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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/12/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 193/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 193/2024 RG promossa da:
Parte_1 C.F. 1, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BARDESONO LICIA
parte ricorrente
C.F._2 ), attualmente detenuto presso la Parte_2 (c.f. casa circondariale di Roma, RE OE
parte resistente, contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la sig.ra Parte_1 e Parte_3
[...] il 12.07.2017 in Novara, atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Novara al n. 88 Parte I, anno
2017. - Disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio della misura di euro 300,00 mensili, rivalutabili Istat (FOI) annualmente, oltre al 100% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Torino, ordinando alla casa circondariale di Biella il versamento diretto alla madre dell'assegno di mantenimento. - Disporre
a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa euro 300,00 al mese o altra somma ritenuta di giustizia, da stabilirsi anche in base alle indennità percepite presso la casa circondariale. - Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Novara per le annotazioni ex art. 69 dpr 396/2000; rinuncia alla domanda di affido super esclusivo alla madre e affido della minore ai servizi sociali Parte resistente: ///
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2024, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Ha rappresentato di aver contratto matrimonio con Pt_2 In data 12/7/2017 e che dalla loro unione sono nati due figli Persona_1 (3/8/2017, premorto) e Per_2 il 5/6/2018.
Con sentenza n. 217/2023, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione dei coniugi, ha affidato il minore ai servizi sociali, ha dichiarato il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale, con obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_2 versando la somma di € 300,00 oltre al 70% delle spese straordinarie. Quindi, la ricorrente ha evidenziato il totale disinteresse del padre verso il figlio e ha concluso come in epigrafe.
***
La prima udienza di trattazione, del 10/10/2024, è stata rinviata per difetto di notifica dell'atto introduttivo e del decreto al resistente alla successiva udienza del 18/2/2025 durante cui, dichiarata la contumacia di Pt_2 stante la regolarità della notifica, la Pt 1 ha confermato la volontà di divorziare;
all'esito, è stato confermato l'assetto previsto dalla sentenza di separazione e sono stati chiesti aggiornamenti sul nucleo al servizio.
La successiva udienza del 15/5/2025 è stata rinviata per proseguire il monitoraggio del nucleo da parte dei servizi incaricati.
Alla udienza del 20/11/2025, l'Avv. BARDESONO -preso atto del contenuto delle relazioni dei servizi sociali e del servizio NPI- ha chiesto la decisione della causa, chiedendo l'affido di Per_2 al servizio sociale.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) 1. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto n. 217/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Ritiene il Collegio, inoltre, che debba essere confermato l'affido di Per_2 al servizio sociale del comune di Novara: invero, le relazioni in atti e segnatamente dalla relazione del 18/11/2025- segnalano la costante fragilità della Pt_1 che necessita di un continuo supporto nella gestione del ruolo genitoriale.
La Pt 1 on ha trovato un lavoro, non ha conseguito la patente di vita che la agevolerebbe sia nella ricerca di un lavoro che nella cura del bambino- e, rispetto alla situazione fotografata anche dal Tribunale per i Minorenni, non ha effettuato dei miglioramenti tali da consentirle di esercitare consapevolmente diritti, doveri e facoltà derivanti dal suo ruolo genitoriale. Anche la relazione de servizio neuropsichiatria, peraltro, ha evidenziato le criticità della Pt 1 in merito alla sua capacità di assumere decisioni in autonomia e raggiungere, autonomamente, gli obiettivi della vita.
Il bambino deve essere collocato presso la madre, per tutelare il suo habitat domestico.
Pt_2 attualmente detenuto pressoIl diritto di visita paterno va sospeso considerato che la casa circondariale di Roma, RE OE. Inoltre, egli è stato condannato per il delitto di cui all'art. 572 c.p., commesso in danno della Pt_1 e aggravato dalla circostanza di aver commesso i fatti in stato di ubriachezza e sotto effetto di stupefacenti, alla pena di anni 2 di reclusione, a conferma della sua nocività rispetto al minore e alla sua educazione.
Quanto alle statuizioni economiche, considerata la carenza di informazioni in merito alla posizione economica di Pt_2 ritiene il Collegio di dover confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendo particolarmente risalenti nel tempo, sia per quanto riguarda l'assegno di mantenimento che, per quanto riguarda l'ammontare delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre.
Va, in ogni caso, mantenuta la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente e del servizio neuropsichiatria, a tutela del piccolo Per_2 al fine di verificare il suo benessere psicofisico.
***
La pronuncia sullo status e l'accoglimento parziale di alcune delle domande della ricorrente impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: e Pt_21) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 contratto in data
12/7/2017 e atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Novara al n. 88 Parte I, anno
2017
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) dispone l'affido di Per_2 ai servizi sociali territorialmente competenti, attribuendo agli stessi il potere di assumere, sentiti i genitori, le decisioni relative alla sfera sanitaria, scolastica e ludico-ricreativa; resta in capo ai genitori la gestione dell'ordinaria amministrazione, con onere di riferire circa profili problematici di potenziale pregiudizio per la prole, anche relativi ai rapporti tra le parti;
4) colloca Per_2 presso la madre;
5) pone a carico di Parte_2 l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 70% a carico di del 30% a carico diParte_2 Parte_1
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il
S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre
30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi
i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) sospende gli incontri padre-figlio;
9) dispone la perdurante presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e di Per_2 da parte del servizio NPI territorialmente competenti per le finalità di cui in motivazione;
10) compensa le spese di lite;
11) dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Novara per le annotazioni di competenza ex art. 69 d.p.r. 396/2000;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 193/2024 RG promossa da:
Parte_1 C.F. 1, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BARDESONO LICIA
parte ricorrente
C.F._2 ), attualmente detenuto presso la Parte_2 (c.f. casa circondariale di Roma, RE OE
parte resistente, contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la sig.ra Parte_1 e Parte_3
[...] il 12.07.2017 in Novara, atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Novara al n. 88 Parte I, anno
2017. - Disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio della misura di euro 300,00 mensili, rivalutabili Istat (FOI) annualmente, oltre al 100% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Torino, ordinando alla casa circondariale di Biella il versamento diretto alla madre dell'assegno di mantenimento. - Disporre
a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa euro 300,00 al mese o altra somma ritenuta di giustizia, da stabilirsi anche in base alle indennità percepite presso la casa circondariale. - Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Novara per le annotazioni ex art. 69 dpr 396/2000; rinuncia alla domanda di affido super esclusivo alla madre e affido della minore ai servizi sociali Parte resistente: ///
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2024, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Ha rappresentato di aver contratto matrimonio con Pt_2 In data 12/7/2017 e che dalla loro unione sono nati due figli Persona_1 (3/8/2017, premorto) e Per_2 il 5/6/2018.
Con sentenza n. 217/2023, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione dei coniugi, ha affidato il minore ai servizi sociali, ha dichiarato il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale, con obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_2 versando la somma di € 300,00 oltre al 70% delle spese straordinarie. Quindi, la ricorrente ha evidenziato il totale disinteresse del padre verso il figlio e ha concluso come in epigrafe.
***
La prima udienza di trattazione, del 10/10/2024, è stata rinviata per difetto di notifica dell'atto introduttivo e del decreto al resistente alla successiva udienza del 18/2/2025 durante cui, dichiarata la contumacia di Pt_2 stante la regolarità della notifica, la Pt 1 ha confermato la volontà di divorziare;
all'esito, è stato confermato l'assetto previsto dalla sentenza di separazione e sono stati chiesti aggiornamenti sul nucleo al servizio.
La successiva udienza del 15/5/2025 è stata rinviata per proseguire il monitoraggio del nucleo da parte dei servizi incaricati.
Alla udienza del 20/11/2025, l'Avv. BARDESONO -preso atto del contenuto delle relazioni dei servizi sociali e del servizio NPI- ha chiesto la decisione della causa, chiedendo l'affido di Per_2 al servizio sociale.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) 1. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto n. 217/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Ritiene il Collegio, inoltre, che debba essere confermato l'affido di Per_2 al servizio sociale del comune di Novara: invero, le relazioni in atti e segnatamente dalla relazione del 18/11/2025- segnalano la costante fragilità della Pt_1 che necessita di un continuo supporto nella gestione del ruolo genitoriale.
La Pt 1 on ha trovato un lavoro, non ha conseguito la patente di vita che la agevolerebbe sia nella ricerca di un lavoro che nella cura del bambino- e, rispetto alla situazione fotografata anche dal Tribunale per i Minorenni, non ha effettuato dei miglioramenti tali da consentirle di esercitare consapevolmente diritti, doveri e facoltà derivanti dal suo ruolo genitoriale. Anche la relazione de servizio neuropsichiatria, peraltro, ha evidenziato le criticità della Pt 1 in merito alla sua capacità di assumere decisioni in autonomia e raggiungere, autonomamente, gli obiettivi della vita.
Il bambino deve essere collocato presso la madre, per tutelare il suo habitat domestico.
Pt_2 attualmente detenuto pressoIl diritto di visita paterno va sospeso considerato che la casa circondariale di Roma, RE OE. Inoltre, egli è stato condannato per il delitto di cui all'art. 572 c.p., commesso in danno della Pt_1 e aggravato dalla circostanza di aver commesso i fatti in stato di ubriachezza e sotto effetto di stupefacenti, alla pena di anni 2 di reclusione, a conferma della sua nocività rispetto al minore e alla sua educazione.
Quanto alle statuizioni economiche, considerata la carenza di informazioni in merito alla posizione economica di Pt_2 ritiene il Collegio di dover confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendo particolarmente risalenti nel tempo, sia per quanto riguarda l'assegno di mantenimento che, per quanto riguarda l'ammontare delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre.
Va, in ogni caso, mantenuta la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente e del servizio neuropsichiatria, a tutela del piccolo Per_2 al fine di verificare il suo benessere psicofisico.
***
La pronuncia sullo status e l'accoglimento parziale di alcune delle domande della ricorrente impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: e Pt_21) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 contratto in data
12/7/2017 e atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Novara al n. 88 Parte I, anno
2017
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) dispone l'affido di Per_2 ai servizi sociali territorialmente competenti, attribuendo agli stessi il potere di assumere, sentiti i genitori, le decisioni relative alla sfera sanitaria, scolastica e ludico-ricreativa; resta in capo ai genitori la gestione dell'ordinaria amministrazione, con onere di riferire circa profili problematici di potenziale pregiudizio per la prole, anche relativi ai rapporti tra le parti;
4) colloca Per_2 presso la madre;
5) pone a carico di Parte_2 l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 70% a carico di del 30% a carico diParte_2 Parte_1
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il
S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre
30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi
i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) sospende gli incontri padre-figlio;
9) dispone la perdurante presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e di Per_2 da parte del servizio NPI territorialmente competenti per le finalità di cui in motivazione;
10) compensa le spese di lite;
11) dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Novara per le annotazioni di competenza ex art. 69 d.p.r. 396/2000;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO