Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2023, proposto da Aptiva Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampaolo Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, non costituitasi in giudizio;
in punto
domanda di nullità/invalidità/inefficacia della determinazione n. 1356, prot. uscita n. 26987 del 28/11/2022 del Direttore generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, in forza della quale la Regione Sardegna ha richiesto in pagamento, alla società esponente, la somma di € 16.197,30, ai sensi dell’art. 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., in materia di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216; e di ogni ulteriore atto prodromico, preordinato, connesso e consequenziale alla disposizione innanzi riportata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 10 dicembre 2025 il pres. Marco LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società in epigrafe ha proposto ricorso per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti regionali adottati in applicazione dell’artt. 9-ter, comma 9- bis, del d. l. n. 78/2015, come convertito, relativi alla quantificazione delle somme dovute dalla ricorrente stessa per la compartecipazione al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ciò, in ragione della ritenuta illegittimità costituzionale delle norme statali su cui si fondano gli atti impugnati.
La Regione Autonoma della Sardegna non si è costituita.
Con memoria depositata in prossimità della udienza di discussione del ricorso, la ricorrente ha:
-comunicato che, alla luce del d.l. n. 95/2025 (nel testo convertito in l. n. 118/2025), all’art. 7, sono state introdotte nell’ordinamento specifiche “disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015- 2018”, consentendo alle aziende fornitrici di dispositivi medici di adempiere agli obblighi di ripiano con il versamento della quota del 25 % degli importi indicati nei provvedimenti regionali (e provinciali) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- in data 3.9.2025, corrisposto alla Regione Sardegna, con le modalità indicate dalla stessa p.a. regionale sul proprio sito istituzionale, l’importo del 25 % del dovuto, di tal che ha domandato al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate.
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, osservato che:
- l’art. 7 del d.l. n. 95 del 2025, conv. in l. n. 118 del 2025, dispone che il pagamento nella misura ivi prevista determina “ la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ”;
- la ricorrente ha comprovato l’avvenuto pagamento, sì che al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco LI |
IL SEGRETARIO