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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
In persona del giudice, dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2499/2024 R.G, avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
nato il [...] in [...], capitale dello stato del Rio Parte_1
Grande do Sul, Brasile, residente in [...], App. 08, Três Figueiras, Porto
Alegre RS/Brasile, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pinelli.
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
Il ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo, in cui aveva così concluso: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti ciascuno per le motivazioni esplicate, e per
l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare
1 2
competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Il convenuto si è riportato alla comparsa di costituzione, in cui aveva così concluso: Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis: a.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione, ritenendo inammissibile e/o infondata la domanda per difetto di prova e assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
b.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 3, D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c, il ricorrente esponeva:
- di essere discendente di , nata a [...], il [...], da genitori italiani, Persona_1 emigrata in Brasile, che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- che da era nata, il 20/02/1921, ; Persona_1 Persona_2
-che da quest'ultima era nato, il 28/03/1954, odierno ricorrente. Parte_1
La difesa invocava la linea di discendenza femminile, deducendo come non vi fosse stata alcuna interruzione per il fatto che l'avo di sesso femminile, aveva sposato un Persona_1 cittadino brasiliano, non avendo la predetta rinunciato alla cittadinanza italiana.
Quanto sopra, alla stregua delle pronunce della Corte Costituzionale di cui alle sentenze nn.
87/1975 e 30/1983, con cui, rispettivamente, era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10, L. n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla di lei volontà,
e dell'art. 1, L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che la cittadinanza si potesse trasmettere anche da parte della donna.
Inoltre, la difesa deduceva l'applicabilità dei principi espressi dalle pronunce su richiamate a fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Conclusivamente, il difensore chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il ricorrente era cittadino italiano, per avere acquisito il relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati soltanto i certificati di nascita e di non naturalizzazione di Per_1
. La procura alle liti era depositata il 13 maggio 2025.
[...]
2 3
Successivamente, in data 24 giugno 2025, la difesa produceva la seguente documentazione: certificati di nascita e di matrimonio di , figlia di , e di Persona_2 Persona_1 [...]
figlio di quest'ultima. Persona_3
Tempestivamente costituitosi, il eccepiva la tardività della produzione Controparte_1 documentale effettuata dalla controparte dopo il deposito del ricorso e, in ragione del fatto che la domanda non era supportata da idonea documentazione, chiedeva il rigetto della stessa.
Alla prima udienza di comparizione, del 13 ottobre 2025, la causa era rinviata al 2 dicembre
2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione;
a tale udienza, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, era posta in decisione.
Come sopra rilevato, unitamente al ricorso sono stati prodotti i certificati di nascita e di non naturalizzazione dell'avo, solo successivamente la difesa ha depositato la Persona_1 documentazione idonea a comprovare la discendenza di . Persona_1
La produzione è inammissibile, in quanto non autorizzata e, comunque, tardiva.
Nel procedimento semplificato di cognizione introdotto dal D.L.vo 10/10/2022, n. 149, come modificato dal D.L.vo 31/10/2024, n. 164 - caratterizzato, appunto, dalla semplificazione, anche sotto il profilo della speditezza, in vista della realizzazione degli obiettivi di economia processuale e di rispetto della ragionevole durata - l'attore ha l'onere di depositare la documentazione a sostegno della domanda unitamente al ricorso, così come il convenuto ha l'onere di depositare la documentazione di cui intende avvalersi all'atto della sua costituzione, unitamente alla comparsa di risposta.
L'art. 281 undecies c.p.c., al primo comma dispone che: “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 3 bis,
4), 5) e 6) dell'art. 163 (…)”; al successivo terzo comma, che: “il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio (...)”.
Ai sensi dell'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c.: “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare mezzi di prova e produrre documenti, e un termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
3 4
Dal tenore letterale delle norme richiamate, interpretate anche alla luce della ratio della nuova disciplina normativa - quale si ricava, per quanto riguarda la disposizione da ultimo richiamata, dal fatto che è stata eliminata la previsione (contenuta nella norma previgente) della facoltà per il giudice, in presenza di giustificato motivo, di concedere, su istanza di parte, un termine per nuova produzione documentale - si evince che alle parti è preclusa la possibilità di dedurre nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti dopo il deposito del rispettivo atto di costituzione, con la sola eccezione prevista dall'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., ossia che l'esigenza sorga dalle difese controparte: soltanto in questo caso, se richiesto, il giudice concede un termine a tal fine.
La diversa interpretazione della difesa del ricorrente - che a sostegno richiama una pronuncia giurisprudenziale relativa al procedimento previsto dagli abrogati artt. 702 bis e segg. c.p.c. - appare in contrasto con il vigente testo normativo, introdotto dal D.L.vo n. 164/2022, che, si ribadisce, ha limitato la possibilità di nuova produzione documentale alle sole ipotesi - non configurabili nella fattispecie in esame - in cui la necessità discenda dalle difese avversarie.
A fronte della carenza documentale, connessa alla mancanza di certificazioni da cui evincere la discendenza come illustrata in ricorso, è evidente come non possa ritenersi la integrazione connessa alle difese di controparte.
Conclusivamente, si ritiene che, non sia stata fornita la prova dei fatti posti a fondamento della domanda e, pertanto, che la suddetta domanda debba essere respinta, siccome infondata.
Alla soccombenza consegue per legge la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta la domanda;
condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese processuali, che liquida in euro 3.809,00.
Caltanissetta, 6 dicembre 2025,
Il giudice
Dott. Gabriella Canto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
In persona del giudice, dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2499/2024 R.G, avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
nato il [...] in [...], capitale dello stato del Rio Parte_1
Grande do Sul, Brasile, residente in [...], App. 08, Três Figueiras, Porto
Alegre RS/Brasile, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pinelli.
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
Il ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo, in cui aveva così concluso: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti ciascuno per le motivazioni esplicate, e per
l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare
1 2
competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Il convenuto si è riportato alla comparsa di costituzione, in cui aveva così concluso: Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis: a.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione, ritenendo inammissibile e/o infondata la domanda per difetto di prova e assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
b.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 3, D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c, il ricorrente esponeva:
- di essere discendente di , nata a [...], il [...], da genitori italiani, Persona_1 emigrata in Brasile, che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- che da era nata, il 20/02/1921, ; Persona_1 Persona_2
-che da quest'ultima era nato, il 28/03/1954, odierno ricorrente. Parte_1
La difesa invocava la linea di discendenza femminile, deducendo come non vi fosse stata alcuna interruzione per il fatto che l'avo di sesso femminile, aveva sposato un Persona_1 cittadino brasiliano, non avendo la predetta rinunciato alla cittadinanza italiana.
Quanto sopra, alla stregua delle pronunce della Corte Costituzionale di cui alle sentenze nn.
87/1975 e 30/1983, con cui, rispettivamente, era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10, L. n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla di lei volontà,
e dell'art. 1, L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che la cittadinanza si potesse trasmettere anche da parte della donna.
Inoltre, la difesa deduceva l'applicabilità dei principi espressi dalle pronunce su richiamate a fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Conclusivamente, il difensore chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il ricorrente era cittadino italiano, per avere acquisito il relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati soltanto i certificati di nascita e di non naturalizzazione di Per_1
. La procura alle liti era depositata il 13 maggio 2025.
[...]
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Successivamente, in data 24 giugno 2025, la difesa produceva la seguente documentazione: certificati di nascita e di matrimonio di , figlia di , e di Persona_2 Persona_1 [...]
figlio di quest'ultima. Persona_3
Tempestivamente costituitosi, il eccepiva la tardività della produzione Controparte_1 documentale effettuata dalla controparte dopo il deposito del ricorso e, in ragione del fatto che la domanda non era supportata da idonea documentazione, chiedeva il rigetto della stessa.
Alla prima udienza di comparizione, del 13 ottobre 2025, la causa era rinviata al 2 dicembre
2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione;
a tale udienza, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, era posta in decisione.
Come sopra rilevato, unitamente al ricorso sono stati prodotti i certificati di nascita e di non naturalizzazione dell'avo, solo successivamente la difesa ha depositato la Persona_1 documentazione idonea a comprovare la discendenza di . Persona_1
La produzione è inammissibile, in quanto non autorizzata e, comunque, tardiva.
Nel procedimento semplificato di cognizione introdotto dal D.L.vo 10/10/2022, n. 149, come modificato dal D.L.vo 31/10/2024, n. 164 - caratterizzato, appunto, dalla semplificazione, anche sotto il profilo della speditezza, in vista della realizzazione degli obiettivi di economia processuale e di rispetto della ragionevole durata - l'attore ha l'onere di depositare la documentazione a sostegno della domanda unitamente al ricorso, così come il convenuto ha l'onere di depositare la documentazione di cui intende avvalersi all'atto della sua costituzione, unitamente alla comparsa di risposta.
L'art. 281 undecies c.p.c., al primo comma dispone che: “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 3 bis,
4), 5) e 6) dell'art. 163 (…)”; al successivo terzo comma, che: “il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio (...)”.
Ai sensi dell'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c.: “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare mezzi di prova e produrre documenti, e un termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
3 4
Dal tenore letterale delle norme richiamate, interpretate anche alla luce della ratio della nuova disciplina normativa - quale si ricava, per quanto riguarda la disposizione da ultimo richiamata, dal fatto che è stata eliminata la previsione (contenuta nella norma previgente) della facoltà per il giudice, in presenza di giustificato motivo, di concedere, su istanza di parte, un termine per nuova produzione documentale - si evince che alle parti è preclusa la possibilità di dedurre nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti dopo il deposito del rispettivo atto di costituzione, con la sola eccezione prevista dall'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., ossia che l'esigenza sorga dalle difese controparte: soltanto in questo caso, se richiesto, il giudice concede un termine a tal fine.
La diversa interpretazione della difesa del ricorrente - che a sostegno richiama una pronuncia giurisprudenziale relativa al procedimento previsto dagli abrogati artt. 702 bis e segg. c.p.c. - appare in contrasto con il vigente testo normativo, introdotto dal D.L.vo n. 164/2022, che, si ribadisce, ha limitato la possibilità di nuova produzione documentale alle sole ipotesi - non configurabili nella fattispecie in esame - in cui la necessità discenda dalle difese avversarie.
A fronte della carenza documentale, connessa alla mancanza di certificazioni da cui evincere la discendenza come illustrata in ricorso, è evidente come non possa ritenersi la integrazione connessa alle difese di controparte.
Conclusivamente, si ritiene che, non sia stata fornita la prova dei fatti posti a fondamento della domanda e, pertanto, che la suddetta domanda debba essere respinta, siccome infondata.
Alla soccombenza consegue per legge la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta la domanda;
condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese processuali, che liquida in euro 3.809,00.
Caltanissetta, 6 dicembre 2025,
Il giudice
Dott. Gabriella Canto
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