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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 6261/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato il [...] a [...]/SP, in proprio e Parte_1
- unitamente a - quale esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_1 figlio minore nato a [...]/SP - Brasile, in Persona_1 data 31 luglio 2020; nato il [...] a [...] Parte_2
Paulo/SP – Brasile (con l'avv. Luca Romano e l'abg. Emanuela Fornari)
- parte ricorrente -
E
, in persona del p.t. - parte resistente - Controparte_2 CP_3
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 1° giugno 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , figlio dei cittadini Persona_2 italiani e nato a [...] il [...], il Parte_3 Persona_3 quale emigrava in Brasile, ove il 22 gennaio 1938 contraeva matrimonio con
[...]
unione dalla quale nasceva, a São Paulo/SP, il 24 aprile 1939 Controparte_4
. Persona_4
In data 22 settembre 1956, a São Paulo/SP, contraeva Persona_4 matrimonio con unione dalla quale il 21 gennaio 1958, a Controparte_5
São Paulo/SP, nasceva Persona_5
In data 18 febbraio 1978, a São Paulo/SP, Parte_4 contraeva matrimonio con unione dalla quale il 13 gennaio Persona_6 Pt_1
1984 nasceva Parte_1
In data il 3 maggio 2005, dall'unione tra e Parte_1 [...] nasceva Controparte_6 Parte_2
In data 6 febbraio 2020, a São Paulo/SP, Brasile, Parte_1 contraeva matrimonio con unione dalla quale nasceva il 31 Controparte_1 luglio 2020, a São Paulo/SP, Brasile, Persona_1
Parte resistente, si costituiva in giudizio con memoria depositata il 31 gennaio
2025 senza nulla opporre nel merito alla domanda né contestare i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L.
91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio, chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., per il pendere innanzi alla
Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 20 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, questione dichiarata inammissibile con la sentenza 142/2025.
Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
All'udienza di discussione del 26 novembre 2025, parte ricorrente ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le seguenti conclusioni:” Richiamo il ricorso chiedendone l'accoglimento.”.
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
Pag. 2 di 3 La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta, apostillata e asseverata. È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale - mai naturalizzatosi brasiliano - ha, indi, Persona_2 trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n.
91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_5
in Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente
[...] impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nato il [...] a [...]/SP, in proprio e - unitamente a
[...] [...]
- quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1
nato a [...]/SP - Brasile, in data 31 luglio Persona_1
2020; nato il [...] a [...]/SP – Parte_2
Brasile, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Bari, il giorno 21 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Quaranta
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 6261/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato il [...] a [...]/SP, in proprio e Parte_1
- unitamente a - quale esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_1 figlio minore nato a [...]/SP - Brasile, in Persona_1 data 31 luglio 2020; nato il [...] a [...] Parte_2
Paulo/SP – Brasile (con l'avv. Luca Romano e l'abg. Emanuela Fornari)
- parte ricorrente -
E
, in persona del p.t. - parte resistente - Controparte_2 CP_3
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 1° giugno 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , figlio dei cittadini Persona_2 italiani e nato a [...] il [...], il Parte_3 Persona_3 quale emigrava in Brasile, ove il 22 gennaio 1938 contraeva matrimonio con
[...]
unione dalla quale nasceva, a São Paulo/SP, il 24 aprile 1939 Controparte_4
. Persona_4
In data 22 settembre 1956, a São Paulo/SP, contraeva Persona_4 matrimonio con unione dalla quale il 21 gennaio 1958, a Controparte_5
São Paulo/SP, nasceva Persona_5
In data 18 febbraio 1978, a São Paulo/SP, Parte_4 contraeva matrimonio con unione dalla quale il 13 gennaio Persona_6 Pt_1
1984 nasceva Parte_1
In data il 3 maggio 2005, dall'unione tra e Parte_1 [...] nasceva Controparte_6 Parte_2
In data 6 febbraio 2020, a São Paulo/SP, Brasile, Parte_1 contraeva matrimonio con unione dalla quale nasceva il 31 Controparte_1 luglio 2020, a São Paulo/SP, Brasile, Persona_1
Parte resistente, si costituiva in giudizio con memoria depositata il 31 gennaio
2025 senza nulla opporre nel merito alla domanda né contestare i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L.
91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio, chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., per il pendere innanzi alla
Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 20 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, questione dichiarata inammissibile con la sentenza 142/2025.
Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
All'udienza di discussione del 26 novembre 2025, parte ricorrente ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le seguenti conclusioni:” Richiamo il ricorso chiedendone l'accoglimento.”.
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
Pag. 2 di 3 La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta, apostillata e asseverata. È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale - mai naturalizzatosi brasiliano - ha, indi, Persona_2 trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n.
91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_5
in Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente
[...] impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nato il [...] a [...]/SP, in proprio e - unitamente a
[...] [...]
- quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1
nato a [...]/SP - Brasile, in data 31 luglio Persona_1
2020; nato il [...] a [...]/SP – Parte_2
Brasile, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Bari, il giorno 21 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Quaranta
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