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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MILAZZO Parte_1 C.F._1 ROSANNA Parte ricorrente contro Contr
(C.F. ) con il patrocinio di P.IVA_1 [...]
[...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 Parte convenuta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art.414 c.p.c. la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertato il proprio diritto al riconoscimento del punteggio 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie personale ATA, della Provincia di per la III fascia valide per il triennio 2024-2027 e CP_2 successivi, nonché per la mobilità e nelle graduatorie interne di istituto. Si è costituito Il per contestare la fondatezza della domanda e Controparte_3 chiederne il rigetto. In accoglimento della relativa istanza della parte ricorrente, l'udienza è stata celebrata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. La sola parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta con cui ha dedotto di non avere più interesse alla prosecuzione della causa e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Alla luce delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritta, la domanda deve ritenersi rinunciata e pertanto è cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del giudizio pagina 1 di 2 Brescia, 17 luglio 2025
La Giudice
Elda Geraci Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MILAZZO Parte_1 C.F._1 ROSANNA Parte ricorrente contro Contr
(C.F. ) con il patrocinio di P.IVA_1 [...]
[...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 Parte convenuta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art.414 c.p.c. la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertato il proprio diritto al riconoscimento del punteggio 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie personale ATA, della Provincia di per la III fascia valide per il triennio 2024-2027 e CP_2 successivi, nonché per la mobilità e nelle graduatorie interne di istituto. Si è costituito Il per contestare la fondatezza della domanda e Controparte_3 chiederne il rigetto. In accoglimento della relativa istanza della parte ricorrente, l'udienza è stata celebrata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. La sola parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta con cui ha dedotto di non avere più interesse alla prosecuzione della causa e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Alla luce delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritta, la domanda deve ritenersi rinunciata e pertanto è cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del giudizio pagina 1 di 2 Brescia, 17 luglio 2025
La Giudice
Elda Geraci Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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