Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00781/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del provvedimento di approvazione della graduatoria per la valutazione degli avanzamenti al grado superiore e della graduatoria stessa, nella parte in cui non vi includono il ricorrente per il periodo 2006/2009, pubblicata in data -OMISSIS-;
Per quanto occorrer possa, dell’atto con cui si dichiara “irricevibile“ l’istanza di inclusione negli scaglioni di avanzamento per il periodo dal 2006 fino al 2009, del -OMISSIS-;
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente all’inclusione in graduatoria per gli avanzamenti suindicati nello scaglione 31.12.2006 e 31.12.2008 con la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno arrecato dalla illegittima esclusione, parametrato agli incrementi stipendiali perduti per effetto dei due mancati avanzamenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa EL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di -OMISSIS-, impugna la nota del -OMISSIS- in cui si elencavano i soggetti inclusi nell’aliquota di avanzamento al grado superiore, nella parte in cui non contemplava il proprio nominativo, nonché la precedente nota del -OMISSIS- con cui l’Amministrazione dichiarava di non poter prendere in considerazione la relativa istanza in quanto “incompleta, perché priva degli elementi probanti l’identità dell’interessato e la sussistenza del potere di rappresentanza conferito alla S.V. per la produzione della stessa istanza ”.
2. Il ricorrente espone in punto di fatto di essere stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per il delitto di detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi e di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope in virtù di sentenza della Corte d’Appello di Torino n. -OMISSIS- (divenuta irrevocabile per effetto della sentenza della Corte di cassazione, VI sezione penale, n. -OMISSIS-). La predetta condanna definitiva veniva seguita da un procedimento disciplinare, quindi con decreto direttoriale prot. -OMISSIS- il Ministero della Difesa sanciva l’esclusione a vita del ricorrente da ogni procedura di avanzamento di carriera ai sensi dell’art. 1051, comma 8, del D.lgs. n. 66/2010. Avverso la sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale che respingeva la relativa impugnativa pende attualmente il giudizio di appello, rubricato al n. di r.g. -OMISSIS-.
3. Con istanza trasmessa a mezzo del proprio legale il 23 dicembre 2024 il ricorrente presentava domanda di inserimento “ nell’aliquota 31.12.2006 con efficacia retroattiva e, comunque, a provvedere all’avanzamento fino alla data del dicembre 2009 ” in ragione dell’intervenuta modifica apportata all’art. 1051, comma 2, del D.Lgs 66/2010 dalla legge n. 114 del 2024 con decorrenza dal 25 agosto 2024: ” L’art. 1051 citato infatti prevedeva il blocco degli avanzamenti nel caso di semplice rinvio a giudizio. L’attuale versione, come modificata dall’art. 7 della L. 114/24, prevede invece l’esclusione solo a seguito di emissione della sentenza di primo grado. Ciò significa che l’avanzamento del 2006 (e/o comunque tutti quelli in itinere ante dicembre 2009, data della emissione della sentenza di primo grado da parte del Tribunale di Torino) devono essere riattivati. La norma in questione, infatti, è di chiara valenza retroattiva, in quanto norma sostanziale e non procedurale che incide, in melius, sul sistema penalistico e su quello punitivo connesso. Come è noto, la norma penale e/o anche solo attinente al c.d diritto punitivo, sopravvenuta, deve essere applicata retroattivamente.“.
4. La competente Divisione riscontrava con nota prot. n. -OMISSIS-, con cui significava che: “ L’istanza in oggetto, qui direttamente pervenuta, non può essere presa in considerazione in quanto incompleta poiché priva degli elementi probanti l’identità dell’interessato e la sussistenza del potere di rappresentanza conferito alla S.V. per la produzione della stessa istanza ”.
5. Il ricorrente ha impugnato la nota di rigetto dell’istanza e il successivo provvedimento del -OMISSIS-, nella parte in cui non contemplava il proprio nominativo tra quelli compresi nella relativa aliquota di avanzamento, articolando tre motivi di censura.
5.1. Violazione e falsa applicazione dell’art 1051 del D.lgs. n. 66 del 2010, interpretato anche ai sensi dell’art. 24 e 25 della Costituzione e dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Nel 2024, in virtù della normativa sopravvenuta, il mero rinvio a giudizio non è più fatto idoneo a giustificare l’esclusione dagli avanzamenti di carriera, richiedendosi almeno una sentenza di condanna in primo grado, quindi l’applicazione retroattiva della nuova disciplina, quale norma penale di favore in senso lato, consentirebbe al ricorrente di accedere alle progressioni allora precluse.
5.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n 241/90 in combinato disposto con l’art. 6. Violazione dell’art. 10 bis della stessa fonte. Sviamento di potere. Poiché l’inserimento nelle aliquote di avanzamento è un procedimento automatico, che non richiede una specifica istanza da parte degli interessati, l’Amministrazione nel caso in esame, a specifica domanda, avrebbe dovuto provvedere sulla stessa, non potendo rifiutare di pronunciarsi sulla base del denunciato vizio di forma inerente la carenza di potere rappresentativo del procuratore.
5.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Sviamento di potere sotto diverso profilo. L’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare al ricorrente i motivi della mancata inclusione nell’aliquota di avanzamento, prima di provvedere sulla stessa, a differenza di quanto ragionevolmente operato con altri colleghi del ricorrente.
6. Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero della Difesa, il quale preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto:
- la nota del 15 gennaio 2025, quale atto endoprocedimentale non sarebbe impugnabile autonomamente, non arrecando un’immediata e diretta lesività alla sfera giuridica del ricorrente;
- non sarebbe possibile individuare l’atto concretamente impugnato, denominato genericamente “ approvazione della graduatoria per la valutazione degli avanzamenti al grado superiore e della graduatoria stessa ” senza alcun riferimento l’Autorità emanante, il numero di protocollo, né l’aliquota di riferimento. Nel merito si concludeva per il rigetto dell’impugnativa.
7. All’udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2025, su concorde richiesta delle parti, la domanda cautelare è stata abbinata al merito.
8. In vista della discussione del ricorso la sola parte ricorrente ha depositato una memoria riepilogativa; alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità spiegate dalla difesa erariale perché il ricorso è infondato nel merito.
10. Deve essere disatteso il primo mezzo, nella parte in cui il ricorrente domanda l’applicazione retroattiva dell’art. 1051, comma 2, lettera a) del C.O.M. come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della Legge 9 agosto 2024, n. 114, che prevede che “ Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ”. La versione precedente, ante 25 agosto 2024 subordinava, in senso assai più rigoroso, l’impossibilità di avanzamento al mero rinvio a giudizio.
10.1. Per la verità, il ricorrente difetta di interesse alla censura, perché egli era stato escluso dall’aliquota di avanzamento del 31.12.2008 non già per la ragione che allora precludeva l’avanzamento (ovvero il rinvio a giudizio), ma per quella che la preclude oggi.
10.2. Deve essere in prima battuta disattesa la domanda di inclusione del ricorrente nelle aliquote di avanzamento maturate al 31.12.2006 e al 31.12.2007, in quanto allora il militare non aveva raggiunto la necessaria anzianità di servizio: infatti il ricorrente veniva promosso al grado di -OMISSIS- con anzianità giuridica 18.05.2001, quindi solo allorchè maturava il periodo minimo di 7 anni di permanenza nel grado (a norma della tabella 4, quadro VI, dell’allegato 4 al C.O.M.), poteva essere inserito nell’aliquota di avanzamento a-OMISSIS-, ovvero il 31.12.2008.
10.3. Senonchè il militare veniva escluso dalla predetta aliquota con determinazione della Direzione Generale prot. n.-OMISSIS-, in quanto, successivamente al rinvio a giudizio del -OMISSIS-, il Tribunale Ordinario di Torino con sentenza n.-OMISSIS-, emessa in data -OMISSIS- lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed € 31.000,00 di multa in ordine ai reati di “detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi” e “detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Dunque la domanda di applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta più favorevole non può essere accolta, giacchè il nuovo presupposto di esclusione, ovvero la sentenza di condanna, si era già verificato all’epoca dell’esclusione del ricorrente dall’avanzamento e ne era stato in effetti posto a fondamento.
10.4. Non solo. La perdurante esclusione del ricorrente dall’inserimento in una nuova aliquota di avanzamento è tuttora preclusa dal Decreto del Direttore Generale prot. -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa ha sancito l’esclusione a vita da ogni procedura di avanzamento di carriera ai sensi dell’art. 1051, comma 8, del D.lgs. n. 66/2010, secondo cui “ Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.”
Come già anticipato in punto di fatto, tale provvedimento, (la cui legittimità è stata confermata con sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- ed è ora al vaglio del Giudice di appello, il quale ha ritenuto di respingere la domanda di sospensiva) allo stato preclude sine die al ricorrente qualsivoglia avanzamento di carriera, che peraltro risultava già inibito dal comma 2 dell’art. 1051.
Come efficacemente chiarito dal parere del Consiglio di Stato n. 1941 del 30 novembre 2020 con specifico riferimento all’esclusione da ogni procedura di avanzamento di cui all’art. 1051 del d.lgs. n. 66/2010, tale sanzione introduce un effetto extrapenale collegato alla condanna, ma che non incide sulla condanna stessa: la misura ha natura di sanzione amministrativa ed è atto vincolato per l’Amministrazione, subordinato all’accertamento in concreto di due presupposti, ovvero il fatto di essere stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo e la circostanza che tale delitto sia stato compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare. (cfr. T.A.R. Umbria, 22 gennaio 2024, n.18).
10.5. E’ peraltro infondato anche l’argomento di parte ricorrente per cui la domanda di avanzamento sarebbe accoglibile nella parte in cui riguarda le annualità antecedenti la sentenza di condanna, intervenuta nel 2009: se è vero che il decreto che ha disposto l’esclusione a vita del ricorrente da qualsiasi promozione reca la data del 30 gennaio 2020, esso preclude comunque ogni ulteriore avanzamento, anche ora per allora. In ogni caso sul punto è decisiva la considerazione che l’unica aliquota di avanzamento utile per il militare in ragione della sua anzianità era quella del 2008, dalla quale però veniva escluso per il sopravvenire della sentenza di condanna.
11. Anche il secondo mezzo deve essere disatteso, giacchè, per quanto esposto, era irrilevante che il Ministero omettesse di inserire d’ufficio il ricorrente nell’aliquota di avanzamento, ora per allora, del 31.12.2018, adducendo una carenza del potere rappresentativo in capo al legale che aveva inoltrato la domanda, piuttosto che esplicitare il diniego nel merito in via definitiva: l’esclusione dall’avanzamento ai sensi dell’art. 1051, comma 2, lettera a) C.O.M. ha carattere vincolato, non diversamente da quella di cui al comma 8, perciò anche una maggiore sollecitudine e collaborazione da parte dell’Amministrazione nel corso del procedimento sarebbe stata priva di utilità concreta.
12. Ragioni analoghe inducono a respingere anche il terzo motivo: il contenuto del provvedimento di rigetto dell’odierna inclusione nell’aliquota di avanzamento, per il suo carattere strettamente vincolato rispetto alla previsione di legge, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, anche in mancanza del preavviso di rigetto, l’atto oggetto di odierna impugnativa non avrebbe potuto essere annullato.
Allo stesso modo il ricorrente difetta di interesse alla censura di presunta illegittimità costituzionale dell’art. 1051, non producendo tale norma, nel suo caso, alcun effetto pregiudizievole, perché non esistevano, in ragione della sua insufficiente anzianità, aliquote di avanzamento precedenti al sopravvenire della sentenza di condanna che avrebbero potuto condurlo al passaggio al grado superiore.
13. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del Ministero, che liquida in € 1.500,00= (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE RI, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NI | IE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.