TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 298 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/03/1982, elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via Cavour n. 3 presso lo studio dell'avv.
Maselli Francesco, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Paola (Cs) alla via Nazionale 234 presso lo studio dell'avv. Calabria Luigi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda cumulata di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c..
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 17/03/2025, ha proposto domanda di Parte_1 separazione personale dal coniuge stante il matrimonio con lui contratto in CP_1
BE RO in data 11/12/2010 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2010), in costanza del quale sono nati tre figli, l 2.05.2014, Per_1
il 18.09.2015 e in data 8.05.2021. A fondamento della domanda ha rilevato che, Per_2 Per_3 da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale e ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con consequenziale scioglimento della comunione legale dei beni. b. Addebitare la separazione al sig.
[...]
, a causa delle gravi violazioni di cui alla narrativa del presente atto. c. Affidare i figli CP_1 minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 Per_3 madre, disponendo che gli stessi, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, alla salute, all'attività scolastica ed extrascolastica, ed ogni altra decisione di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori medesime. d. Assegnare la casa coniugale, sita in BE RO (Cs) alla via Archimede n. 15, con ogni arredo e pertinenza, alla ricorrente, la quale vi abiterà unitamente ai figli. e. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli, con il monitoraggio degli asistenti sociali e/o di idonee nominande figure professionali. A tal fine si proprone che: il padre trascorrerà con i figli il lunedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle ore
14.00 (o dall'uscita della scuola se in orario antecedente) alle ore 20.00, i week-end, a settimane alterne, dalle ore 14.00 del sabato (o dall'uscita della scuola se in orario antecedente) alle ore
20.00 della domenica;
ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio;
sempre ad anni alterni a Pasqua e Pasquetta;
e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto, da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio di ciascun anno. Salvo diverse determinazioni dell'adito Tribunale nell'esclusivo interesse dei minori. f. Disporre che il sig. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento in CP_1 favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario, della somma di €. 1.200,00 (€.400,00 per ciascun figlio), nonché al mantenimento diretto della medesima ricorrente nella misura di €.
300,00, da versarsi, entrambe le somme, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. g. Disporre che il resistente provveda, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie, comprese le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche e per attività sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e comunque documentate. Assegni familiari o equivalente monetario degli stessi in favore del coniuge collocatario dei figli, come per legge. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emanda sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di BE RO per le previste annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. h. Condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 19.03.2025. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
9.05.2025. Lo stesso, rappresentando di aver raggiunto con la moglie un accordo in ordine alle condizioni sia di separazione, che di divorzio (depositato con la suddetta comparsa di costituzione), nel chiedere anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con (alla quale anche quest'ultima ha aderito con la nota depositata il Parte_1
19.05.2025), ha invocato l'omologa delle medesime condizioni.
Fissata l'udienza del 9.06.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere (parzialmente difforme rispetto a quello già depositato in atti). Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale (e, successivamente, del divorzio, in seguito alla procedibilità della relativa domanda) con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi, in data 11.06.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 9.06.2025) che di seguito si riportano testualmente: “omologa delle condizioni indicate nell'accordo depositato il 9.05.2025, dovendosi, tuttavia, intendersi la mera efficacia obbligatoria (e non reale) degli impegni di cui alla clausola n. 6; al riguardo, le parti si impegnano ad addivenire alla formalizzazione dei relativi trasferimenti immobiliari mediante la stipula di un atto notarile entro e non il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi”
(condizioni dell'accordo depositato il 9.05.2025 che, in ogni caso, di seguito si trascrivono integralmente: “1. I coniugi vivranno separati legalmente con obbligo del reciproco rispetto. 2.
I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori in maniera Per_1 Per_2 Per_3 condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
gli stessi, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, alla salute, all'attività scolastica ed extrascolastica, ed ogni altra decisione di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori medesimi.
3. La casa coniugale, sita in
BE RO (Cs) alla via Archimede n. 15, resterà assegnata alla Pt_1 [...]
, con ogni arredo e pertinenza, fatta eccezione per i beni personali del coniuge e degli Parte_1 ulteriori seguenti beni: coppia di divani in pelle di colore nero, + tavolino coordinato + letto testata in pelle bianca. Più mobile basso presente nel salone, più mobile di colore nero sempre presente nel salone.
4. Le parti congiuntamente decidono di regolare il diritto di visita dei minori liberamente e secondo le necessità della prole, comunque vengono indicate in linea di massima le condizioni del diritto di visita del coniuge non collocatario, ove si dovessero verificare dei contrasti tra i genitori, che verrà esercitato con le seguenti modalità: il padre trascorrerà con i figli il lunedì ed il martedì di ogni settimana, dalle ore 14.00 (o dall'uscita della scuola se in orario antecedente) alle ore 20.00, i week-end, a settimane alterne, dalle ore 14.00 del sabato (o dall'uscita della scuola se in orario antecedente) alle ore 20.00 della domenica;
ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio;
sempre ad anni alterni a Pasqua e
Pasquetta; e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto, da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio di ciascun anno. Salvo diverse determinazioni dell'adito
Tribunale nell'esclusivo interesse dei minori. La ripartizione degli orari su stabiliti, sarà soggetta a variazione (sempre previo accordo tra i genitori) nelle ipotesi di ricorrenze familiari dei rispettivi genitori, come: battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, compleanni ecc. , ove i figli avranno il diritto di partecipare.
5. provvederà al mantenimento dei figli, in via CP_1 indiretta, mediante versamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario, dell'assegno di importo complessivo €. 450,00 (ossia €. 150,00 per ciascun figlio) da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Le spese straordinarie, comprese le spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche e per attività sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e comunque documentate, così come individuate dal
Protocollo del Tribunale di Paola, graveranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno. Assegni familiari o equivalente monetario degli stessi, come per legge.
6. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, e dunque al deliberato fine di dirimere ogni conflitto e raggiungere una soluzione concordata della vicenda coniugale, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate. a) , CP_1 in qualità di comproprietario della casa coniugale, ed in regime di comunione legale con il coniuge, trasferisce, in favore di , la propria quota del 50% del Parte_1 suddetto immobile sito in BE RO (Cs) alla via Archimede n. 15 (n. 16 nell'atto di acquisto), così descritto in catasto: unità immobiliare per civile abitazione, sviluppantesi su quattro livelli uniti tra loro da scala interna, composto da complessivi 8 (otto) vani catastali, con annesse piccole aree di corti esterne esclusive, il tutto confinante con strada di accesso e subalterni 1 e 3, salvo altri e più precisi confini;
riportato nel catasto del Comune di BE
RO al foglio n. 34, p.lla n. 1189, subalterno n. 2, graffato con i subalterni nn. 7 e 8, via
Grada dei Monaci snc, via Archimede snc, piano S1-T-1-2, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 170 mq., totale escluse aree scoperte 160 mq., rendita euro 702,38. I coniugi dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto in data 13/6/2006 prot. CS0122689 allegata all'atto notarile di seguito descritto (con la lettera A).
La suddetta unità immobiliare è pervenuta ai coniugi, nelle specificate rispettive quote di proprietà indivisa del 50% per ciascuno di essi, in forza di atto notarile di compravendita del
24/08/2018, n. 319 Rep – n. 274 Racc – Rogito Dr. , Notaio in Amantea, registrato Persona_4 in Paola il 24/08/2018 (al n. 2203 - serie 1T) e trascritto presso la Conservatoria dei RRII di
Cosenza in data 24/08/2018 (ai nn. 21975 R.G. – 17097 R.P.); parte venditrice: Parte_2
(per la quota di 4/6), (per la quota di 1/6) e (per la quota di
[...] Parte_3 Parte_4
1/6). I coniugi, sotto il profilo urbanistico, dichiarano, per come riportato nell'atto notarile che precede, che l'unità immobiliare in oggetto è stata realizzata in virtù ed in conformità del
Permesso di Costruire n. 2 prot. 145 rilasciato dal Comune di BE in data 15/01/2004, seguito da Permesso di Costruire in variante n. 30 prot. 3589 rilasciato dal citato Comune il
9/8/2004. Dichiarano, altresì, che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, né sono stati mai adottati provvedimenti sanzionatori. Dichiarano, pertanto, la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile. Precisano, altresì, che il Comune di BE
RO ha dichiarato agibile l'immobile in oggetto in data 30/07/2018 – prot. n. 3954. Sotto il profilo energetico, i coniugi dichiarano che l'immobile è dotato di apposito attestato di prestazione energetica redatto in data 30/7/2018 dall'Ing. , iscritto all'Ordine degli Persona_5
Ingegneri di Cosenza al n. 3552 sez. A e che tale attestato risulta allegato all'atto notarile di compravendita, con la lettera B. I coniugi, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin d'ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale
n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione. I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del
Territorio. b) I coniugi dichiarano che sull'immobile sopra descritto grava ipoteca di €.
230.030,00, a garanzia di un finanziamento dell'importo originario di euro 115.014,64, concesso da Banca Carime con contratto stipulato in data 23/12/2010, Rep. 25618/13052, in favore dei coniugi nonché dei sig. e . Tale gravame trova la sua fonte Parte_5 Controparte_2 nell'atto notarile di assenso alla cancellazione di ipoteca ed assenso di iscrizione di ipoteca su altri beni, stipulato in data 24/08/2018 (Notaio – atto n. 320 Rep. – n. 275 Racc.). Persona_4
Con riferimento al citato contratto di mutuo, si impegna e si obbliga a Parte_1 pagarne le relative rate, alle scadenze previste dal piano di ammortamento, fino a concorrenza dell'intero importo finanziato e alla estinzione del debito, con esonero di ogni obbligo a carico del coniuge. c) si obbliga a trasferire, nel termine di giorni 30 dalla sottoscrizione CP_1 del presente accordo, in favore del coniuge , la intera proprietà Parte_1
(ricadente in comunione legale) dell'autovettura modello Tiguan, targata FL481DA. Con le concessioni e l'assunzione di obblighi che precedono, i coniugi si dichiarano interamente soddisfatti sotto il profilo economico e patrimoniale e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro. La comunione legale dei beni, tra i coniugi sarà sciolta. I coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione della emananda sentenza di separazione”). Ebbene, il
Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi dei figli minori delle clausole relative agli stessi.
Va, poi, rilevato che, giacché le parti hanno anche chiesto, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto e hanno concordato all'udienza del 9.06.2025 le relative condizioni, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi (trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della citata legge n. 898/1970. Altresì, le parti dovranno confermare le condizioni già concordate con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 298/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 stante il matrimonio tra loro contratto in BE RO in data 11/12/2010 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2010); - omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori intese patrimoniali raggiunte tra le parti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BE RO di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di BE RO per quanto di sua competenza;
- spese al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Simona Scovotto.
Così deciso in Paola il 12.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo