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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/11/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 1018/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 7/10/2025 ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 23/9/1987 e residente a [...], in qualità di titolale dell'omonima ditta individuale con sede a Riesi, in Via Filippo Turati n. 10, rappresentato e difeso, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Vincenzo Vitello (cf:
P.IVA), con domicilio fisico eletto presso il suo studio a CodiceFiscale_2 Caltanissetta, in Via Malta 10 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- opponente - CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (cf: , rappresentato e P.IVA_1 difeso dal funzionario direttivo delegato dott. Antonio Licata, domiciliato presso la propria sede ad , Via Leonardo Sciascia n. 220 e con domicilio digitale CP_1 presso l'indirizzo PEC itl. egione.sicilia.it; Email_2
- opposto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 13/9/2021, il sig. , in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha opposto le seguenti ordinanze- ingiunzione: Con i. l'ordinanza ingiunzione n. 20/257 prot. 8637, notificata dall' in data 14/8/2021, con cui è stato sanzionato per aver impiegato i lavoratori
nata in [...] il [...], nato in [...]_4 Ucraina il 17.06.1998 e nata in [...] il Persona_1 26.09.1995>> senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro [pag. 2 ricorso]; Con ii. l'ordinanza ingiunzione n. 20/258 prot. 8638, notificata dall' sempre in data 14/8/2021, con cui è stato sanzionato per aver impiegato i lavoratori < nato in [...] il [...] e CP_5 [...] nato in [...] il [...]>> senza preventiva Per_2
1 comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo [pag. 2 ricorso]. A fondamento dell'opposizione, la difesa attorea ha rappresentato:
- che le ordinanze impugnate sono illegittime perché sono state adottate sull'erroneo presupposto che i suddetti lavoratori fossero dei braccianti agricoli alle dipendenze del ricorrente;
contrariamente a quanto rilevato al momento dell'accesso ispettivo (avvenuto in data 5/11/2019), il fondo su cui gli stessi furono rintracciati non apparteneva all'azienda del sig. bensì era un fondo limitrofo di Parte_1 proprietà della sig.ra (catastalmente contrassegnato al foglio 24 Persona_3 particella 28);
- che il citato fondo è situato in un'area contigua a quella in cui si trova uno dei fondi condotti in affitto dal ricorrente, ossia quello indicato al foglio 24 particella 125 del catasto terreni;
- che dei lavoratori identificati, soltanto il sig. ra conosciuto Persona_2 dal ricorrente;
quest'ultimo, la sera prima dell'accesso, aveva <… contattato telefonicamente […] il signor per chiedere la possibilità di raccogliere le Parte_1 olive da terra eventualmente rimaste nei fondi dallo stesso coltivati. Il ricorrente aveva risposto di aver ultimato la raccolta delle olive in tutti i fondi da esso coltivati già nel mese di ottobre. Aveva , altresì, riferito che nel fondo limitrofo, la proprietaria non aveva ancora provveduto alla raccolta e che a terra c'erano olive che si stavano rovinando e che potevano essere raccolte per ricavarne olio per la sua famiglia>> [pag. 4 ricorso];
- che, alla luce di ciò, va escluso che si fosse al cospetto di lavoratori subordinati;
si trattava di soggetti che, all'interno di un fondo confinate, erano intenti a raccogliere olive da terra per ricavarne olio ad uso personale;
l'impossibilità di configurare la subordinazione si ricava inoltre dall'assenza di una continuità nella prestazione lavorativa e dell'obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro;
- che anche il computo della sanzione è viziato perché non stati precisati i criteri di calcolo e, comunque, l'importo delle ordinanze ingiunzione è abnorme e non proporzionato rispetto alla gravità degli illeciti contestati. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <In via preliminare Sospendere l'efficacia esecutiva di tutte le Ordinanze Ingiuntive impugnate per l'evidente periculum in mora stante l'entità complessiva delle sanzioni ingiunte a tutto ciò si aggiunge la sussistenza evidente del fumus boni iuris, circa l'infondatezza delle Ordinanze Ingiunzione emesse, che emerge dagli elementi istruttori che si offrono Nel merito annullare, riformare o dichiararvi la nullità delle Ordinanze Ingiunzione impugnate per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;
in subordine ridurre le sanzioni ai minimi edittali. Con vittoria di spese e compensi del giudizio>>. Con Fissata l'udienza di comparizione, l' di si è costituito in giudizio. CP_1 L'ispettorato convenuto ha censurato la ricostruzione avversaria evidenziando: Con
- che il giorno 5/11/2019, i militari del hanno effettuato un accesso ispettivo presso i fondi agricoli ubicati in Contrada Contessa – agro di Riesi;
come segnalato nel verbale di primo accesso, il sig. ra presente al momento Parte_1 dell'ispezione, essendo sopraggiunto alle ore 10:15;
- che è del tutto irrilevante comprendere se i lavoratori identificati stessero raccogliendo le olive sulla particella 24 piuttosto che sulla 25 poiché, nell'ottica della subordinazione, è irrilevante la proprietà del fondo;
2 - che, a proposito dell'origine dei loro rapporti di lavoro, i soggetti intervistati hanno dichiarato: < ssere in Italia dal 2010 ovvero da Controparte_7 9 anni e di essere provvisto di permesso di soggiorno valido sino al 2020; Di lavorare in un magazzino per l'incassettare la frutta;
Di trovarsi quella mattina, all'atto del controllo, nel fondo agricolo, uliveto, della ditta DI AM AE ove, in qualità di bracciante agricolo, stava raccogliendo le olive, unitamente ai sigg. , un Per_4 signore romeno che vive a Campobello di Licata;
e , due ragazze Per_5 Per_6 ucraine che vivono anch'esse a Campobello di Licata;
, un ragazzo ucraino Per_7 che vive a Campobello di Licata;
Di essere al primo giorno per Parte_1 Di avere iniziato quella stessa mattina, partendo da Campobello di Licata
[...] con la macchina di , alle 6.30 e giungendo sul posto di lavoro alle 07.00, Per_4 seppure, solitamente, partono alle 06.30 per iniziare a lavorare alle 07.00 e finire alle 15.30 per fare poi rientro a campobello alle 16.15 circa;
Di essere stato chiamato direttamente dal sig. AE (DI AM n.d.r.) con il quale ci conosciamo da parecchio tempo e di essere stato dallo stesso incaricato di procurare 4 operai, cosa che ha fatto;
Di essere retribuito con una paga giornaliera di 40 €uro corrisposta dal sig. con cadenza settimanale, mentre per quella mattina non Pt_1 avevano ancora pattuito la paga;
Di non avere mai ricevuto una busta paga;
Di raggiungere il posto di lavoro, solitamente, con mezzi mesi a disposizione dallo stesso datore di lavoro oppure in bicicletta;
Di non avere ricevuto dal Parte_1 a differenza di altri precedenti suoi datori di lavoro, dispositivi di protezione individuale (scarpe, occhiali, guanti o altre cose del genere) né tantomeno di essere stato formato o informato sui rischi connessi all'attività lavorativa in corso di svolgimento o su come comportarsi in caso id pericolo;
Di utilizzare per la raccolta delle olive un bastone;
Di essere controllato da parte del datore di lavoro che verifica la corretta esecuzione del lavoro svolto;
- Se un lavoratore lavora male viene dapprima rimproverato e poi licenziato ovvero lasciato a casa e mai più chiamato;
Il lavoro viene organizzato dal principale. Con particolare riferimento a quella giornata ha provveduto lui ad organizzare la squadra di operai su incarico del sig.
che ha fatto trovare sul posto di lavoro le attrezzature necessarie per la Pt_1 raccolta delle olive (scala, sacchi, bastoni, etc.)… … Di essere Persona_8 in Italia dal 2017 senza alcun tipo di visto;
Di avere lavorato sempre senza contratto Di lavorare a Campobello di Licata come giornaliero, prevalentemente svolgendo lavori di bracciante agricolo;
Di ricevere solitamente una paga giornaliera di circa 30/53 euro corrisposti dal datore di lavoro a fine giornata. - Quella giornata stava lavorando a ''metà"ovvero le olive raccolte sarebbero state poi portate al frantoio dal proprietario sig. AE, e dopo averle molite avrebbero dovuto dividere l'olio in parti uguali, compreso li proprietario. Tale accorso era intervenuto tra Pt_1 e tale giovane tunisino, mentre lui sarebbe stato chiamato dalla sig.ra Per_9 Per_ ; Di non avere mai ricevuto documenti di lavoro;
Di avere raggiunto il posto di Per_ lavoro, quella mattina, con la macchina di tale , partendo con , , Per_4 Per_4
e Di stare raccogliendo le olive, quella mattina, mediante un bastone CP_3 Per_9 e con le mani;
Di essere controllato dai vari proprietari dei fondi agricoli dove ha lavorato al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavori e che non ci si sieda, si fumi o cose del genere e se si incorre in queste infrazioni il lavoratore non viene più richiamato. , Di vivere in Italia con un visto turistico Persona_1 semestrale dal mese di aprile 2019 e che quella giornata non stava lavorando ma raccoglieva le olive che avrebbe molito per mandare olio ai propri genitori;
Di avere appreso dal proprio fidanzato sig. cittadino tunisino, della possibilità di Per_9
3 avere dell'olio di oliva originale ... mediante raccolta di olive da terra che avrebbe provveduto a fare cadere dall'albero con l'ausilio di un bastone;
Di non sapere se per le olive raccolte avrebbe dovuto pagare un prezzo o se erano regalate, poiché se ne era occupato il proprio citato fidanzato. , Di essere in Italia con CP_3 un visto turistico di validità trimestrale ovvero dal 21/08/2019; Di avere lavorato per datori di lavoro italiani dei quali non era in grado di fornire i nomi, per svolgere mansioni di bracciante agricolo;
Di essersi recata quella mattina nel fondo agricolo Per_ dove era stata trovata poiché contattata da tale mediante un messaggio e di avere raggiunto il luogo di lavoro con la macchina di . Dà atto di avere fornito Per_4 Per_ ai verbalizzanti la schermata della chat in lingua cirillica, intercorsa con ( ) dalla quale si evince l'accordo per andare a lavorare nella Persona_1 giornata in questione (allegato 2 delle SIT); Di avere raccolto le olive con le mani, avendole prima fatte cadere dall'albero con l'aiuto di un bastone;
Di essere stata sottoposta a controllo da parte dei diversi proprietari dei fondi agricoli dove ha lavorato i quali vigilavano sulla corretta esecuzione dei lavori>> [pagine da 5 a 8 ricorso];
- che la sanzione è stata correttamente determinata nel rispetto delle previsioni normative di riferimento [art. 3 Dl 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, c. 1 Dlgs 151/2015]. Con L' ha quindi formulato le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
Vittoria di spese>>. La causa è stata istruita mediante prova orale. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 30/9/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
Con 2. Con le ordinanze-ingiunzione opposte, l' di ha sanzionato il CP_1 sig. (d'ora in poi, anche solo per le seguenti Parte_1 Parte_1 violazioni: a. aver impiegato, a partire dal 5/11/2019, i lavoratori CP_3 nata in [...] il [...], nato in [...] il CP_4 17.06.1998 e nata in [...] il [...]>> senza Persona_1 comunicare preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro
[ordinanza n. 20/257 sub doc. 1 ric.]; b. aver impiegato, a partire dal 5/11/2019, i lavoratori CP_5 nato in [...] il [...] e nato in [...] il Persona_2 01/11/1957>> senza comunicare preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro [ordinanza n. 20/258 sempre sub doc. 1 ric.]. Tali condotte illecite traggono origine dalla verifica amministrativa effettuata in data 5/11/2019, i cui esiti si trovano compendiati nel verbale di accertamento e notificazione n. 19/0540 del 02/03/2020 [doc. 3 ric;
siffatto verbale è stato preceduto dal verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ric.]. L'esame del verbale unico consente di fotografare le circostanze che fanno da sfondo agli illeciti contestati;
queste possono così riassumersi:
4 ➢ in data 5/11/2019, nell'ambito dei controlli finalizzati a verificare l'osservanza delle norme lavoristiche e della legislazione sociale, i Con miliari del (Nucleo Ispettorato del Lavoro) hanno avviato un accertamento nei confronti dell'azienda agricola del sig. Parte_1 (avente forma di ditta individuale), con sede legale a Riesi, in via F. Turati n. 10;
➢ l'accertamento è consistito in un unico accesso, eseguito presso fondi situati nell'agro riesino in <Contrada Contessa s.n.c.>> [cfr. pag. 1 del verbale sub doc. 3 ric.];
➢ al momento dell'accesso sono stati rinvenuti cinque soggetti, alcuni intenti a svolgere l'attività di raccolta delle olive, altri l'attività di raccolta delle olive a terra;
➢ nell'immediatezza dell'accesso, tra le persone trovate in loco, non vi era il ricorrente;
di ciò se ne dà atto nel verbale di primo accesso ove si puntualizza che <il titolare dell'azienda agricola, signor Parte_1
è stato contattato telefonicamente dal lavoratore
[...] [...] ed è giunto presso il fondo agricolo oggetto di ispezione … alle Per_2 ore 10:15>> [cfr. pag. 2 del verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ric.];
➢ l'identificazione dei soggetti trovati presso il fondo agricolo non è avvenuta sul posto bensì nel centro abitato di Campobello di Licata per consentire a questi ultimi di recuperare i documenti di riconoscimento
[cfr. sempre pag. 2 del verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ric.];
➢ i soggetti identificati sono stati i seguenti: CP_5 [...]
e >> Per_2 Persona_8 CP_3 Persona_1
[cfr. sempre pag. 1 del verbale sub doc. 3 ric.]; tra questi, i primi tre erano quelli intenti a raccogliere le olive, i restanti due quelli dediti alla raccolta a terra;
➢ per i sig.ri CP_3 Persona_8 Persona_1
è stata riscontrata l'assenza di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. La cornice fattuale sopra tratteggiata va ritenuta pacifica. È in questi termini che la dinamica dei fatti di causa viene descritta all'interno del verbale ispettivo. È utile rammentare che <i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori>> (Cass., n. 22743/2010; cfr. anche Cass. n. 14965/2012). È altresì utile osservare che <[n]el giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla "causa petendi" fatta valere con
5 l'opposizione stessa, sicché, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, non sono rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto le opposizioni avverso le ordinanze… emesse dall' lavoro non già in forza dell'unico Controparte_1 motivo dedotto dal datore di lavoro a fondamento delle stesse - il recepimento di accordi di riallineamento ex art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - bensì sul rilievo d'ufficio che le ascritte violazioni relative alla divergenza tra orario lavorativo effettivo e quello "part-time" dichiarato, alla indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro di una dipendente, e alla inesattezza nelle registrazioni sui libretti di lavoro dei tre dipendenti, non erano assistite da prove sufficienti quanto alla responsabilità datoriale)>> [Cass. n. 18288/2010; conf. Cass. n 22637/2013, secondo cui <<… il giudice dell'opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento medesimo, le quali ricorrono, tuttavia, solo nel caso di carenza assoluta di potere, quando, cioè, non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso>>; conf. altresì Cass. n. 656/2010]. Nel caso di specie, la difesa attorea ha censurato l'impianto ispettivo perché: i) il fondo agricolo sottoposto a controllo (quello in cui sono stati rintracciati i soggetti poi identificati) non sarebbe riconducibile al complesso aziendale del sig.
[...]
si tratterebbe di un fondo limitrofo, catastalmente identificato al foglio 24 Pt_1 particella 28, di proprietà della sig.ra Persona_3
ii) mancherebbero elementi in grado di comprovare che i lavorati trovati al momento dell'accesso ispettivo fossero braccianti agricoli alle dipendenze del ricorrente e quindi che il sig. osse il loro datore di lavoro. Parte_1
4. Sotto il profilo logico-giuridico, la prima questione da affrontare concerne la problema legata all'effettiva sussistenza della subordinazione. La stessa appare connotata da una portata dirimente poiché le sanzioni irrogate si fondano sul presupposto che l'omissione comunicativa abbia investito rapporti di lavoro subordinato. Infatti, giova ricordare che, all'interno del sistema normativo volto a combattere il “lavoro sommerso”, la “maxisanzione” di cui all'art. 3 c. 3 DL 3/2012 (riscritto integralmente dall'art. 22 Dlgs 151/2015) trova il proprio bersaglio da punire nella condotta del datore di lavoro che assume presso la propria azienda lavoratori “in nero”; con essa, il legislatore ha punito per la prima volta l'impiego di lavoratori non regolarmente occupati. Si è al cospetto di un illecito omissivo di natura istantanea con effetti permanenti, che si perfeziona con la mancata attuazione della condotta doverosa entro il termine prescritto dalla legge [il datore di lavoro deve aver omesso di effettuare la comunicazione di assunzione entro le h. 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 9-bis Dl n. 510/1996]. Siffatta omissione è in grado di provocare in modo definitivo e irreversibile la lesione dell'interesse protetto;
l'illecito si consuma nel momento in cui cessa la condotta antigiuridica in seguito alla cessazione del rapporto o alla sua regolarizzazione.
6 Alla luce del disposto di cui all'art. 7, c. 11 Dlgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione spetta all'autorità sanzionante (per quanto convenuta in senso formale) l'onere di dimostrare la responsabilità del trasgressore e dunque l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, mentre spetta all'opponente dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa [cfr. Cass., Sez. Un,, 30 settembre 2009, n. 20930; Cass., 10 agosto 2007, n. 17615; Cass., 3 marzo 2011, n. 5122, Cass. 24 luglio 2012, n. 12932]. Tale principio costituisce applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova sanciti dall'art. 2697 c.c. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. evidenzia come queste siano correlate non già alla posizione della parte nel processo, ma al criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vorrebbe dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto (in questo caso, il soggetto sanzionato) l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, cfr. Cass. n. 22862/2010).
4.1. Ebbene, trasponendo tali coordinate al caso de quo, è necessario verificare se l'Amministrazione convenuta abbia offerto adeguati elementi dimostrativi della sussistenza della subordinazione [aspetto, come visto, contestato in ricorso]. L'irrogazione delle sanzioni, infatti, sarebbe giustificata a condizione che i soggetti rinvenuti al momento dell'accesso ispettivo fossero qualificabili come lavoratori subordinati. Con I dati istruttori su cui l' ha fatto leva sono rappresentati dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Ora, è indubbio che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate tenuto conto che i lavoratori intervistati non hanno alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero [nella giurisprudenza di merito, si può citare Trib. Milano n. 1625/2009]. La stessa Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza numero 485/2021, ha riconosciuto che <con particolare riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi - solitamente dipendenti - in sede di accesso ispettivo all'interno dei locali dell'azienda, in caso di contrasto con le successive dichiarazioni (anche testimoniali) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati e verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. N. 17555/02) e in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prove sufficienti delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. N. 11900/03; Cass n. 3527/01; Cass n. 9384/95). Proprio a livello di giurisprudenza di legittimità è stato più volte ribadito, con orientamento costante, che <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di
7 falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018)>> [Cass lav 12618/2022]. Tuttavia, nel caso di specie, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti non offrono riscontri sufficienti in ordine agli indici sintomatici della subordinazione. Di seguito verranno riportati, per ciascun soggetto intervistato, i frammenti Con dichiarativi di interesse [cfr. verbali di sommarie informazioni depositati dall' in data 5/12/2022]:
➢ la sig.ra , dopo aver dichiarato di essere arrivata in CP_3
Italia nell'agosto 2019, munita di un visto turistico di validità trimestrale e di essersi domiciliata a Campobello di Licata, ha evidenziato di essere stata impiegata in <vigneti ove ho eseguito lavori di sgrappolatura e raccolta>>, di aver <lavorato per datori di lavoro italiani dei quali non sono in grado di fornire i nomi con mansioni di bracciante agricolo. Preciso che sono stata aiuta a trovare il lavoro da miei amici di origine moldava che già lavoravano qui e che ora sono partiti. Tra i datori di lavoro che ricordo c'è una tale , una Per_10 giovane donna di origine straniera che a volte parla italiano, a volle russo e pertanto non sono riuscita a capire di quale nazionalità sia>>, di raggiungere <il luogo di lavoro a bordo di mezzi messi a disposizione dallo stesso datore di lavoro e condotti da uomini, e donne, di origine italiana, romena e ucraina. Uno dei mezzi, che ricordo essere una macchina grigia, era guidata da un tale o Per_11
non ricordo con precisione il nome. Preciso che non ho mai Per_12 pagato per il trasporto per e da il luogo di lavoro. Per oggi non so se darò dei soldi a per la benzina poiché ancora non ci siamo messi Pt_2 d'accordo>>, che l'attività bracciantile era controllata dai proprietari dei fondi agricoli;
alla domanda <come ha fatto a sapere che nel luogo ove è stata trovata stamattina, che si trova tra Riesi e Mazzarino, c'erano delle olive da raccogliere?>>, ha risposto: <A me è stato detto Per_ da che ieri sera mi ha mandato un messaggio. A tal proposito preciso che avendo bisogno di lavorare per guadagnare i soldi necessari al mio sostentamento qui in Italia e per fornire un aiuto alla mia famiglia (quest'ultimo il reale motivo per il quale sono qui) non ho chiesto null'altro, ho solo accettato la proposta di lavoro>>, aggiungendo di aver raggiunto la Contrada Contessa <con la macchina di ; infine, ha escluso che, al momento dell'accesso, Per_4 stesse utilizzando attrezzattura da lavoro, in quanto impegnata nella mera raccolta delle olive a terra;
➢ -il sig. ha riferito: di vivere a Campobello di Persona_8
Licata e di lavorare alla giornata ossia <vado a lavorare da chi mi chiama. Prevalentemente svolgo lavori di bracciante agricolo. Tra i datori di lavoro che ricordo c'è un tale (di cui non ricordo il Per_13 nome). Non ricordo altri soggetti perché non ho mai avuto contatti
8 diretti con i datori di lavoro giacché la mattina ci riuniamo davanti al di Campobello e da lì partiamo per i vari luoghi di CP_8 lavoro>>, specificando che <la mattina davanti al tra CP_8 le 5 e le 6, ci riuniamo tutti i braccianti agricoli in cerca di lavoro in attesa che passino i vari datori di lavoro che ci prelevano e ci portano in campagna>>; di non aver <un datore di lavoro fisso ed oggi sono andato a lavorare perché sono stato chiamato da UH ( Persona_1
) la quale mi chiama ogni qualvolta ha possibilità di farmi
[...] lavorare. Solitamente lavoro 8 ore al giorno, cui si aggiungono le ore di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro e ritorno. Solitamente partiamo alle 4 del mattino per essere sul luogo di lavoro prima delle 6 orario di inizio del lavoro. Dalle 11.00 alle 11.30 facciamo una breve pausa per il pranzo e finiamo di lavorare alle 14.30. Alle 16:30 facciamo rientro a Campobello di Licata. Al rientro capita che ci lasciano davanti casa oppure al punto di, incontro che è nella piazza centrale di Campobello, quella vicino al Bar ; che il lavoro CP_8 nei fondi viene controllato dai relativi proprietari, i quali monitorano la corretta esecuzione dei lavori e verificano che <non ci si sieda, si fumi
o cose del genere e se si incorre in queste infrazioni il lavoratore non viene più richiamato>>; di ricevere una <paga giornaliera di circa 30/35 euro al giorno che mi vengono corrisposti dal datore di lavoro a fine giornata>> e che, all'atto dell'ispezione, stava <lavorando "a metà" ovvero le olive da noi raccolte sarebbero state poi portate al frantoio da , il proprietario, e dopo averle molite avremmo Pt_1 diviso l'olio in parti uguali. Compreso il proprietario. L'accordo è stato pattuito da il giovane tunisino, e ed io sono stato Per_9 Pt_1 Per_ chiamato da ; ha confermato di essere stato contatto da < Per_1 con a quale ieri sera ci siamo visti ed abbiamo bevuto insieme a casa Per_ di >> e di aver raggiunto la Contrada Contessa <con la macchina di , assieme a e e che <II lavoro viene Per_4 Per_1 CP_3 Per_9 Per_ organizzato da , , la donna straniera che guida la macchina Per_4 grigia ovvero da coloro i quali conoscono i proprietari dei fondi dove andiamo a lavorare>>;
➢ la sig.ra ha rammentato che <Per quanto Persona_1 riguarda la giornata odierna posso dire che non stavo lavorando ma bensì stavo raccogliendo delle olive che avrei molito al fine di mandare l' olio a mio padre che è in Ucraina così come avrei fatto con mia madre che si trova in Russia>>; ha escluso di conoscere <il nome dell'azienda e nemmeno sono in grado di fornire un contatto giacché sono arrivata sul posto con , un signore grande, e con Per_4 Per_9 un ragazzo tunisino che è anche il mio fidanzato>>; alla domanda < come ha fatto a sapere che nel luogo ·ove è stata trovata stamattina, che si trova tra Riesi e Mazzarino, c'erano delle olive da raccogliere?>> ha risposto che glielo aveva detto < il mio Per_9 fidanzato, al quale avevo chiesto se c'era la possibilità di avere dell'olio di oliva originale da poter inviare ai miei genitori>>, sottolineando di essere <arrivata sul posto con la macchina di Per_4 al quale darò, successivamente, un contributo per le spese del carburante ovvero divideremo la spesa di 20 Euro tra i quattro
9 passeggeri escluso ovviamente che ci mette la macchina e Per_4 pertanto ritengo che la mia parte ammonti a 5 Euro. Voglio precisare che mi sono messa d'accordo con solo ieri sera>>; ha infine Per_4 ribadito che, in occasione dell'accesso ispettivo, non stava
<utilizzando nessuna attrezzatura, raccoglievo le olive da terra per cui mi aiutavo con le mie sole mani. Olive che prima avevo fatto cadere dall'albero>> e di non sapere se per le olive raccolte avrebbe dovuto pagare un prezzo o se erano regalate, avendo <organizzato tutto il mio fidanzato>>. Per_9 Ora, i dati cognitivi che possono isolarsi risultano poco significativi. Invero, i. è emerso che il trasporto presso il fondo oggetto di ispezione era stato operato da un tale [forse corrispondente a “ , Per_4 Persona_2 ma di ciò non si ha certezza] tramite un'autovettura in uso a quest'ultimo; ii. è emerso altresì che la sig.ra ha agito come Persona_1 intermediario, essendo colei che ha perfezionato i contatti con gli altri due soggetti coinvolti e che ha direttamente interloquito col predetto
”, la sera antecedente a quella dell'ispezione [quanto riferito, Per_4 però, non sembra armonizzarsi perfettamente con un altro passaggio dell'intervista in cui la stessa sig.ra sottolinea che era Persona_1 stato il suo compagno, un tale , a rappresentarle che nella Per_9 zona ispezionata vi fossero olive mature, pronte per essere raccolte]; iii. secondo quanto rappresentato dal sig. Persona_8
l'organizzazione del lavoro, nella giornata interessata dall'accertamento, era stata pianificata dal citato ” e da;
Per_4 Per_1 iv. tanto la sig.ra quanto la sig.ra hanno negato Persona_1 CP_3 che, all'epoca dell'indagine amministrativa, vi fossero nella loro disponibilità attrezzature da lavoro poiché si stavano limitando a raccogliere con le mani le olive cadute terra dopo aver sbattuto gli alberi con un bastone [non è chiaro se quest'ultimo strumento sia stato fornito da qualcuno e, se sì, da chi]; v. è stato precisato sia dalla sig.ra sia dal sig. Persona_1 [...] che (quantomeno) una parte del quantitativo di olive Per_8 abbacchiate sarebbe stata per uso personale;
la prima ha evidenziato come il giorno dell'ispezione non stesse espletando un'attività lavorativa ma che la raccolta era funzionale ad ottenere dell'olio da mandare ai genitori, il secondo che era stato pattuito che le olive raccolte sarebbero state portate al <frantoio da , il Pt_1 proprietario, e dopo averle molite avremmo diviso l'olio in parti uguali>> [qui, per la prima volta, compare il nome ”, analogo Pt_1 a quello dell'odierno ricorrente sebbene sia rimasto ignoto il nominativo intero, comprensivo del cognome], patto che sarebbe stato concluso tra un tale [probabilmente il fidanzato della sig.ra Per_9
, tenuto conto che quest'ultima ha affermato di essersi Persona_1 rivolta a lui per sapere dell'eventuale presenza di olive mature] e nuovamente il predetto “ ” [anche qui, è possibile soltanto Pt_1 ipotizzare che si tratti dell'odierno ricorrente in assenza di elementi probatori a supporto].
10 L'apparato dichiarativo appare incapace di restituire evidenze chiare e precise circa la possibilità di inquadrare il sig. come l'effettiva controparte Parte_1 datoriale dei soggetti che, al momento dell'accesso ispettivo, furono trovati intenti a raccogliere le olive. Mancano riscontri individualizzati rispetto alla posizione del sig. Parte_1 a parte quanto sottolineato supra al punto v), nessuno dei lavoratori sentiti dagli ispettori ha menzionato l'odierno ricorrente;
per quanto il silenzio serbato sull'identità del ricorrente possa sottintendere intenti “strumentali”, ciò avrebbe dovuto portare ad ulteriori approfondimenti, specie al fine di ricostruire i rapporti intercorrenti tra quest'ultimo e, in particolare, la persone indicate come e la Per_4 sig.ra , per verificare ad es. se questi ultimi fossero investiti di un Persona_1 ruolo organizzativo e direttivo per conto del sig. alla stregua di “capi- Parte_1 squadra”. Tale approfondimento, peraltro, sarebbe stato ancor più necessario, tenuto conto che il sig. [forse colui al quale è associabile il nome Persona_2
”] aveva dimostrato di conoscere il sig. essendo colui che lo Per_4 Parte_1 aveva contattato telefonicamente per avvisarlo dell'accertamento ispettivo [è già stato messo in luce come nel verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ric. si dia espressamente <…atto che il titolare dell'azienda agricola, signor Parte_1
è stato contattato telefonicamente dal lavoratore ed è giunto
[...] Persona_2 presso il fondo agricolo oggetto di ispezione …alle ore 10:15>>]. Anche il riferimento al controllo compiuto dai proprietari dei fondi sull'attività bracciantile [ne fa cenno il sig. è rimasto su un piano Persona_8 puramente generale;
non è stato puntualizzato né sono state svolte ulteriori verifiche per comprendere se anche il sig. agisse con tali modalità e, in caso Parte_1 positivo, con quale intensità e cadenza. Lo stesso discorso vale per il dato relativo alla paga giornaliera [sempre il sig. a rammentato di percepire una retribuzione di circa <30/35 Persona_8 euro al giorno che mi vengono corrisposti dal datore di lavoro a fine giornata>>]; pure qui si opera un generico richiamo al “datore di lavoro”, senza alcuna specificazione riferibile all'odierno ricorrente. In difetto di emergenze di maggiore spessore, il quadro indiziario ricavabile dalle dichiarazioni esternate nell'immediatezza dei fatti si presenta lacunoso e nebuloso, dal tenore generico, privo di riferimenti specificamente calibrati sull'odierno ricorrente. Lo stesso non offre nessun appiglio probatorio in grado di far risaltare l'assoggettamento dei soggetti sentiti al potere direttivo e disciplinare del sig.
[...] con conseguente limitazione della loro autonomia ed inserimento Pt_1 nell'organizzazione aziendale di quest'ultimo. Al suo interno non si rintracciano neppure gli elementi di natura sussidiaria, quali la continuità della prestazione [è stato eseguito un solo ed unico accesso, non ne sono seguiti altri] l'osservanza di un orario di lavoro, la forma e l'entità della retribuzione [il profilo orario e retributivo sono rimasti del tutto oscuri]. Siffatta situazione di carenza probatoria elide la possibilità di valorizzare a fini decisori le omissioni riscontrate dagli ispettori, quanto a iscrizioni, registrazioni e comunicazioni, nel corso delle verifiche documentali [a pag. 2 del verbale unico gli ispettori attestano di aver provveduto alla <consultazione degli archivi informatici del Ministero del Lavoro>> dai quali <è emerso che i predetti lavoratori,
11 risultavano sconosciuti alla pubblica amministrazione e quindi “in nero”>> - cfr. doc. 3 ric.]. A ciò vanno aggiunto che: Con
- l' ha prodotto in giudizio unicamente i verbali delle sommarie informazioni rese dai sig.ri , e CP_3 Persona_8
mentre il compendio documentale di causa non Persona_1 ricomprende quello del sig. mancanza che impedisce di verificare CP_5 la correttezza e la plausibilità di quanto trascritto alle pagine 5 e 6 della comparsa di costituzione [si tratta di una omissione alquanto rilevante poiché, alla luce del contenuto della memoria, sembrerebbe che il sig. sia stato l'unico ad aver CP_5 operato dei richiami precisi e puntuali alla posizione del sig. il verbale Parte_1 può essere considerato attendibile fino a prova contraria ma ciò a condizione che sia accompagnato dalle fonti da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni)];
- l'Amministrazione opposta non ha dedotto alcun mezzo di prova al fine di provare in giudizio la subordinazione;
ciò sarebbe dovuto passare attraverso la citazione come testi dei cinque soggetti sentiti nel contesto ispettivo [è stato chiamato a testimoniare unicamente il ]; l'articolazione di Tes_1 Testimone_2 una prova orale, peraltro, sarebbe stata indispensabile con il sig. Persona_2 atteso che quest'ultimo non è stato escusso dagli ispettori;
- il richiamo alle risultanze dell'attività captativa condotta nel procedimento penale n. 2203/2019 [in cui si accenna al ruolo di ” persona Controparte_9 che <>> avrebbe impartito <ordini sul comportamento da tenere e indicazioni sulle risposte da fornire (agli ispettori del N.I.L. N.d.R.), nel vano tentativo di ostacolare l'accertamento in Itinere>> - cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione] non è stato supportato da alcuna produzione documentale;
dinnanzi a tale fattore “alterante”, peraltro, sarebbe stata ancora più stringente la necessità di chiamare a testimoniare i singoli soggetti intervistati durante l'ispezione. La piattaforma istruttoria acquisita agli atti di causa, quindi, si rivela inidonea a testimoniare:
❖ la sottoposizione dei sig.ri CP_5 Persona_2 [...]
e alle direttive e ai Per_8 CP_3 Persona_1 vincoli organizzativi imposti dal sig. non è risultato se e Parte_1 in che modo (cioè, attraverso quali ordini) il sig. abbia Parte_1 etero-determinato l'attività che i soggetti sopra indicati stavano prestando al momento dell'accesso ispettivo];
❖ l'inserimento continuativo e programmatico di questi ultimi all'interno della struttura aziendale riferibile al ricorrente;
❖ la corresponsione di un compenso predeterminato;
❖ l'assoggettamento ad un vincolo di orario. Le superiori coordinate esegetiche conducono alla conclusione che le risultanze ispettive non sembrano adeguate a delineare i tratti della subordinazione.
5. Tale conclusione può dirsi “rafforzata” dall'altro profilo messo in evidenza in seno al ricorso, ossia l'impossibilità di ricondurre il fondo agricolo sottoposto a controllo (quello in cui sono stati rintracciati i soggetti poi identificati) alla sfera aziendale del ricorrente. Con Si tratta di un aspetto che non è stato specificatamente contestato dall' e che ha trovato conferma nella deposizione della teste;
Testimone_3
12 quest'ultima, rispondendo ai capitolati testimoniali sub lettere A) 1C)2 D)3 ed E)4, ha dichiarato:
- <Si confermo, lo ricordo anche perché eravamo solo io e mio figlio. Ricordo che la chiamata avvenne prima del periodo covid. Questo signore che lo chiamava voleva raccogliere il residuo delle olive dal mio terreno, ma mio figlio rispose che non ce n'erano più>>;
- <Si confermo, il terreno della sig.ra è confinante con il nostro>>; Per_3
- <Si confermo, non ricordo esattamente il numero degli uomini che raccoglievano le olive da terra, ma erano più di quattro, attorno agli alberi di olive del terreno della sig. ; Persona_3
- <quell'anno abbiamo raccolto prima di novembre, perché c'erano poche olive, anche io ho aiutato nella raccolta delle olive>> [cfr. verbale ud. 12/12/2024]. Sebbene l'attendibilità della testimonianza appaia “condizionata” dai legami familiari intercorrenti con il ricorrente [trattandosi della madre], l'assenza di dati certi sul profilo dominicale evidenzia una ulteriore lacuna dell'indagine amministrativa e certifica l'incapacità della stessa di comprovare, da sé sola, il paradigma della subordinazione.
6. Come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora la parte che deduca la natura subordinata del rapporto di lavoro <<…non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto>>
[Cass. n. 2728/2010 (Rv. 611916 - 01)]. Alla luce di tale principio, il ricorso può essere accolto in mancanza di prove indiziarie puntuali su quello che è il presupposto costitutivo della pretesa sanzionatoria, cioè la sussistenza in capo all'odierno ricorrente della effettiva qualità di datore di lavoro nei confronti dei soggetti rinvenuti all'epoca dell'accesso ispettivo
[mancanza, come detto, aggravata dalle incertezze in ordine a chi appartenesse il fondo agricolo interessato dall'attività di accertamento]. La tematica concernente l'illogicità e la non proporzionalità delle sanzioni irrogate può ritenersi assorbita.
7. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 [in questi termini cfr. Cass. n. 9901/2025].
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione n. 20/0257 prot. nr. 8637 e n. 20/0258 prot. n. 8638, entrambe del 23/7/2021; ii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 9/11/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <Vero o non che il giorno 04.11.2019, alle 19:00 circa, il SI. riceveva una Parte_1 telefonata dal SI. TA UL il quale chiedeva a quest'ultimo, la possibilità di raccogliere olive da terra presso i fondi coltivati da quest'ultimo>>; 2 <Vero o non che il SI. riferiva che in un fondo limitrofo a quello da lui condotto, di Parte_1 proprietà della SI.ra , vi erano tante olive a terra che potevano essere Persona_3 raccolte>> 3 <Vero o non che in data 5.11.2019, alle ore 09:00 circa, mentre si si recava nei fondi di sua proprietà in C/da Contessa Riesi, notava che, nel fondo di proprietà della SI.ra di cui Per_3 all'estratto di mappa che il Giudice le mostra, attiguo a quello del SI. vi erano cinque Parte_1 persone intende a raccogliere olive da terra>> 4 <Vero o non che il SI. , nel mese di ottobre 2019, aveva già ultimato la raccolta Parte_1 delle olive di tutti i fondi della sua azienda>>. 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 7/10/2025 ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 23/9/1987 e residente a [...], in qualità di titolale dell'omonima ditta individuale con sede a Riesi, in Via Filippo Turati n. 10, rappresentato e difeso, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Vincenzo Vitello (cf:
P.IVA), con domicilio fisico eletto presso il suo studio a CodiceFiscale_2 Caltanissetta, in Via Malta 10 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- opponente - CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (cf: , rappresentato e P.IVA_1 difeso dal funzionario direttivo delegato dott. Antonio Licata, domiciliato presso la propria sede ad , Via Leonardo Sciascia n. 220 e con domicilio digitale CP_1 presso l'indirizzo PEC itl. egione.sicilia.it; Email_2
- opposto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 13/9/2021, il sig. , in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha opposto le seguenti ordinanze- ingiunzione: Con i. l'ordinanza ingiunzione n. 20/257 prot. 8637, notificata dall' in data 14/8/2021, con cui è stato sanzionato per aver impiegato i lavoratori
nata in [...] il [...], nato in [...]_4 Ucraina il 17.06.1998 e nata in [...] il Persona_1 26.09.1995>> senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro [pag. 2 ricorso]; Con ii. l'ordinanza ingiunzione n. 20/258 prot. 8638, notificata dall' sempre in data 14/8/2021, con cui è stato sanzionato per aver impiegato i lavoratori < nato in [...] il [...] e CP_5 [...] nato in [...] il [...]>> senza preventiva Per_2
1 comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo [pag. 2 ricorso]. A fondamento dell'opposizione, la difesa attorea ha rappresentato:
- che le ordinanze impugnate sono illegittime perché sono state adottate sull'erroneo presupposto che i suddetti lavoratori fossero dei braccianti agricoli alle dipendenze del ricorrente;
contrariamente a quanto rilevato al momento dell'accesso ispettivo (avvenuto in data 5/11/2019), il fondo su cui gli stessi furono rintracciati non apparteneva all'azienda del sig. bensì era un fondo limitrofo di Parte_1 proprietà della sig.ra (catastalmente contrassegnato al foglio 24 Persona_3 particella 28);
- che il citato fondo è situato in un'area contigua a quella in cui si trova uno dei fondi condotti in affitto dal ricorrente, ossia quello indicato al foglio 24 particella 125 del catasto terreni;
- che dei lavoratori identificati, soltanto il sig. ra conosciuto Persona_2 dal ricorrente;
quest'ultimo, la sera prima dell'accesso, aveva <… contattato telefonicamente […] il signor per chiedere la possibilità di raccogliere le Parte_1 olive da terra eventualmente rimaste nei fondi dallo stesso coltivati. Il ricorrente aveva risposto di aver ultimato la raccolta delle olive in tutti i fondi da esso coltivati già nel mese di ottobre. Aveva , altresì, riferito che nel fondo limitrofo, la proprietaria non aveva ancora provveduto alla raccolta e che a terra c'erano olive che si stavano rovinando e che potevano essere raccolte per ricavarne olio per la sua famiglia>> [pag. 4 ricorso];
- che, alla luce di ciò, va escluso che si fosse al cospetto di lavoratori subordinati;
si trattava di soggetti che, all'interno di un fondo confinate, erano intenti a raccogliere olive da terra per ricavarne olio ad uso personale;
l'impossibilità di configurare la subordinazione si ricava inoltre dall'assenza di una continuità nella prestazione lavorativa e dell'obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro;
- che anche il computo della sanzione è viziato perché non stati precisati i criteri di calcolo e, comunque, l'importo delle ordinanze ingiunzione è abnorme e non proporzionato rispetto alla gravità degli illeciti contestati. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <In via preliminare Sospendere l'efficacia esecutiva di tutte le Ordinanze Ingiuntive impugnate per l'evidente periculum in mora stante l'entità complessiva delle sanzioni ingiunte a tutto ciò si aggiunge la sussistenza evidente del fumus boni iuris, circa l'infondatezza delle Ordinanze Ingiunzione emesse, che emerge dagli elementi istruttori che si offrono Nel merito annullare, riformare o dichiararvi la nullità delle Ordinanze Ingiunzione impugnate per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;
in subordine ridurre le sanzioni ai minimi edittali. Con vittoria di spese e compensi del giudizio>>. Con Fissata l'udienza di comparizione, l' di si è costituito in giudizio. CP_1 L'ispettorato convenuto ha censurato la ricostruzione avversaria evidenziando: Con
- che il giorno 5/11/2019, i militari del hanno effettuato un accesso ispettivo presso i fondi agricoli ubicati in Contrada Contessa – agro di Riesi;
come segnalato nel verbale di primo accesso, il sig. ra presente al momento Parte_1 dell'ispezione, essendo sopraggiunto alle ore 10:15;
- che è del tutto irrilevante comprendere se i lavoratori identificati stessero raccogliendo le olive sulla particella 24 piuttosto che sulla 25 poiché, nell'ottica della subordinazione, è irrilevante la proprietà del fondo;
2 - che, a proposito dell'origine dei loro rapporti di lavoro, i soggetti intervistati hanno dichiarato: < ssere in Italia dal 2010 ovvero da Controparte_7 9 anni e di essere provvisto di permesso di soggiorno valido sino al 2020; Di lavorare in un magazzino per l'incassettare la frutta;
Di trovarsi quella mattina, all'atto del controllo, nel fondo agricolo, uliveto, della ditta DI AM AE ove, in qualità di bracciante agricolo, stava raccogliendo le olive, unitamente ai sigg. , un Per_4 signore romeno che vive a Campobello di Licata;
e , due ragazze Per_5 Per_6 ucraine che vivono anch'esse a Campobello di Licata;
, un ragazzo ucraino Per_7 che vive a Campobello di Licata;
Di essere al primo giorno per Parte_1 Di avere iniziato quella stessa mattina, partendo da Campobello di Licata
[...] con la macchina di , alle 6.30 e giungendo sul posto di lavoro alle 07.00, Per_4 seppure, solitamente, partono alle 06.30 per iniziare a lavorare alle 07.00 e finire alle 15.30 per fare poi rientro a campobello alle 16.15 circa;
Di essere stato chiamato direttamente dal sig. AE (DI AM n.d.r.) con il quale ci conosciamo da parecchio tempo e di essere stato dallo stesso incaricato di procurare 4 operai, cosa che ha fatto;
Di essere retribuito con una paga giornaliera di 40 €uro corrisposta dal sig. con cadenza settimanale, mentre per quella mattina non Pt_1 avevano ancora pattuito la paga;
Di non avere mai ricevuto una busta paga;
Di raggiungere il posto di lavoro, solitamente, con mezzi mesi a disposizione dallo stesso datore di lavoro oppure in bicicletta;
Di non avere ricevuto dal Parte_1 a differenza di altri precedenti suoi datori di lavoro, dispositivi di protezione individuale (scarpe, occhiali, guanti o altre cose del genere) né tantomeno di essere stato formato o informato sui rischi connessi all'attività lavorativa in corso di svolgimento o su come comportarsi in caso id pericolo;
Di utilizzare per la raccolta delle olive un bastone;
Di essere controllato da parte del datore di lavoro che verifica la corretta esecuzione del lavoro svolto;
- Se un lavoratore lavora male viene dapprima rimproverato e poi licenziato ovvero lasciato a casa e mai più chiamato;
Il lavoro viene organizzato dal principale. Con particolare riferimento a quella giornata ha provveduto lui ad organizzare la squadra di operai su incarico del sig.
che ha fatto trovare sul posto di lavoro le attrezzature necessarie per la Pt_1 raccolta delle olive (scala, sacchi, bastoni, etc.)… … Di essere Persona_8 in Italia dal 2017 senza alcun tipo di visto;
Di avere lavorato sempre senza contratto Di lavorare a Campobello di Licata come giornaliero, prevalentemente svolgendo lavori di bracciante agricolo;
Di ricevere solitamente una paga giornaliera di circa 30/53 euro corrisposti dal datore di lavoro a fine giornata. - Quella giornata stava lavorando a ''metà"ovvero le olive raccolte sarebbero state poi portate al frantoio dal proprietario sig. AE, e dopo averle molite avrebbero dovuto dividere l'olio in parti uguali, compreso li proprietario. Tale accorso era intervenuto tra Pt_1 e tale giovane tunisino, mentre lui sarebbe stato chiamato dalla sig.ra Per_9 Per_ ; Di non avere mai ricevuto documenti di lavoro;
Di avere raggiunto il posto di Per_ lavoro, quella mattina, con la macchina di tale , partendo con , , Per_4 Per_4
e Di stare raccogliendo le olive, quella mattina, mediante un bastone CP_3 Per_9 e con le mani;
Di essere controllato dai vari proprietari dei fondi agricoli dove ha lavorato al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavori e che non ci si sieda, si fumi o cose del genere e se si incorre in queste infrazioni il lavoratore non viene più richiamato. , Di vivere in Italia con un visto turistico Persona_1 semestrale dal mese di aprile 2019 e che quella giornata non stava lavorando ma raccoglieva le olive che avrebbe molito per mandare olio ai propri genitori;
Di avere appreso dal proprio fidanzato sig. cittadino tunisino, della possibilità di Per_9
3 avere dell'olio di oliva originale ... mediante raccolta di olive da terra che avrebbe provveduto a fare cadere dall'albero con l'ausilio di un bastone;
Di non sapere se per le olive raccolte avrebbe dovuto pagare un prezzo o se erano regalate, poiché se ne era occupato il proprio citato fidanzato. , Di essere in Italia con CP_3 un visto turistico di validità trimestrale ovvero dal 21/08/2019; Di avere lavorato per datori di lavoro italiani dei quali non era in grado di fornire i nomi, per svolgere mansioni di bracciante agricolo;
Di essersi recata quella mattina nel fondo agricolo Per_ dove era stata trovata poiché contattata da tale mediante un messaggio e di avere raggiunto il luogo di lavoro con la macchina di . Dà atto di avere fornito Per_4 Per_ ai verbalizzanti la schermata della chat in lingua cirillica, intercorsa con ( ) dalla quale si evince l'accordo per andare a lavorare nella Persona_1 giornata in questione (allegato 2 delle SIT); Di avere raccolto le olive con le mani, avendole prima fatte cadere dall'albero con l'aiuto di un bastone;
Di essere stata sottoposta a controllo da parte dei diversi proprietari dei fondi agricoli dove ha lavorato i quali vigilavano sulla corretta esecuzione dei lavori>> [pagine da 5 a 8 ricorso];
- che la sanzione è stata correttamente determinata nel rispetto delle previsioni normative di riferimento [art. 3 Dl 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, c. 1 Dlgs 151/2015]. Con L' ha quindi formulato le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
Vittoria di spese>>. La causa è stata istruita mediante prova orale. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 30/9/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
Con 2. Con le ordinanze-ingiunzione opposte, l' di ha sanzionato il CP_1 sig. (d'ora in poi, anche solo per le seguenti Parte_1 Parte_1 violazioni: a. aver impiegato, a partire dal 5/11/2019, i lavoratori CP_3 nata in [...] il [...], nato in [...] il CP_4 17.06.1998 e nata in [...] il [...]>> senza Persona_1 comunicare preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro
[ordinanza n. 20/257 sub doc. 1 ric.]; b. aver impiegato, a partire dal 5/11/2019, i lavoratori CP_5 nato in [...] il [...] e nato in [...] il Persona_2 01/11/1957>> senza comunicare preventivamente l'instaurazione del rapporto di lavoro [ordinanza n. 20/258 sempre sub doc. 1 ric.]. Tali condotte illecite traggono origine dalla verifica amministrativa effettuata in data 5/11/2019, i cui esiti si trovano compendiati nel verbale di accertamento e notificazione n. 19/0540 del 02/03/2020 [doc. 3 ric;
siffatto verbale è stato preceduto dal verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ric.]. L'esame del verbale unico consente di fotografare le circostanze che fanno da sfondo agli illeciti contestati;
queste possono così riassumersi:
4 ➢ in data 5/11/2019, nell'ambito dei controlli finalizzati a verificare l'osservanza delle norme lavoristiche e della legislazione sociale, i Con miliari del (Nucleo Ispettorato del Lavoro) hanno avviato un accertamento nei confronti dell'azienda agricola del sig. Parte_1 (avente forma di ditta individuale), con sede legale a Riesi, in via F. Turati n. 10;
➢ l'accertamento è consistito in un unico accesso, eseguito presso fondi situati nell'agro riesino in <Contrada Contessa s.n.c.>> [cfr. pag. 1 del verbale sub doc. 3 ric.];
➢ al momento dell'accesso sono stati rinvenuti cinque soggetti, alcuni intenti a svolgere l'attività di raccolta delle olive, altri l'attività di raccolta delle olive a terra;
➢ nell'immediatezza dell'accesso, tra le persone trovate in loco, non vi era il ricorrente;
di ciò se ne dà atto nel verbale di primo accesso ove si puntualizza che <il titolare dell'azienda agricola, signor Parte_1
è stato contattato telefonicamente dal lavoratore
[...] [...] ed è giunto presso il fondo agricolo oggetto di ispezione … alle Per_2 ore 10:15>> [cfr. pag. 2 del verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ric.];
➢ l'identificazione dei soggetti trovati presso il fondo agricolo non è avvenuta sul posto bensì nel centro abitato di Campobello di Licata per consentire a questi ultimi di recuperare i documenti di riconoscimento
[cfr. sempre pag. 2 del verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ric.];
➢ i soggetti identificati sono stati i seguenti: CP_5 [...]
e >> Per_2 Persona_8 CP_3 Persona_1
[cfr. sempre pag. 1 del verbale sub doc. 3 ric.]; tra questi, i primi tre erano quelli intenti a raccogliere le olive, i restanti due quelli dediti alla raccolta a terra;
➢ per i sig.ri CP_3 Persona_8 Persona_1
è stata riscontrata l'assenza di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. La cornice fattuale sopra tratteggiata va ritenuta pacifica. È in questi termini che la dinamica dei fatti di causa viene descritta all'interno del verbale ispettivo. È utile rammentare che <i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori>> (Cass., n. 22743/2010; cfr. anche Cass. n. 14965/2012). È altresì utile osservare che <[n]el giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla "causa petendi" fatta valere con
5 l'opposizione stessa, sicché, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, non sono rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto le opposizioni avverso le ordinanze… emesse dall' lavoro non già in forza dell'unico Controparte_1 motivo dedotto dal datore di lavoro a fondamento delle stesse - il recepimento di accordi di riallineamento ex art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - bensì sul rilievo d'ufficio che le ascritte violazioni relative alla divergenza tra orario lavorativo effettivo e quello "part-time" dichiarato, alla indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro di una dipendente, e alla inesattezza nelle registrazioni sui libretti di lavoro dei tre dipendenti, non erano assistite da prove sufficienti quanto alla responsabilità datoriale)>> [Cass. n. 18288/2010; conf. Cass. n 22637/2013, secondo cui <<… il giudice dell'opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento medesimo, le quali ricorrono, tuttavia, solo nel caso di carenza assoluta di potere, quando, cioè, non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso>>; conf. altresì Cass. n. 656/2010]. Nel caso di specie, la difesa attorea ha censurato l'impianto ispettivo perché: i) il fondo agricolo sottoposto a controllo (quello in cui sono stati rintracciati i soggetti poi identificati) non sarebbe riconducibile al complesso aziendale del sig.
[...]
si tratterebbe di un fondo limitrofo, catastalmente identificato al foglio 24 Pt_1 particella 28, di proprietà della sig.ra Persona_3
ii) mancherebbero elementi in grado di comprovare che i lavorati trovati al momento dell'accesso ispettivo fossero braccianti agricoli alle dipendenze del ricorrente e quindi che il sig. osse il loro datore di lavoro. Parte_1
4. Sotto il profilo logico-giuridico, la prima questione da affrontare concerne la problema legata all'effettiva sussistenza della subordinazione. La stessa appare connotata da una portata dirimente poiché le sanzioni irrogate si fondano sul presupposto che l'omissione comunicativa abbia investito rapporti di lavoro subordinato. Infatti, giova ricordare che, all'interno del sistema normativo volto a combattere il “lavoro sommerso”, la “maxisanzione” di cui all'art. 3 c. 3 DL 3/2012 (riscritto integralmente dall'art. 22 Dlgs 151/2015) trova il proprio bersaglio da punire nella condotta del datore di lavoro che assume presso la propria azienda lavoratori “in nero”; con essa, il legislatore ha punito per la prima volta l'impiego di lavoratori non regolarmente occupati. Si è al cospetto di un illecito omissivo di natura istantanea con effetti permanenti, che si perfeziona con la mancata attuazione della condotta doverosa entro il termine prescritto dalla legge [il datore di lavoro deve aver omesso di effettuare la comunicazione di assunzione entro le h. 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 9-bis Dl n. 510/1996]. Siffatta omissione è in grado di provocare in modo definitivo e irreversibile la lesione dell'interesse protetto;
l'illecito si consuma nel momento in cui cessa la condotta antigiuridica in seguito alla cessazione del rapporto o alla sua regolarizzazione.
6 Alla luce del disposto di cui all'art. 7, c. 11 Dlgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione spetta all'autorità sanzionante (per quanto convenuta in senso formale) l'onere di dimostrare la responsabilità del trasgressore e dunque l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, mentre spetta all'opponente dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa [cfr. Cass., Sez. Un,, 30 settembre 2009, n. 20930; Cass., 10 agosto 2007, n. 17615; Cass., 3 marzo 2011, n. 5122, Cass. 24 luglio 2012, n. 12932]. Tale principio costituisce applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova sanciti dall'art. 2697 c.c. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. evidenzia come queste siano correlate non già alla posizione della parte nel processo, ma al criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vorrebbe dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto (in questo caso, il soggetto sanzionato) l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, cfr. Cass. n. 22862/2010).
4.1. Ebbene, trasponendo tali coordinate al caso de quo, è necessario verificare se l'Amministrazione convenuta abbia offerto adeguati elementi dimostrativi della sussistenza della subordinazione [aspetto, come visto, contestato in ricorso]. L'irrogazione delle sanzioni, infatti, sarebbe giustificata a condizione che i soggetti rinvenuti al momento dell'accesso ispettivo fossero qualificabili come lavoratori subordinati. Con I dati istruttori su cui l' ha fatto leva sono rappresentati dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Ora, è indubbio che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate tenuto conto che i lavoratori intervistati non hanno alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero [nella giurisprudenza di merito, si può citare Trib. Milano n. 1625/2009]. La stessa Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza numero 485/2021, ha riconosciuto che <con particolare riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi - solitamente dipendenti - in sede di accesso ispettivo all'interno dei locali dell'azienda, in caso di contrasto con le successive dichiarazioni (anche testimoniali) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati e verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. N. 17555/02) e in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prove sufficienti delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. N. 11900/03; Cass n. 3527/01; Cass n. 9384/95). Proprio a livello di giurisprudenza di legittimità è stato più volte ribadito, con orientamento costante, che <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di
7 falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018)>> [Cass lav 12618/2022]. Tuttavia, nel caso di specie, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti non offrono riscontri sufficienti in ordine agli indici sintomatici della subordinazione. Di seguito verranno riportati, per ciascun soggetto intervistato, i frammenti Con dichiarativi di interesse [cfr. verbali di sommarie informazioni depositati dall' in data 5/12/2022]:
➢ la sig.ra , dopo aver dichiarato di essere arrivata in CP_3
Italia nell'agosto 2019, munita di un visto turistico di validità trimestrale e di essersi domiciliata a Campobello di Licata, ha evidenziato di essere stata impiegata in <vigneti ove ho eseguito lavori di sgrappolatura e raccolta>>, di aver <lavorato per datori di lavoro italiani dei quali non sono in grado di fornire i nomi con mansioni di bracciante agricolo. Preciso che sono stata aiuta a trovare il lavoro da miei amici di origine moldava che già lavoravano qui e che ora sono partiti. Tra i datori di lavoro che ricordo c'è una tale , una Per_10 giovane donna di origine straniera che a volte parla italiano, a volle russo e pertanto non sono riuscita a capire di quale nazionalità sia>>, di raggiungere <il luogo di lavoro a bordo di mezzi messi a disposizione dallo stesso datore di lavoro e condotti da uomini, e donne, di origine italiana, romena e ucraina. Uno dei mezzi, che ricordo essere una macchina grigia, era guidata da un tale o Per_11
non ricordo con precisione il nome. Preciso che non ho mai Per_12 pagato per il trasporto per e da il luogo di lavoro. Per oggi non so se darò dei soldi a per la benzina poiché ancora non ci siamo messi Pt_2 d'accordo>>, che l'attività bracciantile era controllata dai proprietari dei fondi agricoli;
alla domanda <come ha fatto a sapere che nel luogo ove è stata trovata stamattina, che si trova tra Riesi e Mazzarino, c'erano delle olive da raccogliere?>>, ha risposto: <A me è stato detto Per_ da che ieri sera mi ha mandato un messaggio. A tal proposito preciso che avendo bisogno di lavorare per guadagnare i soldi necessari al mio sostentamento qui in Italia e per fornire un aiuto alla mia famiglia (quest'ultimo il reale motivo per il quale sono qui) non ho chiesto null'altro, ho solo accettato la proposta di lavoro>>, aggiungendo di aver raggiunto la Contrada Contessa <con la macchina di ; infine, ha escluso che, al momento dell'accesso, Per_4 stesse utilizzando attrezzattura da lavoro, in quanto impegnata nella mera raccolta delle olive a terra;
➢ -il sig. ha riferito: di vivere a Campobello di Persona_8
Licata e di lavorare alla giornata ossia <vado a lavorare da chi mi chiama. Prevalentemente svolgo lavori di bracciante agricolo. Tra i datori di lavoro che ricordo c'è un tale (di cui non ricordo il Per_13 nome). Non ricordo altri soggetti perché non ho mai avuto contatti
8 diretti con i datori di lavoro giacché la mattina ci riuniamo davanti al di Campobello e da lì partiamo per i vari luoghi di CP_8 lavoro>>, specificando che <la mattina davanti al tra CP_8 le 5 e le 6, ci riuniamo tutti i braccianti agricoli in cerca di lavoro in attesa che passino i vari datori di lavoro che ci prelevano e ci portano in campagna>>; di non aver <un datore di lavoro fisso ed oggi sono andato a lavorare perché sono stato chiamato da UH ( Persona_1
) la quale mi chiama ogni qualvolta ha possibilità di farmi
[...] lavorare. Solitamente lavoro 8 ore al giorno, cui si aggiungono le ore di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro e ritorno. Solitamente partiamo alle 4 del mattino per essere sul luogo di lavoro prima delle 6 orario di inizio del lavoro. Dalle 11.00 alle 11.30 facciamo una breve pausa per il pranzo e finiamo di lavorare alle 14.30. Alle 16:30 facciamo rientro a Campobello di Licata. Al rientro capita che ci lasciano davanti casa oppure al punto di, incontro che è nella piazza centrale di Campobello, quella vicino al Bar ; che il lavoro CP_8 nei fondi viene controllato dai relativi proprietari, i quali monitorano la corretta esecuzione dei lavori e verificano che <non ci si sieda, si fumi
o cose del genere e se si incorre in queste infrazioni il lavoratore non viene più richiamato>>; di ricevere una <paga giornaliera di circa 30/35 euro al giorno che mi vengono corrisposti dal datore di lavoro a fine giornata>> e che, all'atto dell'ispezione, stava <lavorando "a metà" ovvero le olive da noi raccolte sarebbero state poi portate al frantoio da , il proprietario, e dopo averle molite avremmo Pt_1 diviso l'olio in parti uguali. Compreso il proprietario. L'accordo è stato pattuito da il giovane tunisino, e ed io sono stato Per_9 Pt_1 Per_ chiamato da ; ha confermato di essere stato contatto da < Per_1 con a quale ieri sera ci siamo visti ed abbiamo bevuto insieme a casa Per_ di >> e di aver raggiunto la Contrada Contessa <con la macchina di , assieme a e e che <II lavoro viene Per_4 Per_1 CP_3 Per_9 Per_ organizzato da , , la donna straniera che guida la macchina Per_4 grigia ovvero da coloro i quali conoscono i proprietari dei fondi dove andiamo a lavorare>>;
➢ la sig.ra ha rammentato che <Per quanto Persona_1 riguarda la giornata odierna posso dire che non stavo lavorando ma bensì stavo raccogliendo delle olive che avrei molito al fine di mandare l' olio a mio padre che è in Ucraina così come avrei fatto con mia madre che si trova in Russia>>; ha escluso di conoscere <il nome dell'azienda e nemmeno sono in grado di fornire un contatto giacché sono arrivata sul posto con , un signore grande, e con Per_4 Per_9 un ragazzo tunisino che è anche il mio fidanzato>>; alla domanda < come ha fatto a sapere che nel luogo ·ove è stata trovata stamattina, che si trova tra Riesi e Mazzarino, c'erano delle olive da raccogliere?>> ha risposto che glielo aveva detto < il mio Per_9 fidanzato, al quale avevo chiesto se c'era la possibilità di avere dell'olio di oliva originale da poter inviare ai miei genitori>>, sottolineando di essere <arrivata sul posto con la macchina di Per_4 al quale darò, successivamente, un contributo per le spese del carburante ovvero divideremo la spesa di 20 Euro tra i quattro
9 passeggeri escluso ovviamente che ci mette la macchina e Per_4 pertanto ritengo che la mia parte ammonti a 5 Euro. Voglio precisare che mi sono messa d'accordo con solo ieri sera>>; ha infine Per_4 ribadito che, in occasione dell'accesso ispettivo, non stava
<utilizzando nessuna attrezzatura, raccoglievo le olive da terra per cui mi aiutavo con le mie sole mani. Olive che prima avevo fatto cadere dall'albero>> e di non sapere se per le olive raccolte avrebbe dovuto pagare un prezzo o se erano regalate, avendo <organizzato tutto il mio fidanzato>>. Per_9 Ora, i dati cognitivi che possono isolarsi risultano poco significativi. Invero, i. è emerso che il trasporto presso il fondo oggetto di ispezione era stato operato da un tale [forse corrispondente a “ , Per_4 Persona_2 ma di ciò non si ha certezza] tramite un'autovettura in uso a quest'ultimo; ii. è emerso altresì che la sig.ra ha agito come Persona_1 intermediario, essendo colei che ha perfezionato i contatti con gli altri due soggetti coinvolti e che ha direttamente interloquito col predetto
”, la sera antecedente a quella dell'ispezione [quanto riferito, Per_4 però, non sembra armonizzarsi perfettamente con un altro passaggio dell'intervista in cui la stessa sig.ra sottolinea che era Persona_1 stato il suo compagno, un tale , a rappresentarle che nella Per_9 zona ispezionata vi fossero olive mature, pronte per essere raccolte]; iii. secondo quanto rappresentato dal sig. Persona_8
l'organizzazione del lavoro, nella giornata interessata dall'accertamento, era stata pianificata dal citato ” e da;
Per_4 Per_1 iv. tanto la sig.ra quanto la sig.ra hanno negato Persona_1 CP_3 che, all'epoca dell'indagine amministrativa, vi fossero nella loro disponibilità attrezzature da lavoro poiché si stavano limitando a raccogliere con le mani le olive cadute terra dopo aver sbattuto gli alberi con un bastone [non è chiaro se quest'ultimo strumento sia stato fornito da qualcuno e, se sì, da chi]; v. è stato precisato sia dalla sig.ra sia dal sig. Persona_1 [...] che (quantomeno) una parte del quantitativo di olive Per_8 abbacchiate sarebbe stata per uso personale;
la prima ha evidenziato come il giorno dell'ispezione non stesse espletando un'attività lavorativa ma che la raccolta era funzionale ad ottenere dell'olio da mandare ai genitori, il secondo che era stato pattuito che le olive raccolte sarebbero state portate al <frantoio da , il Pt_1 proprietario, e dopo averle molite avremmo diviso l'olio in parti uguali>> [qui, per la prima volta, compare il nome ”, analogo Pt_1 a quello dell'odierno ricorrente sebbene sia rimasto ignoto il nominativo intero, comprensivo del cognome], patto che sarebbe stato concluso tra un tale [probabilmente il fidanzato della sig.ra Per_9
, tenuto conto che quest'ultima ha affermato di essersi Persona_1 rivolta a lui per sapere dell'eventuale presenza di olive mature] e nuovamente il predetto “ ” [anche qui, è possibile soltanto Pt_1 ipotizzare che si tratti dell'odierno ricorrente in assenza di elementi probatori a supporto].
10 L'apparato dichiarativo appare incapace di restituire evidenze chiare e precise circa la possibilità di inquadrare il sig. come l'effettiva controparte Parte_1 datoriale dei soggetti che, al momento dell'accesso ispettivo, furono trovati intenti a raccogliere le olive. Mancano riscontri individualizzati rispetto alla posizione del sig. Parte_1 a parte quanto sottolineato supra al punto v), nessuno dei lavoratori sentiti dagli ispettori ha menzionato l'odierno ricorrente;
per quanto il silenzio serbato sull'identità del ricorrente possa sottintendere intenti “strumentali”, ciò avrebbe dovuto portare ad ulteriori approfondimenti, specie al fine di ricostruire i rapporti intercorrenti tra quest'ultimo e, in particolare, la persone indicate come e la Per_4 sig.ra , per verificare ad es. se questi ultimi fossero investiti di un Persona_1 ruolo organizzativo e direttivo per conto del sig. alla stregua di “capi- Parte_1 squadra”. Tale approfondimento, peraltro, sarebbe stato ancor più necessario, tenuto conto che il sig. [forse colui al quale è associabile il nome Persona_2
”] aveva dimostrato di conoscere il sig. essendo colui che lo Per_4 Parte_1 aveva contattato telefonicamente per avvisarlo dell'accertamento ispettivo [è già stato messo in luce come nel verbale di primo accesso ispettivo sub doc. 2 ric. si dia espressamente <…atto che il titolare dell'azienda agricola, signor Parte_1
è stato contattato telefonicamente dal lavoratore ed è giunto
[...] Persona_2 presso il fondo agricolo oggetto di ispezione …alle ore 10:15>>]. Anche il riferimento al controllo compiuto dai proprietari dei fondi sull'attività bracciantile [ne fa cenno il sig. è rimasto su un piano Persona_8 puramente generale;
non è stato puntualizzato né sono state svolte ulteriori verifiche per comprendere se anche il sig. agisse con tali modalità e, in caso Parte_1 positivo, con quale intensità e cadenza. Lo stesso discorso vale per il dato relativo alla paga giornaliera [sempre il sig. a rammentato di percepire una retribuzione di circa <30/35 Persona_8 euro al giorno che mi vengono corrisposti dal datore di lavoro a fine giornata>>]; pure qui si opera un generico richiamo al “datore di lavoro”, senza alcuna specificazione riferibile all'odierno ricorrente. In difetto di emergenze di maggiore spessore, il quadro indiziario ricavabile dalle dichiarazioni esternate nell'immediatezza dei fatti si presenta lacunoso e nebuloso, dal tenore generico, privo di riferimenti specificamente calibrati sull'odierno ricorrente. Lo stesso non offre nessun appiglio probatorio in grado di far risaltare l'assoggettamento dei soggetti sentiti al potere direttivo e disciplinare del sig.
[...] con conseguente limitazione della loro autonomia ed inserimento Pt_1 nell'organizzazione aziendale di quest'ultimo. Al suo interno non si rintracciano neppure gli elementi di natura sussidiaria, quali la continuità della prestazione [è stato eseguito un solo ed unico accesso, non ne sono seguiti altri] l'osservanza di un orario di lavoro, la forma e l'entità della retribuzione [il profilo orario e retributivo sono rimasti del tutto oscuri]. Siffatta situazione di carenza probatoria elide la possibilità di valorizzare a fini decisori le omissioni riscontrate dagli ispettori, quanto a iscrizioni, registrazioni e comunicazioni, nel corso delle verifiche documentali [a pag. 2 del verbale unico gli ispettori attestano di aver provveduto alla <consultazione degli archivi informatici del Ministero del Lavoro>> dai quali <è emerso che i predetti lavoratori,
11 risultavano sconosciuti alla pubblica amministrazione e quindi “in nero”>> - cfr. doc. 3 ric.]. A ciò vanno aggiunto che: Con
- l' ha prodotto in giudizio unicamente i verbali delle sommarie informazioni rese dai sig.ri , e CP_3 Persona_8
mentre il compendio documentale di causa non Persona_1 ricomprende quello del sig. mancanza che impedisce di verificare CP_5 la correttezza e la plausibilità di quanto trascritto alle pagine 5 e 6 della comparsa di costituzione [si tratta di una omissione alquanto rilevante poiché, alla luce del contenuto della memoria, sembrerebbe che il sig. sia stato l'unico ad aver CP_5 operato dei richiami precisi e puntuali alla posizione del sig. il verbale Parte_1 può essere considerato attendibile fino a prova contraria ma ciò a condizione che sia accompagnato dalle fonti da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni)];
- l'Amministrazione opposta non ha dedotto alcun mezzo di prova al fine di provare in giudizio la subordinazione;
ciò sarebbe dovuto passare attraverso la citazione come testi dei cinque soggetti sentiti nel contesto ispettivo [è stato chiamato a testimoniare unicamente il ]; l'articolazione di Tes_1 Testimone_2 una prova orale, peraltro, sarebbe stata indispensabile con il sig. Persona_2 atteso che quest'ultimo non è stato escusso dagli ispettori;
- il richiamo alle risultanze dell'attività captativa condotta nel procedimento penale n. 2203/2019 [in cui si accenna al ruolo di ” persona Controparte_9 che <
dinnanzi a tale fattore “alterante”, peraltro, sarebbe stata ancora più stringente la necessità di chiamare a testimoniare i singoli soggetti intervistati durante l'ispezione. La piattaforma istruttoria acquisita agli atti di causa, quindi, si rivela inidonea a testimoniare:
❖ la sottoposizione dei sig.ri CP_5 Persona_2 [...]
e alle direttive e ai Per_8 CP_3 Persona_1 vincoli organizzativi imposti dal sig. non è risultato se e Parte_1 in che modo (cioè, attraverso quali ordini) il sig. abbia Parte_1 etero-determinato l'attività che i soggetti sopra indicati stavano prestando al momento dell'accesso ispettivo];
❖ l'inserimento continuativo e programmatico di questi ultimi all'interno della struttura aziendale riferibile al ricorrente;
❖ la corresponsione di un compenso predeterminato;
❖ l'assoggettamento ad un vincolo di orario. Le superiori coordinate esegetiche conducono alla conclusione che le risultanze ispettive non sembrano adeguate a delineare i tratti della subordinazione.
5. Tale conclusione può dirsi “rafforzata” dall'altro profilo messo in evidenza in seno al ricorso, ossia l'impossibilità di ricondurre il fondo agricolo sottoposto a controllo (quello in cui sono stati rintracciati i soggetti poi identificati) alla sfera aziendale del ricorrente. Con Si tratta di un aspetto che non è stato specificatamente contestato dall' e che ha trovato conferma nella deposizione della teste;
Testimone_3
12 quest'ultima, rispondendo ai capitolati testimoniali sub lettere A) 1C)2 D)3 ed E)4, ha dichiarato:
- <Si confermo, lo ricordo anche perché eravamo solo io e mio figlio. Ricordo che la chiamata avvenne prima del periodo covid. Questo signore che lo chiamava voleva raccogliere il residuo delle olive dal mio terreno, ma mio figlio rispose che non ce n'erano più>>;
- <Si confermo, il terreno della sig.ra è confinante con il nostro>>; Per_3
- <Si confermo, non ricordo esattamente il numero degli uomini che raccoglievano le olive da terra, ma erano più di quattro, attorno agli alberi di olive del terreno della sig. ; Persona_3
- <quell'anno abbiamo raccolto prima di novembre, perché c'erano poche olive, anche io ho aiutato nella raccolta delle olive>> [cfr. verbale ud. 12/12/2024]. Sebbene l'attendibilità della testimonianza appaia “condizionata” dai legami familiari intercorrenti con il ricorrente [trattandosi della madre], l'assenza di dati certi sul profilo dominicale evidenzia una ulteriore lacuna dell'indagine amministrativa e certifica l'incapacità della stessa di comprovare, da sé sola, il paradigma della subordinazione.
6. Come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora la parte che deduca la natura subordinata del rapporto di lavoro <<…non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto>>
[Cass. n. 2728/2010 (Rv. 611916 - 01)]. Alla luce di tale principio, il ricorso può essere accolto in mancanza di prove indiziarie puntuali su quello che è il presupposto costitutivo della pretesa sanzionatoria, cioè la sussistenza in capo all'odierno ricorrente della effettiva qualità di datore di lavoro nei confronti dei soggetti rinvenuti all'epoca dell'accesso ispettivo
[mancanza, come detto, aggravata dalle incertezze in ordine a chi appartenesse il fondo agricolo interessato dall'attività di accertamento]. La tematica concernente l'illogicità e la non proporzionalità delle sanzioni irrogate può ritenersi assorbita.
7. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 [in questi termini cfr. Cass. n. 9901/2025].
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione n. 20/0257 prot. nr. 8637 e n. 20/0258 prot. n. 8638, entrambe del 23/7/2021; ii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 9/11/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <Vero o non che il giorno 04.11.2019, alle 19:00 circa, il SI. riceveva una Parte_1 telefonata dal SI. TA UL il quale chiedeva a quest'ultimo, la possibilità di raccogliere olive da terra presso i fondi coltivati da quest'ultimo>>; 2 <Vero o non che il SI. riferiva che in un fondo limitrofo a quello da lui condotto, di Parte_1 proprietà della SI.ra , vi erano tante olive a terra che potevano essere Persona_3 raccolte>> 3 <Vero o non che in data 5.11.2019, alle ore 09:00 circa, mentre si si recava nei fondi di sua proprietà in C/da Contessa Riesi, notava che, nel fondo di proprietà della SI.ra di cui Per_3 all'estratto di mappa che il Giudice le mostra, attiguo a quello del SI. vi erano cinque Parte_1 persone intende a raccogliere olive da terra>> 4 <Vero o non che il SI. , nel mese di ottobre 2019, aveva già ultimato la raccolta Parte_1 delle olive di tutti i fondi della sua azienda>>. 13