Decreto cautelare 18 novembre 2022
Decreto cautelare 18 novembre 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 4465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4465 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04465/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13745/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13745 del 2022, proposto da
Antigallery S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Determinazione Dirigenziale prot. CA/187800/2022 dell'11/11/2022 notificata in data 14/11/2022 recante "sospensione per la durata di giorni 15 (quindici), dell'attività di somministrazione alimenti e bevande nel locale sito in Piazza degli Zingari 3" a partire dal settimo giorno dalla notificazione;
-ove occorrer possa, del rapporto informativo prot. VA/22/55858/2022 del 30/04/2022, menzionato e non comunicato;
-ove occorrer possa, della nota prot. CA/116291 dell'11/07/2022;
-ove occorrer possa, della nota prot. CA/17077 del 13/10/2022;
-ove occorrer possa, del rapporto informativo prot. VA/22/89825 del 08/07/2022;
-ove occorrer possa, per la disapplicazione e/o l'annullamento dell'art. 33 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43/2019;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa TA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, che svolge attività di somministrazione alimenti e bevande nel locale sito in Roma, in Piazza degli Zingari 3, ha impugnato la determinazione in epigrafe indicata, con cui il competente Ufficio di Roma Capitale ha disposto la sospensione dell’attività da essa svolta, per la durata di 15 giorni, una volta accertata la reiterata violazione dell’art. 17 della DAC 43/2019 (Regolamento di Polizia Urbana) nell’arco di 180 giorni.
Da quanto esposto e versato in atti emerge quanto segue.
A seguito di sopralluogo effettuato in data 27.03.2022, Roma Capitale accertava che la ricorrente ometteva di adottare tutte le cautele possibili per evitare comportamenti di disturbo alla quiete pubblica: nello specifico si constatava che l’attività di somministrazione si svolgeva “ anche su pubblica via, ovvero che il personale addetto al servizio per svolgere la propria attività si posizionava sulla soglia dell’ingresso del locale porgendo le bevande agli avventori in contenitori di plastica e utilizzando vassoi tanto da creare file che occupano la sede stradale e la piazza prospiciente. Tale situazione comporta va un assembramento sulla pubblica via, il tutto arrecando intralcio alla circolazione e disturbo al riposo delle persone, nonché apportando pericolo per la propria o altrui incolumità dal momento che tali attività vengono svolte in orario notturno”.
Nel corso del successivo sopralluogo del 21.05.2022, si accertava nuovamente, presso il locale sito in Piazza degli Zingari 3, “ l’occupazione, da parte della ricorrente, del suolo pubblico nelle adiacenze del locale, nel piazzale prospiciente, con tavoli, sedie e n. 2 ombrelloni, in assenza della prescritta concessione osp generando in tale spazio e nelle sue vicinanze, fino alla sede stradale, una consistente frequentazione dei clienti che con il loro comportamento arrecavano disturbo al vicinato e disagio alla libera circolazione della zona, senza che ponesse in essere cautele possibili ad evitare tali comportamenti, anzi occupando lo spazio pubblico le generava …”.
Con nota prot. CA/116291 del 11.07.2022, veniva quindi comunicata alla ricorrente la diffida dal reiterare la violazione di cui all’art. 17 c. 2 D.A.C. 43/2019.
Con nota prot. CA/170777 del 13.10.2022, veniva comunicata una rettifica alla precedente nota CA/116291/2022 nella parte in cui, per mero errore materiale, la società era stata diffidata dal reiterare la violazione della normativa concernente le emissioni sonore a mezzo dispositivi di amplificazione, anziché quella concernente gli “Obblighi degli esercenti” di cui all’art. 17 c. 2 D.A.C. 43/2019.
Ciò detto, col provvedimento prot. CA/187800/2022 dell'11.11.2022, Roma Capitale, facendo seguito al Rapporto Informativo AV/22/89825 dell’8.07.2022, relativo all’infrazione di maggio 2022, pervenuto all’Ufficio in data 4.10.2022, contestava alla ricorrente la violazione dell’art 17 della D.A.C. 43/2019 che prevede, al comma 2 che “ i gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e di tutti gli altri assimilabili luoghi di ritrovo, hanno l’obbligo di porre in essere, sia nel locale che nelle sue adiacenze, tutte le cautele possibili per evitare comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché disagio o pericolo per la propria e altrui incolumità. ”; applicava, quindi, l’art 33 della D.A.C. 43/2019 a mente del quale, al comma 4 e 5, si stabilisce che “ salvo il potere di sospensione del Questore …., in caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 28 del presente Regolamento, si applica la sospensione dell’esercizio dell’attività per quindici giorni. L’autorità amministrativa competente all’adozione del provvedimento di sospensione è il Direttore del Municipio nel cui territorio è commessa la reiterata violazione ” e che “ ai fini delle norme del presente Regolamento, per reiterazione delle violazioni si intende la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie nell’arco temporale di 180 giorni rispetto alla prima violazione ”. Si disponeva, quindi, la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per giorni 15 (quindici).
La ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
Roma Capitale si è costituita in resistenza, depositando documentazione.
La ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare. Con memoria depositata il 13.12.2025, ha invece insistito per la decisione, nel merito, del ricorso e l’accoglimento delle censure ivi proposte., prospettando il proprio interesse risarcitorio pure a fronte della sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato.
Pervenuta alla udienza pubblica del 23.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio prende atto che il provvedimento impugnato, che ha disposto la sospensione dell’attività commerciale esercitata dalla ricorrente per giorni 15, ha perduto efficacia. Nondimeno, la ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso, prospettando di avervi interesse ai fini risarcitori.
In merito, si è autorevolmente sostenuto, in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., che la manifestazione dell’interesse risarcitorio una volta venuto meno quello all’annullamento dell’atto impugnato “è condizione necessaria ma nello stesso tempo sufficiente” perché sorga l’obbligo per il giudice di accertare l’eventuale illegittimità dell’atto impugnato, per cui è sufficiente una semplice dichiarazione, da rendersi nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti, con la quale a modifica della domanda di annullamento originariamente proposta (c.d. emendatio della domanda) il ricorrente manifesta il proprio interesse affinché sia comunque accertata l’illegittimità dell’atto impugnato (punto 17 della motivazione), con l’ulteriore corollario per cui “l’accertamento richiesto è esattamente quello che il giudice avrebbe dovuto svolgere nell’esaminare nel merito la domanda di annullamento (cfr Adunanza Plenaria, Consiglio di Stato, 13 luglio 2022, n. 8).
Ciò posto, la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., deve ritenersi pienamente ammissibile e scrutinabile nel merito.
Nel caso che ci occupa, quindi, Roma Capitale ha ordinato alla ricorrente la sospensione, per giorni 15, della attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in Roma, nel locale sito in Piazza degli Zingari, contestando la violazione dell’art 17 della D.A.C. 43/2019.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la violazione dei presupposti endoprocedimentali, la contraddittorietà dell’azione amministrativa e la violazione del principio di tassatività oltre il fatto che l’Ufficio non avrebbe in alcun modo valutato le controdeduzioni presentate dalla interessata in sede procedimentale. A tal fine, ricorda che l'Amministrazione l’aveva diffidata, nel mese di luglio 2022, dal reiterare la violazione già accertata a marzo 2022, per poi adottare il provvedimento oggi gravato nel mese di novembre 2022.
Il motivo è infondato.
L’art 17 della D.A.C. 43/2019 prevede al comma 2 che “i gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e di tutti gli altri assimilabili luoghi di ritrovo, hanno l’obbligo di porre in essere, sia nel locale che nelle sue adiacenze, tutte le cautele possibili per evitare comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché disagio o pericolo per la propria e altrui incolumità. In caso di reiterazione delle violazioni di cui agli artt. 14, 15, 17, 18 e 28 del Regolamento, è prevista la sospensione dell’attività per quindici giorni (comma 4), intendendosi per reiterazione la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie nell’arco temporale di centottanta giorni rispetto alla prima”.
Orbene, emerge, da quanto acquisito, che Roma Capitale ha eseguito un primo sopralluogo in data 27.03.2022, presso il locale sito in Piazza degli Zingari n. 3, ivi accertando i presupposti integranti la violazione dell’art. 17 comma 2 e 33 della D.C. A n. 43/2019 (v. rapporto Informativo VA/22/55858 del 30.04.2022). Ha fatto, quindi, seguito la diffida a non reiterare la medesima violazione, notificata con nota n. CA/116291 dell’11.07 2021. E’ stato, poi, eseguito un secondo sopralluogo in data 21.05.2022, nel corso del quale si è accertata nuovamente la violazione già contestata alla società nel mese di marzo (v. rapporto informativo VA/22/89825 dell’8.07.2022). La ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni con nota del 18.06.2022. Indi è seguita la sanzione qui gravata.
Alla luce di ciò, il Collegio non ravvisa alcuna criticità nell’azione amministrativa, risultando corretta la scansione procedimentale che ha portato alla adozione della sanzione che ci occupa, ed essendo stato attivato regolarmente il contraddittorio procedimentale con l’interessata.
Venendo, quindi, all’esame del secondo e terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che le violazioni precedenti alla delibera impugnata non erano state accertate con provvedimento divenuto definitivo, con la conseguenza che non poteva parlarsi di reiterazione. In ogni caso, l'art. 8 della L. 689/1981 precisa che le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e sono riconducibili ad una programmazione unitaria. Nel caso di specie le due infrazioni dovevano ritenersi riconducibili ad una programmazione unitaria, ossia alla modalità di gestione dell'attività (caratterizzata dalla occupazione di suolo pubblico, peraltro legittima). Si era quindi, nel caso, al cospetto di una condotta permanente e non a reiterazione.
Laddove si ritenesse, invero, che l'art. 33 della D.A.C. 43/2019 configuri la reiterazione prescindendo dall'accertamento della definitività della pregressa violazione e della legittimità del relativo verbale, allora la norma sarebbe illegittima.
I motivi sono infondati e non colgono nel segno in quanto l’art 33 del D.C A n. 43/2019 intende per reiterazione la commissione di una seconda violazione, che sia della stessa fattispecie di una violazione già accertata e che sia commessa nell’arco temporale di centottanta giorni rispetto alla prima. Nel caso che ci occupa, tale condizione si è verificata in quanto il provvedimento impugnato ha sanzionato l’infrazione accertata il 21.05.2022, dopo che era già stata accertata la precedente infrazione del 27.03.2022; come in precedenza rilevato, inoltre, è stata anche notificata, nel mese di luglio, la prima diffida dal reiterare la violazione amministrativa, avverso la quale non è provato essere stata proposta alcuna impugnazione.
E del resto, il Regolamento di polizia urbana adottato da Roma Capitale prescrive la sospensione dell’attività commerciale come sanzione da applicare in caso di semplice reiterazione delle violazioni, purchè debitamente accertate nell’arco temporale di 180 giorni, prescindendo dalla sussistenza o meno di una loro programmazione unitaria.
Non vi è chi non veda, poi, come necessariamente la reiterazione delle infrazioni viene sanzionata in quanto avvenuta nell’ambito di una medesima attività economica, che nella specie è consistita nella attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La disposizione regolamentare, infine, applicata dall’Ufficio, non appare per ciò solo illegittima in quanto frutto di una scelta dell’Amministrazione non arbitraria né irragionevole, diretta a contemperare le esigenze degli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande con le esigenze di quiete e sicurezza degli spazi pubblici, proprie della collettività.
Tali considerazioni giustificano, quindi, il rigetto anche degli ultimi motivi di ricorso con i quali la ricorrente deduce di essere titolare di una autorizzazione ad occupare il suolo pubblico pienamente valida ed efficace e contesta l’entità della sanzione in quanto eccessiva e sproporzionata, avendo essa posto in essere tutte le cautele ed i comportamenti ragionevolmente esigibili a tutela della pubblica quiete.
Il provvedimento gravata risulta, invero, correttamente motivato nei suoi presupposti. La ricorrente, del resto, non dimostra di essere titolare di una “occupazione covid” valida ed efficace, avendo depositato in giudizio soltanto l’istanza per il rilascio di tale autorizzazione con i relativi grafici; l’istanza del 30.10.2020 risulta, invece, denegata dall’Amministrazione capitolina con Determinazione Dirigenziale del 14.06.2021, la cui legittimità è stata confermata da questo Tribunale con sentenza n. 14933/23.
Per tali motivi, il ricorso va respinto.
La peculiarità della fattispecie, unitamente alla sua evoluzione fattuale e processuale, giustificano, oltremodo, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Respinge la domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento gravato, proposta ai soli fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND AS, Presidente
TA CE, Consigliere, Estensore
FA AR, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA CE | ND AS |
IL SEGRETARIO