TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. v.g. 18983/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
IA GH GI
ND CH GI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18983/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. LAURA BIEMMI Parte_1 C.F._1
e
IS JA (c.f. ), con l'avv. ND BRUSCHI;
C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1)Affidamento del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali si Persona_1 impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori concordano che il figlio avrà la propria residenza anagrafica e di fatto presso la madre, con la quale permarrà in forma prevalente;
2)la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore pagina 1 di 3 quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale il figlio minore si trova, impegnandosi reciprocamente a rimanere sempre in contatto telefonico per ogni necessità;
3)il padre potrà sentire e vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore e della madre e previo accordo con la sig.ra , e con facoltà di tenerlo con Parte_1 sé, vista la tenera l'età;
-indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 19 alle ore 20
-il sabato dalle ore 15 alle ore 19 o la domenica dalle ore 10 alle ore 15 da concordare fra i genitori.
Il padre si impegna a prelevare e riaccompagnare il figlio.
I genitori potranno, di comune accordo, stabilire periodi diversi e così aumentare il periodo di frequentazione paterna tenendo conto della crescita e delle necessità del figlio.
4) il sig. BE ON si impegna a corrispondere alla sig.ra , tramite Parte_1 bonifico bancario, entro il giorno 1 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 320,00= rivalutabile Per_ annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio finché lo stesso non sarà economicamente autosufficiente;
5) le spese di natura straordinaria, debitamente documentate, relative al figlio, come indicate nel
Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 che si allega al presente ricorso (doc.6), verranno corrisposte interamente dal padre finché la madre avrà terminato il periodo scolastico e reperirà una attività lavorativa, dopodiché le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
6) l'assegno unico universale ed in generale ogni equipollente assegno per il figlio viene attribuito alla sig.ra nella misura del 100% con autorizzazione, sin d'ora fornita alla stessa, Parte_2
a presentare le relative istanze agli enti competenti ed impegno del sig. BE ON a sottoscrivere eventuali autorizzazioni/consensi sul punto ( anche ai fini Isee);
7) le spese riguardanti il figlio verranno detratte dal padre nella misura del 100%; nel momento in cui la madre avrà trovato un'occupazione lavorativa le spese verranno detratte nella misura del 50% da ciascun genitore;
8) i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti ed ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 22/09/2025, e IS Parte_1
pagina 2 di 3 JA, premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano Persona_1 la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
LE OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
IA GH GI
ND CH GI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18983/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. LAURA BIEMMI Parte_1 C.F._1
e
IS JA (c.f. ), con l'avv. ND BRUSCHI;
C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1)Affidamento del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali si Persona_1 impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori concordano che il figlio avrà la propria residenza anagrafica e di fatto presso la madre, con la quale permarrà in forma prevalente;
2)la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore pagina 1 di 3 quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale il figlio minore si trova, impegnandosi reciprocamente a rimanere sempre in contatto telefonico per ogni necessità;
3)il padre potrà sentire e vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore e della madre e previo accordo con la sig.ra , e con facoltà di tenerlo con Parte_1 sé, vista la tenera l'età;
-indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 19 alle ore 20
-il sabato dalle ore 15 alle ore 19 o la domenica dalle ore 10 alle ore 15 da concordare fra i genitori.
Il padre si impegna a prelevare e riaccompagnare il figlio.
I genitori potranno, di comune accordo, stabilire periodi diversi e così aumentare il periodo di frequentazione paterna tenendo conto della crescita e delle necessità del figlio.
4) il sig. BE ON si impegna a corrispondere alla sig.ra , tramite Parte_1 bonifico bancario, entro il giorno 1 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 320,00= rivalutabile Per_ annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio finché lo stesso non sarà economicamente autosufficiente;
5) le spese di natura straordinaria, debitamente documentate, relative al figlio, come indicate nel
Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 che si allega al presente ricorso (doc.6), verranno corrisposte interamente dal padre finché la madre avrà terminato il periodo scolastico e reperirà una attività lavorativa, dopodiché le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
6) l'assegno unico universale ed in generale ogni equipollente assegno per il figlio viene attribuito alla sig.ra nella misura del 100% con autorizzazione, sin d'ora fornita alla stessa, Parte_2
a presentare le relative istanze agli enti competenti ed impegno del sig. BE ON a sottoscrivere eventuali autorizzazioni/consensi sul punto ( anche ai fini Isee);
7) le spese riguardanti il figlio verranno detratte dal padre nella misura del 100%; nel momento in cui la madre avrà trovato un'occupazione lavorativa le spese verranno detratte nella misura del 50% da ciascun genitore;
8) i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti ed ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 22/09/2025, e IS Parte_1
pagina 2 di 3 JA, premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano Persona_1 la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
LE OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3