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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 368/2025, in materia di disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
Bressani
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con gli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Eleonora Gavoni e Massimo Adriatici
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 8.4.2025.
Condizioni congiunte: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria disciplinare ogni questione Per_ inerente all'affidamento della figlia minore , al mantenimento della stessa ed ai rispettivi obblighi genitoriali alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare, di cui il SI. e la SI.ra CP_1
1 sono comproprietari al 50%, resta assegnata alla SI.ra , che vi abiterà con la Parte_1 Parte_1
figlia. I mobili, gli arredi e le suppellettili ed elettrodomestici, salvo quelli che il SI. con CP_1
l'accordo della SI.ra porterà nella nuova abitazione, rimarranno nella casa familiare;
Parte_1
2. Il SI. si è già trasferito altrove presso l'abitazione del fratello, sita in Tortona, Via CP_1
Ernesto Guala nr. 1001/C, impegnandosi a prelevare tutti i propri effetti personali entro la fissanda udienza presidenziale;
3. Le spese ordinarie relative alla casa familiare saranno sostenute per intero dalla SI.ra , mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi e Parte_1
ripartite nella misura del 50% ciascuno. Il SI. continuerà a versare la propria rata di CP_1
Per_ mutuo.
4. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la mamma.
5. Quanto alle modalità di visita, salvo diversi e migliori accordi tra genitori, fermo restando che gli stessi si impegnano a garantire il diritto della minore ad una costante e stabile frequentazione con l'altro genitore non prevalentemente collocatario, vengono riconosciuti i seguenti periodi minimali in favore del papà: ❖ Il SI. terrà la figlia a CP_1 week end alternati: dal venerdì dopo la scuola, fino alla domenica sera dopo cena. ❖ Nelle Per_ settimane dove il weekend è di competenza paterna, egli terrà un giorno infrasettimanale e, precisamente, il martedì, ove il papà recupererà la figlia a scuola e la terrà fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà presso l'istituto scola-stico. ❖ Nelle settimane dove il Per_ weekend è di pertinenza materna, il SI. trascorrerà con : - il martedì, ove il papà CP_1
recupererà la figlia a scuola e la terrà fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
- il giovedì dal pomeriggio, fino alle 21.00 dopo cena.
6. Le modalità di visita, durante le feste, verranno concordate di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con la figlia.
Indicativamente, le parti concordano che: ❖ ciascuno dei genitori avrà facoltà di tenere Per_ esclusivamente per sé per 7 giorni durante il periodo natalizio e per 4, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, previo accordo con l'altro genitore, con l'intesa che la stessa trascorrerà la mattina del giorno di Natale fino a dopo il pranzo con la madre ed il pomeriggio fino a dopo cena con il padre, seguendo la regola dell'alternanza, pertanto, l'anno successivo la figlia trascorrerà la mattina del giorno di Natale fino a dopo pranzo con il padre ed il pomeriggio fino a dopo cena con la madre, così anche per il giorno di Pasqua salvo diversi accordi. ❖ Nelle vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre 20 giorni, anche non consecutivi, scelti di comune accordo con congruo preavviso. Per tali periodi di vacanza, sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicarsi i rispettivi luoghi di vacanza. I pe-riodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 20 marzo di ogni anno. Relativamente alle altre festività annuali
2 saranno da suddividersi tra i genitori di comune accordo, in base al calendario, entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, anche tramite sistemi di messaggistica telefonica.
8. I genitori, in caso di impedimento o sopravvenute esigenze lavorative o personali, si daranno reciproca comunicazione, al fine di concordare mutualmente le variazioni che si dovessero rendere necessarie di volta in volta.
9. I genitori si impegnano ad assicurare il diritto della minore a frequentare continuativa-mente i nonni materni e paterni e gli altri parenti. 10. Il SI. corrisponderà mensilmente, quale CP_1
contributo per il mantenimento ordinario, la somma di € 300,00 (euro trecento/00) entro il giorno
15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 11. I genitori sosterranno le spese straordinarie, per la figlia nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo stipulato tra il
Tribunale di Alessandria e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, sia per quanto concerne le spese, sia per quanto concerne le modalità di rimborso e comunque le predette spese verranno rimborsate al genitore che le anticiperà per intero, entro 3 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante le stesse (fatture, ricevute, scontrini ecc.). 12. L'assegno unico a favore della figlia continuerà ad essere percepito interamente dalla SI.ra , quale Parte_1
genitore collocatario convivente con la figlia minore, il padre rinuncia fin da ora alla quota di sua spettanza. 13. Le detrazioni fiscali per la figlia spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, in ragione dell'affidamento condiviso. 14. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore, con ciascuno di essi. 15. I genitori si impegnano
Per_ ad introdurre alla figlia la presenza stabile dei nuovi partners, con tempistiche e modalità graduali, idonee e commisurate all'età della minore. 16. I genitori danno atto di prestare sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, o comunque precisano che l'espatrio del figlio minore è subordinato al con-senso di entrambi i genitori. 17. Il SI. si CP_1
impegna a spostare la propria residenza entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso. 18. Il
SI. si impegna a portare presso la propria abitazione il gatto “Kiki”, entro quindici CP_1
giorni dal deposito del ricorso. 19. In punto spese legali, ognuno corrisponderà le spese legali al proprio difensore di fiducia ed i Legali sottoscrivono per la rinuncia alla solidarietà sui compensi, ai sensi della Legge Professionale. 20. Si precisa che, non essendo mai emerse criticità nella gestione ed affidamento della figlia e tenuto conto dell'età della stessa, oltre che della sussistenza di un accordo tra i genitori, non si ravvisa né la necessità né il presupposto normativo per l'ascolto della stessa di cui all'art. 473-bis.4 c.p.c.”.
3 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 21.2.2025, le parti hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli.
2. All'udienza dell'1.7.2025, la SI.ra ha dichiarato: “vivo a Tortona, via Guala, Parte_1
n. 1001/A, quella in comproprietà. Non ho altri immobili. Sono impiegata presso Entesorga a
Tortona, con retribuzione di Euro 1.280,00 mensili netti circa. Non ho altri redditi. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. Per converso, il SI. dichiara: “vivo Controparte_1
a Tortona, via Guala, n. 1001/C, è una casa che mi ha dato mio fratello Non ho immobili.
Lavoro in banca, Wediba, con retribuzione per circa Euro 1.980,00 mensili netti. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “voglia l'Ill.mo Tribunale
Per_ di Alessandria disciplinare ogni questione inerente all'affidamento della figlia minore , al mantenimento della stessa ed ai rispettivi obblighi genitoriali alle seguenti condizioni: 1.
La casa familiare, di cui il SI. e la SI.ra sono comproprietari al 50%, CP_1 Parte_1
resta assegnata alla SI.ra , che vi abiterà con la figlia. I mobili, gli arredi e le Parte_1 suppellettili ed elettrodomestici, salvo quelli che il SI. con l'accordo della SI.ra CP_1
porterà nella nuova abitazione, rimarranno nella casa familiare;
2. Il SI. Parte_1
si è già trasferito altrove presso l'abitazione del fratello, sita in Tortona, Via CP_1
Ernesto Guala nr. 1001/C, impegnandosi a prelevare tutti i propri effetti personali entro la fissanda udienza presidenziale;
3. Le spese ordinarie relative alla casa familiare saranno sostenute per intero dalla SI.ra , mentre le spese straordinarie saranno a carico di Parte_1
entrambi e ripartite nella misura del 50% ciascuno. Il SI. continuerà a versare la CP_1
Per_ propria rata di mutuo.
4. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la mamma.
5. Quanto alle modalità di visita, salvo diversi
4 e migliori accordi tra genitori, fermo restando che gli stessi si impegnano a garantire il diritto della minore ad una costante e stabile frequentazione con l'altro genitore non prevalentemente collocatario, vengono riconosciuti i seguenti periodi minimali in favore del papà: ❖ Il SI. terrà la figlia a week end alternati: dal venerdì dopo la scuola, fino CP_1 alla domenica sera dopo cena. ❖ Nelle settimane dove il weekend è di competenza paterna, Per_ egli terrà un giorno infrasettimanale e, precisamente, il martedì, ove il papà recupererà la figlia a scuola e la terrà fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà presso l'istituto scola-stico. ❖ Nelle settimane dove il weekend è di pertinenza materna, il SI. Per_ trascorrerà con : - il martedì, ove il papà recupererà la figlia a scuola e la CP_1 terrà fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
- il giovedì dal pomeriggio, fino alle 21.00 dopo cena.
6. Le modalità di visita, durante le feste, verranno concordate di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con la figlia. Indicativamente, le parti concordano che: ❖ ciascuno dei genitori avrà facoltà di tenere esclusivamente per sé Per_
per 7 giorni durante il periodo natalizio e per 4, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, previo accordo con l'altro genitore, con l'intesa che la stessa trascorrerà la mattina del giorno di Natale fino a dopo il pranzo con la madre ed il pomeriggio fino a dopo cena con il padre, seguendo la regola dell'alternanza, pertanto, l'anno successivo la figlia trascorrerà la mattina del giorno di Natale fino a dopo pranzo con il padre ed il pomeriggio fino a dopo cena con la madre, così anche per il giorno di Pasqua salvo diversi accordi. ❖ Nelle vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre 20 giorni, anche non consecutivi, scelti di comune accordo con congruo preavviso. Per tali periodi di vacanza, sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicarsi i rispettivi luoghi di vacanza. I pe- riodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 20 marzo di ogni anno.
Relativamente alle altre festività annuali saranno da suddividersi tra i genitori di comune accordo, in base al calendario, entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, anche tramite sistemi di messaggistica telefonica.
8. I genitori, in caso di impedimento o sopravvenute esigenze lavorative o personali, si daranno reciproca comunicazione, al fine di concordare mutualmente le variazioni che si dovessero rendere necessarie di volta in volta.
9. I genitori si impegnano ad assicurare il diritto della minore a frequentare continuativa-mente i nonni materni e paterni e gli altri parenti. 10. Il SI. corrisponderà mensilmente, quale contributo per il CP_1
mantenimento ordinario, la somma di € 300,00 (euro trecento/00) entro il giorno 15 di ogni
5 mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 11. I genitori sosterranno le spese straordinarie, per la figlia nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo stipulato tra il
Tribunale di Alessandria e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, sia per quanto concerne le spese, sia per quanto concerne le modalità di rimborso e comunque le predette spese verranno rimborsate al genitore che le anticiperà per intero, entro 3 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante le stesse (fatture, ricevute, scontrini ecc.).
12. L'assegno unico a favore della figlia continuerà ad essere percepito interamente dalla
SI.ra , quale genitore collocatario convivente con la figlia minore, il padre Parte_1
rinuncia fin da ora alla quota di sua spettanza. 13. Le detrazioni fiscali per la figlia spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in ragione dell'affidamento condiviso. 14. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore, con ciascuno di essi. 15. I genitori si impegnano ad introdurre alla
Per_ figlia la presenza stabile dei nuovi partners, con tempistiche e modalità graduali, idonee e commisurate all'età della minore. 16. I genitori danno atto di prestare sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, o comunque precisano che l'espatrio del figlio minore è subordinato al con-senso di entrambi i genitori. 17. Il SI. si impegna a spostare la propria residenza entro 15 giorni dal deposito del CP_1
presente ricorso. 18. Il SI. si impegna a portare presso la propria abitazione il CP_1 gatto “Kiki”, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. 19. In punto spese legali, ognuno corrisponderà le spese legali al proprio difensore di fiducia ed i Legali sottoscrivono per la rinuncia alla solidarietà sui compensi, ai sensi della Legge Professionale. 20. Si precisa che, non essendo mai emerse criticità nella gestione ed affidamento della figlia e tenuto conto dell'età della stessa, oltre che della sussistenza di un accordo tra i genitori, non si ravvisa né la necessità né il presupposto normativo per l'ascolto della stessa di cui all'art. 473-bis.4
c.p.c.”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 368/2025, in materia di disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Sara Parte_1 C.F._1
Bressani
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con gli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Eleonora Gavoni e Massimo Adriatici
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 8.4.2025.
Condizioni congiunte: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria disciplinare ogni questione Per_ inerente all'affidamento della figlia minore , al mantenimento della stessa ed ai rispettivi obblighi genitoriali alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare, di cui il SI. e la SI.ra CP_1
1 sono comproprietari al 50%, resta assegnata alla SI.ra , che vi abiterà con la Parte_1 Parte_1
figlia. I mobili, gli arredi e le suppellettili ed elettrodomestici, salvo quelli che il SI. con CP_1
l'accordo della SI.ra porterà nella nuova abitazione, rimarranno nella casa familiare;
Parte_1
2. Il SI. si è già trasferito altrove presso l'abitazione del fratello, sita in Tortona, Via CP_1
Ernesto Guala nr. 1001/C, impegnandosi a prelevare tutti i propri effetti personali entro la fissanda udienza presidenziale;
3. Le spese ordinarie relative alla casa familiare saranno sostenute per intero dalla SI.ra , mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi e Parte_1
ripartite nella misura del 50% ciascuno. Il SI. continuerà a versare la propria rata di CP_1
Per_ mutuo.
4. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la mamma.
5. Quanto alle modalità di visita, salvo diversi e migliori accordi tra genitori, fermo restando che gli stessi si impegnano a garantire il diritto della minore ad una costante e stabile frequentazione con l'altro genitore non prevalentemente collocatario, vengono riconosciuti i seguenti periodi minimali in favore del papà: ❖ Il SI. terrà la figlia a CP_1 week end alternati: dal venerdì dopo la scuola, fino alla domenica sera dopo cena. ❖ Nelle Per_ settimane dove il weekend è di competenza paterna, egli terrà un giorno infrasettimanale e, precisamente, il martedì, ove il papà recupererà la figlia a scuola e la terrà fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà presso l'istituto scola-stico. ❖ Nelle settimane dove il Per_ weekend è di pertinenza materna, il SI. trascorrerà con : - il martedì, ove il papà CP_1
recupererà la figlia a scuola e la terrà fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
- il giovedì dal pomeriggio, fino alle 21.00 dopo cena.
6. Le modalità di visita, durante le feste, verranno concordate di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con la figlia.
Indicativamente, le parti concordano che: ❖ ciascuno dei genitori avrà facoltà di tenere Per_ esclusivamente per sé per 7 giorni durante il periodo natalizio e per 4, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, previo accordo con l'altro genitore, con l'intesa che la stessa trascorrerà la mattina del giorno di Natale fino a dopo il pranzo con la madre ed il pomeriggio fino a dopo cena con il padre, seguendo la regola dell'alternanza, pertanto, l'anno successivo la figlia trascorrerà la mattina del giorno di Natale fino a dopo pranzo con il padre ed il pomeriggio fino a dopo cena con la madre, così anche per il giorno di Pasqua salvo diversi accordi. ❖ Nelle vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre 20 giorni, anche non consecutivi, scelti di comune accordo con congruo preavviso. Per tali periodi di vacanza, sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicarsi i rispettivi luoghi di vacanza. I pe-riodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 20 marzo di ogni anno. Relativamente alle altre festività annuali
2 saranno da suddividersi tra i genitori di comune accordo, in base al calendario, entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, anche tramite sistemi di messaggistica telefonica.
8. I genitori, in caso di impedimento o sopravvenute esigenze lavorative o personali, si daranno reciproca comunicazione, al fine di concordare mutualmente le variazioni che si dovessero rendere necessarie di volta in volta.
9. I genitori si impegnano ad assicurare il diritto della minore a frequentare continuativa-mente i nonni materni e paterni e gli altri parenti. 10. Il SI. corrisponderà mensilmente, quale CP_1
contributo per il mantenimento ordinario, la somma di € 300,00 (euro trecento/00) entro il giorno
15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 11. I genitori sosterranno le spese straordinarie, per la figlia nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo stipulato tra il
Tribunale di Alessandria e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, sia per quanto concerne le spese, sia per quanto concerne le modalità di rimborso e comunque le predette spese verranno rimborsate al genitore che le anticiperà per intero, entro 3 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante le stesse (fatture, ricevute, scontrini ecc.). 12. L'assegno unico a favore della figlia continuerà ad essere percepito interamente dalla SI.ra , quale Parte_1
genitore collocatario convivente con la figlia minore, il padre rinuncia fin da ora alla quota di sua spettanza. 13. Le detrazioni fiscali per la figlia spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, in ragione dell'affidamento condiviso. 14. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore, con ciascuno di essi. 15. I genitori si impegnano
Per_ ad introdurre alla figlia la presenza stabile dei nuovi partners, con tempistiche e modalità graduali, idonee e commisurate all'età della minore. 16. I genitori danno atto di prestare sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, o comunque precisano che l'espatrio del figlio minore è subordinato al con-senso di entrambi i genitori. 17. Il SI. si CP_1
impegna a spostare la propria residenza entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso. 18. Il
SI. si impegna a portare presso la propria abitazione il gatto “Kiki”, entro quindici CP_1
giorni dal deposito del ricorso. 19. In punto spese legali, ognuno corrisponderà le spese legali al proprio difensore di fiducia ed i Legali sottoscrivono per la rinuncia alla solidarietà sui compensi, ai sensi della Legge Professionale. 20. Si precisa che, non essendo mai emerse criticità nella gestione ed affidamento della figlia e tenuto conto dell'età della stessa, oltre che della sussistenza di un accordo tra i genitori, non si ravvisa né la necessità né il presupposto normativo per l'ascolto della stessa di cui all'art. 473-bis.4 c.p.c.”.
3 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 21.2.2025, le parti hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli.
2. All'udienza dell'1.7.2025, la SI.ra ha dichiarato: “vivo a Tortona, via Guala, Parte_1
n. 1001/A, quella in comproprietà. Non ho altri immobili. Sono impiegata presso Entesorga a
Tortona, con retribuzione di Euro 1.280,00 mensili netti circa. Non ho altri redditi. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. Per converso, il SI. dichiara: “vivo Controparte_1
a Tortona, via Guala, n. 1001/C, è una casa che mi ha dato mio fratello Non ho immobili.
Lavoro in banca, Wediba, con retribuzione per circa Euro 1.980,00 mensili netti. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “voglia l'Ill.mo Tribunale
Per_ di Alessandria disciplinare ogni questione inerente all'affidamento della figlia minore , al mantenimento della stessa ed ai rispettivi obblighi genitoriali alle seguenti condizioni: 1.
La casa familiare, di cui il SI. e la SI.ra sono comproprietari al 50%, CP_1 Parte_1
resta assegnata alla SI.ra , che vi abiterà con la figlia. I mobili, gli arredi e le Parte_1 suppellettili ed elettrodomestici, salvo quelli che il SI. con l'accordo della SI.ra CP_1
porterà nella nuova abitazione, rimarranno nella casa familiare;
2. Il SI. Parte_1
si è già trasferito altrove presso l'abitazione del fratello, sita in Tortona, Via CP_1
Ernesto Guala nr. 1001/C, impegnandosi a prelevare tutti i propri effetti personali entro la fissanda udienza presidenziale;
3. Le spese ordinarie relative alla casa familiare saranno sostenute per intero dalla SI.ra , mentre le spese straordinarie saranno a carico di Parte_1
entrambi e ripartite nella misura del 50% ciascuno. Il SI. continuerà a versare la CP_1
Per_ propria rata di mutuo.
4. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la mamma.
5. Quanto alle modalità di visita, salvo diversi
4 e migliori accordi tra genitori, fermo restando che gli stessi si impegnano a garantire il diritto della minore ad una costante e stabile frequentazione con l'altro genitore non prevalentemente collocatario, vengono riconosciuti i seguenti periodi minimali in favore del papà: ❖ Il SI. terrà la figlia a week end alternati: dal venerdì dopo la scuola, fino CP_1 alla domenica sera dopo cena. ❖ Nelle settimane dove il weekend è di competenza paterna, Per_ egli terrà un giorno infrasettimanale e, precisamente, il martedì, ove il papà recupererà la figlia a scuola e la terrà fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà presso l'istituto scola-stico. ❖ Nelle settimane dove il weekend è di pertinenza materna, il SI. Per_ trascorrerà con : - il martedì, ove il papà recupererà la figlia a scuola e la CP_1 terrà fino alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
- il giovedì dal pomeriggio, fino alle 21.00 dopo cena.
6. Le modalità di visita, durante le feste, verranno concordate di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con la figlia. Indicativamente, le parti concordano che: ❖ ciascuno dei genitori avrà facoltà di tenere esclusivamente per sé Per_
per 7 giorni durante il periodo natalizio e per 4, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, previo accordo con l'altro genitore, con l'intesa che la stessa trascorrerà la mattina del giorno di Natale fino a dopo il pranzo con la madre ed il pomeriggio fino a dopo cena con il padre, seguendo la regola dell'alternanza, pertanto, l'anno successivo la figlia trascorrerà la mattina del giorno di Natale fino a dopo pranzo con il padre ed il pomeriggio fino a dopo cena con la madre, così anche per il giorno di Pasqua salvo diversi accordi. ❖ Nelle vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre 20 giorni, anche non consecutivi, scelti di comune accordo con congruo preavviso. Per tali periodi di vacanza, sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicarsi i rispettivi luoghi di vacanza. I pe- riodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 20 marzo di ogni anno.
Relativamente alle altre festività annuali saranno da suddividersi tra i genitori di comune accordo, in base al calendario, entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, anche tramite sistemi di messaggistica telefonica.
8. I genitori, in caso di impedimento o sopravvenute esigenze lavorative o personali, si daranno reciproca comunicazione, al fine di concordare mutualmente le variazioni che si dovessero rendere necessarie di volta in volta.
9. I genitori si impegnano ad assicurare il diritto della minore a frequentare continuativa-mente i nonni materni e paterni e gli altri parenti. 10. Il SI. corrisponderà mensilmente, quale contributo per il CP_1
mantenimento ordinario, la somma di € 300,00 (euro trecento/00) entro il giorno 15 di ogni
5 mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 11. I genitori sosterranno le spese straordinarie, per la figlia nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo stipulato tra il
Tribunale di Alessandria e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, sia per quanto concerne le spese, sia per quanto concerne le modalità di rimborso e comunque le predette spese verranno rimborsate al genitore che le anticiperà per intero, entro 3 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante le stesse (fatture, ricevute, scontrini ecc.).
12. L'assegno unico a favore della figlia continuerà ad essere percepito interamente dalla
SI.ra , quale genitore collocatario convivente con la figlia minore, il padre Parte_1
rinuncia fin da ora alla quota di sua spettanza. 13. Le detrazioni fiscali per la figlia spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in ragione dell'affidamento condiviso. 14. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore, con ciascuno di essi. 15. I genitori si impegnano ad introdurre alla
Per_ figlia la presenza stabile dei nuovi partners, con tempistiche e modalità graduali, idonee e commisurate all'età della minore. 16. I genitori danno atto di prestare sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, o comunque precisano che l'espatrio del figlio minore è subordinato al con-senso di entrambi i genitori. 17. Il SI. si impegna a spostare la propria residenza entro 15 giorni dal deposito del CP_1
presente ricorso. 18. Il SI. si impegna a portare presso la propria abitazione il CP_1 gatto “Kiki”, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. 19. In punto spese legali, ognuno corrisponderà le spese legali al proprio difensore di fiducia ed i Legali sottoscrivono per la rinuncia alla solidarietà sui compensi, ai sensi della Legge Professionale. 20. Si precisa che, non essendo mai emerse criticità nella gestione ed affidamento della figlia e tenuto conto dell'età della stessa, oltre che della sussistenza di un accordo tra i genitori, non si ravvisa né la necessità né il presupposto normativo per l'ascolto della stessa di cui all'art. 473-bis.4
c.p.c.”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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