Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 30.04.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6668/2024 R.G lavoro e previdenza
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Sassi e Paolo Sassi.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
CONCLUSIONI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18/03/2024, il ricorrente ha dedotto di avere presentato in CP_ data 08.03.2021 domanda all per la corresponsione dell'assegno sociale;
che l ha CP_1 comunicato la reiezione della domanda motivandola con l'insussistenza dello stato di bisogno perché
“La prestazione assistenziale richiesta ha natura sussidiaria ed è erogabile solo nel caso in cui lo stato di bisogno non sia eliminabile in altro modo (cfr. 156 e 433 c.c.). Nelle condizioni di separazione il Signo si dichiara autosufficiente e rinunzia al mantenimento”; che la comunicazione Pt_1 CP_1 datata 18.03.2021 avente ad oggetto “reiezione domanda di assegno sociale” pervenuta nell'aprile
2021, è atto invalido che deve essere dichiarato nullo, annullato disapplicato e revocato;
che l'istituto resistente nulla può affermare, circa le motivazioni che hanno spinto i coniugi a separarsi, nonché, circa la possibilità o meno per il ricorrente di procurarsi da sé mezzi adeguati.
1
Condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze professionali ed accessori, con attribuzione ai sottoscritti difensori per averne fatto anticipo;
C) Ai sensi dell'articolo 152 dispp. att. c.p.c. il ricorrente dichiara e certifica che si trova nelle condizioni indicate in detto articolo e cioè risulta titolare, nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente”.
L' si è costituito tempestivamente sollevando una serie di rilievi formali e preliminari, CP_1 eccependo la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5; l'improponibilità non sanabile, nonché, l'improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c., ove non sia provato l'esaurimento del prescritto iter amministrativo e, pertanto, la proposizione del relativo ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego dell'aprile 2021; l'eccezione di intervenuta decadenza triennale del diritto di proporre l'azione giudiziaria, ex art.47 DPR 639/70, come modificato dall'art.4 co.1 L. 438/92, nonché, la prescrizione quinquennale dei relativi ratei, ex art 38
D.L.
6.7.2011 n. 98 sub lett. D) punto n. 2 conv. in L. 111/2011. Quanto al merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda per l'insussistenza dello stato di bisogno perché “in sede giudiziaria
(cfr. giudizio di separazione r.g.n. 2482/18), il ricorrente ha dichiarato di essere "totalmente autosufficiente"; che, dal 2018 al 2021 lo stesso ricorrente ha tramesso nn. 3 domande di assegno sociale, in particolare, la domanda n. 2112786700039 del 16/07/2018 in cui si dichiara coniugato, è stata respinta per partecipazioni in attività d'impresa di entrambi i coniugi e, la domanda n.
2112810700177 del 13/03/2019 in cui si dichiara sempre coniugato, anch'essa respinta per partecipazione in attività di impresa del coniuge;
che dall'esame delle anzidette domande amministrative, emergeva l'esistenza di dichiarazioni differenti e discordanti, nonché, l' insussistenza dello stato di bisogno, quale uno dei requisiti utili per il riconoscimento dell'assegno sociale;
che, in ogni caso si contestano gli importi richiesti in pagamento in quanto non supportati da conteggi precisi e puntuali. Ha concluso chiedendo “in via preliminare la nullità e/o improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità del presente ricorso e, ancora, dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione giudiziaria;
in subordine e nel merito rigettare la domanda perché del tutto infondata per mancanza dei requisiti previsti dalla legge. spese come per legge”.
Il ricorrente, nelle note di trattazione scritta del 29.10.2024, in relazione alle contestazioni sollevate in memoria dall , ha ulteriormente rappresentato, in ordine “alla nullità del ricorso, che CP_1
2 CP_ sussiste proponibilità in quanto lo stess dichiara che vi è stato rigetto in sede amministrativa;
che non vi è stata in sede amministrativa alcuna carenza documentale dichiarata;
che non vi è decadenza triennale;
che non vi è prescrizione quinquennale;
che la dichiarazione di autosufficienza in sede di separazione non ha alcun rilievo nel presente giudizio;
che, quanto allo stato di indigenza del e della consorte, entrambi erano esercenti di due negozi situati in prossimità delle Pt_1 facoltà universitarie, dove si vendevano libri e si facevano fotocopie”.
Il Giudicante, lette le note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio concesso ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha ritenuto la causa matura per la decisione e in data odierna ha deciso la causa con separata sentenza.
Quanto ai vizi sollevati dall , non sussiste la nullità della notifica essendo il ricorso CP_1 sufficientemente corredato dell'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, a sostegno delle domande formulato al punto che l'ente costituitosi in giudizio ha potuto apprestare una difesa nel merito;
la domanda giudiziale è proponibile e procedibile (cfr. doc.in prod); è inconferente il richiamo all'art.44, 4° comma della legge 326/03 vertendo la domanda sulla richiesta di adempimento di prestazione pensionistica;
non risulta avverata la decadenza triennale di cui all'art.47 del dpr 639/70, come modificato dalla legge 111/2011 decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa ed è inconferente la prescrizione quinquennale dei crediti, in quanto non ancora liquidati.
Nel merito, va osservato sul piano generale che l'assegno sociale ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, è previsto dall'art. 3 l. 335/1995 ed è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
La norma rilevante, comma 6 dell'art. 3, Legge n. 335/1995, prevede che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996,
a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”.
3 Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza, viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti, previsti dalla legge. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 67 anni di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, in base all'art. 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
I redditi da tenere in considerazione sono quelli assoggettabili all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, quelli esenti da imposta quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte CP_2 durante il servizio di leva, etc) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, etc) ed infine gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non sono da computare nel reddito i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, la casa di abitazione, l'importo dell'assegno sociale del richiedente (è da dichiarare invece quello del coniuge), i trattamenti di famiglia, 1/3 dell'importo della pensione liquidata con il solo sistema contributivo, l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 per i soggetti che hanno subito danni provocati da trasfusioni o vaccinazioni, le indennità di accompagnamento, le indennità di comunicazione per i sordomuti, gli assegni vitalizi erogati ai combattenti della guerra 15/18.
All'art. 3 l. 335/1995 laddove il legislatore dispone che “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento” e, laddove utilizza la locuzione "non si
4 computano nel reddito…. il reddito della casa di abitazione”, intende che debba essere preso in considerazione, al fine della valutazione complessiva della condizione reddituale del richiedente l'assegno sociale, anche il valore degli immobili non costituenti “casa di abitazione”. Si rileva, inoltre, che la condizione reddituale legittimante il diritto all'assegno sociale deve sussistere al momento della presentazione della domanda, in base alla quale viene altresì stabilita la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello della detta presentazione.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova di versare nelle condizioni ex lege previste, ivi compresi lo stato di bisogno e la ricorrenza del requisito reddituale, è
a carico di colui che chiede la prestazione (da ultimo, Cass. 26.11.2018, n.30580) e per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente alla richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato di bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.
Tanto premesso, il ricorrente ha allegato che il provvedimento di rigetto è atto invalido che deve essere dichiarato nullo, annullato disapplicato e revocato. In realtà, nell'ambito della cognizione del Giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi in ordine ai diritti azionati, è irrilevante la valutazione dei vizi dell'atto amministrativo che conducano alla sua eventuale disapplicazione, se di tale diritto non sussistono le condizioni da parte del soggetto gravato della relativa allegazione e prova.
Nel presente giudizio, tale onere deve essere adempiuto dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, essendogli stato comunicato dall lo specifico motivo di rigetto della CP_1 sua istanza.
In ordine al motivo del diniego della prestazione da parte dell ossia l'assenza dello stato CP_1 di bisogno, si osserva che la Suprema Corte, con orientamento recente ma ormai consolidato, ha chiarito che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole” (così Cass. n. 7235 del 2023,
Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che “non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge” (così già Cass. n. 14513 del 2020) e che, “non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che
5 modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza” (così Cass. n. 24954 del 2021; conf. Cass.24774/22, Cass.26315/23, Cass.21699/23). Lo stato di bisogno esprime dunque l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto,
l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione del reddito della casa di abitazione. Il principio è stato confermato dai Giudici di legittimità anche di recente, nella sentenza del 04/12/2023, n.33874 ove hanno precisato che “il principio di rilevanza dello stato di bisogno oggettivamente inteso non impedisce al giudice di accertare, anche a mezzo di presunzioni, la presenza di condotte fraudolente volte a simulare artificialmente condizioni di bisogno, al fine di specificamente profittare della pubblica assistenza”.
In relazione al caso specifico della rinuncia al mantenimento, secondo la Suprema Corte (v.
Cass. n. 14513 del 09/07/2020) va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa (nella specie si trattava dell'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione) perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: l'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiara ione dei redditi effettivamente percepiti. In tal senso, quindi, va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato, dovendo, piuttosto, dare esclusivo rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo).
Nello stesso senso, più di recente, la Cassazione (sent. n. 24954 del 15/09/2021) ha ritenuto sul punto che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del
1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Il ricorrente, in proposito, ha riferito di trovarsi al momento della proposizione della domanda di assegno sociale in stato di bisogno, nel senso voluto dalla legge e dall'interpretazione giurisprudenziale in materia e nelle note di trattazione ha dedotto che egli e la consorte erano
6 esercenti di due negozi situati in prossimità delle facoltà universitarie, la cui attività di vendita di libri e di stampa di fotocopie era florida è stata florida solo in passato.
Per fruire dell'assegno sociale, il limite reddituale è, per l'anno 2021, di € 5.983,64, per il
2022 di € 6.085,43, per l'anno 2023 di € 6.542,51, per il 2024 di € 6.947,33, per l'anno 2025 di €
7.002,84.
A richiesta del Giudicante egli ha integrato la prova documentale di quanto affermato costituita dal solo ISEE, attraverso la produzione della certificazione dell'Agenzia delle Entrate rilasciata il 07.11.2024 e della dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 28.01.2025, da cui risulta che il ricorrente, monocomponente del suo nucleo familiare, ha percepito dal 2021 al 2025 il reddito di cittadinanza/reddito di inclusione, e segnatamente, per l'anno 2021 € 17,00; per l'anno
2022 € 9.037,00, per l'anno 2023 € 6.517,00; per l'anno 2024 € 6.000,00, per l'anno 2025 ad oggi
€ 500,00. A tale riguardo va detto che ai fini del reclamato assegno sociale, è possibile affermare che il RDC non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e della misura di tale trattamento mentre vale il contrario ossia che il trattamento assistenziale costituito dall'assegno sociale rileva ai fini della determinazione del reddito RDC, la cui misura viene a essere condizionata dalla coeva percezione dell'assegno sociale. Tale ultima evenienza esula dal tema d'indagine.
Pertanto, il ricorso va accolto per i periodi in cui sussiste il requisito reddituale e di conseguenza l'assegno sociale è dovuto a decorrere dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa e l va condannato al pagamento dei ratei nella misura ex lege dovuta, oltre CP_1 interessi legali dal 120° giorno successivo alla decorrenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale e per l'effetto, condanna l al pagamento in favore del ricorrente dei ratei dell'assegno sociale CP_1 nella misura ex lege dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa
(08.03.2024) oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla decorrenza al soddisfo;
condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 1.508,80 CP_1 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 30.04.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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