CS
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02900/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/03/2026
N. 01731 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02900/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2900 del 2025, proposto dalla Alaggi Pescara di TO A. & C. s.a.s., Alessandro TO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Piscione e Renato Ricci, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Regione Abruzzo, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma N. 02900/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara (sezione prima) n. 38/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista l'ordinanza cautelare del 7 maggio 2025, n. 1605;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere IO
Franconiero, sulle conclusioni delle parti appellanti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società odierna appellante è stata a suo tempo concessionaria di un'area dell'estensione di mq 3118,77 all'interno del porto di Pescara utilizzata come scalo di alaggio di imbarcazioni, in forza di licenza di concessione della Capitaneria di Porto di Pescara, di cui all'atto in data 30 dicembre 2014, n. 14. Nella descritta qualità impugna nel presente giudizio il diniego della competente autorità portuale di rinnovo della concessione (nota dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale di prot. n. 5353 del 4 dicembre 2018).
2. Il diniego, motivato sulla base della situazione di irregolarità contributiva e fiscale
«per circa € 176.000,00», veniva impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara. Si censurava la mancata considerazione del maggior controcredito vantato dalla società ricorrente titolare nei confronti dell'autorità portuale, derivante da un giudicato del Tribunale superiore delle acque pubbliche avente titolo in inadempimenti della medesima autorità nella N. 02900/2025 REG.RIC.
realizzazione di opere di infrastrutturazione portuale necessari per rendere funzionale il compendio affidato in concessione alla società ricorrente. Si sosteneva che il controcredito in questione avrebbe potuto essere opposto in compensazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (recante
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94), così da fare venire meno la ex adverso contestata situazione di irregolarità contributiva e fiscale.
3. Al diniego di rinnovo faceva seguito l'ordine di sgombero dell'area portuale
(decreto del presidente dell'Autorità in data 6 ottobre 2023, n. 257), impugnato in via consequenziale con motivi aggiunti.
4. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il ricorso e i motivi aggiunti erano dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse dall'adito
Tribunale amministrativo.
5. La pronuncia in rito veniva motivata in ragione del fatto che nelle more del giudizio la ricorrente «ha comunque continuato a godere interamente del bene pubblico» oggetto della propria domanda di rinnovo per un tempo superiore a quello che le sarebbe stato consentito in base al nuovo titolo di godimento, per cui alcuna utilità avrebbe potuto ricavare da un'eventuale pronuncia di accoglimento della propria impugnazione.
6. Per la riforma della sentenza di primo grado la medesima società ha proposto appello, al quale resistono la Regione Abruzzo, l'autorità portuale autrice degli atti impugnati e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
DIRITTO
1. L'appello deduce che la questione della sopravvenuta carenza di interesse per le ragioni esposte dalla sentenza non era stata mai dedotta nel giudizio di primo grado e sostiene che la statuizione in rito sarebbe contraddittoria rispetto al fatto che già al N. 02900/2025 REG.RIC.
momento della proposizione del ricorso l'interesse ad agire sarebbe venuto meno e nondimeno il giudice di primo grado ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente.
2. Il rilievo della perdita di interesse non terrebbe inoltre conto delle implicazioni di carattere morale coinvolte nella vicenda contenziosa e dell'interesse di carattere
«strumentale», afferente ai profili di carattere risarcitorio alla regolamentazione delle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e a che sia accertata la legittimità del godimento, con i relativi riflessi di ordine differenziale tra canone concessorio e indennità di abusiva occupazione del compendio portuale.
3. Le censure sono fondate.
4. Risulta assorbente il fatto che la questione della sopravvenuta carenza di interesse per effetto del godimento in via di fatto dell'area portuale già oggetto di affidamento in concessione non è stata dedotta dalle amministrazioni resistenti né è stata sollevata d'ufficio dal giudice di primo grado.
5. La sentenza che nondimeno la ha posta come questione risolutiva del giudizio integra dunque una decisione “a sorpresa”, resa in violazione dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e del diritto di difesa della parte, che sulla questione medesima non ha potuto contraddire (in questi termini è l'univoca giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, di recente riaffermata nelle seguenti pronunce: Cons. Stato, II, 12 dicembre
2025, nn. 9860 – 9862, 18 novembre 2025, nn. 9011 e 9012, 3 luglio 2023, n. 6430, 9 giugno 2023, n. 5696, 25 gennaio 2023, n. 888, 13 maggio 2022, n. 3785, 27 aprile
2022, n. 3255, 22 aprile 2022, n. 3115, 13 dicembre 2021, n. 8277; III, 12 aprile 2023,
n. 3688, 7 novembre 2022, n. 9704, 2 agosto 2022, n. 6781, 26 aprile 2022, n. 3124, 6 ottobre 2020, n. 5922, 24 marzo 2020, n. 2065, 11 settembre 2019, n. 6134, 26 luglio
2019, n. 5275, 17 luglio 2019, n. 5010, 10 luglio 2019, n. 4870, 30 aprile 2019, n.
2802; IV, 5 marzo 2025, n. 1881, 28 gennaio 2025, n. 645, 7 settembre 2022, n. 7797,
5 novembre 2021, n. 7384, 16 aprile 2021, n. 3122, 9 febbraio 2021, n. 1199, 11 agosto
2020, n. 4997, 1 settembre 2017, n. 4167, 10 luglio 2017, n. 3372, 6 febbraio 2017, n. N. 02900/2025 REG.RIC.
491; V, 18 giugno 2025, n. 5329, 22 aprile 2025, n. 3456, 27 luglio 2021, n. 5586; VI,
12 dicembre 2023, n. 10700, 21 luglio 2023, n. 7148, 28 novembre 2022, n. 10427;
13 dicembre 2021, n. 8310; VII, 1 marzo 2023, n. 2167, 28 febbraio 2022, n. 1409).
6. Per la giurisprudenza ora richiamata la violazione derivante dalla pronuncia “a sorpresa” è causa di rimessione al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 105, comma
1, cod. proc. amm., per la lesione del diritto di difesa determinatasi nei termini sopra esposti, particolarmente evidente nel caso di specie, in cui alla società ricorrente è stato così impedito di prospettare le ragioni di una residua utilità di una pronuncia di merito, come avvenuto con l'atto di appello, una volta tuttavia perso un grado di giudizio.
7. Va precisato al medesimo riguardo che la disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice di secondo grado ha natura indisponibile, il che implica che nei casi di cui al citato art. 105 cod. proc. amm., il Consiglio di Stato deve procedere alla rimessione della causa al primo giudice anche se la parte omette di farne esplicita richiesta (in questi termini: Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2018, n. 10), come nel caso di specie.
8. Deve ancora aggiungersi che la sussistenza di una causa di rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm. rende irrilevante la mancata riproposizione delle censure proposte in primo grado con l'atto di appello, limitatosi a contestare l'erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso.
9. Inoltre, in termini generali un ricorso contro un diniego di rinnovo di una concessione demaniale non può essere dichiarato improcedibile per il mero fatto che il giudizio si è protratto per un tempo superiore al rinnovo stesso, in quanto è evidente che la parte ricorrente conserva comunque l'interesse a vedere accertati i presupposti per il primo rinnovo, in assenza del quale non potrebbe presentare nuove istanze all'amministrazione. N. 02900/2025 REG.RIC.
10. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello la sentenza va annullata e le parti vanno rimesse ai sensi dell'art. 105, comma 1, cod. proc. amm. davanti al giudice di primo grado. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza con esso impugnata, con rinvio davanti al giudice di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE CH, Presidente
IO Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO Franconiero BE CH N. 02900/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/03/2026
N. 01731 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02900/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2900 del 2025, proposto dalla Alaggi Pescara di TO A. & C. s.a.s., Alessandro TO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Piscione e Renato Ricci, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Regione Abruzzo, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma N. 02900/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara (sezione prima) n. 38/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista l'ordinanza cautelare del 7 maggio 2025, n. 1605;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere IO
Franconiero, sulle conclusioni delle parti appellanti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società odierna appellante è stata a suo tempo concessionaria di un'area dell'estensione di mq 3118,77 all'interno del porto di Pescara utilizzata come scalo di alaggio di imbarcazioni, in forza di licenza di concessione della Capitaneria di Porto di Pescara, di cui all'atto in data 30 dicembre 2014, n. 14. Nella descritta qualità impugna nel presente giudizio il diniego della competente autorità portuale di rinnovo della concessione (nota dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale di prot. n. 5353 del 4 dicembre 2018).
2. Il diniego, motivato sulla base della situazione di irregolarità contributiva e fiscale
«per circa € 176.000,00», veniva impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara. Si censurava la mancata considerazione del maggior controcredito vantato dalla società ricorrente titolare nei confronti dell'autorità portuale, derivante da un giudicato del Tribunale superiore delle acque pubbliche avente titolo in inadempimenti della medesima autorità nella N. 02900/2025 REG.RIC.
realizzazione di opere di infrastrutturazione portuale necessari per rendere funzionale il compendio affidato in concessione alla società ricorrente. Si sosteneva che il controcredito in questione avrebbe potuto essere opposto in compensazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (recante
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94), così da fare venire meno la ex adverso contestata situazione di irregolarità contributiva e fiscale.
3. Al diniego di rinnovo faceva seguito l'ordine di sgombero dell'area portuale
(decreto del presidente dell'Autorità in data 6 ottobre 2023, n. 257), impugnato in via consequenziale con motivi aggiunti.
4. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il ricorso e i motivi aggiunti erano dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse dall'adito
Tribunale amministrativo.
5. La pronuncia in rito veniva motivata in ragione del fatto che nelle more del giudizio la ricorrente «ha comunque continuato a godere interamente del bene pubblico» oggetto della propria domanda di rinnovo per un tempo superiore a quello che le sarebbe stato consentito in base al nuovo titolo di godimento, per cui alcuna utilità avrebbe potuto ricavare da un'eventuale pronuncia di accoglimento della propria impugnazione.
6. Per la riforma della sentenza di primo grado la medesima società ha proposto appello, al quale resistono la Regione Abruzzo, l'autorità portuale autrice degli atti impugnati e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
DIRITTO
1. L'appello deduce che la questione della sopravvenuta carenza di interesse per le ragioni esposte dalla sentenza non era stata mai dedotta nel giudizio di primo grado e sostiene che la statuizione in rito sarebbe contraddittoria rispetto al fatto che già al N. 02900/2025 REG.RIC.
momento della proposizione del ricorso l'interesse ad agire sarebbe venuto meno e nondimeno il giudice di primo grado ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente.
2. Il rilievo della perdita di interesse non terrebbe inoltre conto delle implicazioni di carattere morale coinvolte nella vicenda contenziosa e dell'interesse di carattere
«strumentale», afferente ai profili di carattere risarcitorio alla regolamentazione delle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e a che sia accertata la legittimità del godimento, con i relativi riflessi di ordine differenziale tra canone concessorio e indennità di abusiva occupazione del compendio portuale.
3. Le censure sono fondate.
4. Risulta assorbente il fatto che la questione della sopravvenuta carenza di interesse per effetto del godimento in via di fatto dell'area portuale già oggetto di affidamento in concessione non è stata dedotta dalle amministrazioni resistenti né è stata sollevata d'ufficio dal giudice di primo grado.
5. La sentenza che nondimeno la ha posta come questione risolutiva del giudizio integra dunque una decisione “a sorpresa”, resa in violazione dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e del diritto di difesa della parte, che sulla questione medesima non ha potuto contraddire (in questi termini è l'univoca giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, di recente riaffermata nelle seguenti pronunce: Cons. Stato, II, 12 dicembre
2025, nn. 9860 – 9862, 18 novembre 2025, nn. 9011 e 9012, 3 luglio 2023, n. 6430, 9 giugno 2023, n. 5696, 25 gennaio 2023, n. 888, 13 maggio 2022, n. 3785, 27 aprile
2022, n. 3255, 22 aprile 2022, n. 3115, 13 dicembre 2021, n. 8277; III, 12 aprile 2023,
n. 3688, 7 novembre 2022, n. 9704, 2 agosto 2022, n. 6781, 26 aprile 2022, n. 3124, 6 ottobre 2020, n. 5922, 24 marzo 2020, n. 2065, 11 settembre 2019, n. 6134, 26 luglio
2019, n. 5275, 17 luglio 2019, n. 5010, 10 luglio 2019, n. 4870, 30 aprile 2019, n.
2802; IV, 5 marzo 2025, n. 1881, 28 gennaio 2025, n. 645, 7 settembre 2022, n. 7797,
5 novembre 2021, n. 7384, 16 aprile 2021, n. 3122, 9 febbraio 2021, n. 1199, 11 agosto
2020, n. 4997, 1 settembre 2017, n. 4167, 10 luglio 2017, n. 3372, 6 febbraio 2017, n. N. 02900/2025 REG.RIC.
491; V, 18 giugno 2025, n. 5329, 22 aprile 2025, n. 3456, 27 luglio 2021, n. 5586; VI,
12 dicembre 2023, n. 10700, 21 luglio 2023, n. 7148, 28 novembre 2022, n. 10427;
13 dicembre 2021, n. 8310; VII, 1 marzo 2023, n. 2167, 28 febbraio 2022, n. 1409).
6. Per la giurisprudenza ora richiamata la violazione derivante dalla pronuncia “a sorpresa” è causa di rimessione al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 105, comma
1, cod. proc. amm., per la lesione del diritto di difesa determinatasi nei termini sopra esposti, particolarmente evidente nel caso di specie, in cui alla società ricorrente è stato così impedito di prospettare le ragioni di una residua utilità di una pronuncia di merito, come avvenuto con l'atto di appello, una volta tuttavia perso un grado di giudizio.
7. Va precisato al medesimo riguardo che la disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice di secondo grado ha natura indisponibile, il che implica che nei casi di cui al citato art. 105 cod. proc. amm., il Consiglio di Stato deve procedere alla rimessione della causa al primo giudice anche se la parte omette di farne esplicita richiesta (in questi termini: Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2018, n. 10), come nel caso di specie.
8. Deve ancora aggiungersi che la sussistenza di una causa di rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm. rende irrilevante la mancata riproposizione delle censure proposte in primo grado con l'atto di appello, limitatosi a contestare l'erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso.
9. Inoltre, in termini generali un ricorso contro un diniego di rinnovo di una concessione demaniale non può essere dichiarato improcedibile per il mero fatto che il giudizio si è protratto per un tempo superiore al rinnovo stesso, in quanto è evidente che la parte ricorrente conserva comunque l'interesse a vedere accertati i presupposti per il primo rinnovo, in assenza del quale non potrebbe presentare nuove istanze all'amministrazione. N. 02900/2025 REG.RIC.
10. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello la sentenza va annullata e le parti vanno rimesse ai sensi dell'art. 105, comma 1, cod. proc. amm. davanti al giudice di primo grado. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza con esso impugnata, con rinvio davanti al giudice di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE CH, Presidente
IO Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO Franconiero BE CH N. 02900/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO