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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE LM Presidente
- dott.ssa NA FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 4200 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla Via M. Bianchi n. 8, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
NI CA;
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_2
Contrada Pezzo di Mazzullo n. 8, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. NI CA;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su istanza congiunta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti congiuntamente chiedono, a modifica degli accordi recepiti nel verbale di separazione del 16 settembre 2004 , redatto dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza, omologato con provvedimento del 06.10.2004 cron. 493 nel procedimento n.2835/2004 , successivamente già parzialmente modificato con provvedimento collegiale del 21.12.2022, che venga recepito l'accordo contenuto nel ricorso che prevede la revoca degli assegni di mantenimento, a carico del sig. , sia in favore della sig.ra , Parte_2 Parte_1
atteso che percepisce assegno di inclusione (ADI) erogato dall mensilmente, sia in CP_1
favore della figlia , divenuta economicamente indipendente. Persona_1
Il Collegio recepisce l'accordo delle parti, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo alla prospettazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dello stesso.
Si dà atto che, per espresso accordo delle parti, la sig.ra continuerà a vivere Parte_1
nella casa coniugale.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, preventivamente comunicato il ricorso in data 05.11.2025 al PM, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025.
Il giudice est. Il Presidente
NA FF RE LM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE LM Presidente
- dott.ssa NA FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 4200 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla Via M. Bianchi n. 8, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
NI CA;
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_2
Contrada Pezzo di Mazzullo n. 8, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. NI CA;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su istanza congiunta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti congiuntamente chiedono, a modifica degli accordi recepiti nel verbale di separazione del 16 settembre 2004 , redatto dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza, omologato con provvedimento del 06.10.2004 cron. 493 nel procedimento n.2835/2004 , successivamente già parzialmente modificato con provvedimento collegiale del 21.12.2022, che venga recepito l'accordo contenuto nel ricorso che prevede la revoca degli assegni di mantenimento, a carico del sig. , sia in favore della sig.ra , Parte_2 Parte_1
atteso che percepisce assegno di inclusione (ADI) erogato dall mensilmente, sia in CP_1
favore della figlia , divenuta economicamente indipendente. Persona_1
Il Collegio recepisce l'accordo delle parti, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo alla prospettazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dello stesso.
Si dà atto che, per espresso accordo delle parti, la sig.ra continuerà a vivere Parte_1
nella casa coniugale.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, preventivamente comunicato il ricorso in data 05.11.2025 al PM, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025.
Il giudice est. Il Presidente
NA FF RE LM