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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/09/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 581/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 581/2023 tra
Parte_1 ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
CP_1 CONVENUTA/O/i
Oggi 16 settembre 2025 ad ore 9:40 innanzi al giudice RI TT, sono comparsi:
Per l'avv. PASTORELLI LAURA, la quale si riporta ai propri atti, Parte_1 chiedendo l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e istanza ivi formulate.
Per l'avv. BASSANI SILVIA, la quale si riporta ai propri atti, chiedendo CP_1 l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e istanza ivi formulate.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
Alle ore 15:50 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce all'odierno verbale.
Il Giudice RI TT
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE nella persona del Giudice RI TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 581/2023, avente a oggetto “contratto di rimessaggio” promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a Roma, Parte_1 C.F._1 via Taranto n. 44, presso lo studio dell'avv. Laura Pastorelli, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato ad Arezzo, CP_1 C.F._2 via G. Monaco n. 100, presso lo studio dell'avv. Silvia Bassani, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.9.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. premettendo d'essersi occupato del rimessaggio di Parte_1 un natante del convenuto dall'estate del 2012 alla primavera del 2021 senza ricevere alcun corrispettivo, ha chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la risoluzione del pagina 2 di 6 contratto stipulato dalle parti e condannarsi il sig. a pagargli la somma di € CP_1
20.139,37, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Ordinata la rinnovazione dell'atto introduttivo, si costituiva in giudizio il sig. per CP_1 chiedere il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate e comunque prescritte ex art. 2956 n. 2 c.c., e la condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A sostegno delle proprie ragioni, esponeva d'aver lasciato nel 2012 l'imbarcazione presso l'officina del affinché ne fosse tentata l'alienazione a terzi a seguito di un Parte_1 incendio occorso nel 2010, imputabile allo stesso , che ne aveva causato la Parte_2 parziale distruzione;
secondo la prospettazione del convenuto, quindi, le parti si sarebbero accordate affinché il rinunciasse alle pretese risarcitorie a fronte della CP_1 riparazione della barca a spese del il quale ne avrebbe poi curato la vendita Parte_1 trattenendone una percentuale.
Tentata invano la conciliazione alla prima udienza, la causa veniva istruita documentalmente e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 16.9.2025, dopo il deposito di memorie conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che le domande attoree siano infondate e vadano respinte.
Come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n.
826/2015).
Nella fattispecie, l'attore non ha assolto gli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697, co. 1 c.c., essendosi limitato invero ad allegare l'esistenza di un contratto di rimessaggio dell'imbarcazione del sig. intercorso nel 2012, l'assolvimento CP_1 pagina 3 di 6 ininterrotto delle sue prestazioni fino alla primavera del 2020 e l'inadempimento altrui.
, i fatti costitutivi posti a supporto delle sue domande (risolutoria e di pagamento CP_2 del corrispettivo per le prestazioni eseguite), non hanno trovato riscontro giudiziale.
L'unico documento depositato dall'attore è la diffida di pagamento trasmessa nel dicembre 2020 al convenuto (all. 1 della citazione), anticipata dalla contestazione mossa proprio da quest'ultimo avverso il conteggio con richiesta di saldo inviatogli dal Parte_1 per l'asserita attività di rimessaggio (all.ti 3 e 4 della comparsa di risposta).
L'attore non ha poi depositato le prime due memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., omettendo quindi di contestare specificamente la ricostruzione dei fatti descritta dal convenuto nell'atto di costituzione in giudizio, corredata da apposita documentazione
(all.ti 5, 6, 8-19 della comparsa di risposta), la quale, nel suo complesso, è idonea a rendere plausibile la versione alternativa offerta dal secondo cui le parti, dopo CP_1
l'incendio che coinvolse la barca nel 2010 durante il suo ricovero nel cantiere dell'attore, si sarebbero accordate affinché il rinunziasse ad avanzare istanze risarcitorie e il CP_1 si occupasse di ripristinare parzialmente il mezzo e ne promuovesse la vendita, Parte_1 ritenendo in caso una percentuale sul ricavato.
È bene rammentare che ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. In virtù del principio di non contestazione, quindi, devono ritenersi pacifici non solo i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente, e la contestazione deve intervenire nella prima occasione processuale utile (cfr. ex plurimis Cass n. 5191/2008) o, al più tardi, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., che segna lo spirare delle preclusioni assertive, così da consentire all'altra parte, nella seconda memoria, di formulare le proprie istanze istruttorie alla luce di ciò che si sia vista o meno contestare.
Come detto, a fronte dell'analitica narrativa racchiusa nella comparsa di costituzione e risposta, l'attore non ha controbattuto alcunchè, depositando infine una memoria - deputata alla replica alle eventuali eccezioni nuove all'indicazione di prove contrarie - per contestare genericamente le argomentazioni avversarie e affermare apoditticamente che le stesse nulla condividerebbero con l'oggetto della sua richiesta, stante la già
pagina 4 di 6 intervenuta composizione tra le parti di ogni pendenza reciproca sui fatti antecedenti al
2012.
Soltanto in sede di memorie conclusive il ha delineato un quadro fattuale Parte_1 contrapposto a quello dal suo antagonista, in spregio tuttavia del contraddittorio e delle preclusioni già maturate.
Ad abundantiam, deve darsi atto dell'ingiustificata mancata comparizione personale dell'attore alla prima udienza, contegno suscettibile di assurgere ad argomento di prova in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 183, co. 1 e 116, co. 2 c.p.c..
In conclusione, la linea difensiva attorea s'appalesa inconsistente, con inevitabile reiezione delle domande svolte, rimaste indimostrate nella loro componente essenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività espletata.
Il contegno giudiziale dell'attore non può inoltre ritenersi immune dal potere officioso previsto dall'art. 96, co. 3 c.p.c..
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nella specie, questo giudicante deve rilevare come il non abbia concretamente Parte_1 addotto alcuna ragione giuridicamente fondata a suffragio della sua pretesa, omettendo altresì di comparire in udienza per il tentativo di conciliazione e rifiutando una proposta giudiziale che gli sarebbe stata certamente più congegnale. pagina 5 di 6 Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso a un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 5% del credito azionato. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso del processo incida non sul profilo delle spese di lite in sé, ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario della domanda.
Ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. l'opponente va infine condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 800,00, ritenuta un'equa compensazione del danno arrecato all'amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in €
3.387,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
3) condanna l'attore a pagare al convenuto la somma di € 1.007,00, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.;
4) condanna l'opponente a versare in favore della la somma di Controparte_3
€ 800,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c..
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale
Grosseto 16.9.2025
Il Giudice
RI TT
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 581/2023 tra
Parte_1 ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
CP_1 CONVENUTA/O/i
Oggi 16 settembre 2025 ad ore 9:40 innanzi al giudice RI TT, sono comparsi:
Per l'avv. PASTORELLI LAURA, la quale si riporta ai propri atti, Parte_1 chiedendo l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e istanza ivi formulate.
Per l'avv. BASSANI SILVIA, la quale si riporta ai propri atti, chiedendo CP_1 l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e istanza ivi formulate.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
Alle ore 15:50 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce all'odierno verbale.
Il Giudice RI TT
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE nella persona del Giudice RI TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 581/2023, avente a oggetto “contratto di rimessaggio” promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a Roma, Parte_1 C.F._1 via Taranto n. 44, presso lo studio dell'avv. Laura Pastorelli, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato ad Arezzo, CP_1 C.F._2 via G. Monaco n. 100, presso lo studio dell'avv. Silvia Bassani, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.9.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. premettendo d'essersi occupato del rimessaggio di Parte_1 un natante del convenuto dall'estate del 2012 alla primavera del 2021 senza ricevere alcun corrispettivo, ha chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la risoluzione del pagina 2 di 6 contratto stipulato dalle parti e condannarsi il sig. a pagargli la somma di € CP_1
20.139,37, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Ordinata la rinnovazione dell'atto introduttivo, si costituiva in giudizio il sig. per CP_1 chiedere il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate e comunque prescritte ex art. 2956 n. 2 c.c., e la condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A sostegno delle proprie ragioni, esponeva d'aver lasciato nel 2012 l'imbarcazione presso l'officina del affinché ne fosse tentata l'alienazione a terzi a seguito di un Parte_1 incendio occorso nel 2010, imputabile allo stesso , che ne aveva causato la Parte_2 parziale distruzione;
secondo la prospettazione del convenuto, quindi, le parti si sarebbero accordate affinché il rinunciasse alle pretese risarcitorie a fronte della CP_1 riparazione della barca a spese del il quale ne avrebbe poi curato la vendita Parte_1 trattenendone una percentuale.
Tentata invano la conciliazione alla prima udienza, la causa veniva istruita documentalmente e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 16.9.2025, dopo il deposito di memorie conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che le domande attoree siano infondate e vadano respinte.
Come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n.
826/2015).
Nella fattispecie, l'attore non ha assolto gli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697, co. 1 c.c., essendosi limitato invero ad allegare l'esistenza di un contratto di rimessaggio dell'imbarcazione del sig. intercorso nel 2012, l'assolvimento CP_1 pagina 3 di 6 ininterrotto delle sue prestazioni fino alla primavera del 2020 e l'inadempimento altrui.
, i fatti costitutivi posti a supporto delle sue domande (risolutoria e di pagamento CP_2 del corrispettivo per le prestazioni eseguite), non hanno trovato riscontro giudiziale.
L'unico documento depositato dall'attore è la diffida di pagamento trasmessa nel dicembre 2020 al convenuto (all. 1 della citazione), anticipata dalla contestazione mossa proprio da quest'ultimo avverso il conteggio con richiesta di saldo inviatogli dal Parte_1 per l'asserita attività di rimessaggio (all.ti 3 e 4 della comparsa di risposta).
L'attore non ha poi depositato le prime due memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., omettendo quindi di contestare specificamente la ricostruzione dei fatti descritta dal convenuto nell'atto di costituzione in giudizio, corredata da apposita documentazione
(all.ti 5, 6, 8-19 della comparsa di risposta), la quale, nel suo complesso, è idonea a rendere plausibile la versione alternativa offerta dal secondo cui le parti, dopo CP_1
l'incendio che coinvolse la barca nel 2010 durante il suo ricovero nel cantiere dell'attore, si sarebbero accordate affinché il rinunziasse ad avanzare istanze risarcitorie e il CP_1 si occupasse di ripristinare parzialmente il mezzo e ne promuovesse la vendita, Parte_1 ritenendo in caso una percentuale sul ricavato.
È bene rammentare che ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. In virtù del principio di non contestazione, quindi, devono ritenersi pacifici non solo i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente, e la contestazione deve intervenire nella prima occasione processuale utile (cfr. ex plurimis Cass n. 5191/2008) o, al più tardi, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., che segna lo spirare delle preclusioni assertive, così da consentire all'altra parte, nella seconda memoria, di formulare le proprie istanze istruttorie alla luce di ciò che si sia vista o meno contestare.
Come detto, a fronte dell'analitica narrativa racchiusa nella comparsa di costituzione e risposta, l'attore non ha controbattuto alcunchè, depositando infine una memoria - deputata alla replica alle eventuali eccezioni nuove all'indicazione di prove contrarie - per contestare genericamente le argomentazioni avversarie e affermare apoditticamente che le stesse nulla condividerebbero con l'oggetto della sua richiesta, stante la già
pagina 4 di 6 intervenuta composizione tra le parti di ogni pendenza reciproca sui fatti antecedenti al
2012.
Soltanto in sede di memorie conclusive il ha delineato un quadro fattuale Parte_1 contrapposto a quello dal suo antagonista, in spregio tuttavia del contraddittorio e delle preclusioni già maturate.
Ad abundantiam, deve darsi atto dell'ingiustificata mancata comparizione personale dell'attore alla prima udienza, contegno suscettibile di assurgere ad argomento di prova in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 183, co. 1 e 116, co. 2 c.p.c..
In conclusione, la linea difensiva attorea s'appalesa inconsistente, con inevitabile reiezione delle domande svolte, rimaste indimostrate nella loro componente essenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività espletata.
Il contegno giudiziale dell'attore non può inoltre ritenersi immune dal potere officioso previsto dall'art. 96, co. 3 c.p.c..
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nella specie, questo giudicante deve rilevare come il non abbia concretamente Parte_1 addotto alcuna ragione giuridicamente fondata a suffragio della sua pretesa, omettendo altresì di comparire in udienza per il tentativo di conciliazione e rifiutando una proposta giudiziale che gli sarebbe stata certamente più congegnale. pagina 5 di 6 Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso a un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 5% del credito azionato. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso del processo incida non sul profilo delle spese di lite in sé, ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario della domanda.
Ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. l'opponente va infine condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 800,00, ritenuta un'equa compensazione del danno arrecato all'amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in €
3.387,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
3) condanna l'attore a pagare al convenuto la somma di € 1.007,00, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.;
4) condanna l'opponente a versare in favore della la somma di Controparte_3
€ 800,00 ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c..
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale
Grosseto 16.9.2025
Il Giudice
RI TT
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