Ordinanza cautelare 7 settembre 2017
Ordinanza collegiale 3 marzo 2021
Sentenza 24 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/06/2021, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2021
N. 00847/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vicenzoni e Felice Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione --OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio di Classe, della -OMISSIS- del-OMISSIS-, con la quale, in data -OMISSIS-, è stata decisa la “non ammissione alla classe successiva” del ricorrente;
- del quadro (“tabellone”) dei voti di fine anno di ogni singola materia relativamente alla posizione dello studente, sottoscritto dal corpo docenti in data -OMISSIS-;
nonché, per quanto occorrer possa,
- della delibera del Consiglio di Classe, della -OMISSIS- del-OMISSIS-, assunta nella seduta straordinaria-urgente del-OMISSIS-, con la quale “i docenti presenti confermano di aver concesso allo studente tutti gli strumenti compensativi e dispensativi di cui ha diritto”;
- della delibera del Consiglio di Classe, della -OMISSIS- del-OMISSIS-, assunta nella seduta del-OMISSIS-, con la quale si è provveduto allo scrutinio del primo quadrimestre;
- del quadro (“tabellone”) dei voti del primo quadrimestre di ogni singola materia relativamente alla posizione dello studente, sottoscritto dal corpo docenti in data-OMISSIS-;
- della valutazione delle prove di Diritto sostenute dall'alunno, in data-OMISSIS-con esito insufficiente (voto: 5), -OMISSIS-con esito insufficiente (voto: 5-), -OMISSIS- con esito insufficiente (voto: 3), -OMISSIS-, con esito insufficiente (voto: 5);
- della valutazione delle prove di -OMISSIS-sostenute dall'alunno, nelle date del -OMISSIS-con esito insufficiente (voto: 4,5), -OMISSIS- con esito insufficiente (voto: 5), -OMISSIS- con esito gravemente insufficiente (voto: 4), -OMISSIS- con esito gravemente insufficiente (voto: 4), -OMISSIS- con esito gravemente insufficiente (voto: 4,5), -OMISSIS- con esito gravemente insufficiente (voto: 1) e -OMISSIS- con esito gravemente insufficiente (voto: 4,5);
- della valutazione delle prove di Lingua e Letteratura italiana sostenute dall'alunno, nelle date del-OMISSIS-con esito insufficiente (voto: 5,5), -OMISSIS- con esito gravemente insufficiente (voto: 2), -OMISSIS-con esito insufficiente (voto: 5), -OMISSIS-con esito gravemente insufficiente (voto: 2), -OMISSIS- con esito insufficiente (voto: 5);
- della valutazione delle prove di Matematica sostenuta dall'alunno, in data -OMISSIS- con esito gravemente insufficiente (voto: 3), -OMISSIS-con esito gravemente insufficiente (voto: 1,5), -OMISSIS-con esito gravemente insufficiente (voto: 2),-OMISSIS- con esito gravemente insufficiente (voto: 4,5), -OMISSIS-con esito gravemente insufficiente (voto: 1) e -OMISSIS- con esito gravemente insufficiente (voto: 3);
- della valutazione delle prove di Storia sostenute dall'alunno, nelle date del -OMISSIS- con esito gravemente insufficiente (voto: 3), -OMISSIS-con esito insufficiente (voto: 5+) e-OMISSIS-con esito gravemente insufficiente (voto: 2);
- di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto, conseguente, connesso, collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della -OMISSIS-
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2021 – tenuta in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, come confermato dalla difesa erariale, il ricorrente, dopo essere stato iscritto con riserva alla classe quinta, si è regolarmente diplomato nell'anno scolastico -OMISSIS-, sicché nessun ulteriore effetto utile potrebbe derivare dalla decisione del ricorso;
Considerato che, per consolidata giurisprudenza, il superamento dell’esame assorbe il giudizio negativo di non ammissione alla classe successiva, precedentemente formulato dal consiglio di classe e, nel caso di specie, sospeso dal Consiglio di Stato, adito in sede di appello cautelare, dapprima con -OMISSIS-che ha disposto “ l’iscrizione con riserva del ricorrente alla frequenza delle lezioni del quinto anno del -OMISSIS-. ” e quindi con -OMISSIS-;
Ritenuto che il ricorso, rivolto contro il giudizio di non ammissione, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) , cod. proc. amm.;
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate, sussistendone giusti motivi, avuto riguardo per la particolare natura della controversia esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.