Art. 46.
La pensione dovuta all'insegnante e' determinata in base al presente Ordinamento, mediante l'applicazione della tabella A annessa all'Ordinamento stesso, e secondo le norme in essa indicate, e non puo' superare la media del migliore triennio di stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione goduti dall'insegnante.
La pensione dovuta all'insegnante e' determinata in base al presente Ordinamento, mediante l'applicazione della tabella A annessa all'Ordinamento stesso, e secondo le norme in essa indicate, e non puo' superare la media del migliore triennio di stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione goduti dall'insegnante.