Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2573/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2573/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Longarini Massimo, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Longarini Controparte_2
Massimo, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 13/09/2008 in Massa AR (PG), che dall'unione sono nati due figli il 03/07/2013 in Terni e il 20/03/2010 in Narni (TR), Persona_1 Persona_2 che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in San Gemini, Via Scuole Vecchie n. 36, viene assegnata alla sig.ra che ivi permarrà esclusivamente unitamente ai figli minori e il Controparte_2 Per_2 Per_1 dichiara di aver già lasciato l'abitazione coniugale e di essersi trasferito in Frazione di CP_1
Configni Centro n. 19, Acquasparta ove risiede.
Nel contempo il Sig. dichiara di aver ritirato tutti i propri effetti personali e di non avere CP_1 altri beni di proprietà presso l'abitazione coniugale;
3) i figli minori e di anni 14 ed 11 sono affidati in modo condiviso e paritario ad Per_2 Per_1 entrambi i coniugi, con collocamento e residenza anagrafica, unitamente alla madre, presso la casa familiare, sita in San Gemini – Via Scuole Vecchie n. 36 – e domiciliazione presso la abitazione di entrambi i genitori. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
il padre potrà tenere con sé i figli a settimane alterne il sabato e la domenica dall'uscita di scuola o, comunque, dalle ore 12 del sabato alle ore 22,00 della domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà dei figli stessi;
i figli trascorreranno, in modo alternato, con ciascun genitore le festività natalizie (Vigilia di Natale,
Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, Capodanno e Epifania) e pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 2 novembre, l'8 dicembre ed il giorno del compleanno di e Per_2 Per_1
in ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 CP_1
(quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre e della madre;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, comunicando con congruo preavviso la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il CP_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 300,00 (trecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT;
il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione a mezzo bonifico bancario su c/c di riferimento di [...] intestato a , entro e non oltre il Controparte_2 giorno 27 di ogni mese solare;
il sig. si impegna a corrispondere e/o a rimborsare alla signora le spese CP_1 CP_2 straordinarie nella misura del 70% rimanendo il residuo 30% a carico della madre, concordando i genitori che intendono dare piena ed esclusiva applicazione al Protocollo di Intesa Prot. n.
1712/2018 in vigore presso il Tribunale di Terni per quanto concerne la valutazione e regolazione delle spese straordinarie, protocollo allegato al ricorso;
i ricorrenti concordano che sia assegnataria esclusiva degli assegni familiari e/o Controparte_2 altre similari provvidenze, compreso assegno unico, relativi ai figli;
il sig. rimarrà obbligato, nella misura sopra indicata, a corrispondere i sopraccitati CP_1 contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre o non saranno economicamente indipendenti;
i genitori prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o carta d'identità valida per espatrio a favore dei figli, con reciproco obbligo di preavviso di almeno 14 (quattordici) giorni in caso di viaggi all'estero dei minori;
i coniugi dichiarano di aver disciplinato tutti i rapporti patrimoniali e di aver mantenuto le specifiche proprietà sulla scorta dei relativi titoli e, comunque, dichiarano di non aver pendenze creditorie reciproche sotto nessun profilo e di non aver nulla a pretendere tra di loro”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Massa AR (PG) in data 13/09/2008, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di MASSA
AN (PG) (atto n. 45, parte II, Serie A, anno 2008); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 15.4.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti