Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 00809/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01845/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2022, proposto da
Solvalore 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in CA, via Milano n. 85;
contro
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
accertamento e la declaratoria
- dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi, per il decorso dei termini di cui al combinato disposto dell'art. 2 della L. n. 241/1990, dell'artt. 2 della L. Reg. n. 7/2019, dell'art. 19 del d. lgs. n. 152/2006, in ordine all'istanza mercé la quale la ricorrente ha chiesto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.19 del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale pari a 5.014,50 kWp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, denominato MARGI”, da realizzarsi nel Comune di Giarratana (RG), nel sito distinto al catasto terreni di Giarratana al Foglio 29, particelle n. 175-387-279-300;
- del conseguente obbligo di provvedere ex artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo;
altresì,
per la nomina
sin da subito, di un Commissario ad acta per il compimento degli atti necessari in luogo dell'Amministrazione procedente ove la stessa risultasse, com'è ragionevolmente prevedibile, ulteriormente inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana Dipartimento Ambiente e della Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28/11/2022 la ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria “dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi, per il decorso dei termini di cui al combinato disposto dell’art. 2 della L. n. 241/1990, dell’artt. 2 della L. Reg. n. 7/2019, dell’art. 19 del d. lgs. n. 152/2006, in ordine all’istanza con la quale la ricorrente ha chiesto all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “Progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale pari a 5.014,50 kWp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, denominato MARGI”, da realizzarsi nel Comune di Giarratana (RG), nel sito distinto al catasto terreni di Giarratana al Foglio 29, particelle n. 175-387-279-300” e del conseguente obbligo di provvedere ex artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo.
Con parere CTS n.474 del 21.12.2022, depositato in data 9/1/2023 è stato emesso parere di non assoggettabilità a VIA con condizioni.
Con memoria depositata il 23.1.2023, la difesa erariale ha chiesto che, per l’effetto, venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
Il detto parere è stato confermato e trasfuso nel D.R.S. dell’A.R.T.A. – Dipartimento Ambiente - n. 53 del 2.2.2023, notificato alla ricorrente.
All’udienza camerale del 22.2.2023 parte ricorrente ha insistito per la condanna alle spese delle Amministrazioni intimate.
I richiamati, intervenendo sulla richiesta di declaratoria della illegittimità del silenzio, determinano, così come richiesto dalla Difesa erariale, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La richiesta di condanna alle spese di giudizio, si presta a essere accolta, essendo stata parte ricorrente onerata ad adire questo Tribunale, prima di ottenere i provvedimenti anelati.
Le stesse vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna le parti resistenti alle spese di giudizio che vengono liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Agnese Anna Barone, Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO