e non risulta destinataria quanto meno dei beni indicati negli atti di ultima volontà.
Il Tribunale di Torino ha esaminato le due disposizioni normative sopra richiamate in porzioni successive della motivazione, ma ha affrontato anche la questione sollevata dall'appellante, evidenziando come le ultime volontà dei testatori sono state mantenute distinte, sono riferibili ciascuna al singolo testatore, sono pienamente libere e strettamente personali, e non sono il frutto di un accordo né costituiscono atti esecutivi di un precedente pattuizione avente per oggetto l'impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione.
Invero, l'unico elemento che in qualche misura accomuna i due testamenti è che i destinatari dell'eredità siano i nipoti di , ma in misura del tutto diversa e Persona_7
con logiche diverse. L'esame dei due testamenti non prova che questa scelta sia stata assunta da in modo non pienamente libero e personale o che costituisca il Persona_5
frutto di un pregresso accordo tra i coniugi. Invero, il Tribunale di Torino ha pag. 16/32 correttamente rilevato che le locuzioni utilizzate erano del tutto generiche e al più rivelatrici di una intenzione di carattere meramente affettivo non certo vincolante né tale da incidere sulla piena libertà delle disposizioni e sulla loro stretta personalità.
Va, invero, escluso che le disposizioni testamentarie sopra indicate contengano un patto successorio o siano frutto di un pregresso accordo tra i testatori, apparendo al più come la libera convergenza di un comune sentire dei due coniugi che evidentemente avevano un più vivo legame affettivo con i nipoti del che con la LL della Per_7
. L'esame delle diverse schede testamentarie non dimostra l'esistenza di un Per_5
accordo tra i testatori o di un qualche vincolo utile ad incidere sulla loro libera ed autonoma determinazione, né l'attrice, odierna appellante ha fornito alcun ulteriore elemento di prova diversa dai testamenti versati in atti, utile a suffragare le proprie affermazioni.
Il Tribunale di Torino ha esaminato non solo i due testamenti di cui si discute ma anche le precedenti disposizioni testamentarie e ha concluso affermando che “contengono elementi che lasciano intuire una mancanza di coordinazione fra le diverse disposizioni, contraddicendo quindi l'ipotesi che i testamenti siano l'attuazione di un accordo ben definito sull'assetto da dare alle due successioni. Per es., nel testamento del 24.3.2006 il lascia alla moglie l'usufrutto della casa di PR, mentre la , nel suo Per_7 Per_5
testamento del 5.5.2007, rinuncia all'usufrutto; il poi, nel testamento del Per_7
14.11.2013, ancora lascia alla moglie l'usufrutto sulla casa di PR. Tali incongruenze depongono per l'assenza di un preciso e vincolante accordo fra le parti in merito all'assetto successorio dei due coniugi” (cfr. pag. 10 sentenza impugnata).
I due testamenti, simultanei, perché redatti sullo stesso supporto cartaceo e lo stesso giorno, non contengono disposizioni che si possano porre tra loro in correlazione, giacché le specifiche disposizioni di (che prevedevano determinati beni e quindi Persona_7
valori definiti per specifici nipoti) sono del tutto stravolte dal testamento di Persona_5
che accomuna tra loro tutti i nipoti in modo eguale. È, quindi, impossibile affermare che esistesse un pregresso accordo tra i due testatori con il quale ciascuno di essi avrebbe provveduto alla propria successione con disposizioni specifiche e tali da potersi correlare con quelle dell'altro testatore, concordando così la destinazione dei beni relitti. Come detto, unico tratto che accomuna i due testamenti è che gli eredi designati sono i nipoti di pag. 17/32 con sostanziale esclusione di LL di ma tale Persona_7 Persona_1 Per_5
scelta non può ritenersi di per sé sola frutto di una qualche forma di accordo o intesa tale da rendere le disposizioni frutto di scelte non pienamente libere e strettamente personali.
L'espressione “d'accordo con mio marito” o “d'accordo con mia moglie” nel contesto in cui è impiegata significa semplicemente che i testatori si erano comunicati quali sarebbero state le loro volontà e che nessuno dei due aveva percepito la libera scelta del proprio coniuge come lesiva dell'affectio coniugalis.
La circostanza che i due testamenti siano stati redatti lo stesso giorno, prova solo che i due anziani abbiano deciso di chiarire nello stesso momento, quello che sarebbe successo dopo la loro morte, ma non significa che le loro determinazioni siano state il frutto di un comune accordo o di una qualche forma di reciproca intesa anche solo affettiva. La mancanza di una qualsivoglia intesa emerge anche dal contenuto delle disposizioni, giacché non lascia i suoi beni alla moglie e neppure tutti i Persona_7 depositi e, quasi a scusarsi con la consorte precisa “D'accordo con mia moglie che i soldi
o in a PR vadano ai miei TI e e quelli che sono in Banca a Torino CP_19 Pt_11
a mia moglie ”, con ciò chiarendo di aver previamente informato la moglie della Per_5
sua scelta libera e personalissima.
Lo stesso è a dirsi per la disposizione con la quale decide di non lasciare Persona_5
al proprio coniuge la metà della casa di Corso Brianza, ma di pretermettere del tutto il marito, destinando i beni ai nipoti. La testatrice indica di aver già comunicato questa sua volontà al marito, senza che questi ne fosse risentito (“daccordo con mio marito Per_7
”), senza peraltro aver mai concordato alcunché con il coniuge che, peraltro, da tale
[...]
disposizione, operativa in caso di premorienza della moglie, avrebbe avuto un evidente danno patrimoniale.
Il testamento di sembra poi non escludere dall'usufrutto Persona_7 Persona_5
della casa di PR, come indicato dall'appellante, giacché la disposizione n. 1 (“AS la casa di PR RA GN N1 mio filioccio e il 35% Persona_8 CP_3
il 32,5% il 32,5%”) va coordinata con la disposizione n. 3
[...] Persona_2
(“AS a OG OL UT della casa di PR”), motivo per cui l'espressione del testamento di “faccio presente come a destinato il resto per me sono Persona_5 contenta va bene” non fa necessariamente riferimento alla “rinuncia da parte della sig.ra
pag. 18/32 , all'usufrutto relativo alla casa di PR, sita in RA GN n. 1, usufrutto Per_5
che sarebbe spettato alla medesima alla morte del (cfr. pag. 27 atto di appello), Per_7
ma semplicemente al fatto che il avesse comunicato alla moglie quali Persona_7
sarebbero state le sue diposizioni, incluse quelle a suo sfavore, indice evidente della mancanza di una qualsiasi accordo preventivo.
Quanto alla indicazione del testamento di “tutti i nipoti di mio marito”, Persona_5
la Corte rileva che non si tratta di una disposizione indeterminata e indeterminabile, e osserva che le controparti hanno contestato tale circostanza, giacché entrambi i convenuti hanno eccepito la necessità di integrare il contraddittorio e già con la comparsa di costituzione di erano stati indicati e individuati “tutti i nipoti di mio CP_2 marito”, peraltro conosciuti da Invero, dalla nota 8/12/2020, inviata dai Persona_1
nipoti all'organo di mediazione prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, costoro avevano dichiarato di aver ricevuto convocazione alla mediazione da parte dell'attrice e di non avere intenzione di conciliare (“I signori , , CP_4 CP_5 CP_6
e , , e CP_7 Controparte_8 CP_3 Per_2 Pt_5 Persona_3
Per_
, , , e , , , Parte_7 CP_6 Per_2 CP_10 CP_11 CP_7 Per_2
, e hanno ricevuto dalla signora l'invito CP_16 Pt_10 CP_17 Persona_1
a partecipare all'incontro di mediazione odierno nell'ambito del procedimento di mediazione n. 0122/20 in quanto a suo avviso i testamenti del de cuius e Persona_7
della de cuius , pubblicati in data 7 luglio 2020 sarebbero “lesivi della Persona_5
legittima spettante alla sig. ra e/o perché nulli o annullabili, nonché Persona_1 risarcimento dei danni … non possono quindi che contestare recisamente la domanda avversaria per i motivi supra dedotti” cfr. doc. 5, ). I nipoti di CP_2 Per_7
, quali eredi designati, erano, quindi, non solo determinabili al momento
[...] dell'apertura della successione, come indicato dal Tribunale di Torino, ma anche facilmente individuabili.
La lettura dei testamenti non evidenzia, poi, l'esistenza di alcun “legame coniugale, inteso nel senso di voler favorire/accondiscendere la volontà del coniuge” tale da indurre la testatrice a disporre “a favore di sconosciuti di un bene immobile in Persona_5
Torino, nonché dei “soldi” in banca” (cfr. pag. 29 atto di appello). Nessuna accondiscendenza tra coniugi, né risulta provato, come si limita ad affermare l'appellante,
pag. 19/32 senza dimostrarlo, che i nipoti del marito per fossero degli sconosciuti. Persona_5
L'esistenza di un forte legame coniugale non prova che i testamenti siano frutto di un accordo e al più può giustificare un comune sentire dei due testatori verso le reciproche famiglie di provenienza.
Non è poi possibile affermare che “l'attribuzione di un patrimonio rilevante, anche con attribuzione immobiliare, a soggetti che, in assenza del testamento nulla avrebbero ricevuto, in quanto meri affini, e senza alcuna specificazione …, rende evidente la reciprocità delle disposizioni” (cfr. pag. 32 atto di appello). Invero, non è sufficiente istituire degli affini e attribuire loro rilevanti beni, espungendo altri parenti, per veder dichiarata la nullità di una disposizione testamentaria.
È inconferente il richiamo dell'appellante alla risalente e costante giurisprudenza di legittimità che ha affermato come “nel delineare la distinzione fra testamenti simultanei validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che “si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri” (Cass. 2623/1982, conformi Cass. 5555/1988, Cass. 11924/1999, Cass. 26317/2017
e Cass. 18197/2020). Invero, va comunque provata l'esistenza di un accordo tra le parti e la volontà di concordare la disposizione dei propri beni e i due testamenti, come puntualmente esaminati dal Tribunale di Torino non presentano queste caratteristiche.
Quanto alle disposizioni presenti negli altri testamenti, si rileva, come già indicato dal
Tribunale di Torino, che questi non si pongono in conflitto o in contrasto con i due testamenti del 14/11/2013. Risulta, in particolare, che il testamento 24/3/2006 contiene una chiara premessa, cioè l'avvenuta separazione dei beni tra i due coniugi e la possibilità da parte del testatore di disporre con maggiore serenità senza pregiudicare il futuro economico della moglie (“Io sottoscritto in piena facoltà mentale libero Persona_7
da ogni vincolo per l'avvenuta separazione dei beni tra me e mia moglie Persona_5
operazione avvenuta davanti a notaio Via San Tommaso N 6 TO in data Persona_14
10-2-1981 dispongo della mia proprietà nei seguenti modi …”, cfr. doc. 5 attrice appellante). Il testamento prevede poi disposizioni a favore dei nipoti e della moglie che pag. 20/32 nel proprio successivo testamento del 5/5/2007 da' atto di conoscere le disposizioni del marito e di non ritenerle lesive dei suoi diritti. Quanto al fatto che entrambi i testamenti prevedano una particolare destinazione della quota dell'immobile di Corso Brianza 19, non si tratta di disposizioni tra loro convergenti perché i beneficiari sono, in realtà, diversi: il testamento di dispone che la sua quota di immobile vada “a tutti Persona_7
i miei nipoti e nipote meno i tre menzionati nel-I articolo [cioè CP_20 [...]
e ] sempre usufrutto a mia OG OL”, mentre il testamento Per_2 CP_2
di dispone che la sua quota di immobile vada ai “nipoti di mio marito Persona_5
”, quindi a tutti i nipoti senza prevedere alcuna quota di usufrutto a favore del Per_7
marito. I due testamenti non sono quindi né reciproci, né convergenti e, come visto, per i due testamenti del 14/11/2013 non ci sono elementi utili per poter affermare che i due testatori si siano in qualche misura accordati sul contenuto delle volontà espresse o che le disposizioni non siano frutto di libere determinazioni.
È del pari irrilevante la clausola del testamento 24/3/2006 di con il quale Persona_7
il testatore, che solo firma il testamento, dispone “Per mia volonta e di mia Parte_12
a mio figlioccio i mobili della sala della casa di PR” (cfr. doc. 5 CP_14
attrice appellante). Si tratta, invero dell'espressione di volontà del solo disponente che di fatto lega al figlioccio alcuni mobili, scelta che il testatore dice di aver “condiviso” con la moglie (di fatto comunicata), che è destinataria dell'usufrutto di tutto Persona_5
l'immobile, mobilio incluso, ma che poi nel proprio testamento non rinuncia all'usufrutto scic e simpliciter, perchè mantiene il diritto di uso del bene (nel suo complesso, inclusi i mobili) per quindici giorni all'anno.
La circostanza che i due testamenti 14/11/2013, come affermato dal Tribunale di
Torino “non si configurano come pedissequi e del tutto coincidenti” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata) è solo un indice di non reciprocità e va evidenziato che, per le ragioni sopra esposte tale elemento si aggiunge agli ulteriori fattori sopra illustrati utili ad escludere che i due testamenti siano frutto di una comune volontà dei testatori tale da privarli della libertà di determinarsi in modo autonomo e libero. Tutti i testamenti di cui si discute (non solo quelli del 14/11/2013) hanno poi disposizioni diverse e anche le volontà dei singoli testatori non sono sempre eguali in ogni atto.
Va, quindi, rigettata la prima censura di appello perché infondata.
pag. 21/32 * * *
5. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha respinto la domanda di annullamento del testamento 14.11.13 ex art. 591 c.c., per incapacità del testatore” e ha, Persona_5 quindi, insistito “nell'ammissione della prova per testi e delle consulenze tecniche richieste in primo grado” (cfr. pag. 34 atto di appello).
L'appellante contesta che la propria domanda volta ad accertare le condizioni di salute dell'anziana fosse generica o tardiva ed evidenzia di aver indicato che la donna era stata colpita da ictus. La parte insiste, quindi, “nella richiesta di ammissione della prova per testi e delle consulenze medico legale e grafologica, e delle relative richieste ex artt. 210
e 213 c.p.c., come richiesta in primo grado nella memoria ex art 183 c. VI c.p.c., n. 2, richieste istruttorie ritrascritte in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado all'udienza del luglio 2023, essendo viziato il capo di pronuncia che non si è pronunciato nel merito della domanda ora in rassegna” (cfr. pag. 36 atto di appello).
La censura è infondata sotto plurimi profili.
Invero, a prescindere dalla questione della genericità della formulazione della domanda volta ad accertare l'incapacità della testatrice e della sua tardività, per essere stata precisata solo con la memoria istruttoria, l'attrice, odierna appellata, non ne ha fornito prova e le istanze istruttorie dedotte sono tutte inammissibili.
Il Tribunale di Torino ha rigettato le diverse istanze istruttorie già con l'Ordinanza
22/2/2023 e la seconda censura dell'appellante non indica le ragioni della erroneità sul punto del provvedimento impugnato o del ragionamento logico giuridico seguito dal
Giudice di prime cure, limitandosi ad insistere nelle richieste di prova nei termini sopra riportati, in modo del tutto generico.
Il Tribunale di Torino con l'Ordinanza 22/2/2023 ha precisato, quanto alla prova per testi che “non deve darsi ingresso alla prova testimoniale poiché i capi 1 e 2, pur ove confermati, non sarebbero comunque idonei a provare l'incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento;
il capo 3 è generico/valutativo per la prima parte (“riusciva a scrivere da sola solo poche parole”)
e irrilevante per la seconda parte (“commetteva errori di scrittura”), posto che gli errori
pag. 22/32 di scrittura possono derivare da diverse cause, in primis bassa scolarizzazione, e non necessariamente essere conseguenza di un'incapacità di intendere e di volere;
il capo 4
è valutativo, il capo 5 generico e irrilevante”. Rispetto a questa articolata motivazione l'appellante nulla ha censurato, non ha indicato per quali ragioni la mancata ammissione della prova sarebbe viziata e non ha spiegato gli eventuali errori in cui sarebbe incorso il giudicante.
Quanto alla richiesta CTU il Tribunale di Torino ha precisato “la consulenza medico legale richiesta assume connotazione esplorativa, in assenza di documentazione medica
e prima ancora di precise allegazioni” (cfr. Ordinanza Tribunale Torino 22/2/2023).
L'appellante anche sotto questo profilo nulla ha dedotto, limitandosi a evidenziare di aver affermato che l'anziana era stata colpita da ictus, patologia che non rileva in sé sulla capacità di intendere e volere ma solo per gli eventuali esiti che può lasciare. La parte sul punto ha però menzionato solo una emiparesi sinistra al viso che in sé è ininfluente sulla capacità di intendere e volere e sulla possibilità di testare. L'attrice si è limitata a dedurre i primi due capitoli correttamente ritenuti dal Tribunale di Torino del tutto inidonei a provare uno stato di incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento. La circostanza che la donna fosse stata colpita da ictus è neutra, non risultando indicati esiti rilevanti di tale malattia (capitolo 1, “all'epoca della redazione del testamento datato 14 novembre 2013 la sig.ra era stata Persona_5 colpita da ictus”), così come è irrilevante che l'unico reliquato della malattia fosse stata una emiparesi sinistra al viso, esito che non pregiudica la capacità di intendere e volere
(capitolo 2 “all'epoca della redazione del testamento datato 14 novembre 2013 la sig.ra
non muoveva il lato sx della faccia”). Quanto alla difficoltà di scrittura il Persona_5
Tribunale di Torino, come sopra riportato, ha correttamente rilevato la genericità del capitolo dedotto (capitolo 3 “all'epoca della redazione del testamento datato 14 novembre 2013 la sig.ra , riusciva a scrivere da sola solo poche parole e Persona_5 commetteva errori di scrittura”), mentre il successivo capitolo non solo è valutativo e generico ma è anche formulato in modo ambiguo (capitolo 4 “se è vero o no che all'epoca della redazione del testamento datato 14 novembre 2013 la sig.ra , si Persona_5 ricordava cosa scriveva”) e l'ultimo capitolo è talmente generico da essere irrilevante
(capitolo 5 “all'epoca della redazione del testamento datato 14 novembre 2013 il marito
pag. 23/32 della sig.ra era sempre vicino alla medesima e la istruiva e le spiegava Persona_5 cosa la stessa doveva fare”).
L'appellante sostiene che si sarebbe trovata in una “condizione di Persona_5 inferiorità fisica/psicologica” (cfr. pag. 35 atto di appello) nei confronti del marito ma non ne illustra i contorni né indica in che misura questa eventuale condizione avrebbe in concreto influito sulla capacità di determinarsi della donna: invero una cosa è dimostrare che qualcuno “istruisca” e “spieghi” qualcosa a un'altra persona, altra cosa è provare l'eventuale effetto di tale condotta, perché il destinatario delle indicazioni può poi anche determinarsi in modo del tutto difforme e in piena autonomia. Il solo contenuto delle disposizioni testamentarie nulla prova quanto all'eventuale assenza di libertà del testatore per le ragioni già sopra indicate, così come l'asserita assenza di legami con i nipoti, circostanza mai provata.
Il Tribunale di Torino ha, quindi, correttamente escluso la ammissibilità di una CTU sia sulla capacità, sia grafologica, che sarebbero state esplorative, avrebbero cioè demandato al tecnico il compito di acquisire documenti ed elementi che è invece onere delle parti dedurre e produrre in giudizio. Quanto, in particolare alla CTU grafologica il
Giudice di prime cure ha evidenziato correttamente che “deve giudicarsi esplorativa, in un contesto di allegazioni generiche ed in assenza di perizia di parte”. L'attrice, invero, nel formulare la richiesta di perizia si è limitata solo ad affermare che vi sarebbero state
“turbe extragrafiche, derivanti da paralogismi dovuti alla deformazione delle parole”
(cfr. pag. 4, memoria istruttoria ex art, 183, comma sesto, n.2, di parte attrice), senza peraltro indicarle e ha chiesto di “verificare se vi sono distorsioni della scrittura rispetto alle schede precedenti da valersi quali scritture di comparazione, ed alla firma”, senza specificarne la reale presenza. Gli errori grammaticali o sintattici non possono essere necessariamente ricondotti ad una “turba extragrafica” significativa quanto alla capacità, ma come indicato dal Tribunale di Torino al grado di scolarizzazione o al contesto socio- culturale di provenienza. La diversa struttura dei vari testamenti, del pari, non può essere ricondotta ad una minorata capacità del testatore e la maggiore sinteticità dell'ultimo non
è a tale riguardo significativa.
Le ulteriori istanze istruttorie sono del pari inammissibili. L'appellante non ha puntualmente censurato né la sentenza impugnata che le ha escluse, né l'ordinanza pag. 24/32 22/2/2023 nella parte in cui ha precisato che “… in assenza di documentazione medica e prima ancora di precise allegazioni … anche le istanze ex art. 210 e 213 c.p.c. assumono carattere esplorativo e d'altra parte non è dimostrato che parte attrice non fosse in condizione di accedere autonomamente alla documentazione medica della de cuius, considerando che secondo la svua stessa prospettazione (cfr. conclusioni atto di citazione) i testamenti non contemplerebbero alcuni beni su cui quindi si sarebbe aperta la successione legittima, in base alla quale sarebbe erede della LL Persona_1
…” (cfr. ordinanza 22/2/2023). Persona_5
(al pari della sua erede) avrebbe potuto chiedere autonomamente copia Persona_1
del fascicolo sanitario elettronico della LL ai sensi dell'articolo 2 terdecies del
Decreto Legislativo 196/2003 e ss. mm., peraltro richiamato dalla stessa appellante. Tale norma dispone al primo comma che l'accesso ai dati personali e l'esercizio dei relativi diritti “concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione” e al quinto comma prevede che l'eventuale disposizione dell'interessato di vietare l'accesso ai propri dati personali “non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.
(al pari della sua erede) avrebbe, quindi, potuto chiedere tutta la Persona_1
documentazione sanitaria, così come la denuncia di successione o altri atti riguardanti la LL, semplicemente evidenziando l'esistenza di un proprio potenziale diritto a succedere meritevole di essere difeso.
L'attrice, odierna appellante, per tutte le ragioni esposte non ha dimostrato l'esistenza di una causa, anche solo transitoria, di incapacità di intendere e di volere di Persona_5
nel momento in cui fece testamento e tutte le istanze istruttorie dedotte sono radicalmente inammissibili.
Va, quindi, rigettata la seconda doglianza di appello perché infondata.
* * *
pag. 25/32
6. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha respinto la domanda di nullità dei testamenti di per violazione dell'art. 628 c.c. (disposizione in favore di persona Persona_5 incerta), stabilendo “che la parola “nipoti” del marito indica semanticamente i figli dei fratelli e delle sorelle di , dunque soggetti certamente determinabili, al Persona_7 momento dell'apertura della successione (che debba aversi riguardo a tale momento lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5131/2011), sulla base delle risultanze anagrafiche, come del resto dimostra la chiamata in causa degli stessi e la loro costituzione in giudizio” (cfr. pag. 36 atto di appello).
I convenuti, odierni appellati, secondo nel costituirsi non si Parte_1
sarebbero qualificati come nipoti e non avrebbero speso né provato tale loro qualità.
L'appellante sostiene di aver da subito contestato la nullità dei testamenti “per incertezza assoluta sulla determinazione di chi sia stato istituito erede” (cfr. pag. 37 atto di appello), motivo per cui sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare tale loro qualità.
La censura è infondata.
Invero, la stessa attrice ha evocato in giudizio tutti i nipoti di Persona_1 Per_7
già in sede di mediazione per esperire il necessario tentativo preliminare di
[...]
conciliazione, posto quale condizione di procedibilità del giudizio. Nessuna contestazione circa l'identità e il numero dei nipoti è stata sollevata in quella sede e i nipoti costituitisi in giudizio per essere stati evocati dall'attrice, a seguito delle istanze di integrazione del contraddittorio avanzate da e hanno subito speso CP_1 CP_2
tale loro qualifica senza alcuna contestazione sul punto da parte di a cui Persona_1
è poi succeduta La contestazione dell'attrice, odierna Parte_1
appellante era solo relativa alla concreta possibilità di identificare gli eredi della de cuius con la dizione “tutti i nipoti di mio marito”.
Risulta che nel costituirsi non ha sollevato alcuna questione Parte_1 in tema di contraddittorio, precisando che “parte attrice, come da ordinanza, integrava nei termini il contradditorio, depositando nel fascicolo telematico tutte le cartoline e gli atti notificati e -attesa l'integrazione- i nipoti del sig. si costituivano in giudizio Per_7 patrocinati dall'avv. , come in atti” (cfr. Comparsa 9/12/2022 . CP_12 Pt_1
pag. 26/32 L'appellante anche nella propria comparsa conclusionale non ha mai sollevato questioni in merito alla qualità dei convenuti e nel ricostruire il processo ha affermato “…
Si costituivano in giudizio i nipoti del sig. patrocinati dall'avv. , come Per_7 CP_12
in atti, e assumevano conclusioni identiche a quelle dei convenuti originari sopra riportate” (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale di primo grado . L'attrice, oggi Pt_1
appellante, ha sviluppato nella comparsa conclusionale di primo grado la difesa relativa alla genericità della individuazione degli eredi nei seguenti termini “l'assoluta genericità della disposizione istitutiva dei nipoti (che, come risulta in causa, a seguito dell'eccezione di carenza di integrità del contraddittorio, sono, nei fatti, una ventina circa), a rendere evidente una tale nullità, perché per poter arrivare alla determinabilità della istituzione dei nipoti contenuta nel testamento , è necessario ricorrere all'istituzione Per_5 ereditaria compiuta dal (cfr. pag. 10 ibidem). Per_7
Il Tribunale di Torino ha chiarito tale aspetto, richiamando puntuale giurisprudenza di legittimità (Cass. 5131/2011), risultando gli eredi determinabili, al momento dell'apertura della successione.
Emerge poi dagli atti che ha individuato, già prima del Parte_1
presente giudizio, i vari nipoti per aver avviato una causa di lavoro nei confronti degli
“eredi di e ” per il pagamento di importi dovuti in Persona_7 Persona_5
conseguenza delle prestazioni lavorative effettuate (cfr. doc. 13 ). Risulta che Per_7
i convenuti, odierni appellati, hanno anche sollevato a tale riguardo una eccezione di carenza di interesse ad agire di per avere la parte, prima di Parte_1
succedere a instaurato un giudizio nel quale qualificava le controparti Persona_1
come eredi, riconoscendo tale loro qualità, astrattamente utile ad escludere le proprie pretese successorie.
È, quindi, evidente sia che le parti costituitesi sono i nipoti di , sia che Persona_7
erano facilmente individuabili quali eredi istituiti dal testamento di al Persona_5
momento della sua morte, sia che fossero noti come nipoti tanto a che a Persona_1
Parte_1
Va, quindi rigettata la terza censura di appello.
* * *
pag. 27/32
7. Sulla quarta censura di appello.
Parte appellante con la quarta censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha rigettato la domanda con cui è stato chiesto di accertare la nullità delle singole disposizioni incompatibili, con riferimento alla valutazione di compatibilità tra le disposizioni contenute nel testamento Persona_5
14 11 13, ed i precedenti testamenti della medesima” (cfr. pag. 40 atto di appello).
in particolare contesta l'erroneità della pronuncia impugnata Parte_1 che ha affermato che non “vi fossero poste attive in favore di e/o presso Per_5 Per_7
BI Banca PR al momento della morte dei due coniugi” (cfr. pag. 41, ibidem).
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale di Torino ha ricostruito le diverse disposizioni e ne ha indicato la piena compatibilità con una ampia motivazione. Quanto all'unica specifica doglianza dell'appellante, relativa alle posizioni BI Banca s.p.a., si rileva che il documento 7 non prova che al momento della loro morte i due anziani e Pt_1 Persona_5
fossero titolari di giacenze sui conti BI Banca s.p.a.. Invero, il conto Persona_7
cointestato acceso il 29/7/2000 è stato estinto in data 11/11/2016 e il dossier titoli intestato a acceso il 23/1/2007 risulta estinto il 16/8/2016, cioè entrambi quattro Persona_7
anni prima della morte dei due testatori. Risulta, invero, attiva al momento della morte solo una posizione, ma non è un conto o un deposito titoli o una giacenza: si tratta di una polizza assicurativa che quale tale genera nel beneficiario, non identificato nel corso del giudizio, un diritto iure proprio e non iure hereditario. non ha Parte_1
fornito indicazioni circa il beneficiario di quel rapporto assicurativo, motivo per cui non
è possibile affermare che e al momento della apertura dei Persona_5 Persona_7
due testamenti fossero titolari di giacenze sui conti BI Banca s.p.a.. Il documento 6
, conferma pienamente il precedente documento 7 e ha un contenuto Per_7 CP_21
inequivoco giacché BI Banca s.p.a., proprio in ragione della natura del rapporto di assicurazione, comunica che al momento della morte di “non risultavano Persona_7
rapporti bancari personali intestati o in contestazione con altri presso BI NC
s.p.a.”. Invero, la polizza comporta la liquidazione di un importo di denaro al momento della morte dell'assicurato ( ) a favore del beneficiario e BI Banca s.p.a. Persona_7
ha comunicato che non risultavano rapporti bancari, cioè che il corrispettivo non era stato pag. 28/32 versato presso quell'istituto a favore di uno dei due clienti su un conto dell'istituto.
Risulta, quindi, del tutto irrilevante l'ordine di esibizione richiesto nei confronti di BI
NC s.p.a. per verificare se fosse titolare di altri beni diversi da quelli Persona_5
indicati in testamento. Invero, se la donna fosse stata beneficiaria della polizza avrebbe visto accreditato il relativo controvalore su uno dei suoi conti (evidentemente non Ubi
Banca s.p.a.) rispetto ai quali, come detto, l'appellante avrebbe potuto esercitare in proprio diritto di accesso.
Va, quindi rigettata la terza censura di appello perché infondata.
* * *
8. Sulla quinta censura di appello.
Parte appellante con la quinta censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino “ha respinto le domande … volte ad accertare che la successione di è avvenuta, in relazione a beni non indicati nel Persona_5 testamento, in forza di delazione legittima ab intestato, e di accertare “se vi siano altri beni e/o immobili, oltre quelli descritti nei testamenti della signora , e Persona_5 dichiarare che i medesimi fanno parte del compendio ereditario” (cfr. pag. 41, atto di appello). lamenta che il Tribunale di Torino non abbia preso in Parte_1
considerazione i beni costituiti dal conto BI Banca, dal bene immobile in Ala di Stura,
e dai denari “depositati in banca regionale Europea di Magliano Alfieri” (cfr. pag. 46 atto di appello).
La censura è infondata.
Quanto ai beni sul conto BI Banca si richiama la precedente censura e il fatto che alla data di apertura delle successioni i due testatori non disponevano di liquidità presso tale istituto bancario.
Quanto ai beni immobili in Ala di Stura l'inciso contenuto nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 di , relativo all'immobile sito in Ala di Stura va letto nel Per_7
contesto della difesa e non ha natura confessoria. I nipoti convenuti in quella memoria stanno trattando della inammissibilità degli ordini di esibizione richiesti dalla attrice, ben potendo costei, LL della de cuius chiedere direttamente l'accesso ai vari documenti per essersi affermata quanto meno erede dei beni non caduti in successione, richiamando pag. 29/32 in tale contesto l'immobile in Ala di Stura (“… la signora , in qualità di Persona_1
erede -quanto meno per il residuo dell'asse ereditario (quali le case in montagna in
ON (Ala di Stura) originariamente intestate alle due sorelle e non inserite nel testamento)- della signora avrebbe potuto (e quindi dovuto) chiedere Persona_5 copia della documentazione medica ritenuta utile ai fini della presente causa” (cfr. pag.
5 memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 ). L'inciso riportato non significa che Per_7
i nipoti ritenessero erede della LL ma che costei aveva chiesto di Persona_1
essere riconosciuta erede quanto meno per i beni non indicati in successione tra i quali aveva indicato le case in montagna.
Quanto ai documenti prodotti, cioè i documenti 11, 14 e 15 si tratta di documenti o assai datati o non collocabili nel tempo o dal contenuto equivoco. Invero: il documento
11 risale al 15/10/2012, cioè circa otto anni prima del decesso di;
il Persona_5
documento 14 fa riferimento ad un immobile in piena proprietà di Persona_1
identificata con il suo codice fiscale , identico a quello riportato C.F._2 nell'atto di citazione di primo grado;
il documento 15 è una pratica edilizia intestata alle due sorelle quali comproprietarie, ma è privo di data. Risulta, quindi, non provato che al momento della aperura della successione fosse proprietaria pro quota di Persona_5 immobili ad Ala di Stura, né l'attrice, odierna appellante, ha fornito una chiara prova su tale circostanza.
Quanto ai denari depositati presso la Banca Regionale Europea di Magliano Alfieri, non vi è prova che esistessero al momento dell'apertura della successione e tale onere gravava sull'attrice, odierna appellante. Il Tribunale di Torino, inoltre, sul punto si è pronunciato e l'appellante non ha indicato per quale ragione l'affermazione del Giudice di prime cure sarebbe erronea.
Risulta, quindi, immune da vizi la pronuncia del Tribunale di Torino nella parte in cui esclude che vi siano altri beni o immobili, oltre quelli descritti nei testamenti, e che la successione di sia avvenuta, in relazione a tali beni, in forza di delazione Persona_5
legittima ab intestato.
Va, di conseguenza, rigettata la quinta censura di appello perché infondata.
* * *
pag. 30/32
9. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese di lite va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le domande di Le spese di lite vanno liquidate Parte_1
sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (valore indeterminabile alto) nei valori medi (valore della causa fino a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018):
-quanto a fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 CP_1
euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro);
-quanto agli altri nipoti va applicato un aumento, per il numero delle parti e per la conseguente complessità di gestire la controversia con un numero elevato di clienti, trattandosi di difese a favore di una pluralità di convenuti anche se sostanzialmente comuni, pari a complessivi 21.475,50 euro.
* * *
10. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.
SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 CP_1
CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Pt_2
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Controparte_9 CP_10
CP_11 Parte_9 CP_14 Controparte_15
pag. 31/32 avverso la sentenza n. CP_16 Parte_10 CP_17
4981/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino e pubblicata il 5/12/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto
2. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata n. 4981/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino e pubblicata il 5/12/2023;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore delle parti appellate, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi per CP_1
e in 21.475,50 euro a titolo di compensi per tutti i restanti appellati, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi BE LL
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