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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1223/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1223/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7.10.1981, residente a [...], corso Dei Mille n. 109, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonella Schepis, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.11.1980, residente a [...], corso Dei Mille n. 109, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Santi Milardo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 19.7.2024).
Con decreto del 21.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 3.4.2024, Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 8.8.2002 e che Controparte_1 dalla loro unione nascevano i figli (il 24.8.2004) e (il Persona_1 Per_2
17.3.2006), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, all'uopo allegando la sopraggiunta fine dell'affectio coniugalis dovuta a continui litigi.
In ordine alle ulteriori statuizioni domandava l'assegnazione della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al marito di corrisponderle un contributo per il mantenimento di entrambi i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, con lei conviventi, nella misura complessiva di euro 300,00, nonché la somma di euro
100,00 per il proprio mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico erogato dall'INPS.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa ex art. 473-bis.16 c.p.c. depositata il
25.11.2024, si costituiva in giudizio , il quale, pur non opponendosi Controparte_1 alla domanda di separazione e a quella di assegnazione della casa coniugale, contestava la richiesta economica avanzata per sé dalla ricorrente, e si rendeva disponibile a versare la somma di euro 150,00 quale contributo per il mantenimento della figlia Persona_1
Con ordinanza del 28.11.2024 il Giudice relatore formulava alle parti una proposta conciliativa per la definizione bonaria della lite.
Alla successiva udienza del 10.4.2025 i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo – che depositavano unitamente alle note ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025 – e, pertanto, chiedevano pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Si concedono il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa;
gli stessi potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggrada.
2) Il sig. si obbliga a corrispondere alla figlia maggiorenne ma non Controparte_1 economicamente indipendente, che coabita con la madre Persona_3 [...]
, la somma di euro 100,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Parte_1
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente
pagina 2 di 4 accordo;
3) Il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento, la somma di euro 100,00 rivalutabile Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo;
4) Entrambi i genitori, contribuiranno alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50%, nelle modalità e condizioni stabilite in seno alle “Linee guida sul mantenimento dei figli”;
5) Così come in parte emotiva nulla si dispone in favore del figlio in Persona_4 quanto maggiorenne, economicamente indipendente;
6) Le parti rinunciano alle richieste formulate nei rispettivi atti.
Con compensazione di spese e compensi”.
Con provvedimento del 21.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il giudice relatore, presto atto del superiore accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, il Collegio omologa le condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1223/2024
2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 omologando le condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
pagina 3 di 4 compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Francofonte per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Siracusa, il 26.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1223/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7.10.1981, residente a [...], corso Dei Mille n. 109, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonella Schepis, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.11.1980, residente a [...], corso Dei Mille n. 109, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Santi Milardo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 19.7.2024).
Con decreto del 21.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 3.4.2024, Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 8.8.2002 e che Controparte_1 dalla loro unione nascevano i figli (il 24.8.2004) e (il Persona_1 Per_2
17.3.2006), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, all'uopo allegando la sopraggiunta fine dell'affectio coniugalis dovuta a continui litigi.
In ordine alle ulteriori statuizioni domandava l'assegnazione della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al marito di corrisponderle un contributo per il mantenimento di entrambi i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, con lei conviventi, nella misura complessiva di euro 300,00, nonché la somma di euro
100,00 per il proprio mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico erogato dall'INPS.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa ex art. 473-bis.16 c.p.c. depositata il
25.11.2024, si costituiva in giudizio , il quale, pur non opponendosi Controparte_1 alla domanda di separazione e a quella di assegnazione della casa coniugale, contestava la richiesta economica avanzata per sé dalla ricorrente, e si rendeva disponibile a versare la somma di euro 150,00 quale contributo per il mantenimento della figlia Persona_1
Con ordinanza del 28.11.2024 il Giudice relatore formulava alle parti una proposta conciliativa per la definizione bonaria della lite.
Alla successiva udienza del 10.4.2025 i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo – che depositavano unitamente alle note ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025 – e, pertanto, chiedevano pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Si concedono il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa;
gli stessi potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggrada.
2) Il sig. si obbliga a corrispondere alla figlia maggiorenne ma non Controparte_1 economicamente indipendente, che coabita con la madre Persona_3 [...]
, la somma di euro 100,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Parte_1
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente
pagina 2 di 4 accordo;
3) Il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento, la somma di euro 100,00 rivalutabile Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo;
4) Entrambi i genitori, contribuiranno alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50%, nelle modalità e condizioni stabilite in seno alle “Linee guida sul mantenimento dei figli”;
5) Così come in parte emotiva nulla si dispone in favore del figlio in Persona_4 quanto maggiorenne, economicamente indipendente;
6) Le parti rinunciano alle richieste formulate nei rispettivi atti.
Con compensazione di spese e compensi”.
Con provvedimento del 21.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il giudice relatore, presto atto del superiore accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, il Collegio omologa le condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1223/2024
2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 omologando le condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
pagina 3 di 4 compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Francofonte per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Siracusa, il 26.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4