Art. 3.
Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
"Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 197/1976 , come modificato dall' art. 5 della legge n. 177/1978 e dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7. (Commissione e norme procedurali per i concorsi di trasferimento). - Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e' nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.
La commissione e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed e' composta dal direttore dell'ufficio del notariato del Ministero di grazia e giustizia e, quale supplente, da un altro magistrato della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del medesimo Ministero, e da due notai in esercizio, di cui uno effettivo e uno supplente, designati ogni due anni dal Consiglio nazionale del notariato.
Funzionari addetti all'ufficio del notariato, nel numero ritenuto necessario, disimpegnano le funzioni di segretario.
Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.
La graduatoria e' approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, puo' prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza".
Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
"Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 197/1976 , come modificato dall' art. 5 della legge n. 177/1978 e dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7. (Commissione e norme procedurali per i concorsi di trasferimento). - Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e' nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.
La commissione e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed e' composta dal direttore dell'ufficio del notariato del Ministero di grazia e giustizia e, quale supplente, da un altro magistrato della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del medesimo Ministero, e da due notai in esercizio, di cui uno effettivo e uno supplente, designati ogni due anni dal Consiglio nazionale del notariato.
Funzionari addetti all'ufficio del notariato, nel numero ritenuto necessario, disimpegnano le funzioni di segretario.
Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.
La graduatoria e' approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, puo' prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza".