Art. 21.
Quando, in dipendenza delle variazioni dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti gia' approvati, e' sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un direttore di servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro organo, purche' sia esclusa qualsiasi variazione tecnica, la maggiore spesa non ecceda i limiti del decimo dell'importo del progetto originario e il nuovo importo complessivo resti entro i limiti di competenza dell'organo che si era pronunciato sul progetto originario stesso.
Quando, in dipendenza delle variazioni dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti gia' approvati, e' sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un direttore di servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro organo, purche' sia esclusa qualsiasi variazione tecnica, la maggiore spesa non ecceda i limiti del decimo dell'importo del progetto originario e il nuovo importo complessivo resti entro i limiti di competenza dell'organo che si era pronunciato sul progetto originario stesso.