TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/07/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa iscritta al n. 5239/2022 R.G. chiamata all'udienza del 14/7/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. P. P. Napoletano
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall' CP_2 avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti
Con ricorso depositato in data 11/5/2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in CP_ giudizio l' per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, in quanto totalmente inabile alla data della morte del padre, avvenuta in Persona_1 data 24/12/2020, titolare della pensione di vecchiaia n. 001-0900-13543775, deducendo che, con provvedimento del 4/3/2021, l'Agenzia di Monopoli aveva comunicato CP_2 al ricorrente la reiezione della domanda di pensione di reversibilità con la seguente motivazione: “Non è stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare”.
Proposto ricorso al Comitato Provinciale in data 17/12/2021, respinto con delibera CP_2
n. 2225226 del 20/1/2022 e ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' , CP_3 sussistendo in capo all'istante tutte le condizioni di legge ai fini del riconoscimento dell'invocato beneficio, chiedeva, pertanto, la condanna della parte convenuta alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto a tale titolo, con decorrenza ed interessi di legge, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva ritualmente in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante che disponeva il conferimento di incarico peritale ad uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed in psicologia clinica;
all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1 l. 21/7/1965 n. 903, in caso di morte del pensionato spetta, fra l'altro, ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento della morte, una pensione; l'art. 22, co.7 dispone, altresì, che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni ed inabili al lavoro, “si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
In ordine al requisito della “vivenza a carico”, esso, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass. n.
11689/2005; Cass. n. 3678/2013).
Più in particolare, la Corte di legittimità ha osservato che: “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio
2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata);
8. che, come già affermato da Cass.
Pag. 2 di 6 3 luglio 2007, n. 14996, agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 9237/2018).
Con riferimento al requisito dell'inabilità la Suprema Corte, a seguito di alcune oscillazioni, si è da ultimo (condivisibilmente) assestata sulle seguenti conclusioni (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8678/2018 nonché, ex multis, Cass. civ., Sez. VI,
10953/2016 e Cass. civ., Sez. Lav., 9946/2014).
La legge n. 222 del 1984, all'art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità
(L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, e cioè quelle di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 657 (che riguarda i provvedimenti relativi ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari) e quelle di cui alla legge 4 agosto
1955, n. 692 (che riguarda l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ed ai loro familiari). La stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8 legge n. 222 del 1984 che ha sostituito il T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 4, u.c..
Orbene, secondo l'art. 8 sopra citato, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Questo requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che, invece, considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro".
L'art. della legge n. 222 del 1984, viceversa, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente
Pag. 3 di 6 impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.
A fronte di tanto, il requisito della vivenza a carico risulta essere sussistente, alla stregua della produzione del certificato di stato famiglia storico del Comune di Monopoli rilasciato in data 14/2/2022 (cfr. all. n. 21 ricorso) nonché della produzione del certificato dei redditi imponibili risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria rilasciata da Agenzia delle Entrate in data 14/3/2022 (cfr. all. n. 22 ricorso) da cui emerge che il ricorrente è privo di redditi a decorrere dal 2016.
Quanto al requisito sanitario, la consulenza espletata in giudizio e depositata in data
9/7/2025, ha evidenziato lo stato di assoluta e permanente inabilità a carico del ricorrente, al momento del decesso del padre, (24/12/2020). Il Persona_1
CTU, dott.ssa , ha concluso nei termini che seguono: “Considerazioni Persona_2 medico legali e conclusioni: sulla scorta della documentazione medica esibitaci e del dato obiettivo dobbiamo ritenere che è affetto da “disturbo Parte_1 bipolare con depressione dell'umore e disturbo borderline di personalità grave con grave disfunzionamento”. Va segnalato che nel 2011 vi fu esordio di tale patologia per la quale è in carico presso il CS . All'attuale esame obiettivo si è evidenziata compromissione della capacità critica con alterazione del pensiero. In considerazione dell'esame della documentazione medica esibitaci ed alla luce dell'esame obiettivo esperito, possiamo ritenere che la patologia da cui è affetto ai Parte_1 sensi del DM 5.2.92 - Disturbo bipolare grave (cd 1209) pari al 100%
Tale patologia già presente alla morte del padre (24.12.2020), permette il riconoscimento di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa già al momento della morte del padre e pertanto il diritto al riconoscimento della pensione ai superstiti.
CONCLUSIONI
IL sig. è affetto da “disturbo bipolare con depressione dell'umore Parte_1
e disturbo borderline di personalità grave con grave disfunzionamento”. Tale patologia già presente alla morte del padre (24.12.2020), permette il riconoscimento
Pag. 4 di 6 di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa già al momento della morte del padre e pertanto il diritto al riconoscimento della pensione ai superstiti”.
Per tutto quanto detto, allora, sussiste il requisito della inabilità al momento della morte del pensionato, con cui conviveva il ricorrente, richiamato in premessa e di cui alla normativa vigente.
Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di . CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/5/2022 da nei confronti di , così Parte_1 CP_2 provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che era inabile a Parte_1 proficuo lavoro alla morte del padre, (24/12/2020); Persona_1 dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità a far data dal decesso del padre, (24/12/2020) e, per l'effetto, condanna l' Persona_1 CP_2 al pagamento del dovuto, oltre interessi fino al soddisfo;
condanna alla refusione delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_2
2.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Bari, 14/7/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa iscritta al n. 5239/2022 R.G. chiamata all'udienza del 14/7/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. P. P. Napoletano
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall' CP_2 avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti
Con ricorso depositato in data 11/5/2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in CP_ giudizio l' per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, in quanto totalmente inabile alla data della morte del padre, avvenuta in Persona_1 data 24/12/2020, titolare della pensione di vecchiaia n. 001-0900-13543775, deducendo che, con provvedimento del 4/3/2021, l'Agenzia di Monopoli aveva comunicato CP_2 al ricorrente la reiezione della domanda di pensione di reversibilità con la seguente motivazione: “Non è stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare”.
Proposto ricorso al Comitato Provinciale in data 17/12/2021, respinto con delibera CP_2
n. 2225226 del 20/1/2022 e ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' , CP_3 sussistendo in capo all'istante tutte le condizioni di legge ai fini del riconoscimento dell'invocato beneficio, chiedeva, pertanto, la condanna della parte convenuta alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto a tale titolo, con decorrenza ed interessi di legge, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva ritualmente in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante che disponeva il conferimento di incarico peritale ad uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed in psicologia clinica;
all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1 l. 21/7/1965 n. 903, in caso di morte del pensionato spetta, fra l'altro, ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento della morte, una pensione; l'art. 22, co.7 dispone, altresì, che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni ed inabili al lavoro, “si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
In ordine al requisito della “vivenza a carico”, esso, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass. n.
11689/2005; Cass. n. 3678/2013).
Più in particolare, la Corte di legittimità ha osservato che: “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio
2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata);
8. che, come già affermato da Cass.
Pag. 2 di 6 3 luglio 2007, n. 14996, agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 9237/2018).
Con riferimento al requisito dell'inabilità la Suprema Corte, a seguito di alcune oscillazioni, si è da ultimo (condivisibilmente) assestata sulle seguenti conclusioni (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8678/2018 nonché, ex multis, Cass. civ., Sez. VI,
10953/2016 e Cass. civ., Sez. Lav., 9946/2014).
La legge n. 222 del 1984, all'art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità
(L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, e cioè quelle di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 657 (che riguarda i provvedimenti relativi ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari) e quelle di cui alla legge 4 agosto
1955, n. 692 (che riguarda l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ed ai loro familiari). La stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8 legge n. 222 del 1984 che ha sostituito il T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 4, u.c..
Orbene, secondo l'art. 8 sopra citato, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Questo requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che, invece, considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro".
L'art. della legge n. 222 del 1984, viceversa, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente
Pag. 3 di 6 impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.
A fronte di tanto, il requisito della vivenza a carico risulta essere sussistente, alla stregua della produzione del certificato di stato famiglia storico del Comune di Monopoli rilasciato in data 14/2/2022 (cfr. all. n. 21 ricorso) nonché della produzione del certificato dei redditi imponibili risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria rilasciata da Agenzia delle Entrate in data 14/3/2022 (cfr. all. n. 22 ricorso) da cui emerge che il ricorrente è privo di redditi a decorrere dal 2016.
Quanto al requisito sanitario, la consulenza espletata in giudizio e depositata in data
9/7/2025, ha evidenziato lo stato di assoluta e permanente inabilità a carico del ricorrente, al momento del decesso del padre, (24/12/2020). Il Persona_1
CTU, dott.ssa , ha concluso nei termini che seguono: “Considerazioni Persona_2 medico legali e conclusioni: sulla scorta della documentazione medica esibitaci e del dato obiettivo dobbiamo ritenere che è affetto da “disturbo Parte_1 bipolare con depressione dell'umore e disturbo borderline di personalità grave con grave disfunzionamento”. Va segnalato che nel 2011 vi fu esordio di tale patologia per la quale è in carico presso il CS . All'attuale esame obiettivo si è evidenziata compromissione della capacità critica con alterazione del pensiero. In considerazione dell'esame della documentazione medica esibitaci ed alla luce dell'esame obiettivo esperito, possiamo ritenere che la patologia da cui è affetto ai Parte_1 sensi del DM 5.2.92 - Disturbo bipolare grave (cd 1209) pari al 100%
Tale patologia già presente alla morte del padre (24.12.2020), permette il riconoscimento di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa già al momento della morte del padre e pertanto il diritto al riconoscimento della pensione ai superstiti.
CONCLUSIONI
IL sig. è affetto da “disturbo bipolare con depressione dell'umore Parte_1
e disturbo borderline di personalità grave con grave disfunzionamento”. Tale patologia già presente alla morte del padre (24.12.2020), permette il riconoscimento
Pag. 4 di 6 di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa già al momento della morte del padre e pertanto il diritto al riconoscimento della pensione ai superstiti”.
Per tutto quanto detto, allora, sussiste il requisito della inabilità al momento della morte del pensionato, con cui conviveva il ricorrente, richiamato in premessa e di cui alla normativa vigente.
Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di . CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/5/2022 da nei confronti di , così Parte_1 CP_2 provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che era inabile a Parte_1 proficuo lavoro alla morte del padre, (24/12/2020); Persona_1 dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità a far data dal decesso del padre, (24/12/2020) e, per l'effetto, condanna l' Persona_1 CP_2 al pagamento del dovuto, oltre interessi fino al soddisfo;
condanna alla refusione delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_2
2.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Bari, 14/7/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6