CASS
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2024, n. 20158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20158 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da OR GI n. a Copertino il 10/3/1952 OR CA n. a Copertino il 6/4/1975 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 7/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen.Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il patrono della parte civile, Avv. Massimo Bellini, che ha depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore dei ricorrenti, Avv.L. Massari, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20158 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione assolutoria pronunziata dal locale Tribunale in data 27/2/2019 nei confronti di CO NI e CO AR per il delitto di truffa aggravata loro ascritto, affermava la responsabilità degli imputati agli effetti civili, condannandoli al risarcimento del danno nei confronti della parte civile LO AN, cui assegnava una provvisionale pari ad euro diecimila. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. Ladislao Massari, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 521,522 cod.proc.pen. in punto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza nonché con riguardo agli artt. 125,comma 3, 546 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in riferimento alla completezza contenutistica della sentenza anche in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
all'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. in punto di sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti;
agli artt. 110,640,61 n. 7 cod.pen. e connesso vizio cumulativo della motivazione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale nel sovvertire la pronunzia assolutoria di primo grado ha attribuito rilievo secondario alla circostanza specificamente indicata in imputazione relativa alla conoscenza da parte dell'acquirente parte civile della collocazione del terreno in zona B2 , ovvero in zona di completamento urbano nella quale l'edificazione era subordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, privilegiando il dato inerente l'ignoranza della LO circa la natura privata della strada su cui affacciava il terreno compravenduto, estraneo tuttavia alla contestazione mossa dalla pubblica accusa nei confronti dei prevenuti. In conseguenza si è verificata una trasformazione dei temi di prova e dei contenuti essenziali dell'addebito tra i due gradi di giudizio con violazione del principio di correlazione in quanto gli imputati non sono stati messi in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Il difensore sostiene, inoltre, che la Corte territoriale, in esito alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame della parte civile e dei testi OZ e GR dell'ufficio tecnico comunale, ha articolato una motivazione che non risponde ai criteri enunziati dalla giurisprudenza in tema di ribaltamento dell'esito assolutorio di primo grado, i quali impongono l'obbligo di specifica confutazione dei più rilevanti argomenti valorizzati dalla sentenza riformata e la dimostrazione dell'insostenibilità logico-giuridica degli stessi, caratteri che non si rinvengono nella sentenza impugnata. Con riguardo alla valutazione delle emergenze dichiarative relative alla natura privata della strada sulla quale affaccia il lotto 2 compravenduto, il difensore assume che la Corte territoriale ha recepito le dichiarazioni della LO ritenendole confortate dalle s.i.t di AN IM e AN RI senza, tuttavia, soffermarsi sull'assenza di indicazioni temporali circa l'interlocuzione del primo con CO NI e ha trascurato che TI IO collocava i propri contatti con il ricorrente nell'anno 2008 sicché la distanza temporale rispetto alla compravendita a giudizio è suscettibile di giustificare il rilievo attribuito dai venditori all'avvenuto rilascio del permesso per costruire a CO ND, che aveva edificato su un terreno adiacente a quello acquistato dalla parte civile. Aggiunge che l'asserita conoscenza da parte di CO NI della natura parzialmente privata della strada è contrastata dalla situazione di incertezza riferita dalla teste OZ;
dall'affermazione del teste GR secondo cui la proprietà privata di alcune particelle poteva evincersi solo dagli estratti di mappa e dall'intrapresa esecuzione da parte dell'ente comunale di alcune opere di urbanizzazione primaria nell'area, circostanze che rendono illogica la motivazione resa dalla sentenza impugnata poiché se l'esatta cognizione dello stato dei luoghi difettava in soggetti competenti non si comprende perché la stessa dovesse sussistere negli imputati privi di specifica preparazione su detti temi;
2.2 l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125,comma 3, 546 comma 1 lett. e n. 3 in punto di completezza contenutistica della sentenza nonché dell'art. 539, comma 2, cod.proc.pen. con riguardo al riconoscimento della provvisionale. Carenza di motivazione. Secondo il difensore la Corte d'appello ha disposto l'assegnazione di una provvisionale in favore della p.c. sulla base di una logica meramente presuntiva, senza estrinsecazione analitica e dettagliata degli elementi su cui i giudici d'appello hanno fondato la propria determinazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisate. Ai CO si ascrive di aver determinato LO AN all'acquisto di un terreno mediante artifizi e raggiri consistiti nell'assicurazione, in fase di trattative, circa l'immediata edificabilità del lotto, evocando a sostegno la già avvenuta edificazione di un'area confinante da parte di CO ND, consapevolmente tacendo che la collocazione del fondo oggetto di compravendita nella zona B2 di completamento subordinava la possibilità di costruire alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. 1.1 II primo giudice ha effettuato una certosina ricostruzione della vicenda a giudizio, analizzando le risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed escludendo (pag. 9) che i CO abbiano posto in essere condotte decettive atte ad indurre in errore la parte civile che in conseguenza concludeva l'acquisto. La Corte territoriale nel sovvertire la pronunzia assolutoria ha accordato valore dirimente al fatto che gli imputati avrebbero maliziosamente taciuto all'acquirente la circostanza che la 3 parte terminale della strada antistante il lotto insisteva su due particelle di proprietà privata, evenienza che di fatto impediva la possibilità di procedere alle opere di urbanizzazione primaria, ostacolando sia la ricomprensione delle stesse nel piano triennale comunale che l'esecuzione in convenzione da parte della LO. 1.2 La decisione dei giudici d'appello fonda su un dato che pacificamente non è oggetto di specifica contestazione nella rubrica elevata a carico dei ricorrenti e che è emerso solo in epoca successiva alla stipula del contratto di compravendita. Secondo la ricostruzione del primo giudice (pag. 10 e segg.) la circostanza non era nota neanche ai tecnici dell'ufficio comunale e non era richiamata nel preavviso di diniego del permesso a costruire comunicato alla parte civile, trovandosene menzione solo nel parere allegato. Il Tribunale di Lecce ha svolto sul punto una serie di considerazioni, corredate da puntuali riferimenti alle emergenze istruttorie, evidenziando come ancora nel 2017, ad anni di distanza dalla compravendita, l'ente comunale non avesse chiara la consistenza delle aree acquisite dai privati nell'anno 2004 e destinate a viabilità pubblica dal momento che aveva disposto l'esecuzione sulle particelle ancora formalmente di proprietà privata l'esecuzione di lavori per dotare l'area di illuminazione pubblica mentre dalle dichiarazioni di AN RI, proprietaria della particella controversa sub 909, emerge che detta porzione di terreno era da sempre utilizzata come sede viaria e sulla stessa insisteva la condotta del gas. Circostanza confermata anche da IO TI, proprietario della particella 908. 1.3 Con dette valutazioni la sentenza impugnata non si è confrontata criticamente, limitandosi all'affermazione che il problema in questione era ben noto ai venditori e, in particolare, a CO NI che, anni prima della compravendita in contestazione, avrebbe sondato i proprietari delle particelle ricevendone assicurazioni circa la possibilità di donarle al Comune per realizzare il proseguimento della strada, così dimostrando consapevolezza della natura privata dell'area terminale del tracciato viario. Invero, l'incerta collocazione temporale delle richiamate interlocuzioni e l'assenza di raccordo con la tempistica dell'inserimento di Via Bax nella programmazione triennale delle opere pubbliche comunali, in presenza di una situazione di fatto che vedeva sulle aree, già in concreto destinate ad uso pubblico senza l'opposizione degli interessati, costituite servitù coattive, imponeva ai giudici d'appello di rendere sul punto una motivazione capace di superare, logicamente e giuridicamente, le plurime obiezioni formulate dal primo giudice in ordine alla ravvisabilità nella condotta dei ricorrenti di connotati decettivi determinanti nella conclusione della compravendita. 1.4 Questa Corte ha chiarito in tema di motivazione della sentenza d'appello che per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata 4 da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Rv. 272082 - 01;Sez. 2, n. 17812 del 09/04/2015, Rv. 263763 - 01). Si è in proposito ulteriormente precisato che la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056 - 01). A detti parametri non pare si siano conformati i giudici d'appello che hanno posto a base del sovvertimento della decisione di primo grado una motivazione priva dei caratteri di completezza, coerenza logica e rigore argomentativo necessari a giustificare i difformi esiti valutativi cui sono pervenuti. 2. A tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio ex art. 622 cod.proc.pen. per nuovo giudizio al competente giudice civile, cui è demandata anche la regolazione delle spese tra le parti per l'odierno grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pre dente
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen.Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il patrono della parte civile, Avv. Massimo Bellini, che ha depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore dei ricorrenti, Avv.L. Massari, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20158 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione assolutoria pronunziata dal locale Tribunale in data 27/2/2019 nei confronti di CO NI e CO AR per il delitto di truffa aggravata loro ascritto, affermava la responsabilità degli imputati agli effetti civili, condannandoli al risarcimento del danno nei confronti della parte civile LO AN, cui assegnava una provvisionale pari ad euro diecimila. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. Ladislao Massari, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 521,522 cod.proc.pen. in punto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza nonché con riguardo agli artt. 125,comma 3, 546 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in riferimento alla completezza contenutistica della sentenza anche in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
all'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. in punto di sussistenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti;
agli artt. 110,640,61 n. 7 cod.pen. e connesso vizio cumulativo della motivazione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale nel sovvertire la pronunzia assolutoria di primo grado ha attribuito rilievo secondario alla circostanza specificamente indicata in imputazione relativa alla conoscenza da parte dell'acquirente parte civile della collocazione del terreno in zona B2 , ovvero in zona di completamento urbano nella quale l'edificazione era subordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, privilegiando il dato inerente l'ignoranza della LO circa la natura privata della strada su cui affacciava il terreno compravenduto, estraneo tuttavia alla contestazione mossa dalla pubblica accusa nei confronti dei prevenuti. In conseguenza si è verificata una trasformazione dei temi di prova e dei contenuti essenziali dell'addebito tra i due gradi di giudizio con violazione del principio di correlazione in quanto gli imputati non sono stati messi in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Il difensore sostiene, inoltre, che la Corte territoriale, in esito alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame della parte civile e dei testi OZ e GR dell'ufficio tecnico comunale, ha articolato una motivazione che non risponde ai criteri enunziati dalla giurisprudenza in tema di ribaltamento dell'esito assolutorio di primo grado, i quali impongono l'obbligo di specifica confutazione dei più rilevanti argomenti valorizzati dalla sentenza riformata e la dimostrazione dell'insostenibilità logico-giuridica degli stessi, caratteri che non si rinvengono nella sentenza impugnata. Con riguardo alla valutazione delle emergenze dichiarative relative alla natura privata della strada sulla quale affaccia il lotto 2 compravenduto, il difensore assume che la Corte territoriale ha recepito le dichiarazioni della LO ritenendole confortate dalle s.i.t di AN IM e AN RI senza, tuttavia, soffermarsi sull'assenza di indicazioni temporali circa l'interlocuzione del primo con CO NI e ha trascurato che TI IO collocava i propri contatti con il ricorrente nell'anno 2008 sicché la distanza temporale rispetto alla compravendita a giudizio è suscettibile di giustificare il rilievo attribuito dai venditori all'avvenuto rilascio del permesso per costruire a CO ND, che aveva edificato su un terreno adiacente a quello acquistato dalla parte civile. Aggiunge che l'asserita conoscenza da parte di CO NI della natura parzialmente privata della strada è contrastata dalla situazione di incertezza riferita dalla teste OZ;
dall'affermazione del teste GR secondo cui la proprietà privata di alcune particelle poteva evincersi solo dagli estratti di mappa e dall'intrapresa esecuzione da parte dell'ente comunale di alcune opere di urbanizzazione primaria nell'area, circostanze che rendono illogica la motivazione resa dalla sentenza impugnata poiché se l'esatta cognizione dello stato dei luoghi difettava in soggetti competenti non si comprende perché la stessa dovesse sussistere negli imputati privi di specifica preparazione su detti temi;
2.2 l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125,comma 3, 546 comma 1 lett. e n. 3 in punto di completezza contenutistica della sentenza nonché dell'art. 539, comma 2, cod.proc.pen. con riguardo al riconoscimento della provvisionale. Carenza di motivazione. Secondo il difensore la Corte d'appello ha disposto l'assegnazione di una provvisionale in favore della p.c. sulla base di una logica meramente presuntiva, senza estrinsecazione analitica e dettagliata degli elementi su cui i giudici d'appello hanno fondato la propria determinazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisate. Ai CO si ascrive di aver determinato LO AN all'acquisto di un terreno mediante artifizi e raggiri consistiti nell'assicurazione, in fase di trattative, circa l'immediata edificabilità del lotto, evocando a sostegno la già avvenuta edificazione di un'area confinante da parte di CO ND, consapevolmente tacendo che la collocazione del fondo oggetto di compravendita nella zona B2 di completamento subordinava la possibilità di costruire alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. 1.1 II primo giudice ha effettuato una certosina ricostruzione della vicenda a giudizio, analizzando le risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed escludendo (pag. 9) che i CO abbiano posto in essere condotte decettive atte ad indurre in errore la parte civile che in conseguenza concludeva l'acquisto. La Corte territoriale nel sovvertire la pronunzia assolutoria ha accordato valore dirimente al fatto che gli imputati avrebbero maliziosamente taciuto all'acquirente la circostanza che la 3 parte terminale della strada antistante il lotto insisteva su due particelle di proprietà privata, evenienza che di fatto impediva la possibilità di procedere alle opere di urbanizzazione primaria, ostacolando sia la ricomprensione delle stesse nel piano triennale comunale che l'esecuzione in convenzione da parte della LO. 1.2 La decisione dei giudici d'appello fonda su un dato che pacificamente non è oggetto di specifica contestazione nella rubrica elevata a carico dei ricorrenti e che è emerso solo in epoca successiva alla stipula del contratto di compravendita. Secondo la ricostruzione del primo giudice (pag. 10 e segg.) la circostanza non era nota neanche ai tecnici dell'ufficio comunale e non era richiamata nel preavviso di diniego del permesso a costruire comunicato alla parte civile, trovandosene menzione solo nel parere allegato. Il Tribunale di Lecce ha svolto sul punto una serie di considerazioni, corredate da puntuali riferimenti alle emergenze istruttorie, evidenziando come ancora nel 2017, ad anni di distanza dalla compravendita, l'ente comunale non avesse chiara la consistenza delle aree acquisite dai privati nell'anno 2004 e destinate a viabilità pubblica dal momento che aveva disposto l'esecuzione sulle particelle ancora formalmente di proprietà privata l'esecuzione di lavori per dotare l'area di illuminazione pubblica mentre dalle dichiarazioni di AN RI, proprietaria della particella controversa sub 909, emerge che detta porzione di terreno era da sempre utilizzata come sede viaria e sulla stessa insisteva la condotta del gas. Circostanza confermata anche da IO TI, proprietario della particella 908. 1.3 Con dette valutazioni la sentenza impugnata non si è confrontata criticamente, limitandosi all'affermazione che il problema in questione era ben noto ai venditori e, in particolare, a CO NI che, anni prima della compravendita in contestazione, avrebbe sondato i proprietari delle particelle ricevendone assicurazioni circa la possibilità di donarle al Comune per realizzare il proseguimento della strada, così dimostrando consapevolezza della natura privata dell'area terminale del tracciato viario. Invero, l'incerta collocazione temporale delle richiamate interlocuzioni e l'assenza di raccordo con la tempistica dell'inserimento di Via Bax nella programmazione triennale delle opere pubbliche comunali, in presenza di una situazione di fatto che vedeva sulle aree, già in concreto destinate ad uso pubblico senza l'opposizione degli interessati, costituite servitù coattive, imponeva ai giudici d'appello di rendere sul punto una motivazione capace di superare, logicamente e giuridicamente, le plurime obiezioni formulate dal primo giudice in ordine alla ravvisabilità nella condotta dei ricorrenti di connotati decettivi determinanti nella conclusione della compravendita. 1.4 Questa Corte ha chiarito in tema di motivazione della sentenza d'appello che per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata 4 da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Rv. 272082 - 01;Sez. 2, n. 17812 del 09/04/2015, Rv. 263763 - 01). Si è in proposito ulteriormente precisato che la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056 - 01). A detti parametri non pare si siano conformati i giudici d'appello che hanno posto a base del sovvertimento della decisione di primo grado una motivazione priva dei caratteri di completezza, coerenza logica e rigore argomentativo necessari a giustificare i difformi esiti valutativi cui sono pervenuti. 2. A tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio ex art. 622 cod.proc.pen. per nuovo giudizio al competente giudice civile, cui è demandata anche la regolazione delle spese tra le parti per l'odierno grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pre dente