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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RG 3760/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3760/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MORSTOFOLINI ERNESTINA presso il cui studio sito in VIA CISALPINA 36 42100 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI La ricorrente, all'udienza del 19.06.2025, ha concluso insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo:
-il minore sia affidato in via (super) esclusiva alla madre con Persona_1 collocazione presso la medesima, avendo ivi anche la residenza anagrafica in Reggio Emilia (RE) alla via M. Ruini n. 46, con riserva alla madre di prendere in autonomia qualsivoglia decisione ordinaria e straordinaria nell'interesse del minore relativa alla sua salute, alla sua residenza, all'iscrizione e frequentazione scolastica, alla partecipazione ad attività ricreative, e ad ogni qualsivoglia altra questione relativa alla vita del minore stesso nonché alla sua privacy;
- sia autorizzata l'emissione del documento di identità valido per l'espatrio del minore nonché del suo passaporto anche in assenza della firma del Persona_1 padre;
- il figlio minore veda il padre Sig. , alla sola Persona_1 Controparte_1 presenza della madre e secondo la frequenza e la modalità che l'Ill.mo Tribunale vorrà indicare;
- il padre sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 minore mediante la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad Per_1 euro 400,00 da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese Parte_1 e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT da dicembre 2025; assegno unico per il figlio sarà percepito al 100% dalla madre , senza certificazione ISEE Parte_1 aggregata del padre;
- il padre sia altresì tenuto a contribuire alle spese straordinarie per il figlio minore nella misura del 50%, e ciò in conformità al protocollo 15.6.2023 in vigore presso Ill.mo intestato Tribunale, mediante rimborso alla madre entro 15 gg dalla presentazione del giustificativo di spesa.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] in data [...]. Persona_1
Con il ricorso la madre ha chiesto che venga disposto in proprio favore l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio, venga regolamentata la frequentazione tra quest'ultimo ed il padre e previsto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di
€ 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande la ricorrente ha dedotto di essersi sempre occupata da sola della crescita del figlio, provvedendo alla cura ed al mantenimento del medesimo;
ha riferito invero che il resistente, dal 2021, non intrattiene alcuna relazione o frequentazione col minore, ad eccezione di sporadiche telefonate, ed ha completamente sospeso ogni contributo economico a favore dello stesso.
Ha osservato la ricorrente che l'assenza ed il disinteresse paterno sono pregiudizievoli per il minore specie quando è necessario il consenso di entrambi genitori per l'assunzione di decisioni che lo riguardano quali iscrizione scolastica, autorizzazione alle gite, iscrizioni sportive e questioni sanitarie
Il sig. regolarmente citato, non si è costituito nel presente Per_1 giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza di comparizione, in data 17.04.2025, la ricorrente ha confermato quanto dedotto in ricorso ed ha riferito che il padre talvolta dice di voler incontrare il figlio (contattando la madre sul cellulare di quest'ultima) ma poi spesso avvisa all'ultimo di non riuscire a venire. Talvolta chiama per le feste (es. compleanno) per fare gli auguri al figlio, ma non sempre.
La ricorrente non sa dire che cosa faccia attualmente il resistente e se abbia una nuova famiglia, nemmeno sapeva che avesse cambiato residenza per trasferirsi a Pedavena (BL).
Alla successiva udienza del 19.06.2025 veniva ascoltato il figlio minore che dichiarava: Per_1
Mio PÀ si chiama non lo vedo da quattro anni, era il CP_1
21.02.2021, lo so perché l'ho visto sulla chat di Whatsapp di mia mamma;
io e lui ci siamo visti al che è un parco pubblico, abbiamo giocato a Parte_2
Calcio, chiacchierato e preso qualcosa al bar;
il pomeriggio non si è concluso bene ma non mi ricordo il motivo.
Sul mio telefono cellulare non mi può chiamare perché non gli ho dato il mio numero mentre io ho il suo;
se vuole contattarmi può farlo su quello di mia mamma ed infatti mi fa delle videochiamate una volta ogni tre mesi circa;
in quelle occasioni parliamo di sport (in particolare di motori che a me piacciono molto) o della scuola.
L'ultima volta mi ha videochiamato due settimane fa e sul finire della chiamata mi ha chiesto: quando ci vediamo? Io gli ho detto che ora faccio il centro estivo, poi a luglio parto, poi andrò in Calabria e devo riuscire a trovare un incastro;
però forse è meglio continuare con le videochiamate perché non so poi cosa ci diremmo se ci incontrassimo. Ormai mi sono abituato a questa situazione, preciso che ci sono state delle volte in cui quando ero piccolo (avrò avuto sette o otto anni) lui diceva che sarebbe venuto a trovarmi e poi trovava delle scuse per non venire
2. Per giurisprudenza costante e consolidata il regime di affidamento condiviso previsto dalla legge quale modalità preferenziale di affidamento dei figli minori può venire derogato quando si riveli pregiudizievole per i figli medesimi (ex multis Cass. Civ., I, 06.07.2022 n. 21312; Cass. Civ.
03.01.2017 n. 27).
In quest'ottica il dedotto disinteresse del padre rispetto alla vita del figlio, comprovato anche dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio, consente tale deroga ed anche la dedotta mancata contribuzione del resistente al mantenimento del minore, arrecando evidente pregiudizio a quest' ultimo, depone nel senso dell'affidamento esclusivo alla madre.
Il mantenimento dell'affido condiviso non comporterebbe infatti alcuna garanzia di effettivo beneficio al minore mentre procura alla madre (e di riflesso al figlio) difficoltà nel prestare il consenso per atti sanitari ed amministrativi che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
L'affidamento del minore andrà dunque disposto in via c.d. super esclusiva alla madre, prevedendo che l'esercizio del diritto di visita paterno
– ove il sig. intendesse riprendere a frequentare il figlio - avvenga in Per_1 accordo con il minore e la madre collocataria
Quanto alle questioni economiche risulta dalla documentazione in atti che la sig.ra abbia percepito rediti netti (reddito complessivo Pt_1 detratta l'imposta netta) nell'anno 2022 (730/2023 – ultimo prodotto) pari a circa € 29.500,00 e dunque € 2.450,00 mensili;
quanto al resistente risulta dalle risultanze delle indagine presso l'Agenzia delle Entrate che egli abbia percepito redditi lordi nell'anno 2023 (CU 2024) pari ad € 18.992,00 e dunque circa € 1.580,00 lordi mensili e nell'anno 2022 (CU 2023) pari ad € 20.043,00 e dunque circa € 1.670,00 mensili;
per il resistente si possono dunque considerare entrate mensili medie di € 1.625,00 lordi e dunque circa € 1.350,00 netti.
Occorre considerare altresì che la ricorrente deve sostenere un esborso mensile di € 500,00 circa a titolo di rata di rientro del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione e che la stessa percepisce per intero l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per il figlio, pari ad oggi, come dalla stessa dichiarato, ad € 50,00 mensili.
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 337 ter quarto comma c.c. e dunque alla capacità reddituale delle parti come sopra indicata, ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (sta solo con la madre) ed alle esigenze del medesimo (oggi di anni tredici) ritiene congruo il collegio porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi relative alle fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone 1. il minore nato a Reggio Emilia in [...] Persona_1
01.03.2012, è affidato in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia tutte le decisioni che lo riguardano, ivi comprese quelle di maggior interesse di carattere amministrativo, sanitario e scolastico.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio in accordo con quest'ultimo e con la madre affidataria.
3. Il sig. con decorrenza dalla data della domanda, Per_1 contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento in favore della signora della somma mensile di € 350,00 da Pt_1 corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
4. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. 13.06.2023) saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%
5. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, sono poste a carico del resistente.
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 10.07.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Stefano Rago Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3760/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MORSTOFOLINI ERNESTINA presso il cui studio sito in VIA CISALPINA 36 42100 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI La ricorrente, all'udienza del 19.06.2025, ha concluso insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo:
-il minore sia affidato in via (super) esclusiva alla madre con Persona_1 collocazione presso la medesima, avendo ivi anche la residenza anagrafica in Reggio Emilia (RE) alla via M. Ruini n. 46, con riserva alla madre di prendere in autonomia qualsivoglia decisione ordinaria e straordinaria nell'interesse del minore relativa alla sua salute, alla sua residenza, all'iscrizione e frequentazione scolastica, alla partecipazione ad attività ricreative, e ad ogni qualsivoglia altra questione relativa alla vita del minore stesso nonché alla sua privacy;
- sia autorizzata l'emissione del documento di identità valido per l'espatrio del minore nonché del suo passaporto anche in assenza della firma del Persona_1 padre;
- il figlio minore veda il padre Sig. , alla sola Persona_1 Controparte_1 presenza della madre e secondo la frequenza e la modalità che l'Ill.mo Tribunale vorrà indicare;
- il padre sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 minore mediante la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad Per_1 euro 400,00 da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese Parte_1 e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT da dicembre 2025; assegno unico per il figlio sarà percepito al 100% dalla madre , senza certificazione ISEE Parte_1 aggregata del padre;
- il padre sia altresì tenuto a contribuire alle spese straordinarie per il figlio minore nella misura del 50%, e ciò in conformità al protocollo 15.6.2023 in vigore presso Ill.mo intestato Tribunale, mediante rimborso alla madre entro 15 gg dalla presentazione del giustificativo di spesa.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] in data [...]. Persona_1
Con il ricorso la madre ha chiesto che venga disposto in proprio favore l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio, venga regolamentata la frequentazione tra quest'ultimo ed il padre e previsto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di
€ 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande la ricorrente ha dedotto di essersi sempre occupata da sola della crescita del figlio, provvedendo alla cura ed al mantenimento del medesimo;
ha riferito invero che il resistente, dal 2021, non intrattiene alcuna relazione o frequentazione col minore, ad eccezione di sporadiche telefonate, ed ha completamente sospeso ogni contributo economico a favore dello stesso.
Ha osservato la ricorrente che l'assenza ed il disinteresse paterno sono pregiudizievoli per il minore specie quando è necessario il consenso di entrambi genitori per l'assunzione di decisioni che lo riguardano quali iscrizione scolastica, autorizzazione alle gite, iscrizioni sportive e questioni sanitarie
Il sig. regolarmente citato, non si è costituito nel presente Per_1 giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza di comparizione, in data 17.04.2025, la ricorrente ha confermato quanto dedotto in ricorso ed ha riferito che il padre talvolta dice di voler incontrare il figlio (contattando la madre sul cellulare di quest'ultima) ma poi spesso avvisa all'ultimo di non riuscire a venire. Talvolta chiama per le feste (es. compleanno) per fare gli auguri al figlio, ma non sempre.
La ricorrente non sa dire che cosa faccia attualmente il resistente e se abbia una nuova famiglia, nemmeno sapeva che avesse cambiato residenza per trasferirsi a Pedavena (BL).
Alla successiva udienza del 19.06.2025 veniva ascoltato il figlio minore che dichiarava: Per_1
Mio PÀ si chiama non lo vedo da quattro anni, era il CP_1
21.02.2021, lo so perché l'ho visto sulla chat di Whatsapp di mia mamma;
io e lui ci siamo visti al che è un parco pubblico, abbiamo giocato a Parte_2
Calcio, chiacchierato e preso qualcosa al bar;
il pomeriggio non si è concluso bene ma non mi ricordo il motivo.
Sul mio telefono cellulare non mi può chiamare perché non gli ho dato il mio numero mentre io ho il suo;
se vuole contattarmi può farlo su quello di mia mamma ed infatti mi fa delle videochiamate una volta ogni tre mesi circa;
in quelle occasioni parliamo di sport (in particolare di motori che a me piacciono molto) o della scuola.
L'ultima volta mi ha videochiamato due settimane fa e sul finire della chiamata mi ha chiesto: quando ci vediamo? Io gli ho detto che ora faccio il centro estivo, poi a luglio parto, poi andrò in Calabria e devo riuscire a trovare un incastro;
però forse è meglio continuare con le videochiamate perché non so poi cosa ci diremmo se ci incontrassimo. Ormai mi sono abituato a questa situazione, preciso che ci sono state delle volte in cui quando ero piccolo (avrò avuto sette o otto anni) lui diceva che sarebbe venuto a trovarmi e poi trovava delle scuse per non venire
2. Per giurisprudenza costante e consolidata il regime di affidamento condiviso previsto dalla legge quale modalità preferenziale di affidamento dei figli minori può venire derogato quando si riveli pregiudizievole per i figli medesimi (ex multis Cass. Civ., I, 06.07.2022 n. 21312; Cass. Civ.
03.01.2017 n. 27).
In quest'ottica il dedotto disinteresse del padre rispetto alla vita del figlio, comprovato anche dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio, consente tale deroga ed anche la dedotta mancata contribuzione del resistente al mantenimento del minore, arrecando evidente pregiudizio a quest' ultimo, depone nel senso dell'affidamento esclusivo alla madre.
Il mantenimento dell'affido condiviso non comporterebbe infatti alcuna garanzia di effettivo beneficio al minore mentre procura alla madre (e di riflesso al figlio) difficoltà nel prestare il consenso per atti sanitari ed amministrativi che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
L'affidamento del minore andrà dunque disposto in via c.d. super esclusiva alla madre, prevedendo che l'esercizio del diritto di visita paterno
– ove il sig. intendesse riprendere a frequentare il figlio - avvenga in Per_1 accordo con il minore e la madre collocataria
Quanto alle questioni economiche risulta dalla documentazione in atti che la sig.ra abbia percepito rediti netti (reddito complessivo Pt_1 detratta l'imposta netta) nell'anno 2022 (730/2023 – ultimo prodotto) pari a circa € 29.500,00 e dunque € 2.450,00 mensili;
quanto al resistente risulta dalle risultanze delle indagine presso l'Agenzia delle Entrate che egli abbia percepito redditi lordi nell'anno 2023 (CU 2024) pari ad € 18.992,00 e dunque circa € 1.580,00 lordi mensili e nell'anno 2022 (CU 2023) pari ad € 20.043,00 e dunque circa € 1.670,00 mensili;
per il resistente si possono dunque considerare entrate mensili medie di € 1.625,00 lordi e dunque circa € 1.350,00 netti.
Occorre considerare altresì che la ricorrente deve sostenere un esborso mensile di € 500,00 circa a titolo di rata di rientro del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione e che la stessa percepisce per intero l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per il figlio, pari ad oggi, come dalla stessa dichiarato, ad € 50,00 mensili.
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 337 ter quarto comma c.c. e dunque alla capacità reddituale delle parti come sopra indicata, ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (sta solo con la madre) ed alle esigenze del medesimo (oggi di anni tredici) ritiene congruo il collegio porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi relative alle fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone 1. il minore nato a Reggio Emilia in [...] Persona_1
01.03.2012, è affidato in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia tutte le decisioni che lo riguardano, ivi comprese quelle di maggior interesse di carattere amministrativo, sanitario e scolastico.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio in accordo con quest'ultimo e con la madre affidataria.
3. Il sig. con decorrenza dalla data della domanda, Per_1 contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento in favore della signora della somma mensile di € 350,00 da Pt_1 corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
4. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. 13.06.2023) saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%
5. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, sono poste a carico del resistente.
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 10.07.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Stefano Rago Damiano Dazzi