Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 5800/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza dell'08.05.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5800/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( - avv. LAURETTA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
- contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato quale aiuto commesso di V livello del ccnl del settore Commercio presso il punto vendita di Angri v. Cervinia n.
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170 dal 13.07.2022 al 09.05.2023, allorquando aveva rassegnato le dimissioni. Rimarcava che, nonostante il suo contratto fosse a tempo parziale, aveva prestato tale attività dal lunedì alla domenica, dalle 13,00 alle 21,00, osservando un solo giorno di riposo settimanale variabile ovvero per non meno di 48 ore settimanali. Evidenziava che, a differenza di quanto solo formalmente risultante dalle buste paga, era stata retribuita unicamente con € 600,00 mensili. Non avendo percepito le mensilità di aprile e maggio 2023, le differenze orarie, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, le mensilità aggiuntive e il tfr, chiedeva al giudice del lavoro adito, in via principale, di condannare la società resistente, in via principale, al pagamento in suo favore della somma di € 21.424,81, individuata come da conteggi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Essendo plurime le richieste retributive, le stesse vanno necessariamente scrutinate partitamente.
Quanto allo straordinario, come è noto il lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive
- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso,
Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici).
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Nel caso che qui occupa, le fonti di prova non hanno fornito una prova rigorosa e inequivocabile del superamento stabile e costante dello orario contrattuale.
In particolare, il teste , pur non conoscendo nel Testimone_1 dettaglio l'orario osservato dalla parte ricorrente, ha riferito di aver lavorato su turni inferiori alle 8 ore giornaliere anche assieme alla parte attrice e che il punto vendita, per quanto abbastanza grande, contava ben sette dipendenti, elemento che potrebbe fornire un risconto del fatto che l'azienda aveva occupato i commessi su turni in part-time (“Ho lavorato per la resistente per circa un anno, da dicembre 2023. Non ho mai fatto causa
a questa società. Si trattava di un negozio di abbigliamento maschile, femminile e per bambini, il suo nome era “Civico 36”, sito in Angri, nelle vicinanze del bar Pagi, in zona abbastanza centrale. La mia attività era quella di commessa, mi occupavo degli antitaccheggio e di assistenza alla vendita;
ovviamente all'inizio venivo aiutata. Sono stata assicurata sin da subito come un part-time. Vedevo le buste paga ma ora non sono in grado di dire la percentuale di part time che era ivi riportata. Andavo al negozio dalle due alle tre volte alla settimana, dalle 9.30 alle 13.00. Ho conosciuto la ricorrente, con cui qualche volta abbiamo fatto turni insieme. Anche lei era una commessa come me, anche se lei, a differenza mia, stava anche alla cassa. Il negozio era abbastanza grande, diviso per settore merceologico, anche se non saprei quantificare la metratura. Eravamo sette anche se facevamo i turni, contemporaneamente lavoravano due/tre dipendenti alla volta. La ricorrente con me ha fatto solo il turno di pomeriggio insieme, più o meno lo facevamo una volta a settimana. Il turno di pomeriggio cominciava alle 16.30 e finiva alle 20.00 circa. Non conosco quale fosse stato il suo orario di lavoro, né se lei avesse un part-time oppure no. Quando andavo la mattina non l'ho mai incrociata a lavoro, anzi forse solo la prima volta che iniziai il lavoro. La ricorrente non mi ha mai parlato del suo stipendio né dei suoi rapporti con la società. Quando io ho iniziato, lei già lavorava ma non mi disse da quando, né io sono a conoscenza di questa circostanza. Quando io ho finito, lei era già andata via, non so con esattezza ma penso prima dell'estate. Andavo a lavoro il lunedì e il martedì fissi e a volte il mercoledì. Preciso che, quando potevo,
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chiedevo all'azienda di poter andare anche in altri giorni a lavoro e in questo caso venivo pagata con un extra che, se non erro, mi veniva indicato anche in busta paga. Sono sempre stata pagata attraverso bonifici bancari. Il negozio, che io sappia, è sempre stato aperto sia il sabato che la domenica, sia la mattina che il pomeriggio;
apriva al pubblico alle 9.30 fino alle 21.00, senza per il pranzo. Non conosco il turno che faceva la Per_1 ricorrente, né quello degli altri dipendenti”).
Anche l'altro teste escusso, , ha sostenuto di non Testimone_2 conoscere l'orario di lavoro esattamente osservato dalla ricorrente e comunque anche lei ha riferito di aver operato su turni inferiori alle otto ore settimanali (“ho lavorato per un anno, fino a due anni fa, anzi forse 10/11 mesi. Io ero una commessa, aiutavo i clienti e mettevo a posto i vestiti. Si trattava di un negozio di abbigliamento, che si chiamava “Civico 36”, ad
Angri diciamo non proprio in centro. Si vendevano vestiti di marca per uomo, donna e bambino, il negozio era grande e aveva 4 vetrine. In quel periodo, oltre me, ci lavoravano altre 3 persone se ben ricordo, tra cui
, e , di cui non ricordo il Testimone_1 Controparte_2 Tes_1 cognome. Io sono stata regolarizzata sin da subito e ricordo di aver firmato un contratto. Io lavoravo sei giorni a settimana, con uno libero, ma non fisso, che comunque chiedevo io. Lavoravo su turni, o dalle 15.00 alle
21.00 oppure dalle 09.00 alle 14.00. Non ricordo quante ore dovevo fare alla settimana, ma ricordo che il contratto era part time. Se non erro, ho ricevuto la busta paga, che comunque non controllavo. Ricordo che percepivo € 500,00 al mese con bonifico. Mi ricordo della ricorrente, che ha lavorato in questo negozio. Quando io ho iniziato lei già c'era, ma non mi disse da quanto o non lo ricordo;
quando io son andata via, lei aveva già smesso da qualche mese di lavorare. So che aveva trovato un lavoro migliore, come mi disse. Lei si occupava delle mie stesse mansioni. Se ben ricordo lei faceva qualche ora in più, ma non so quante di preciso. Quando ricevevo il bonifico, non mi facevano firmare nulla, ma quando mi veniva consegnata la busta paga dovevo firmare”).
Quanto al valore della trascrizione delle conversazioni effettuate su un canale social, va rilevato che le stesse non appaiono decisive, sia in quanto non provenienti inequivocabilmente dalla società e sia in quanto le
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foto dei turni ivi riportati non combaciano con quanto riferito dagli stessi testi. In particolare, il teste ha narrato che il suo turno Testimone_1 pomeridiano “cominciava alle 16.30 e finiva alle 20.00 circa” laddove nel prospetto allegato dal 24/04 al 30/04 si legge che la stessa aveva un turno
13-21. Non vi è, quindi, la prova rigorosa che quanto indicato in questi prospetti fosse effettivamente l'apporto orario fornito dai dipendenti della datrice.
Quanto alle differenze stipendiali, la datrice resistente, su cui ricade l'onere della prova del pagamento dell'obbligazione retributiva, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova contraria in merito all'asserzione attorea secondo cui, ad onta delle buste paga, la stessa aveva ricevuto unicamente l'importo di € 600,00 mensili. Di conseguenza, alla lavoratrice spettano le relative differenze, agevolmente quantificabili, in virtù dei prospetti in atto, in € 2.018,00.
Quanto alle ultime due mensilità, va rilevato che agli atti non è stata prodotta la missiva di dimissioni, mentre l'estratto contributivo Inps indica come data di cessazione del contratto di lavoro il 30.04.2023. Ne consegue che alla lavoratrice spetta solamente la mensilità di aprile 2023, di cui la datrice non ha fornito la prova del pagamento, agevolmente calcolabile in €
909,33 (ovvero il 60% di part-time della retribuzione di fatto mensile di €
1.515,55).
Quanto alle mensilità aggiuntive, dalle buste paga si evince che la
14ma è stata erogata mensilmente attraverso ratei, mentre agli atti è assente il prospetto di dicembre 2022 indicante la 13ma. Ne consegue che alla ricorrente spettano i ratei di 13ma per 10 mensilità lavorate, pari a complessivi € 757,77.
Da ultimo, quanto al tfr, agevolmente calcolabile ex art. 2120 c.c.
(monte retributivo diviso 13,5), alla lavoratrice spetta la somma di € 729,70.
In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 4.414,80, a cui vanno aggiunti gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. -150 disp. att. c.p.c. calcolati dalla debenza al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €
4.414,80 oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.400,00 per compensi professionali, spese forfetarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 08.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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