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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 398/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato TOSI ELIANA
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato PELLINI Parte_2 C.F._2
AL
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 14/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 A) I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori.
B) I signori e hanno concordemente stabilito che avrà collocazione Pt_2 Parte_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione del padre (coincidente con la casa coniugale in San Martino in
Strada, Via Dell'Artigianato n.5), mentre avrà collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione della madre, nell'immobile in affitto sito in Cavenago D'Adda (LO), Piazza Generali
Malgeri n.2, presso il quale risulta già residente.
C) Salvo miglior accordo tra i coniugi (che tenga conto delle precipue esigenze dei figli), questi ultimi staranno con i genitori con le seguenti modalità: il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due giorni infrasettimanali Pt_2 Per_1
e comunque in coincidenza con i turni di lavoro della mamma, che saranno comunicati dalla stessa all'altro genitore ogni domenica per la settimana successiva. I pernotti tra e il Per_1
papà durante i week-end saranno concordati tra le parti sempre in base ai turni di lavoro della mamma, garantendo un pernotto ogni settimana nel week-end. la signora terrà con sé la figlia due giorni infrasettimanali, al termine delle Parte_1 Per_2
lezioni scolastiche, compatibilmente con i turni di lavoro della mamma, che si recherà a prendere la figlia per portarla a casa della stessa, ove pranzerà e trascorrerà il pomeriggio, oltre un pernotto ogni settimana, previo accordo con la ragazza.
D) I genitori, inoltre, potranno tenere con sé e per due settimane, anche non Per_1 Per_2
consecutive, durante il periodo estivo (in tale periodo i diritti di visita saranno sospesi). Tali periodi dovranno essere concordati entro il 31 Maggio di ogni anno. I signori e Pt_2 [...]
concordano espressamente che il periodo di vacanza di ciascuno verrà trascorso con Pt_1
entrambi i figli.
e trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Per_2 Per_1
Natale/Santo Stefano, Pasqua/Lunedì dell'Angelo e compleanno, con possibilità di concordare la ripartizione con ciascun genitore delle vacanze natalizie e pasquali, sempre alternando i predetti giorni, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
in caso di necessità per impegni lavorativi di entrambi i genitori, previo accordo, potranno avvalersi di una baby sitter al fine di gestire i tempi di chiusura scolastica dei figli.
pagina 2 di 5 E) Ciascun genitore, nel periodo in cui trascorrerà con i figli i giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti.
F) Il sig. , ogni giorno 15 del mese, verserà alla signora l'importo Parte_2 Parte_1 mensile di €. 500,00 rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT, di cui €. 350,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio ed €.150,00 a titolo di contributo per Per_1
il mantenimento della moglie;
inoltre, quale ulteriore concorso a titolo di contributo di mantenimento per la moglie e per il figlio, il sig. corrisponderà per anni otto il canone Pt_2 di affitto di €. 550,00 mensili (provvedendo a bonificare il relativo importo direttamente al locatario), ciò anche in considerazione della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale da parte della signora;
si dà atto che il sig. risulta garante per anni otto del Parte_1 Pt_2 contratto di locazione dell'immobile in cui madre e figlio si sono trasferiti (doc.12).
Nel caso in cui alla signora non dovessero rinnovare il contratto di lavoro Parte_1
attualmente in essere e a tempo determinato, il sig. si farà carico anche delle utenze sino Pt_2
al reperimento di un nuovo impiego.
Decorsi gli otto anni dalla stipula del contratto di affitto, l'impegno del versamento del canone di locazione da parte del sig. verrà meno. Pt_2
G) Al termine del pagamento delle rate del leasing dell'automobile Fiat 500 di cui si dirà al successivo punto L), il sig. aumenterà il contributo di mantenimento per moglie e figlio e Pt_2 da allora corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di €. 600,00 rivalutabile di Parte_1 anno in anno secondo gli indici ISTAT (€. 400,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio ed €. 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie). Per_1
H) L'assegno unico di entrambi i figli minori sarà percepito dalla madre al 100%, al quale il sig. presta formale rinuncia. Pt_2
I) Le spese straordinarie dei figli, verranno sostenute in misura del 100% dal padre;
le parti dichiarano di aderire alle linee guida del Protocollo di Milano, in uso presso il Tribunale di
Lodi.
L) La macchina Fiat 500 targata GF213AD e gravata da rate di leasing viene assegnata in uso alla signora le rate saranno sostenute dal sig. che provvederà a Parte_1 Pt_2 regolamentare il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo in capo alla moglie al momento pagina 3 di 5 del riscatto del contratto di leasing con scadenza in data 28.06.2025. Il bollo e l'assicurazione saranno a carico della signora dal trasferimento di proprietà dell'auto in questione. Parte_1
M) Le parti hanno provveduto alla chiusura del conto corrente in comune con suddivisione delle giacenze, come da documento che si produce unitamente al presente ricorso.
N) I coniugi concordano che ciascuno pagherà il corrispettivo del proprio legale, anche per l'opera prestata nella procedura di negoziazione ed in relazione al presente accordo di separazione.
O) Le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di mediazione e/o coordinazione genitoriale presso il Consultorio della Famiglia presso l'ASL di Lodi, Piazza Ospitale o presso un altro centro a loro scelta, previo accordo tra gli stessi, da intraprendere entro il mese di febbraio 2025, salvo diversi accordi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in San Parte_1 Parte_2
Martino in Strada (LO) in data 8.9.2001 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2001) e dalla loro unione sono nati tre figli, il 23.3.2002, il Per_3 Per_2
14.9.2008 e il 10.7.2019. Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in San Martino in Strada (LO) in data 08.09.2001
(matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2001);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Martino in Strada
(LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 398/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato TOSI ELIANA
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato PELLINI Parte_2 C.F._2
AL
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 14/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 A) I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori.
B) I signori e hanno concordemente stabilito che avrà collocazione Pt_2 Parte_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione del padre (coincidente con la casa coniugale in San Martino in
Strada, Via Dell'Artigianato n.5), mentre avrà collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione della madre, nell'immobile in affitto sito in Cavenago D'Adda (LO), Piazza Generali
Malgeri n.2, presso il quale risulta già residente.
C) Salvo miglior accordo tra i coniugi (che tenga conto delle precipue esigenze dei figli), questi ultimi staranno con i genitori con le seguenti modalità: il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due giorni infrasettimanali Pt_2 Per_1
e comunque in coincidenza con i turni di lavoro della mamma, che saranno comunicati dalla stessa all'altro genitore ogni domenica per la settimana successiva. I pernotti tra e il Per_1
papà durante i week-end saranno concordati tra le parti sempre in base ai turni di lavoro della mamma, garantendo un pernotto ogni settimana nel week-end. la signora terrà con sé la figlia due giorni infrasettimanali, al termine delle Parte_1 Per_2
lezioni scolastiche, compatibilmente con i turni di lavoro della mamma, che si recherà a prendere la figlia per portarla a casa della stessa, ove pranzerà e trascorrerà il pomeriggio, oltre un pernotto ogni settimana, previo accordo con la ragazza.
D) I genitori, inoltre, potranno tenere con sé e per due settimane, anche non Per_1 Per_2
consecutive, durante il periodo estivo (in tale periodo i diritti di visita saranno sospesi). Tali periodi dovranno essere concordati entro il 31 Maggio di ogni anno. I signori e Pt_2 [...]
concordano espressamente che il periodo di vacanza di ciascuno verrà trascorso con Pt_1
entrambi i figli.
e trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Per_2 Per_1
Natale/Santo Stefano, Pasqua/Lunedì dell'Angelo e compleanno, con possibilità di concordare la ripartizione con ciascun genitore delle vacanze natalizie e pasquali, sempre alternando i predetti giorni, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
in caso di necessità per impegni lavorativi di entrambi i genitori, previo accordo, potranno avvalersi di una baby sitter al fine di gestire i tempi di chiusura scolastica dei figli.
pagina 2 di 5 E) Ciascun genitore, nel periodo in cui trascorrerà con i figli i giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti.
F) Il sig. , ogni giorno 15 del mese, verserà alla signora l'importo Parte_2 Parte_1 mensile di €. 500,00 rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT, di cui €. 350,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio ed €.150,00 a titolo di contributo per Per_1
il mantenimento della moglie;
inoltre, quale ulteriore concorso a titolo di contributo di mantenimento per la moglie e per il figlio, il sig. corrisponderà per anni otto il canone Pt_2 di affitto di €. 550,00 mensili (provvedendo a bonificare il relativo importo direttamente al locatario), ciò anche in considerazione della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale da parte della signora;
si dà atto che il sig. risulta garante per anni otto del Parte_1 Pt_2 contratto di locazione dell'immobile in cui madre e figlio si sono trasferiti (doc.12).
Nel caso in cui alla signora non dovessero rinnovare il contratto di lavoro Parte_1
attualmente in essere e a tempo determinato, il sig. si farà carico anche delle utenze sino Pt_2
al reperimento di un nuovo impiego.
Decorsi gli otto anni dalla stipula del contratto di affitto, l'impegno del versamento del canone di locazione da parte del sig. verrà meno. Pt_2
G) Al termine del pagamento delle rate del leasing dell'automobile Fiat 500 di cui si dirà al successivo punto L), il sig. aumenterà il contributo di mantenimento per moglie e figlio e Pt_2 da allora corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di €. 600,00 rivalutabile di Parte_1 anno in anno secondo gli indici ISTAT (€. 400,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio ed €. 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie). Per_1
H) L'assegno unico di entrambi i figli minori sarà percepito dalla madre al 100%, al quale il sig. presta formale rinuncia. Pt_2
I) Le spese straordinarie dei figli, verranno sostenute in misura del 100% dal padre;
le parti dichiarano di aderire alle linee guida del Protocollo di Milano, in uso presso il Tribunale di
Lodi.
L) La macchina Fiat 500 targata GF213AD e gravata da rate di leasing viene assegnata in uso alla signora le rate saranno sostenute dal sig. che provvederà a Parte_1 Pt_2 regolamentare il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo in capo alla moglie al momento pagina 3 di 5 del riscatto del contratto di leasing con scadenza in data 28.06.2025. Il bollo e l'assicurazione saranno a carico della signora dal trasferimento di proprietà dell'auto in questione. Parte_1
M) Le parti hanno provveduto alla chiusura del conto corrente in comune con suddivisione delle giacenze, come da documento che si produce unitamente al presente ricorso.
N) I coniugi concordano che ciascuno pagherà il corrispettivo del proprio legale, anche per l'opera prestata nella procedura di negoziazione ed in relazione al presente accordo di separazione.
O) Le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di mediazione e/o coordinazione genitoriale presso il Consultorio della Famiglia presso l'ASL di Lodi, Piazza Ospitale o presso un altro centro a loro scelta, previo accordo tra gli stessi, da intraprendere entro il mese di febbraio 2025, salvo diversi accordi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in San Parte_1 Parte_2
Martino in Strada (LO) in data 8.9.2001 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2001) e dalla loro unione sono nati tre figli, il 23.3.2002, il Per_3 Per_2
14.9.2008 e il 10.7.2019. Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in San Martino in Strada (LO) in data 08.09.2001
(matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2001);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Martino in Strada
(LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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