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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10052 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11934/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giovanna Cordua;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione figli minori
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di modificare le condizioni contenute nel Parte_1 decreto emesso dal Tribunale di Roma il 21/06/2022 nell'ambito del procedimento n.r.g. 8538/2022 ed in particolare:
1. Revocare l'affidamento condiviso disposto nel provvedimento del Tribunale di
Roma emesso in data 21.06.2022 - RG 8538/2022 e stabilire l'affidamento in via esclusiva del minore,
, in capo alla madre, sig.ra , disponendo che il padre, sig. Persona_1 Parte_1
, possa vedere e tenere con sé il figlio per due volte a settimana, dall'uscita di Controparte_1 scuola sino alle ore 20:00; 2. La sig.ra potrà prendere le decisioni relative alla crescita, Parte_1 all'educazione e alla salute del piccolo , senza interpellare il padre;
3. In subordine, Voglia Per_1 disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre stabilendo al contempo il regime delle visite padre;
4. In ordine al mantenimento di , Voglia disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , Per_1 CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma mensile di € 350,00 Per_1
(trecentocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici del costo della vita stabiliti dall'ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo mediche, scolastiche, ricreative, sportive, nella misura del 50%.
Chiedeva, altresì, disporsi CTU sulla persona del resistente, al fine di valutarne la personalità e la capacità genitoriale.
La parte resistente non si è costituita.
Comparsa personalmente all'udienza del 02/10/2024, la ricorrente ha dichiarato che le parti avevano trovato un accordo in ordine al collocamento e alla gestione del figlio , che Per_1 prevedeva il collocamento prevalente del minore presso il padre, in ragione del fatto che la sig.ra lavorava su turni, anche serali, e che tale organizzazione incontrava la volontà del Parte_1 minore stesso. Ha altresì rappresentato che la situazione di fatto è mutata a seguito della decisione unilaterale del sig. il quale, dopo aver cambiato lavoro, avrebbe riferito all'odierna CP_1 ricorrente di non poter più rispettare gli accordi presi per la gestione del figlio . Per_1
Ascoltate le dichiarazioni della parte e rilevata la necessità di istruire la causa in merito alle condizioni di vita del minore ed ai suoi rapporti con il padre, il G.D. confermava in via provvisoria i provvedimenti in vigore, disponeva l'audizione di testi che potessero riferire sui rapporti padre-figlio e onerava il Servizio Sociale competente per territorio di verificare le condizioni di vita del minore e il rapporto dello stesso con entrambi i genitori. Disponeva altresì l'audizione del minore, con l'ausilio di un esperto ai sensi dell'art. 473 bis.5 c.p.c.
Dall'audizione dei testi (genitori della ricorrente e compagno della ricorrente) è emerso che il sig.
è poco presente nella vita del figlio e che la loro frequentazione è molto ridotta, seppur CP_1 non del tutto interrotta.
Il minore , ascoltato all'udienza del 20/11/2024, è apparso timoroso e da subito non incline Per_1 alla comunicazione con il giudice e con l'ausiliario nominato, mantenendo il colloquio su un piano superficiale (ha riferito notizie in merito alla scuola frequentata e alla propria passione per il calcio) e nulla ha riferito circa il proprio rapporto con il padre.
I Servizi Sociali del Municipio XI, incaricati di effettuare un'indagine socio ambientale e di verificare il rapporto del minore con entrambi i genitori, hanno effettuato un colloquio con i sigg.ri e , da cui è emerso che, al momento, la madre è la figura di riferimento per Parte_1 CP_1 il piccolo , che la stessa è supportata dai propri genitori nonché dal nuovo compagno, con il Per_1 quale convive stabilmente da circa due anni, che i rapporti con il padre del minore, dopo la fine della relazione, sono stati buoni e di collaborazione nell'interesse del figlio, che tuttavia si sono deteriorati soprattutto a seguito di un incidente che ha visto coinvolta la ricorrente e il minore nel 2021 e che da quel momento il padre, dopo un iniziale periodo in cui si è occupato del figlio durante il periodo del ricovero in ospedale, ha iniziato ad essere assente e a disinteressarsi della gestione del figlio;
ha aggiunto che a partire dal 2023, il sig. ha ripreso ad essere più presente nella vita del CP_1 piccolo e che, ad oggi, la volontà della ricorrente è unicamente quella di regolarizzare la Per_1 frequentazione padre-figlio. Quanto all'altro genitore, il sig. ha confermato che, dopo la CP_1 separazione, i rapporti con la madre di siano stati buoni, senza evidenti problemi di Per_1 comunicazione e sempre in accordo sulle modalità di gestione del minore, che l'incidente occorso alla sig.ra e al piccolo , e dalla stessa provocato, ha segnato il punto di rottura Parte_1 Per_1 nel rapporto tra le odierne parti in giudizio, che da quel momento in poi è stato caratterizzato da continui litigi tra i due;
il sig. ha anche ammesso di essere stato poco presente, anche CP_1 economicamente, nella vita del figlio durante gli ultimi anni ma anche dichiarato di voler recuperare il rapporto con il piccolo , contribuendo al suo accudimento e mantenimento in Per_1 collaborazione con la madre.
Ritenuta superflua l'audizione dell'insegnante del minore , il G.D. all'udienza del 20/11/2024 Per_1 ordinava la discussione orale della causa e, all'esito, rimetteva il fascicolo al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
La domanda avanzata dalla ricorrente appare fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Dagli atti di causa, nonché dal contegno processuale delle parti, è emerso come il abbia CP_1 mostrato, quantomeno negli ultimi anni, disinteresse nei confronti del piccolo , delegando Per_1 ogni incombente relativo alla crescita e al mantenimento del minore alla madre, coadiuvata dalla propria famiglia, la quale ha dovuto assumere autonomamente ogni decisione relativa alla crescita del piccolo , riscontrando oggettive difficoltà in ragione del disinteresse del padre. Per_1
Dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati, a firma dell'assistente sociale dr.ssa e della Per_2 psicologa dr.ssa è emerso come il minore viva serenamente la separazione e come si trovi a Per_3 suo agio con entrambi i genitori, nei confronti dei quali non sono emersi particolari fattori di rischio e/o criticità e che sono apparsi entrambi affettivamente molto legati al figlio;
tuttavia, è emerso anche uno “sbilanciamento rispetto alla gestione delle esigenze pratiche del figlio, che risultano maggiormente a carico della madre” e ciò trova pieno riscontro da quanto dichiarato dalla ricorrente e dai testi escussi. Anche il contegno processuale del sig. , il quale era a conoscenza CP_1 della pendenza del presente giudizio (come dallo stesso dichiarato durante il colloquio con l'assistente sociale, v. relazione in atti, pag. 4) e tuttavia è rimasto contumace, denota un aperto disinteresse nei confronti delle questioni affrontate nel procedimento in atto e inerenti il proprio rapporto con il piccolo . Per_1
Affidamento e collocamento del figlio minore
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente citato e non costituitosi.
Quanto alla più idonea modalità di affidamento, il Collegio preliminarmente osserva che alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal D.Lvo 154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo e che all'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma, c.c.) e che, non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla valutazione del giudice, il quale può, in presenza delle stesse, disporre l'affidamento esclusivo con “provvedimento motivato” (art.337-quater come introdotto dal D.L.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
A tale proposito la Suprema Corte ha più volte affermato che: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”, e che “Integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009).
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, eccetera.
Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, deve ritenersi che all'attualità sussistano, nei confronti del padre, profili di inidoneità genitoriale tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre, considerato che il padre non garantisce al piccolo una continuità affettiva e non provvede con regolarità al suo Per_1 mantenimento, nonostante abbia un regolare contratto di lavoro e percepisca un reddito da lavoro di circa euro 1.200, come dallo stesso dichiarato;
al momento, è la madre la figura genitoriale di riferimento per il minore, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura del minore medesimo sin dalla sua nascita e rispetto alla quale non sono emerse evidenti limitazioni della capacità genitoriale.
Modalità di frequentazione figlio-padre
Alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria e dalla relazione del Servizio Sociale, si evince che i rapporti tra il minore e il padre si sono molto rarefatti rispetto ad alcuni anni fa e ciò in Per_1 ragione sia dell'inasprimento dei rapporti tra i genitori, in particolare dopo l'incidente stradale occorso alla ricorrente, la quale si trovava in compagnia del piccolo , anch'esso coinvolto Per_1 nell'incidente, riportando multiple lesioni, sia degli impegni lavorativi del sig. . Tuttavia, CP_1 il resistente sembra aver preso consapevolezza delle proprie mancanze nei confronti del figlio ed ha espresso l'intenzione di riprendere una costante frequentazione con il minore, oltre Per_1 che di ricominciare a provvedere ai suoi bisogni. In ragione di ciò, appare conforme all'interesse del minore (il quale appare affettivamente legato ad entrambi i genitori, come è emerso dall'osservazione della triade genitori-figlio) prevedere un adeguato regime di frequentazione figlio- padre, che consenta di ri-creare quella continuità relazionale che da alcuni anni si è interrotta e, pertanto, in assenza di diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore Per_1
19:00, quando lo riaccompagnerà dalla madre;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00; per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
ad anni alterni, per metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali;
ponti ed altre festività ad anni alterni.
Mantenimento del figlio
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, il Collegio evidenzia quanto segue.
La sig.ra lavora come cameriera con contratto a tempo indeterminato part-time e Parte_1 percepisce un reddito mensile di euro 600,00 circa;
percepisce, inoltre, l'assegno unico in favore del figlio minore, pari ad euro 190,00 al mese. Vive in un immobile di proprietà (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio e buste paga, in atti).
Il sig. invece, non costituitosi, non ha dato prova della sua situazione reddituale ed CP_1 economica;
tuttavia, da quanto dallo stesso dichiarato nel corso del colloquio con l'assistente sociale, è emerso che lavora nell'ambito della ristorazione e percepisce un reddito mesile di circa euro 1.200, oltre straordinari;
vive in un immobile di proprietà della madre.
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche dei genitori, dei tempi di cura esclusivi della madre, avendo il padre, al momento, rapporti sporadici con il figlio, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la sig.ra , aiutata dalla propria famiglia di Parte_1 origine, si fa interamente carico di tutte le necessità del figlio, del suo accudimento e mantenimento, il Collegio, ritiene equo porre a carico del sig. un assegno per il mantenimento del figlio CP_1 minore pari ad euro 350,00, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese Per_1 Parte_1 con adeguamento annuale, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo;
oltre al 50% delle spese straordinarie, ai sensi del Protocollo del Tribunale di
Roma e del Foro del 17.12.2014.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11934
/2024 R.G.A.C., a modifica dei provvedimenti vigenti, così decide:
- a modifica del precedente provvedimento del Tribunale di Roma (decreto n. 7740/2022), affida il minore in via esclusiva alla madre, sig.ra , la quale Persona_1 Parte_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, comprese quelle relative all'eventuale cambio di residenza e domiciliazione;
- dispone il collocamento di presso la madre, in Roma, Via Alto n. 28; Persona_1
- dispone, salvo diverso accordo tra i genitori, che il padre veda e tenga con sé il figlio minore Per_1
a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 19:00, quando lo riaccompagnerà dalla madre;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00; per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
ad anni alterni, per metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali;
ponti ed altre festività ad anni alterni;
- determina in euro 350,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento del figlio , da corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese oltre Per_1 adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, dal mese successivo al deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma, il 30/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi