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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Prima sezione civile composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott. Emanuele Pinto Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2085/2024 R.G.
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Mele Persona_1 C.F._1
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Luigi de CP_1 C.F._2
Cesare
FATTO premesso che, con ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c. depositato il 18.04.2024, i coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo nonché lo scioglimento del matrimonio;
con sentenza non definitiva n. 466/2024, pubblicata il 09.08.2024, è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti;
posto che con il ricorso introduttivo i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, il Collegio ha fissato l'udienza del 08.04.2025 per la verifica del decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 08.04.2025, tenutasi “a trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e la causa è stata riservata per la decisione;
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e succ. mod.; infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostruita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bari il 28.08.2020 tra , nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Persona_1 CP_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari (n. 10, parte I, anno
2020) alle condizioni concordate.
Dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale di Bari, in data 13.05.2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo