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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2059/2018
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GUGLIELMOTTI ROSARIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to/dagli Avv.ti MONTELLA ANTONIETTA, CP_1 giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
1.1 Con ricorso depositato il 21/11/2018 dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.321/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “Dichiarare il sig. invalido al 100% e condannare l' al pagamento in suo favore dell'indennità di Parte_2 CP_1 accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa, od, in subordine dalla data di riconoscimento del diritto così come sarà stabilita dalla chiesta CTU, fino al decesso avvenuto in data 01.03.2018 ”. Il tutto con vittoria di spese.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 18/11/2024, che il Sig. era affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di plastica della valvola mitrale per Parte_2 prolasso mixomatoso con insufficienza di grado severo da verosimile endocardite reumatica. Insufficienza aortica lieve. Fibrillazione atriale cronica. Portatore di pacemaker. Artrosi diffusa degenerativo/ deformante”.
Il CTU ha aggiunto che alla luce del quadro patologico il Sig. non era Parte_2 totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua, e, dunque, non aveva diritto ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle dei chiarimenti resi dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata Per_1
e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa, atteso il deposito in entrambe le fasi del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo CP_1 dell'elaborato peritale.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , non si trovava Parte_2 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
Persona_1
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 01/04/2025
Pag. 2 di 3 Il Giudice
Dr. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2059/2018
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GUGLIELMOTTI ROSARIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to/dagli Avv.ti MONTELLA ANTONIETTA, CP_1 giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
1.1 Con ricorso depositato il 21/11/2018 dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.321/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “Dichiarare il sig. invalido al 100% e condannare l' al pagamento in suo favore dell'indennità di Parte_2 CP_1 accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa, od, in subordine dalla data di riconoscimento del diritto così come sarà stabilita dalla chiesta CTU, fino al decesso avvenuto in data 01.03.2018 ”. Il tutto con vittoria di spese.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta l'integrazione della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 18/11/2024, che il Sig. era affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di plastica della valvola mitrale per Parte_2 prolasso mixomatoso con insufficienza di grado severo da verosimile endocardite reumatica. Insufficienza aortica lieve. Fibrillazione atriale cronica. Portatore di pacemaker. Artrosi diffusa degenerativo/ deformante”.
Il CTU ha aggiunto che alla luce del quadro patologico il Sig. non era Parte_2 totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua, e, dunque, non aveva diritto ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992
Si impone pertanto il rigetto della domanda, alla stregua delle dei chiarimenti resi dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata Per_1
e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa, atteso il deposito in entrambe le fasi del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo CP_1 dell'elaborato peritale.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , non si trovava Parte_2 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
Persona_1
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 01/04/2025
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Dr. Mario Miele
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