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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7195 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
[...]
Parte_1
[...] [...]
in proprio e in qualità di genitore del Parte_2
minore Persona_1
[...]
con il patrocinio dell'Avv. FORTUNATO CLAUDIA;
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege – 1 OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/06/2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, con CP_1
contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale Controparte_1
dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“ -I ricorrenti discendono da cittadino italiano nato in [...], nel comune di Persona_2
Livorno, Toscana, come risulta dall'estratto per riassunto del certificato di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del comune di Livorno (cfr.doc.n.02 Certificato di nascita Per_2
, emigrato nella Repubblica Argentina ed ivi deceduto senza mai acquisire la cittadinanza
[...]
argentina.
- non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come risulta da certificato Persona_2
negativo di naturalizzazione prodotto dalla Camera nazionale elettorale della Repubblica Argentina
(cfr.doc.n.03 Certificato di non naturalizzazione mantenendo pertanto la Persona_2
cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti.
contraeva matrimonio in Argentina con in data 25/06/1904 Persona_2 Persona_3
(cfr.doc.n.04 certificato di matrimonio . Persona_2
-Dal matrimonio nasceva in Argentina in data 09/01/1919, (cfr.doc.n.05 Per_4 Parte_3
– Certificato di nascita figlia legittima. Titolare dello status civitatis, in Persona_5
virtù di quanto stabilito dell'art. 1 n.1 della legge n.555/1912, nella parte non dichiarata illegittima, che stabiliva che è cittadino il figlio di padre cittadino. Ella si sposava in Argentina in data 19/08/1939, con cittadino argentino (cfr.doc.n.06 certificato di matrimonio CP_2
, mantenendo la cittadinanza italiana in forza della declaratoria di Persona_5
illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3 comma, della legge n. 555/1912, pronunciata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di matrimonio con uno straniero.
2 -Dall'unione nasceva in Argentina in data 01 settembre 1945 figlio legittimo Parte_1
(cfr.doc.n.07 certificato di nascita , da considerarsi titolare dello status civitatis Parte_1
italiano, in quanto figlio di una cittadina italiana in virtù della declaratoria di incostituzionalità dell'art.1 della legge n.555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina, se non in ipotesi residuali e art. 2, comma 2, della legge n.555/1912 nella parte in cui affermava la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
, odierno ricorrente, si sposava in Argentina con in Parte_1 Persona_6
data 20/11/1971 (cfr.doc.n.08 certificato di matrimonio e dall'unione Parte_1
nascevano tre figli:
1) ,odierno ricorrente, in data 18.11.1972 (cfr.doc.n.09 Parte_1
certificato di nascita;
Parte_1
2) ,odierno ricorrente, in data 25.07.1974 (cfr.doc.n.10 Parte_1
certificato di nascita;
Parte_1
3) , odierna ricorrente, in data 30.06.1978(cfr.doc.11 Parte_2
certificato di nascita la quale si sposava con nel 2002 Parte_2 Controparte_3
(cfr.doc.n.12 certificato di matrimonio e dal matrimonio nascevano due Parte_2
figli: (cfr.doc.n.13 certificato di nascita ) e Persona_1 Persona_1 Per_1
(cfr.doc.n.14 certificato di nascita ), odierni ricorrenti.”
[...] Persona_1
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
3 Risulta che non è stato mai naturalizzato argentino e, pertanto, non Persona_2
aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia
[...]
nata nel 1919, che, pur coniugata con cittadino straniero, l'aveva a sua Persona_5
volta trasmessa al proprio discendente , nato nel 1945, che l'aveva Parte_1
trasmessa a sua volta ai discendenti, e non può ritenersi che la prima abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e al di lei figlio. Persona_5
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che
l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
4 della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che il ricorrente deduce la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendente di madre italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento
5 consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n.
K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità del ricorrente di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
6 Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_1
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_1
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , Parte_1
, Parte_1 Parte_1
, Parte_2 Persona_1 Per_1
, sono cittadini italiani;
[...]
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
7 condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite Controparte_1
del presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2025
La Giudice
d.ssa Federica Samà
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7195 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
[...]
Parte_1
[...] [...]
in proprio e in qualità di genitore del Parte_2
minore Persona_1
[...]
con il patrocinio dell'Avv. FORTUNATO CLAUDIA;
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege – 1 OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/06/2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, con CP_1
contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale Controparte_1
dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“ -I ricorrenti discendono da cittadino italiano nato in [...], nel comune di Persona_2
Livorno, Toscana, come risulta dall'estratto per riassunto del certificato di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del comune di Livorno (cfr.doc.n.02 Certificato di nascita Per_2
, emigrato nella Repubblica Argentina ed ivi deceduto senza mai acquisire la cittadinanza
[...]
argentina.
- non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come risulta da certificato Persona_2
negativo di naturalizzazione prodotto dalla Camera nazionale elettorale della Repubblica Argentina
(cfr.doc.n.03 Certificato di non naturalizzazione mantenendo pertanto la Persona_2
cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti.
contraeva matrimonio in Argentina con in data 25/06/1904 Persona_2 Persona_3
(cfr.doc.n.04 certificato di matrimonio . Persona_2
-Dal matrimonio nasceva in Argentina in data 09/01/1919, (cfr.doc.n.05 Per_4 Parte_3
– Certificato di nascita figlia legittima. Titolare dello status civitatis, in Persona_5
virtù di quanto stabilito dell'art. 1 n.1 della legge n.555/1912, nella parte non dichiarata illegittima, che stabiliva che è cittadino il figlio di padre cittadino. Ella si sposava in Argentina in data 19/08/1939, con cittadino argentino (cfr.doc.n.06 certificato di matrimonio CP_2
, mantenendo la cittadinanza italiana in forza della declaratoria di Persona_5
illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3 comma, della legge n. 555/1912, pronunciata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di matrimonio con uno straniero.
2 -Dall'unione nasceva in Argentina in data 01 settembre 1945 figlio legittimo Parte_1
(cfr.doc.n.07 certificato di nascita , da considerarsi titolare dello status civitatis Parte_1
italiano, in quanto figlio di una cittadina italiana in virtù della declaratoria di incostituzionalità dell'art.1 della legge n.555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina, se non in ipotesi residuali e art. 2, comma 2, della legge n.555/1912 nella parte in cui affermava la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
, odierno ricorrente, si sposava in Argentina con in Parte_1 Persona_6
data 20/11/1971 (cfr.doc.n.08 certificato di matrimonio e dall'unione Parte_1
nascevano tre figli:
1) ,odierno ricorrente, in data 18.11.1972 (cfr.doc.n.09 Parte_1
certificato di nascita;
Parte_1
2) ,odierno ricorrente, in data 25.07.1974 (cfr.doc.n.10 Parte_1
certificato di nascita;
Parte_1
3) , odierna ricorrente, in data 30.06.1978(cfr.doc.11 Parte_2
certificato di nascita la quale si sposava con nel 2002 Parte_2 Controparte_3
(cfr.doc.n.12 certificato di matrimonio e dal matrimonio nascevano due Parte_2
figli: (cfr.doc.n.13 certificato di nascita ) e Persona_1 Persona_1 Per_1
(cfr.doc.n.14 certificato di nascita ), odierni ricorrenti.”
[...] Persona_1
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
3 Risulta che non è stato mai naturalizzato argentino e, pertanto, non Persona_2
aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia
[...]
nata nel 1919, che, pur coniugata con cittadino straniero, l'aveva a sua Persona_5
volta trasmessa al proprio discendente , nato nel 1945, che l'aveva Parte_1
trasmessa a sua volta ai discendenti, e non può ritenersi che la prima abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e al di lei figlio. Persona_5
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che
l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
4 della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che il ricorrente deduce la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendente di madre italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento
5 consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n.
K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità del ricorrente di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
6 Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_1
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_1
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , Parte_1
, Parte_1 Parte_1
, Parte_2 Persona_1 Per_1
, sono cittadini italiani;
[...]
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
7 condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite Controparte_1
del presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2025
La Giudice
d.ssa Federica Samà
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