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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4815/2024
avente per oggetto: adozione di persona di maggiore età. promossa da: nata a [...] il [...]e e nato a [...] Parte_1 Parte_2
(ME) il 12 agosto 1954, rappresentati e difesi dall'avv. BARATTO ANNALISA, presso cui hanno eletto domicilio come da procura in atti
Parte Adottante
Nei confronti di ato a Biella il 13 aprile 1995 e nata a [...] il 1° Controparte_1 CP_2
luglio 2001.
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024, e adivano il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione dei sig.
. Controparte_1 CP_2
I ricorrenti esponevano che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era loro intenzione adottare e;
riferivano, in particolare che sono stati genitori Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 3 affidatari di dal luglio 2003 e di dal 2005; precisando che, Controparte_1 CP_2 CP_1
a sporadici contatti con il padre naturale, sig. mentre non ha più contatti da
[...] Persona_1
anni con la madre naturale, sig.ra , della quale non conosce alcun recapito e a cui non è stato Persona_2
possibile notificare il ricorso introduttivo.
La madre naturale di , sig.ra è deceduta il 31 maggio 2017 CP_2 Persona_3
mentre il padre, sig. nato a [...] il [...], è decaduto dalla responsabilità Controparte_3
genitoriale con provvedimento del Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta del 31 ottobre 2014.
Parti adottanti dichiaravano inoltre che sono sempre stati il punto di riferimento principale per gli adottandi avendo instaurato con loro un forte legame affettivo;
i ricorrenti hanno un altro figlio maggiorenne, anch'egli adottato dalle stesse, che dichiara il proprio assenso. Per_4
Il Giudice fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 29.04.2024 parti adottanti e parti adottande manifestavano il proprio consenso all'adozione.
La causa veniva rimessa al Collegio.
Con ordinanza dell'11 giugno 2024 il Collegio rimetteva la causa in istruttoria e fissava nuova udienza, rilevando che, non risultava documentato agli atti l'assenso all'adozione del figlio adottivo degli adottanti e, ritenendo altresì opportuno richiedere alle parti di prendere posizione in merito al Persona_5
cognome conseguente all'adozione delle parti adottande, ai sensi dell'art. 299 c.c. all'esito dell'intervento della C.Cost. n. 131/2002;
Parti ricorrenti con memoria del 27.06.2024, dichiaravano ai sensi dell'art. 299 c.c. e all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale c.131/2022, di volere anteporre il solo cognome per Pt_2 ambedue gli adottandi ai loro cognomi già presenti e , depositando altresì la CP_2 CP_1 dichiarazione di assenso all'adozione dei maggiorenni sottoscritta dal sig. figlio adottivo Persona_5
dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione
Espresso il parere il PM, la causa veniva trattenuta a decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento.
Invero gli adottanti e sono persone che hanno Parte_1 Parte_2 ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione.
pagina 2 di 3 Sono stati posti in essere, inoltre, tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: gli adottanti e gli adottandi hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; è stato acquisito il consenso del figlio degli adottanti;
le notifiche del ricorso e del decreto di fissazione sono state correttamente effettuate alla madre biologica del sig. CP_1
È altresì rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti, ai quali entrambe le parti intendono dare una veste giuridica e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stessa.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nata a [...] il 1° luglio 2001 da parte di nata a [...] il 3
[...] Parte_1
dicembre 1964 e , nato a [...] il [...]. Parte_2
DISPONE che gli adottandi assumano il cognome dell'adottante e lo antepongano al proprio.
Nulla in punto spese.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4815/2024
avente per oggetto: adozione di persona di maggiore età. promossa da: nata a [...] il [...]e e nato a [...] Parte_1 Parte_2
(ME) il 12 agosto 1954, rappresentati e difesi dall'avv. BARATTO ANNALISA, presso cui hanno eletto domicilio come da procura in atti
Parte Adottante
Nei confronti di ato a Biella il 13 aprile 1995 e nata a [...] il 1° Controparte_1 CP_2
luglio 2001.
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024, e adivano il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione dei sig.
. Controparte_1 CP_2
I ricorrenti esponevano che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era loro intenzione adottare e;
riferivano, in particolare che sono stati genitori Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 3 affidatari di dal luglio 2003 e di dal 2005; precisando che, Controparte_1 CP_2 CP_1
a sporadici contatti con il padre naturale, sig. mentre non ha più contatti da
[...] Persona_1
anni con la madre naturale, sig.ra , della quale non conosce alcun recapito e a cui non è stato Persona_2
possibile notificare il ricorso introduttivo.
La madre naturale di , sig.ra è deceduta il 31 maggio 2017 CP_2 Persona_3
mentre il padre, sig. nato a [...] il [...], è decaduto dalla responsabilità Controparte_3
genitoriale con provvedimento del Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta del 31 ottobre 2014.
Parti adottanti dichiaravano inoltre che sono sempre stati il punto di riferimento principale per gli adottandi avendo instaurato con loro un forte legame affettivo;
i ricorrenti hanno un altro figlio maggiorenne, anch'egli adottato dalle stesse, che dichiara il proprio assenso. Per_4
Il Giudice fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 29.04.2024 parti adottanti e parti adottande manifestavano il proprio consenso all'adozione.
La causa veniva rimessa al Collegio.
Con ordinanza dell'11 giugno 2024 il Collegio rimetteva la causa in istruttoria e fissava nuova udienza, rilevando che, non risultava documentato agli atti l'assenso all'adozione del figlio adottivo degli adottanti e, ritenendo altresì opportuno richiedere alle parti di prendere posizione in merito al Persona_5
cognome conseguente all'adozione delle parti adottande, ai sensi dell'art. 299 c.c. all'esito dell'intervento della C.Cost. n. 131/2002;
Parti ricorrenti con memoria del 27.06.2024, dichiaravano ai sensi dell'art. 299 c.c. e all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale c.131/2022, di volere anteporre il solo cognome per Pt_2 ambedue gli adottandi ai loro cognomi già presenti e , depositando altresì la CP_2 CP_1 dichiarazione di assenso all'adozione dei maggiorenni sottoscritta dal sig. figlio adottivo Persona_5
dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione
Espresso il parere il PM, la causa veniva trattenuta a decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento.
Invero gli adottanti e sono persone che hanno Parte_1 Parte_2 ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione.
pagina 2 di 3 Sono stati posti in essere, inoltre, tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: gli adottanti e gli adottandi hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; è stato acquisito il consenso del figlio degli adottanti;
le notifiche del ricorso e del decreto di fissazione sono state correttamente effettuate alla madre biologica del sig. CP_1
È altresì rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti, ai quali entrambe le parti intendono dare una veste giuridica e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stessa.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nata a [...] il 1° luglio 2001 da parte di nata a [...] il 3
[...] Parte_1
dicembre 1964 e , nato a [...] il [...]. Parte_2
DISPONE che gli adottandi assumano il cognome dell'adottante e lo antepongano al proprio.
Nulla in punto spese.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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