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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2532/2024 R.G., iniziata con ricorso depositato il
21/5/2024, da
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA SAN MARCO 11/C 35129 PADOVA presso lo studio dell'Avv. FER-
RANTE ANDREA, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._1
difeso - ATTORE - contro c.f.: , elettivamente domi- Controparte_1 P.IVA_2
ciliato in Via G. Mazzini n. 30 45100 Rovigo, presso lo studio dell'Avv.
GNAN MARCELLO, c.f.: , dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso - CONVENUTO -
Causa discussa senza assumere alcun mezzo di prova, sulle seguenti conclu- sioni di parte attrice: “Nel merito:
1. condannarsi a risarcire a Controparte_1 il danno patito dalla piattaforma autocarrata 20 metri Isoli modello Parte_1 PNT220NLX su motrice Isuzu targata GF912HK in pendenza del rapporto di noleggio in- staurato in forza del contratto sottoscritto alle ore 18.00 di venerdì 10 giugno 2022 presso l'unità operativa di S. Pietro Viminario (PD), nella misura di euro 11.500,00, o Parte_1 nell'eventuale minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 31 ottobre 2022 (data di saldo della fattura relativa alla riparazione della piattaforma danneggiata) fino all'effettivo saldo;
2. disporsi la compensazione giudiziale tra l'accertando credito risarcitorio di cui al punto 1 che precede con il residuo credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 [...]
pari ad euro 1.026,00 oltre iva (1.251,72), a titolo di noleggi non usufruiti, condannan-
[...] do la resistente a pagare alla ricorrente il conguaglio;
3. condannarsi la resistente a pagare alla ricorrente una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
4. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, da liquidarsi, tenendo anche conto dell'omessa composizione della controversia in sede di nego- ziazione assistita esperita ante causam. In via prudenziale, si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali capitolate in ricorso. Si insiste, altresì, per l'ammissione di C.T.U. richiesta in ricorso, tesa alla descrizione e quantificazione del danno patito dalla piattaforma autocarrata 20 metri Isoli modello
PNT220NLX su motrice Isuzu targata GF912HK in pendenza del rapporto di noleggio in- staurato in forza del contratto sottoscritto tra le parti alle ore 18.00 di venerdì 10 giugno 2022 presso l'unità operativa di S. Pietro Viminario (PD). Ci si oppone infine Parte_1 all'ammissione delle prove testimoniali di parte resistente in quanto irrilevanti ai fini della decisione, richiedendo, in ipotesi di denegata ammissione, l'abilitazione a prova contraria con il teste , già indicato in ricorso a prova diretta, nonché con il teste Tes_1 Tes_2
, residente a [...].”
[...]
e di parte convenuta: “in via principale: esaminata la clausola contrattuale relativa alla garanzia “AS”, esaminata la polizza assicurativa stipulata con n. Controparte_2 37805MM, rilevato che l'oggetto del contratto risulta la piattaforma “Isoli PNT220NLX mo- dello 20mt 209”, rilevato come la garanzia “AS” non sia stata pattuita da Parte_1 con nonostante fosse stata inserita nel contratto di noleggio, accertato Controparte_2 l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla società noleggiante, considerato il credito vantato da pari ad euro 1.251,72, rigettarsi le richieste for- Controparte_1 mulate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese della ricorrente rideterminare l'importo risarcitorio nella minor somma ritenuta di Giustizia sem- pre tenendo conto del credito vantato dalla società resistente Controparte_1 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi.”
FATTO E DIRITTO.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. deve risarcire a il danno riportato dalla Controparte_1 Parte_1
piattaforma autocarrata Isoli, su motrice Isuzu targata GF 912 HK, a seguito del sinistro verificatosi il 11/6/2022, nella misura riportata nella fattura n.2211674 del 21/7/2022. Il credito vantato a tale titolo dall'attrice nei con- fronti della convenuta, va compensato parzialmente col controcredito che quest'ultima vanta nei confronti della prima, per canoni noleggio pagati e non goduti.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 10/6/2022, ha noleggiato da la Controparte_1 Parte_1
piattaforma Isoli mod. PNT220NLX, montata su motrice Isuzu targata GF
- 2 - 912 HK. Il contratto prevedeva la AS con scoperto minimo del 10% e sco- pertura massima di €1.000,00#. Nelle condizioni generali di contratto redatte sul retro, l'art. 18 intitolato Danni alle attrezzature, prevedeva testualmente:
“Il conduttore è tenuto a rimborsare per intero al locatore i danni patiti alle attrezzature locate, anche se installate su veicoli (ad es. piattaforme), durante il periodo di detenzione a seguito della stipula del contratto di locazione”. Il precedente art. 17, invece, stabilisce che la copre solo il veicolo e cioè, Pt_2
nella fattispecie, la motrice Isuzu targata GF 912 HK e non la piattaforma.
(VEDASI DOC.8 ATTOREO).
2) La polizza che copre per la r.c.a. il veicolo di cui è causa, non prevede la garanzia aggiuntiva denominata AS (circostanza pacifica - vedasi peraltro doc.35 attoreo).
3) Il 11/6/2022, la piattaforma autocarrata in questione, ha subito gravi danni in quanto il veicolo si è ribaltato mentre era detenuto dalla convenuta (vedasi docc.4, 5 e 6 attorei).
4) Il costo delle opere necessarie per riparare la piattaforma danneggiata è di
€11.500,00# oltre iva, pari a complessivi €14.030,00# (vedasi doc. 13 atto- reo); la sua quantificazione non è stata contestata da Controparte_1
L'importo innanzi indicato è stato sborsato da (vedasi docc. 14 Parte_1
e 15 attorei).
5) La convenuta vanta nei confronti dell'attrice un credito di €1.026,00# + iva per complessivi €1.251,72# iva inclusa, a titolo di canoni di noleggio versati e non goduti (circostanza pacifica).
Ad avviso dello scrivente, alla luce degli artt. 17 e 18 delle condizioni genera- li del contratto di noleggio di cui al precedente punto 1, è irrilevante il fatto che la sebbene non operativa nella fattispecie (vedasi precedente punto Pt_2
2), fosse comunque inclusa nel noleggio. Infatti, i citati articoli delle condi- zioni generali di contratto, specificano in modo chiaro che la copre so- Pt_2
lo i danni al veicolo e non alla piattaforma. Dunque, nella fattispecie, anche se
- 3 - la AS fosse stata operante, comunque il danno riportato dalla piattaforma in questione, non sarebbe stato coperto dalla predetta garanzia aggiuntiva, che, invece, aveva ad oggetto solo il veicolo, su cui essa è montata.
In definitiva, la convenuta deve versare all'attrice la somma di €10.474,00#, ottenuta sottraendo da €11.500,00#, spettanti a quest'ultima a titolo di rimbor- so delle spese sostenute per riparare la piattaforma Isoli, €1.026,00#, dovute, invece, alla prima, quale restituzione dei canoni di noleggio pagati e non go- duti. L'importo di €10.474,00# va maggiorato degli interessi legali a far data dal 31/10/2022, giorno di pagamento della fattura di cui al precedente punto
4, fino al 21/5/2024 (data di data di deposito del ricorso introduttivo del pre- sente giudizio) e da tale momento fino all'effettivo soddisfo, degli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c.
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico della convenuta ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €264,00# per esborsi, €5.100,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e
C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, condanna
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a paga- Controparte_1
re a in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
€10.474,00#, oltre interessi legali dal 31/10/2022 al 20/5/2024 ed interessi ex art. 1284, comma 4 c.c., dal 21/5/2024 fino all'effettivo soddisfo.
Condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a pagare a in persona del suo legale rappresentan- Parte_1
te pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso il 19 marzo 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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