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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7291 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA III Sezione Civile
composta dai signori magistrati Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel. Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. RG 1552/2019 riservata in decisione in data 14.04.2025 e vertente tra
, (C.F. ) e Sig. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), ambedue elettivamente domiciliati in Via Goito n. 6 in C.F._2
Aprilia presso lo studio dell'Avv. Ermanno Iencinella (C.F. ), C.F._3 che li rappresenta e difende ai fini del presente procedimento. appellante
contro
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Controparte_1
Imprese di Roma e per essa la propria mandataria , P.IVA_1 CP_2 codice fiscale e partita iva , a sua volta rappresentata da P.IVA_2 [...] odice fiscale e di partita iva, REA N.°MI-1888273 Controparte_3 quest'ultima in persona del suo procuratore speciale Dott. (C.F. Controparte_4
), giusta procura del 31.07.2018 autenticata dal Notaio Avv. CodiceFiscale_4
EL BE da Roma Rep. 18551 – Racc. 8917 in data 02/08/2018, (all. B), elettivamente domiciliata in Latina, Via G. Oberdan 24, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Manciocchi (cod. fisc. ) che la rappresenta e C.F._5 difende appellata
Oggetto: azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3 ha convenuto in giudizio i Sig.ri e al fine di sentir Parte_2 Parte_1 dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per atto del Notaio el 16.12.2010, in quanto posto in essere al fine di ledere gli interessi Per_1 creditori della medesima.
1 Si sono costituiti nel giudizio di primo grado gli odierni appellanti contestando quanto esposto dalla Banca creditrice e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. La causa è stata istruita documentalmente. Rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data 25.09.2019. Con sentenza n. 108/2019 pubblicata in data 15.01.2019, il Tribunale di Latina ha accolto la domanda proposta dalla e dichiarato Parte_3
l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 16.12.2010 per atto del Notaio Rep. 4002 dai Sig.ri Persona_2 Parte_2
e .
[...] Parte_1
Il Tribunale ha, inoltre, condannato i convenuti in solido tra loro alle spese del giudizio che ha liquidato in complessivi € 7. 800, 00 per compensi ed esborsi oltre IVA e cpa. Avverso la sentenza hanno interposto appello i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, annullare il provvedimento che dichiara inefficace nei confronti della Parte_3 il fondo patrimoniale stipulato da e con
[...] Parte_2 Parte_1 atto a rogito Notaio Dott. i Aprilia in data16.12.2010 rep. 4002 raccolta Persona_2
n. 2174 e per l'effetto dichiarare valido ed efficace il suddetto fondo patrimoniale”. Si è costituita in giudizio la succeduta nella titolarità del credito vantato CP_1 nei confronti degli appellanti a seguito di operazione di cessione conclusa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e art. 58 del Testo Unico Bancario con . Parte_3
All'udienza del 14.04.2025 a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con primo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto esperibile, rispetto all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, l'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge. La censura dovrà essere trattata congiuntamente al secondo motivo di appello volto a contestare la natura giuridica dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale che, come espresso dall'appellante, non è stato correttamente qualificato dal Tribunale che avrebbe errato nel ritenere lo stesso assoggettato al regime di favore previsto per gli atti a titolo gratuito ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria. Entrambi i motivi sono infondati. L'appellante richiama un orientamento dottrinale in ordine al quale l'atto di costituzione del fondo patrimoniale sarebbe considerabile quale “atto dovuto”, essendo riconducibile all'obbligo gravante su entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia e per questo motivo sottratto agli effetti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.
2 Anzitutto occorre premettere che - data la contestazione dell'azione revocatoria nel caso di specie - sarà necessario argomentare in ordine alla natura giuridica dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. L'art. 167 c.c. stabilisce che i coniugi, ciascuno o ambedue, per atto pubblico, o un terzo possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni, immobili,
o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito – vincolati con la nominatività e annotazione del vincolo – a far fronte ai bisogni della famiglia. Rispetto a creditori è pacifico che i beni siano soggetti al vincolo di inespropriabilità stabilito dall'art. 170 c.c. a mente del quale l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti prodotti è possibile solo per fronteggiare i bisogni familiari. E tuttavia, non è raro nella prassi che la destinazione garantita dei beni oggetto del fondo possa costituire strumento di elusione per le ragioni creditorie.
A tal proposito, la giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale abbia natura di atto dispositivo idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie in quanto - posto che i beni del fondo possono essere aggrediti solo nei limiti di quanto stabilisce l'art. 170 c.c. - la conseguente riduzione della garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio del costituente risulta lesa proprio dal conferimento al fondo. Proprio in questo senso, allora, si riscontra la sussistenza del presupposto dell'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c. quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria. Per ciò che concerne la natura giuridica del fondo, ad oggi l'orientamento prevalente accoglie la qualificazione dell'atto come atto a titolo gratuito in quanto l'atto di costituzione non trova alcuna contropartita consistente in una attribuzione in favore dei disponenti. Non può, di conseguenza, essere accolta la censura formulata da parte appellante circa la non revocabilità del fondo patrimoniale in quanto la costituzione del fondo costituirebbe l'adempimento dell'obbligo di sostentamento della famiglia di cui all'art. 143 c.c., e quindi atto dovuto ai sensi dell'art. 2901 co. 3 c.c. In proposito si osserva che ai sensi dell'art. 167 co. 2 c.c. il fondo patrimoniale può essere costituito anche da un terzo estraneo alla famiglia, soggetto che non è in alcun modo assoggettato all'obbligo di sostentamento della famiglia di cui all'art. 143 c.c. incombente soltanto sui coniugi. Conseguentemente la istituzione del fondo patrimoniale non costituisce in alcun modo l'adempimento di un obbligo giuridico, ragion per cui detto atto dispositivo del patrimonio è revocabile qualora rechi pregiudizio ai creditori Per quanto concerne il terzo motivo di appello, l'appellante si duole di quanto stabilito dalla sentenza di primo grado che ha ritenuto sussistente l'eventus damni e il consiulium fraudis. Quanto al primo presupposto si ritiene che l'eventus damni ricorre anche quando comporti un semplice pericolo di danno, e cioè una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito. Tanto premesso, non è stato dato atto in alcuno degli scritti difensivi né è stato provato dagli appellanti che fossero sussistenti ulteriori beni aggredibili dai creditori e che, di conseguenza, l'atto di costituzione del fondo non fosse posto in pregiudizio della garanzia patrimoniale.
3 In ordine al consilium fraudis, essendo l'atto di costituzione successivo al sorgere del credito, ritenuto che non occorra l'animus nocendi del debitore ma la semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, non si ritiene In proposito si osserva che trattando il presente giudizio una azione revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale che, si sostiene, pregiudizievole per i creditori, era preciso onere del convenuto provare che l'atto dispositivo di cui si chiedeva la revoca non recasse pregiudizio al creditore in quanto nel patrimonio del debitore residuavano ulteriori beni aggredibili il cui valore era sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore, prova che gli appellanti non hanno però fornito. Per i motivi su esposti la Corte ritiene l'appello infondato e, conseguentemente, rigetta lo stesso confermando l'impugnata sentenza. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/2002 come succ. int. e mod., che sussistono i presupposti di legge per il versamento da parte degli appellanti soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 108/2019 del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Latina, cosi decide:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di appello che liquida in € 6.946 per compensi oltre 15% per rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cpa con riferimento ai parametri compresi tra i valori medi di cui al DM n. 147/2022 relativamente allo scaglione di cause di valore indeterminat
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/2002, per la debenza in capo all'appellante soccombente di un importo pari al contributo unificato.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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