Sentenza 29 aprile 2025
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 29/04/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03482/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02471/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2023, proposto da
TE ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Camarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.C.E.R. – Agenzia Campana per L'Edilizia Residenziale, I.A.C.P. della Provincia di Napoli in Liquidazione, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 10664 depositata in data 25.03.2022, resa nel giudizio R.G. 24588/2021, con la quale si “Condanna l'ACER al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite che ex DM n. 55/2014, liquida in successivi €. 450,00, di cui €. 43,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e L.P. con attribuzione al procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, in qualità di procuratore antistatario del sig. SP EN nel giudizio allibrato al n. R.G. 24588/202, da quest’ultimo proposto contro A.C.E.R. innanzi al Giudice di Pace di Napoli e conclusosi con la sentenza n. 10664 del 25.03.2022, agisce in giudizio per l’esecuzione della statuizione, contenuta nella medesima pronuncia, con cui l’Ente resistente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di € 450,00, di cui €. 43,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e L.P. con attribuzione al procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Deduce il ricorrente di aver notificato la sentenza, munita di formula esecutiva presso la sede reale dell’A.C.E.R., in data 24.05.2022.
Nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 L. 669/1996, l’Ente non avrebbe ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Ha, dunque, chiesto che sia dichiarato l’inadempimento dell’Agenzia alla sentenza in epigrafe, con riguardo alla statuizione relativa alle spese di lite, provvedendosi, altresì, alla nomina di un commissario ad acta , per il caso di perdurante inottemperanza, nonché la condanna del Ministero della Salute al pagamento della c.d. astreinte ex art. 114 c.p.a. per i giorni di ulteriore inadempimento.
L’A.C.E.R., alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 12 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In tema di prova dell'inadempimento dell'amministrazione trova applicazione il generale principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento ha l’onere di provare soltanto il titolo della pretesa azionata, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte contrattuale. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo del diritto ex adverso azionato.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata in executivis è cristallizzata nel capo di condanna alle spese della sentenza in epigrafe indicata. È in atti la prova dell’avvenuta notifica del titolo, spedito in forma esecutiva, all’Amministrazione resistente in data 24.5.2022 (cfr. documentazione depositata il 23 maggio 2023).
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del suddetto titolo – immediatamente esecutivo – previsto dall’art. 14 L. 669/1996 quale condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza.
L’A.C.E.R., decidendo volontariamente di non costituirsi in giudizio, non ha provato di aver provveduto al pagamento delle somme dovute.
Pertanto la decisione può essere adottata sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente che ha dato prova dell’esistenza del titolo esecutivo.
Sussistono, dunque, i presupposti per l'accoglimento del ricorso e la condanna di A.C.E.R. al pagamento in favore del ricorrente delle somme a esso spettanti per effetto del titolo azionato entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo per accogliere la domanda di fissazione di una penalità di mora, non essendo state evidenziate al riguardo valide ragioni ostative.
Il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.
In sintesi, l’ astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna e in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’ astreinte , la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Pertanto, con riguardo alla presente fattispecie la norma in questione va interpretata nel senso che l’ astreinte , nella suindicata misura dell’interesse legale aggiuntivo, sarà dovuta dalla data di intervenuta comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento emesso nella sentenza di ottemperanza.
Quanto alla data di decorrenza finale, la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta ( ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).
Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina quale commissario ad acta , il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5- sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della correntezza del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo di A.C.E.R. Campania di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel capo relativo alla statuizione sulle spese di lite, in favore di parte ricorrente, oltre al pagamento della somma a titolo di astreinte s nella misura dovuta;
- per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Napoli con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nell’ulteriore termine di cui in motivazione;
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO