TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 319-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Cirincione n. 64 CF rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Romeo C.F._1
(pec.: Email_1
Ricorrente
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione del 20 novembre 2024 dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. C.C.I.I. depositata da ,E assistito dall'OCC dott.ssa Parte_1
Mariacristina Crisci.
LETTA la relazione della predetta professionista, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, C.C.I.I. nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente.
RILEVATO che, con decreto del 26 novembre 2024, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la Relazione depositata dalla dott.ssa Crisci in data 17 gennaio 2025 in cui viene dato atto delle osservazioni presentate dai creditori e CP_1 CP_2
LETTE le contestazioni dei citati creditori e le controdeduzioni formulate dall'OCC.
RICHIAMATO il provvedimento del 12 febbraio 2025 con cui il GD ha fissato l'udienza del
5 marzo 2025 al fine di trovare soluzione ad “ogni contestazione”.
RILEVATO che, all'udienza del 5 marzo 2025, il GD ha assegnato, su richiesta del ricorrente, termine di giorni 15 per eventuali modifiche o integrazioni al piano.
ESAMINATO il piano rimodulato depositato in data 19 marzo 2025.
RICHIAMATO il provvedimento del 10 aprile 2025 con cui si è disposta la comunicazione ai creditori del nuovo piano, in considerazione delle modifiche apportate.
LETTA la relazione ex art 70 comma 6 depositata dal Gestore della crisi il 27 giugno 2025, nella quale la dott.ssa Crisci n.q. ha dato atto delle comunicazioni effettuate e delle osservazioni presentate dal creditore il quale ha insistito nelle eccezioni già sollevate con CP_2 memoria trasmessa in data 7 gennaio 2025.
RIESAMINATE le osservazioni depositate dal succitato creditore, nelle quali viene contestata, da un lato, la mancanza in capo al ricorrente delle condizioni soggettive di cui all'art
69 C.C.I.I. per l'accesso alla procedura e, dall'altro, l'incompletezza e la genericità sotto vari profili della Relazione particolareggiata.
RIESAMINATE le controdeduzioni formulate dall'OCC.
RITENUTE non condivisibili nessuna delle doglianze formulate da CP_3
, in particolare, quanto alla eccepita colpa grave, che non sussiste tale condizione
[...] in capo al debitore nella causazione della situazione di sovraindebitamento.
OSSERVATO, sul punto, che l'accertamento sulla sussistenza della colpa grave deve essere valutato con particolare rigore dall'organo giudicante il quale dovrà tenere conto della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni e delle ragioni dell'incapacità del medesimo di adempiere alle obbligazioni assunte.
CONSIDERATO che, all'esito di tale accertamento, è possibile accordare l'accesso alla misura soltanto al soggetto che, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, secondo un criterio di ragionevolezza e, avuto riguardo al momento in cui ha assunto le singole obbligazioni, di poterle adempiere alle rispettive scadenze e non abbia fatto colposamente ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.
RITENUTO, nel caso in specie, che il ricorrente abbia contratto le obbligazioni nella legittima convinzione di potervi fare fronte, potendo fare affidamento su una posizione economica stabile;
solo successivamente l'aumento della rata del mutuo e il contestuale aiuto dato ai figli in difficoltà economiche, ha comportato l'impossibilità del ricorrente a far fronte ai debiti contratti.
CONDIVISO l'orientamento di una recente giurisprudenza di merito, che, sul punto, ha precisato che “nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I.I., la 'colpa grave' che preclude l'eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti” [Cfr. Tribunale di Brindisi
14.3.2023].
RITENUTO che, nella fattispecie in esame, il ricorrente non pare abbia posto in essere condotte “macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza”.
RILEVATO, inoltre, quanto alle non veritiere informazioni rilasciate dal ricorrente in sede di compilazione del questionario di adeguata verifica, che il creditore opponente aveva tutti gli strumenti per potere verificare la veridicità delle informazioni ricevute e/o omesse.
Al riguardo, mette conto evidenziare che il soggetto finanziatore ha l'obbligo di valutare il merito creditizio non limitandosi ad assumere mere informazioni dal cliente.
Sul punto la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che “il soggetto finanziatore deve diligentemente verificare, ai sensi dell'art 124 bis TUB, l'esistenza di pregressi prestiti contratti con il ceto bancario, nonostante siano sottaciuti, attraverso la consultazione delle banche dati, essendo irrilevante il c.d. mendacio della finanziata su dati oggettivamente riscontrabili” [cfr. Corte di Appello di Ancona 28.02.2023] e che “la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione” [cfr. Tribunale Napoli Nord, 1° Marzo 2023]. RITENUTO, infine, quanto alla quantificazione delle spese, è sufficiente richiamare quanto riferito nella relazione del 7 gennaio 2025, nella quale il Gestore precisa che “la valutazione delle spese gravanti sul debitore è stata elaborata una media tra il fabbisogno necessario al sostentamento del nucleo familiare (ai sensi dell'art. 68 comma 3) e i consumi ISTAT Sicilia per n.2 componenti, l'importo ricavato è pari a €1.528,68. L'importo delle spese indicato dal creditore pari ad euro 770,48 e arbitrariamente quantificate non ha alcun riscontro con quelle indicate nel piano depositato”.
EVIDENZIATO, inoltre, che il proponente ha provveduto a rimodulare il piano accogliendo, in parte qua, le richieste del creditore opponente, non esitando a proporre ai creditori chirografari una percentuale di soddisfazione maggiore rispetto a quella precedentemente offerta, aumentando la rata mensile e riducendo la durata del piano.
RITENUTO, alla luce delle superiori considerazioni, che, pertanto, non merita accoglimento nessuna delle eccezioni sollevate dal creditore _4
, quindi, che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi
[...] dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
RILEVATO che, il ricorrente ha una esposizione debitoria comprensiva delle spese di procedura pari ad euro 148.438,08, di cui euro 6.710,00 per compenso OCC, euro 5.000,00, compenso Advisor ed euro 2.500,00 per compenso legale.
RILEVATO che a fronte della superiore esposizione debitoria, la ricorrente propone ai creditori una soddisfazione pari al euro 105.905,88 secondo le seguenti percentuali:
100% creditori prededucibili
100% creditori assistiti da privilegio
15 % creditori chirografari.
RILEVATO che i creditori verranno soddisfatti sulla base di quanto indicato nel prospetto di cui alla relazione del 17 marzo 2025, depositata in data 19 marzo 2025, alle pagg. 23 e 24.
CONSIDERATO che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso. RITENUTO, che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO che, in ultimo, il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 C.C.I.I..
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da;
Parte_1
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Mariacristina Crisci, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
a , la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento Parte_1
(carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano.
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente.
DICHIARA la chiusura della procedura.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Mariacristina Crisci.
Palermo, 28 luglio 2025
IL GIUDICE
Giulio Corsini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 319-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Cirincione n. 64 CF rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Romeo C.F._1
(pec.: Email_1
Ricorrente
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione del 20 novembre 2024 dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. C.C.I.I. depositata da ,E assistito dall'OCC dott.ssa Parte_1
Mariacristina Crisci.
LETTA la relazione della predetta professionista, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, C.C.I.I. nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente.
RILEVATO che, con decreto del 26 novembre 2024, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la Relazione depositata dalla dott.ssa Crisci in data 17 gennaio 2025 in cui viene dato atto delle osservazioni presentate dai creditori e CP_1 CP_2
LETTE le contestazioni dei citati creditori e le controdeduzioni formulate dall'OCC.
RICHIAMATO il provvedimento del 12 febbraio 2025 con cui il GD ha fissato l'udienza del
5 marzo 2025 al fine di trovare soluzione ad “ogni contestazione”.
RILEVATO che, all'udienza del 5 marzo 2025, il GD ha assegnato, su richiesta del ricorrente, termine di giorni 15 per eventuali modifiche o integrazioni al piano.
ESAMINATO il piano rimodulato depositato in data 19 marzo 2025.
RICHIAMATO il provvedimento del 10 aprile 2025 con cui si è disposta la comunicazione ai creditori del nuovo piano, in considerazione delle modifiche apportate.
LETTA la relazione ex art 70 comma 6 depositata dal Gestore della crisi il 27 giugno 2025, nella quale la dott.ssa Crisci n.q. ha dato atto delle comunicazioni effettuate e delle osservazioni presentate dal creditore il quale ha insistito nelle eccezioni già sollevate con CP_2 memoria trasmessa in data 7 gennaio 2025.
RIESAMINATE le osservazioni depositate dal succitato creditore, nelle quali viene contestata, da un lato, la mancanza in capo al ricorrente delle condizioni soggettive di cui all'art
69 C.C.I.I. per l'accesso alla procedura e, dall'altro, l'incompletezza e la genericità sotto vari profili della Relazione particolareggiata.
RIESAMINATE le controdeduzioni formulate dall'OCC.
RITENUTE non condivisibili nessuna delle doglianze formulate da CP_3
, in particolare, quanto alla eccepita colpa grave, che non sussiste tale condizione
[...] in capo al debitore nella causazione della situazione di sovraindebitamento.
OSSERVATO, sul punto, che l'accertamento sulla sussistenza della colpa grave deve essere valutato con particolare rigore dall'organo giudicante il quale dovrà tenere conto della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni e delle ragioni dell'incapacità del medesimo di adempiere alle obbligazioni assunte.
CONSIDERATO che, all'esito di tale accertamento, è possibile accordare l'accesso alla misura soltanto al soggetto che, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, secondo un criterio di ragionevolezza e, avuto riguardo al momento in cui ha assunto le singole obbligazioni, di poterle adempiere alle rispettive scadenze e non abbia fatto colposamente ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.
RITENUTO, nel caso in specie, che il ricorrente abbia contratto le obbligazioni nella legittima convinzione di potervi fare fronte, potendo fare affidamento su una posizione economica stabile;
solo successivamente l'aumento della rata del mutuo e il contestuale aiuto dato ai figli in difficoltà economiche, ha comportato l'impossibilità del ricorrente a far fronte ai debiti contratti.
CONDIVISO l'orientamento di una recente giurisprudenza di merito, che, sul punto, ha precisato che “nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I.I., la 'colpa grave' che preclude l'eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti” [Cfr. Tribunale di Brindisi
14.3.2023].
RITENUTO che, nella fattispecie in esame, il ricorrente non pare abbia posto in essere condotte “macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza”.
RILEVATO, inoltre, quanto alle non veritiere informazioni rilasciate dal ricorrente in sede di compilazione del questionario di adeguata verifica, che il creditore opponente aveva tutti gli strumenti per potere verificare la veridicità delle informazioni ricevute e/o omesse.
Al riguardo, mette conto evidenziare che il soggetto finanziatore ha l'obbligo di valutare il merito creditizio non limitandosi ad assumere mere informazioni dal cliente.
Sul punto la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che “il soggetto finanziatore deve diligentemente verificare, ai sensi dell'art 124 bis TUB, l'esistenza di pregressi prestiti contratti con il ceto bancario, nonostante siano sottaciuti, attraverso la consultazione delle banche dati, essendo irrilevante il c.d. mendacio della finanziata su dati oggettivamente riscontrabili” [cfr. Corte di Appello di Ancona 28.02.2023] e che “la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione” [cfr. Tribunale Napoli Nord, 1° Marzo 2023]. RITENUTO, infine, quanto alla quantificazione delle spese, è sufficiente richiamare quanto riferito nella relazione del 7 gennaio 2025, nella quale il Gestore precisa che “la valutazione delle spese gravanti sul debitore è stata elaborata una media tra il fabbisogno necessario al sostentamento del nucleo familiare (ai sensi dell'art. 68 comma 3) e i consumi ISTAT Sicilia per n.2 componenti, l'importo ricavato è pari a €1.528,68. L'importo delle spese indicato dal creditore pari ad euro 770,48 e arbitrariamente quantificate non ha alcun riscontro con quelle indicate nel piano depositato”.
EVIDENZIATO, inoltre, che il proponente ha provveduto a rimodulare il piano accogliendo, in parte qua, le richieste del creditore opponente, non esitando a proporre ai creditori chirografari una percentuale di soddisfazione maggiore rispetto a quella precedentemente offerta, aumentando la rata mensile e riducendo la durata del piano.
RITENUTO, alla luce delle superiori considerazioni, che, pertanto, non merita accoglimento nessuna delle eccezioni sollevate dal creditore _4
, quindi, che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi
[...] dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
RILEVATO che, il ricorrente ha una esposizione debitoria comprensiva delle spese di procedura pari ad euro 148.438,08, di cui euro 6.710,00 per compenso OCC, euro 5.000,00, compenso Advisor ed euro 2.500,00 per compenso legale.
RILEVATO che a fronte della superiore esposizione debitoria, la ricorrente propone ai creditori una soddisfazione pari al euro 105.905,88 secondo le seguenti percentuali:
100% creditori prededucibili
100% creditori assistiti da privilegio
15 % creditori chirografari.
RILEVATO che i creditori verranno soddisfatti sulla base di quanto indicato nel prospetto di cui alla relazione del 17 marzo 2025, depositata in data 19 marzo 2025, alle pagg. 23 e 24.
CONSIDERATO che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso. RITENUTO, che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO che, in ultimo, il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 C.C.I.I..
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da;
Parte_1
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Mariacristina Crisci, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
a , la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento Parte_1
(carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano.
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente.
DICHIARA la chiusura della procedura.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Mariacristina Crisci.
Palermo, 28 luglio 2025
IL GIUDICE
Giulio Corsini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.