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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1891/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARDELLE Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO presso il cui studio in ADRIA (RO) VIA PEGOLINI 2 elegge domicilio
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CAZZOLA FABIO e CAZZOLA VALERIA elettivamente domiciliato in C/O AVV. ROBERTO DRAGO, VIA MAMIANI N. 2 60019 SENIGALLIA
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente : Parte_1
“In via pregiudiziale, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertandosi e dichiarandosi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro, essendo competente territorialmente il Tribunale di Venezia. Nel merito, in via principale, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e respingersi integralmente ogni domanda di Controparte_1 nei confronti del , eventualmente accertandosi e dichiarandosi il
[...] Parte_1 recesso contrattuale di e/o del o l'inadempimento di CP_2 Parte_1 CP_2
pagina 1 di 5
Nel merito, in via subordinata, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, contenersi la condanna entro la somma di euro 2.156,23 o entro la somma ritenuta di giustizia. Spese rifuse ovvero in subordine compensate”
Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro: a) rigettare l'opposizione, dando atto dell'intervenuto pagamento nel novembre 2023 da parte di terzi della fornitura di cui alla fatt. 79/23 di € 18.986,79; b) in subordine, revocare il d.i. e condannare a pagare a € Parte_1 CP_2
8.768,54; c) comunque condannare a pagare a gli interessi ex D.L.vo Parte_1 CP_2 231/2002 su € 18.986,79 dal 20.1.2023 all'1.11.2023 e su € 8.768,54 dal 24.3.2023 al saldo effettivo;
d) condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite (comprensive di quelle per il d.i.)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , (d'ora in poi ), Parte_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 533/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro, recante l'intimazione di pagamento dell'importo di € 27.775,33 oltre interessi e spese del monitorio, in favore della (d'ora in poi ), quale Controparte_3 CP_1 mancato pagamento delle fatture n. 79 del 24.01.2023 e n. 321 del 24.03.2023.
Dopo avere eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro in favore del Tribunale di Venezia, nel merito, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo in quanto: i) il contratto si è risolto ai sensi dell'art. 6) dello stesso, per avere l'opponente versato una caparra e per averla l'opposta trattenuta, sottintendendosi, in tal modo, la volontà di di recedere dal CP_1 contratto;
ii) le condizioni di vendita che prevedevano il pagamento ad avviso “merce pronta”, non potevano applicarsi alla conferma d'ordine 5693 in quanto non sottoscritta da , per cui Parte_1 l'opposta non avrebbe potuto subordinare la consegna della merce alla richiesta di pagamento del saldo.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto delle altrui domande a ritenersi infondate in fatto e CP_1 in diritto e avanzando istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, svoltasi in trattazione scritta, venivano ammessi i mezzi di prova richiesti da parte opposta, riservando all'esito dell'assunzione degli stessi, la decisione sulla concessione o meno della provvisoria esecutività.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, all'udienza del 30.10.2024, veniva escusso solo uno dei testi ammessi e, previa rinuncia all'esame dei testi non comparsi, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione per la data del 29.01.2025 con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
pagina 2 di 5 L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, l'opponente eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro ad emettere il decreto ingiuntivo, in quanto territorialmente competente il Tribunale di Venezia.
A fondamento dell'eccezione viene contestata la natura di credito liquido della somma ingiunta in quanto vi sarebbe divergenza tra le somme indicate in contratto e quelle riportate in fattura.
A sostegno dell'eccezione, viene citata la nota sentenza della Cassazione n. 17989/2016 per la quale “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.”.
Sostiene, pertanto, l'opponente, che la competenza territoriale sarebbe in ogni caso del Tribunale di Venezia, sia applicando il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 cpc, avendo l'opponente sede in Venezia, sia applicando i fori facoltativi previsti per le obbligazioni pecuniarie ex art. 20 cpc, in quanto, tanto il contratto quanto le condizioni generali di vendita, sono state sottoscritte in Mestre.
L'eccezione è infondata.
Dalla lettura dei documenti prodotti in giudizio risulta, infatti, che le fatture azionate riportano in modo dettagliato la merce oggetto di fornitura, così come i relativi prezzi, che corrispondono a quanto indicato nel contratto sottoscritto tra le parti e nelle successive conferme d'ordine (v. doc. 3 opponente e 1-6 fascicolo monitorio).
E' stata quindi provata non solo la fonte negoziale in forza della quale viene richiesta la somma ingiunta (il contratto e le conferme d'ordine), ma anche il preciso ammontare del corrispettivo che, di certo, non è stato determinato in maniera unilaterale dall'opposto creditore.
L'obbligazione, pertanto, è perfettamente liquida e portabile con la conseguenza che, in applicazione del forum destinatae solutionis, ex art. 1182 co. III cpc, è competente il Tribunale di Pesaro.
Nel merito, le contestazioni formulate dall'opponente, sono ugualmente infondate.
Preliminarmente, preme rilevare che con memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, l'opposta ha dato atto che la fattura n. 79/2023 relativa alle conferme d'ordine 22.200.650/8 e 5693 per l'importo di euro 18.896,79 è stata pagata direttamente dalla cliente finale, riducendo conseguentemente la domanda alla richiesta di pagamento del residuo, pari ad euro 8.768,54 come da fattura n. 321/2023 relativa alla conferma d'ordine n. 5166.
In merito alla somma già percepita, invece, l'opponente chiede che comunque parte opposta venga condannata al pagamento degli interessi di mora dal dovuto e fino all'avvenuta riscossione.
Alla luce dell'avvenuto parziale pagamento, tuttavia, consegue che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo andrà revocato, dovendosi esaminare la fondatezza o meno della sola debenza della residua somma, come sopra individuata.
pagina 3 di 5 Pertanto, premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali per quel che riguarda il regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), spetta al creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto), in caso di contestazione da parte del debitore dell'esistenza della pretesa creditoria, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Egli deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Nel presente giudizio, risulta pacifico, per stessa ammissione di entrambe le parti, che tra le stesse sia stato concluso un contratto in data 27.10.2022 (v. doc. 3 opponente) e che vi siano poi state delle conferme d'ordine, sulla cui base sono state emesse le fatture azionate con il monitorio (v. doc.
1-6 fascicolo monitorio).
Sulla base di tale documentazione, risulta quindi provata la fonte negoziale della pretesa della creditrice, così come l'ammontare del credito portato dalle fatture poste a fondamento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Elementi che hanno poi trovato conferma anche nell'esame della teste di parte opposta, escussa all'udienza del 30.10.2024.
La teste infatti, ha confermato gli ordini, le conferme d'ordine, le fatture, i solleciti, la Testimone_1 mail contenente la promessa di pagamento al 31.7.2023, il tutto, fra l'altro, risultante già dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio.
In particolare, la residua somma di euro 8.768,54 trova il suo fondamento nella conferma d'ordine n. 5166 del 15.11.2022, sottoscritta da e poi nella successiva fattura n. 321/2023 di uguale Parte_1 importo, che richiama espressamente la medesima conferma d'ordine.
Quest'ultima prevedeva il pagamento “ad avviso merce pronta”, avviso che l'opponente ha formulato in più occasioni, come da solleciti prodotti agli atti (v. docc.
7-12 fascicolo monitorio).
Fra l'altro, l'opponente, non ha mai contestato gli importi che le venivano richiesti ed anzi, con comunicazione del 19.7.2023 aveva dichiarato che avrebbe provveduto ad effettuare il pagamento in data
31.07.2023.
Risulta quindi provato il credito di euro 8.768,54, con condanna altresì al pagamento degli interessi di mora dal dovuto al saldo, mentre sono dovuti gli interessi di mora anche sulla somma già riscossa di euro 18.896,79 dal dovuto e fino all'effettiva riscossione.
Infondata, pertanto, è la domanda di avvenuta risoluzione del contratto formulata dall'opponente, non avendo mai, né né tantomeno , che ha chiesto semmai sempre l'adempimento Parte_1 CP_1 della prestazione, esercitato tale diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei valori medi previsti dal dm 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, sulla base dello scaglione ricompreso tra euro 5.201 e
26.000, per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per le fasi istruttoria e decisoria stante l'avvenuta escussione di un solo teste e il deposito delle sole note conclusive, non essendo stati concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opponente dovrà altresì essere condannato al pagamento delle spese legali liquidate nel monitorio, stante il fondamento della pretesa azionata.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 1891/2023, promossa da contro ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, stante l'avvenuto parziale pagamento della somma ingiunta, revoca il decreto ingiuntivo N. 533/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n. 1494/2023 R.G.;
- condanna parte opposta al pagamento in favore della opponente della somma di euro 8.768,54, oltre interessi di mora dal dovuto all'effettivo saldo;
- condanna l'opposta al pagamento degli interessi di mora sulla somma di euro 18.896,79 dal dovuto e fino all'avvenuto pagamento;
- condanna l'opposto al pagamento delle spese legali liquidate con il decreto ingiuntivo n. 533/2023;
- condanna l'opposto alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente, che liquida in complessivi € 3.387,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Pesaro, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Flavia Mazzini
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