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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 683/2025 del R.G. in data 14
marzo 2025, iniziata con ricorso notificato a mezzo PEC in data 19 maggio
2025
d a
- RET avv. LORENZO, in proprio,
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- , in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
c o n v e n u t o – c o n t u m a c e
avente per oggetto: altri istituti e leggi speciali – 1.09.999,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 5 giugno 2025,
nella quale il ricorrente ha formulato le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale di Udine riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso secondo i parametri medi del DM
55/2014 e dell'art. 105 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ridotti di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, e così per complessivi € 2.458,00 da ridursi ex art. 106 bis DPR 115/2002 a € 1.638,67 oltre ad € 245,80 per spese forfettarie
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G. Pag. 1 oltre oneri previdenziali e fiscali, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 con l'ulteriore liquidazione anche dei compensi e delle spese relative al presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, l'avv. Lorenzo Ret, che ha difeso in sede penale , ammesso al patrocinio a spese dello CP_2
Stato, ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale gli sono stati liquidati i compensi maturati per l'attività prestata.
L'opponente ha dedotto che il procedimento penale nei confronti della persona da lui difesa si era articolato in sei udienze, aveva richiesto incontri con il cliente sia presso lo studio che in carcere e lo studio del corposo fascicolo del Pubblico Ministero ed era stato definito nelle forme del rito abbreviato;
nonostante la cospicua attività svolta e l'esito favorevole per il cliente, il giudice monocratico aveva liquidato i compensi in misura corrispondente ai parametri minimi, riducendoli di un terzo a norma dell'art. 106 bis del d.Lgs. 115/2002.
L'opponente ha quindi chiesto che il compenso liquidatogli nell'importo di
€ 825,00 oltre accessori venga aumentato a € 1.638,67 oltre accessori.
Il convenuto non si è costituito nel giudizio ed è stato dichiarato CP_1
contumace e nella udienza fissata per la prima comparizione delle parti il ricorrente ha precisato le conclusioni ed ha discusso oralmente la causa e il giudice si è riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
comma 3 c.p.c.
L'opponente ha contestato la decisione del giudice del dibattimento penale con la quale gli è stato liquidato per la attività difensiva da lui prestata un
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G. Pag. 2 compenso pressoché corrispondente al minimo tariffario, a fronte della richiesta della liquidazione nella misura media prevista dalle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014.
Va premesso che l'apprezzamento della rilevanza e del pregio della attività difensiva in relazione ai parametri generali previsti dall'art. 12 del citato d.m.
è principalmente di spettanza del giudice che ha proceduto ed è in grado di valutare in concreto l'opera svolta dal difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il sindacato del giudice dell'opposizione, al di fuori dei casi di abnormità
della liquidazione (perché effettuata al di fuori dei limiti previsti dalle norme), non può che fondarsi sull'apprezzamento degli elementi forniti dall'opponente, che ha pertanto l'onere di documentare e motivare rispetto a quale dei parametri generali la liquidazione operata sua incongrua.
Nel caso di specie, l'opponente ha fatto riferimento alla scelta della difesa di definire il processo con rito abbreviato, scelta che può correlarsi al parametro dell'“esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili”, alla
“complessità della vicenda, caratterizzata da numerosi co-imputati e plurime posizioni processuali”, alle “innumerevoli udienze” in cui il processo si è articolato e alle quali il difensore ha partecipato “con specifiche deduzioni, anche processuali”, allo “studio del copioso fascicolo del Pubblico
Ministero” e alle “sessioni in studio prima, in carcere poi con il cliente”.
A conforto delle ragioni di opposizione, l'avvocato Ret ha prodotto la richiesta di rinvio a giudizio (suo doc. 4) e i verbali di udienza e la sentenza
(suo doc. 7).
Ora, la scelta di definire il giudizio con rito abbreviato ha certamente
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G. Pag. 3 apportato al cliente il vantaggio di uno sconto di pena, ma non lo esime dalle eventuali conseguenze civili dei reati addebitatigli e il consiglio di accedere a tale forma di definizione del procedimento non assume maggior pregio rispetto a quella di accedere al dibattimento (che, anzi, richiede un ben maggiore impegno del difensore).
E' vero che il processo iniziato nei confronti di ha visto CP_2
quest'ultimo coimputato con altre quattrodici persone e che i due capi di imputazione contestatigli lo hanno visto imputato in concorso rispettivamente con dieci e quattordici altre persone, ma i reati addebitatigli
(concorso in danneggiamento aggravato e concorso in interruzione di pubblico servizio) sono di scarsa gravità e coinvolgono questioni giuridiche di assai poco momento.
Il fascicolo del Pubblico Ministero, che l'opponente assume essere stato
“copioso” non è stato prodotto, sicché non vi è ragione per valutare come di particolare impegno la fase di studio.
Le udienze tenutesi sono effettivamente state sei, ma le prime due si sono risolte in un rinvio per perfezionare la notifica nei confronti di taluno dei coimputati, nella terza l'avvocato Ret, unitamente a quasi tutti gli altri difensori, ha chiesto la ammissione dell'imputato da lui difeso al rito abbreviato, istanza sulla quale il giudice si è riservato di decidere, nella quarta ed altri undici imputati sono stati ammessi al rito CP_2
abbreviato, nella quinta il processo è stato finalmente celebrato e nella sesta udienza è stata conclusa la discussione e il giudice ha pronunciato la sentenza.
Dai verbali prodotti risulta che l'avvocato Ret, oltre alla richiesta di giudizio
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G. Pag. 4 abbreviato e alle richieste finali, non abbia formulato altre deduzioni, sicché
anche la attività di udienza si è ridotta al minimo (e, infatti, lo stesso opponente non ha chiesto alcun compenso per la “fase istruttoria e/o dibattimentale”); quanto alle richieste finali, essa rappresentano il minimo apporto richiesto al difensore, né vi è modo di sapere se esse siano state precedute da una illustrazione della posizione dell'imputato e da argomentazioni giuridiche a supporto delle conclusioni formulate (elementi che non potevano che essere considerati dal giudice del processo e che non vi è ragione di credere non siano stati valutati).
Quanto ai colloqui con il cliente, essi rientrano nella fase di studio e non vi è
modo di sapere se siano stati più impegnativi di quanto la scarsa rilevanza delle imputazioni richiedeva.
In definitiva, da quanto emerge dai documenti prodotti non risulta che la valutazione del pregio dell'attività prestata dall'avvocato Ret fatta dal giudice del processo celebrato nei confronti di sia stata errata. CP_2
L'opposizione va quindi respinta e il decreto di liquidazione del giudice monocratico di questo tribunale confermato.
Nulla per le spese, non essendosi costituito il convenuto. CP_1
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Respinge l'opposizione proposta dall'avv. Lorenzo Ret avverso il decreto di liquidazione pronunciato dal giudice monocratico di questo tribunale in data 10 febbraio 2025 in relazione al processo a carico di che, CP_2
per l'effetto, integralmente conferma;
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G. Pag. 5 2) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, il 17 giugno 2025.
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Pag. 6
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 683/2025 del R.G. in data 14
marzo 2025, iniziata con ricorso notificato a mezzo PEC in data 19 maggio
2025
d a
- RET avv. LORENZO, in proprio,
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- , in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
c o n v e n u t o – c o n t u m a c e
avente per oggetto: altri istituti e leggi speciali – 1.09.999,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 5 giugno 2025,
nella quale il ricorrente ha formulato le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale di Udine riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso secondo i parametri medi del DM
55/2014 e dell'art. 105 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ridotti di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, e così per complessivi € 2.458,00 da ridursi ex art. 106 bis DPR 115/2002 a € 1.638,67 oltre ad € 245,80 per spese forfettarie
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G. Pag. 1 oltre oneri previdenziali e fiscali, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 con l'ulteriore liquidazione anche dei compensi e delle spese relative al presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, l'avv. Lorenzo Ret, che ha difeso in sede penale , ammesso al patrocinio a spese dello CP_2
Stato, ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale gli sono stati liquidati i compensi maturati per l'attività prestata.
L'opponente ha dedotto che il procedimento penale nei confronti della persona da lui difesa si era articolato in sei udienze, aveva richiesto incontri con il cliente sia presso lo studio che in carcere e lo studio del corposo fascicolo del Pubblico Ministero ed era stato definito nelle forme del rito abbreviato;
nonostante la cospicua attività svolta e l'esito favorevole per il cliente, il giudice monocratico aveva liquidato i compensi in misura corrispondente ai parametri minimi, riducendoli di un terzo a norma dell'art. 106 bis del d.Lgs. 115/2002.
L'opponente ha quindi chiesto che il compenso liquidatogli nell'importo di
€ 825,00 oltre accessori venga aumentato a € 1.638,67 oltre accessori.
Il convenuto non si è costituito nel giudizio ed è stato dichiarato CP_1
contumace e nella udienza fissata per la prima comparizione delle parti il ricorrente ha precisato le conclusioni ed ha discusso oralmente la causa e il giudice si è riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
comma 3 c.p.c.
L'opponente ha contestato la decisione del giudice del dibattimento penale con la quale gli è stato liquidato per la attività difensiva da lui prestata un
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G. Pag. 2 compenso pressoché corrispondente al minimo tariffario, a fronte della richiesta della liquidazione nella misura media prevista dalle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014.
Va premesso che l'apprezzamento della rilevanza e del pregio della attività difensiva in relazione ai parametri generali previsti dall'art. 12 del citato d.m.
è principalmente di spettanza del giudice che ha proceduto ed è in grado di valutare in concreto l'opera svolta dal difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il sindacato del giudice dell'opposizione, al di fuori dei casi di abnormità
della liquidazione (perché effettuata al di fuori dei limiti previsti dalle norme), non può che fondarsi sull'apprezzamento degli elementi forniti dall'opponente, che ha pertanto l'onere di documentare e motivare rispetto a quale dei parametri generali la liquidazione operata sua incongrua.
Nel caso di specie, l'opponente ha fatto riferimento alla scelta della difesa di definire il processo con rito abbreviato, scelta che può correlarsi al parametro dell'“esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili”, alla
“complessità della vicenda, caratterizzata da numerosi co-imputati e plurime posizioni processuali”, alle “innumerevoli udienze” in cui il processo si è articolato e alle quali il difensore ha partecipato “con specifiche deduzioni, anche processuali”, allo “studio del copioso fascicolo del Pubblico
Ministero” e alle “sessioni in studio prima, in carcere poi con il cliente”.
A conforto delle ragioni di opposizione, l'avvocato Ret ha prodotto la richiesta di rinvio a giudizio (suo doc. 4) e i verbali di udienza e la sentenza
(suo doc. 7).
Ora, la scelta di definire il giudizio con rito abbreviato ha certamente
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G. Pag. 3 apportato al cliente il vantaggio di uno sconto di pena, ma non lo esime dalle eventuali conseguenze civili dei reati addebitatigli e il consiglio di accedere a tale forma di definizione del procedimento non assume maggior pregio rispetto a quella di accedere al dibattimento (che, anzi, richiede un ben maggiore impegno del difensore).
E' vero che il processo iniziato nei confronti di ha visto CP_2
quest'ultimo coimputato con altre quattrodici persone e che i due capi di imputazione contestatigli lo hanno visto imputato in concorso rispettivamente con dieci e quattordici altre persone, ma i reati addebitatigli
(concorso in danneggiamento aggravato e concorso in interruzione di pubblico servizio) sono di scarsa gravità e coinvolgono questioni giuridiche di assai poco momento.
Il fascicolo del Pubblico Ministero, che l'opponente assume essere stato
“copioso” non è stato prodotto, sicché non vi è ragione per valutare come di particolare impegno la fase di studio.
Le udienze tenutesi sono effettivamente state sei, ma le prime due si sono risolte in un rinvio per perfezionare la notifica nei confronti di taluno dei coimputati, nella terza l'avvocato Ret, unitamente a quasi tutti gli altri difensori, ha chiesto la ammissione dell'imputato da lui difeso al rito abbreviato, istanza sulla quale il giudice si è riservato di decidere, nella quarta ed altri undici imputati sono stati ammessi al rito CP_2
abbreviato, nella quinta il processo è stato finalmente celebrato e nella sesta udienza è stata conclusa la discussione e il giudice ha pronunciato la sentenza.
Dai verbali prodotti risulta che l'avvocato Ret, oltre alla richiesta di giudizio
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G. Pag. 4 abbreviato e alle richieste finali, non abbia formulato altre deduzioni, sicché
anche la attività di udienza si è ridotta al minimo (e, infatti, lo stesso opponente non ha chiesto alcun compenso per la “fase istruttoria e/o dibattimentale”); quanto alle richieste finali, essa rappresentano il minimo apporto richiesto al difensore, né vi è modo di sapere se esse siano state precedute da una illustrazione della posizione dell'imputato e da argomentazioni giuridiche a supporto delle conclusioni formulate (elementi che non potevano che essere considerati dal giudice del processo e che non vi è ragione di credere non siano stati valutati).
Quanto ai colloqui con il cliente, essi rientrano nella fase di studio e non vi è
modo di sapere se siano stati più impegnativi di quanto la scarsa rilevanza delle imputazioni richiedeva.
In definitiva, da quanto emerge dai documenti prodotti non risulta che la valutazione del pregio dell'attività prestata dall'avvocato Ret fatta dal giudice del processo celebrato nei confronti di sia stata errata. CP_2
L'opposizione va quindi respinta e il decreto di liquidazione del giudice monocratico di questo tribunale confermato.
Nulla per le spese, non essendosi costituito il convenuto. CP_1
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Respinge l'opposizione proposta dall'avv. Lorenzo Ret avverso il decreto di liquidazione pronunciato dal giudice monocratico di questo tribunale in data 10 febbraio 2025 in relazione al processo a carico di che, CP_2
per l'effetto, integralmente conferma;
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G. Pag. 5 2) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, il 17 giugno 2025.
SENTENZA 17.6.2025 N° 683/25 R.G.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
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