Articolo 1 della Legge 10 maggio 1973, n. 278
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28 giugno 1973
Art. 1. Articolo unico

L' articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , gia' modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277 , e' modificato come segue:
"L'istituto provvede alla concessione del credito:
a) con il fondo di dotazione;
b) con il fondo di garanzia;
c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".

Entrata in vigore il 28 giugno 1973