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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 717/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 717/2024; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, in persona del l.r.p.t. Parte_1
(P.IVA ), rapp.ta e difesa dall'Avv. P.IVA_1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._1 dall'Avv. (C.F. ) e Parte_3 C.F._2 con gli stessi elettivamente domiciliata in Aversa alla via S. D'Acquisto n. 100; appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Alberico (C.F.
), presso il cui studio, sito in C.F._4
Marcianise (CE), alla via Perugia, n . 34, elettivamente domicilia;
appellato
E
domiciliata in Marcianise (CE) CP_2 alla via Santella, V Traversa dx, snc. appellata deceduta prima del giudizio di primo grado
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 6635/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
All'udienza del 13.03.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente l a sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di
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fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti c onformi.
Tanto premesso, va dichiarata la nullità del processo di primo grado e della relativa sentenza con restituzione degli atti al giudice di pace in quanto, come si evince da quanto depositato da parte appellante, è deceduta in data CP_2
20.06.2018, ossia prima dell'attivazione del giudizio di primo grado, avvenuto con la notifica con atto consegnato il 26.11.2021.
Occorre ricordare, infatti, che “la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deced uta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso” (cfr. C. 14360/2013).
Tenuto conto del litisconsorzio necessario sussistente nel caso di specie, in virtù di quanto esposto si può ritenere che nel giudizio di primo grado il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti degli eredi, con conseguente applicazione di quanto disposto dall'art. 354 c.p.c.
Sulle spese
Considerato che dall'avviso di ricevimento di cui alla notifica relativa al giudizio di primo grado non si
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evince il previo decesso di , si ritiene CP_2 che sussistano gravi e giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza impugnata;
• Rimette la causa al Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere ex art. 354 comma 1 c.p.c.;
• Compensa le spese del giudizio.
S. Maria C.V., 14.03.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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